CASS
Sentenza 20 luglio 1971
Sentenza 20 luglio 1971
Massime • 1
Se, pendente la condizione sospensiva, una delle parti venga meno agli obblighi assunti col contratto, l'altra parte ha diritto di chiederne la risoluzione, senza attendere il verificarsi o meno della condizione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/1971, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1971 |
Testo completo
Se, pendente la condizione sospensiva, una delle parti venga meno agli obblighi assunti col contratto, l'altra parte ha diritto di chiederne la risoluzione, senza attendere il verificarsi o meno della condizione.*