Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/1971, n. 2335
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Sentenza 20 luglio 1971

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Se, pendente la condizione sospensiva, una delle parti venga meno agli obblighi assunti col contratto, l'altra parte ha diritto di chiederne la risoluzione, senza attendere il verificarsi o meno della condizione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/1971, n. 2335
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2335
    Data del deposito : 20 luglio 1971

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