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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/07/2025, n. 10494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10494 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
E CONTESTUALE
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 03/07/2025 è chiamato a trattazione scritta ex art. 127-ter Cpc il procedimento iscritto al n. 19715/2025 R.G.
Il Giudice
Lette le note scritte depositate;
ha trattenuto la causa in decisione per il deposito telematico contestuale della motivazione e del pedissequo dispositivo della seguente decisione.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice RT CI, ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. RT CI ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 19715 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
1 (C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Fabio Germani (C.F. ) giusta C.F._1
procura alle liti in atti.
- appellante -
e
(C.F. - in persona del Sindaco pro CP_1 P.IVA_2
tempore – rappresentata e difesa dall'avv. Antonella De Fazio (C.F.
) giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
- appellata -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 10171/2024 pronunciata dal
Giudice di pace di Roma in data 11/10/2024, depositata il successivo
17/10/2024 e non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n. 25733/2023
R.G. conclusioni per «Ricorre a codesto Tribunale in grado Parte_1
di appello affinché, previa emissione del decreto di fissazione della data di udienza, voglia, per i motivi sopra esposti, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa ed in totale riforma della sentenza impugnata: IN
VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità della sentenza per
l'erronea declinatoria della competenza e di conseguenza, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice
d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria potestas decidendi e conseguentemente in accoglimento dei motivi di merito annullare, previa disapplicazione dell'apparato sanzionatorio di cui alla D.A.C. 66/14 e succ.mod. la determinazione dirigenziale n.
7961/2023/8/1/1 del 06/04/2023 emessa dal Direttore del
[...]
in quanto illegittima poiché elevata Controparte_2
in contrasto con l'articolo 7bis D.lgs. 267/2000 e con l'articolo 7 C.d.S; IN
SUBORDINE: dichiarare nulla e/o annullare la determinazione Dirigenziale
n. 7961/2023/8/1/1 del 06/04/2023 in quanto illegittima poiché elevata in
2 contrasto con il regolamento di n. 4/20 ed in quanto CP_1
infondata. IN ULTERIORE SUBORDINE, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Tribunale ritenga infondata la censura di nullità della sentenza per avere il Giudice di Pace correttamente declinato la propria competenza, esaminare i motivi di merito con pronuncia che avrà poi
l'effetto di decisione di primo grado (Cfr. Cass. Sezione II – Ord.za 5 giugno
2019 n. 15275) e conseguentemente: IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi di merito annullare, previa disapplicazione dell'apparato sanzionatorio di cui alla D.A.C. 66/14 e succ. mod. la determinazione dirigenziale n. 7961/2023/8/1/1 del 06/04/2023 emessa dal Direttore del
Dipartimento Risorse Economiche di in quanto illegittima CP_1
poiché elevata in contrasto con l'articolo 7bis D.lgs. 267/2000 e con
l'articolo 7 C.d.S; IN SUBORDINE: dichiarare nulla e/o annullare determinazione dirigenziale n. 7961/2023/8/1/1 del 06/04/2023 emessa dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche di in CP_1
quanto illegittima poiché elevata in contrasto con il regolamento di
[...]
n. 4/20 ed in quanto infondata. Con vittoria di spese, diritti e CP_1
onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario»; per «chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
IN VIA PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare che la materia relativa all'opposizione concretamente proposta rientra nelle ipotesi di cui all'art.
6, comma 4 lett. c), del D.lgs. n. 150/2011, con competenza per materia del Tribunale di Roma. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare
l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata, se del caso, previa integrazione della motivazione, nonché confermare la sanzione impugnata. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri riflessi in sostituzione di Cpa ed Iva, nella misura di legge, essendo in sede di appello patrocinata CP_1
dalla propria Avvocatura interna (cfr. Cass. Civ., S.U., ord. n. 3592/2022)».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con ricorso in appello del 14/04/2025, la Parte_1
conveniva in giudizio – davanti all'intestato Tribunale –
[...] [...]
chiedendo la riforma della sentenza n. 10171/2024 pronunciata CP_1
dal Giudice di pace di in data 11/10/2024, depositata il successivo CP_1
17/10/2024 e non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n. 25733/2023
R.G.;
2. In particolare, l'odierna appellante esponeva di aver proposto opposizione, innanzi al Giudice di pace di avverso la CP_1
Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 7961/2023/8/1/1 del 06/04/2023
- notificata da ed adottata sulla base del verbale di CP_1
accertamento n. 56180006343 del 19/06/2018 - con la quale le venivano comminate sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 1, comma 2, della Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 66/2014 (così come integrata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31/2015 in materia di disciplina per l'accesso dei bus turistici nelle zone a traffico limitato) in quanto, uno dei veicoli di proprietà della società appellata (svolgente attività di noleggio con conducente) aveva circolato all'interno della Ztl 1
Bus senza avere provveduto all'acquisto e alla registrazione del relativo permesso. In ragione di tanto, essa società aveva dedotto: a) che la
Determinazione era stata adottata in ragione di un precedente verbale di accertamento di accesso in una Ztl;
b) che la condotta contestata
(circolazione in Ztl senza permesso) era già disciplinata e sanzionata dall'art. 7 del Cds;
c) l'illegittimità ed indeterminatezza della sanzione irrogata;
d) la violazione dell'art. 1/11/16 L. 689/81 in relazione all'art. 5 co. 9 Delibera di A.C. n. 4/2020. Iscritta la causa a ruolo al n. 25733/2023
R.G., si era costituita in giudizio, contestando CP_1
integralmente l'opposizione e chiedendone il rigetto. Ad esito del primo grado, l'adito giudicante, con la sentenza n. 10171/2024 dell'11/10/2024, depositata il successivo 17/10/2024 e non notificata, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e disposto la riassunzione del giudizio
4 dinanzi all'odierno giudicante;
avverso tale statuizione la
[...]
aveva proposto appello con riguardo a tutti i suoi capi. Parte_1
3. Tanto premesso, parte appellante poneva a fondamento del gravame il seguente motivo: a) «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 113 c.p.c. in relazione all'art. 6, 4 comma, lett. c, del d.lgs. n. 150 del 2011 e della d.a.c. n. 66 del 2014; erronea pronuncia sull'eccezione di incompetenza per materia – nullità della sentenza». Inoltre, riproponeva espressamente i motivi di ricorso non esaminati dal primo giudice, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra.
4. Con comparsa di risposta del 26/06/2025 si costituiva in giudizio
, la quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza del CP_1
Giudice di pace, aderendo alla decisione impugnata sul punto;
nel merito, insisteva sulla legittimità della doppia imposizione sanzionatoria, nonché sulla validità della normativa regolamentare invocata;
indi, invocava il rigetto dell'appello, dunque, la conferma della sanzione riportata nella
Determinazione Dirigenziale precedentemente opposta.
5. Alla prima udienza del 03/07/2025 l'adito giudicante, lette le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione ex art. 281-sexies.
6. L'appello proposto da è parzialmente Parte_1
fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
7. Quanto al primo motivo di appello, la Parte_1
contestava il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure in merito alla propria dichiarata incompetenza per materia: esso, infatti, aveva ritenuto che, avendo la Ztl una funzione di tutela dell'ambiente, la competenza a decidere sulla sanzione dovesse spettare al Tribunale. Di contro, l'odierna appellante sosteneva che, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 7330/2024 del 02/09/2024, la questione rientrerebbe pienamente nell'ambito applicativo del C.d.S., con conseguente competenza del Giudice di pace.
8. Tale motivo è infondato.
5 9. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la sentenza richiamata non ha risolto la questione relativa alla competenza — trattandosi di un profilo che il giudice amministrativo non può valutare con riferimento al giudice ordinario — ma assume rilievo ai fini del merito della presente controversia, ossia in relazione alla censura di illegittimità della doppia imposizione, che sarà esaminata a breve.
Ciò posto, per quanto concerne la competenza, mette conto considerare il disposto di cui all'art. 6, comma 4 lett. c) del d.lgs. 150/2011 secondo cui “l'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio”; invero, concernendo il caso in esame la materia di cui alla lettera c) di “tutela dell'ambiente dall'inquinamento” e, in particolare, la violazione degli artt. 1) e 11) della Deliberazione dell'assemblea capitolina n. 66/2014, come modificata dalla Deliberazione del commissario straordinario n. 31/2015, relativa al contenimento dell'inquinamento atmosferico (e non, come ritenuto dalla società appellante, la sola violazione del divieto di circolazione di cui all'art. 7 del Codice della strada), la competenza spettava in primo grado al Tribunale.
A ciò consegue che il Giudice di prime cure ha correttamente dichiarato la propria incompetenza, invitando le parti a riassumere il giudizio dinanzi l'odierno giudicante.
A tal proposito, occorre evidenziare che in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto «la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, ma può essere soltanto appellata» (così, da ultimo, Cass. 23062/2018), ed ancora «l'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del
6 giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice
d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria
"potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado» (v. Cass. n. 33456/2019).
In ragione di tanto, la sentenza appellata - concernente la sola questione della competenza - deve essere integralmente confermata, con conseguente obbligo per il giudice adito di pronunciarsi sul merito della controversia.
10. Indi, per quanto riguarda il secondo motivo di gravame, concernente il merito del caso de quo, ossia la legittimità dell'invocato disposto della DAC n. 66/2014, occorre innanzitutto analizzare il quadro normativo di riferimento, ossia:
a) l'art. 7, comma 9 C.d.S., il quale afferma: “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale
e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta”;
b) l'art. 7 bis del d.lgs. 267 del 2000, che, al comma 1, prevede: “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei
7 regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”;
c) la Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 66/2014 (c.d. D.A.C.), così come integrata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n.
31/2015, che concerne la circolazione e la sosta nella zona ZTL degli autobus di cui all'art. 54, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.285/1992 (C.d.S.) nel territorio di e prevede il divieto di accesso e di circolazione ai CP_1
bus turistici non muniti di permesso oneroso, la quale - nel suo dato letterale - al comma 1, fa: “salve le limitazioni già previste dal Codice della
Strada”.
Ciò posto, ferma la potestà regolamentare della circolazione stradale da parte del l'accesso di bus turistici in assenza della CP_3
prescritta autorizzazione nelle Ztl, risulta già sanzionabile (in via prioritaria) ai sensi dell'art. 7, comma 14 C.d.S., il quale, prevede altresì una diversa sanzione rispetto a quella prevista dalla DAC n. 66/2014, illegittimamente applicata nel caso de quo; ed infatti, tale norma recita
“Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332”.
Diversa, per fonte normativa e consistenza economica, è, inoltre, la sanzione applicabile in base alla DAC 66/2014, ossia quella amministrativa (e fissa) di euro 500,00, come prevista dall'art.7 bis del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti locali).
Sul punto, risulta dirimente la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sentenza n.7330/2024, intervenuta in una fattispecie del tutto simile a quella di cui al presente giudizio d'appello (ossia in relazione al ricorso di un operatore di bus turistici contro il citato provvedimento di
[...]
) ed ha statuito che la violazione dell'art.10 della DAC n.55/2018 – CP_1
8 equivalente sostanzialmente all'art.11 della DAC n.66/2014 - deve intendersi già sanzionabile ai sensi dell'art. 7, comma 14 Cds, con la conseguenza per cui il suddetto art.10 (e da ritenersi già l'art.11 della
DAC del 2014) nello specificare ulteriormente le condotte sanzionabili agli effetti dell'art. 7bis TUEL, sottopone illegittimamente la medesima condotta di violazione delle norme del Codice della Strada a due diverse sanzioni, una espressamente prevista dal C.d.S., e l'altra, dal combinato operare del Regolamento comunale e del TUEL.
Sulla scorta di tali principi, l'esercizio del potere sanzionatorio avrebbe dovuto essere esercitato in base alle prescrizioni (violate) del C.d.S. in materia di accesso e di circolazione di bus nelle aree Ztl, non ai sensi di un
Delibera comunale (la n.66/2014) e di un Regolamento, il cui contenuto si estrinseca nel potere di regolazione della circolazione, ma non di applicare sanzioni già riconducibili alla violazione del C.d.S.
In particolare, nella citata sentenza del Consiglio di Stato è stato affermato che l'art. 7 bis Tuel, nell'individuare le sanzioni applicabili dai
Comuni (in ragione della violazione dei regolamenti comunali), racchiude una clausola di riserva in favore dell'applicazione del Codice della strada laddove la medesima condotta risulti sanzionabile anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento comunale, connotandosi le previsioni comunali come residuali in relazione all'applicazione del Codice della strada
(testualmente “Risulta pertanto illegittimo il disposto regolamentare de quo che, nello specificare ulteriormente le condotte sanzionabili, riconducibili agli indicati disposti del Codice della Strada, viola la clausola di prevalenza recata dal medesimo art. 7 bis del TUEL (“Salvo diversa disposizione di legge”); ne consegue che secondo il Consesso giurisdizionale amministrativo, il abbia Controparte_4
illegittimamente sottoposto la medesima condotta a due diverse sanzioni, una prevista dal Codice della strada, e l'altra dal Regolamento comunale, in erronea applicazione dell'invocato disposto dell'art. 7 bis del TUEL.
9 11. Dunque, l'esercizio del potere sanzionatorio avrebbe dovuto essere esercitato da solo in base alla violazione delle CP_1
prescrizioni del C.d.S. secondo la forbice edittale della sanzione ivi prevista - e non anche, come nel caso di specie, ai sensi della D.A.C.
n.66/2014.
12. In ragione di tanto, l'opposizione promossa dalla
[...]
deve essere accolta, con conseguente annullamento della Parte_1
Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 7961/2023/8/1/1 del
06/04/2023.
13. In ragione del principio della ragione più liquida, restano assorbite tutte le altre questioni proposte.
14. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 Cpc, tenuto conto del fatto che la sentenza richiamata è intervenuta successivamente alla Determinazione Dirigenziale oggetto di annullamento, dunque, considerata la novità e particolarità delle questioni giuridiche trattate nella presente controversia.
15. Parimenti, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del primo grado, in considerazione del fatto che il procedimento dinanzi al
Giudice di pace si è concluso con una corretta pronuncia sulla competenza, senza esame del merito, e che solo in sede di appello è stato possibile affrontare compiutamente la questione sostanziale alla luce dell'annullamento giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n.10171/2024 pronunciata in data 11/10/2024 dal giudice di pace di così provvede: CP_1
1) conferma la sentenza impugnata e, quindi, l'incompetenza del Giudice di pace;
2) nel merito, accoglie l'appello e annulla la Determinazione Dirigenziale
Ingiuntiva n. 7961/2023/8/1/1 del 06/04/2023;
10 3) compensa le spese del presente grado di giudizio;
4) compensa le spese del primo grado.
Roma 13/07/2025.
Il Giudice
RT CI
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
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