TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 07/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 422 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente tra:
AVV. nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
Rappresentata e difesa come da mandato in atti, dall' Avv. Simona Fusco del Foro di
Sulmona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Sallustio n. 7/E a
Sulmona, pec Email_1 ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
); C.F._2
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_2
; C.F._3
, nato a [...] il [...],Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
); C.F._4
nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_3
);C.F._5
, nato a [...] il [...], (C.F. );Parte_4 C.F._6 nato a [...] il [...], (C.F.CP_4
) C.F._7
pag. 1/7 Resistenti contumaci
Avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,- dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti del sig. e compensate le spese di lite;
- riconoscere e dichiarare che i Controparte_3 sigg.ri , , , , Controparte_2 Parte_5 Parte_3 Controparte_1
e devono in solido all'Avv. la Parte_4 CP_4 Parte_1 somma di € 5.400,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia detratta la somma di cui all'atto di transazione per cui si è impegnato il sig. e già da quest'ultimo CP_3 completamente versata;
- condannare i sigg.ri , , Controparte_2 Parte_5
, , e a pagare in Parte_3 Controparte_1 Parte_4 CP_4 solido, in favore dell'Avv. la somma di € 5.400,00 oltre rimborso Parte_1 forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia detratta la somma di cui all'atto di transazione per cui si è impegnato il sig.
e già da quest'ultimo completamente versata;
- con vittoria di spese e CP_3 competenze di lite, oltre rimborso al 15% ed accessori di legge”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato nei confronti di tutti i convenuti, unitamente al decreto di fissazione di udienza, l'Avv. ha chiesto, previo Parte_1 accertamento dello svolgimento dell'attività di difensore di ufficio, la condanna di
[...]
, , , , CP_2 Parte_5 Parte_3 Controparte_1 CP_3
, e a pagare, in solido, la somma di € 5.400,00,
[...] Parte_4 CP_4 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per l'attività defensionale svolta a favore di questi ultimi nell'ambito del procedimento penale n. 1191/2017 RGNR e n. 7/18 RG GIP celebratosi dinanzi al Tribunale di Sulmona.
A fondamento della pretesa ha riferito:
- Di essere stata nominata difensore d'ufficio dei sigg.ri , Controparte_2 [...]
, , , , Parte_5 Parte_3 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, nel procedimento penale n. 1191/2017 R.G.N.R. e Parte_4 CP_4
pag. 2/7 n. 7/2018 RGGIP che pendeva a loro carico dinanzi il Tribunale di Sulmona,
Dott. all'udienza del 18.10.2018; Persona_1
- di aver presenziato alle udienze del 21.02.2019, 09.01.2020 e del 06.02.2020, al termine della quale il procedimento è stato archiviato;
- di aver provveduto a sollecitare, senza esito, il pagamento del compenso con raccomandata del 14.3.2024.
2. All'esito della prima udienza, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., stante la mancata costituzione dei convenuti, pur regolarmente citati, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza, la ricorrente ha dato atto che con il resistente dopo la notifica del ricorso, era stato Controparte_3 raggiunto un accordo trandattivo e, pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti di quest'ultimo e “dichiarare che i sigg.ri CP_2
, , , , e
[...] Parte_5 Parte_3 Controparte_1 Parte_4
devono in solido all'Avv. la somma di € 5.400,00 CP_4 Parte_1 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia detratta la somma di cui all'atto di transazione per cui si è impegnato il sig. . CP_3
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza di discussione, svoltasi in modalità cartolare.
3. Preliminarmente stante la mancata costituzione dei resistenti Controparte_1
, , , Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 Parte_4
e ritualmente convenuti in giudizio, se ne deve dichiarare la
[...] CP_4 contumacia.
4. Preliminarmente deve darsi atto della cessata materia del contendere nei confronti di il quale ha raggiunto un accordo transattivo con parte ricorrente Controparte_3 per la quota di 1/7 dell'importo richiesto con la domanda giudiziale.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti, tali da determinare la totale o parziale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venire meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr. Cass. civ. n.8428/14).
In astratto, la predetta circostanza non è ostativa ad una statuizione sulla ripartizione delle spese, che avverrà secondo il principio della soccombenza virtuale, ma nel caso di pag. 3/7 specie, tenuto conto della domanda svolta da parte ricorrente, le spese dovranno essere compensate tra l'Avv. e Pt_1 Controparte_3
Trattasi, dunque, di una transazione che, essendo stata stipulata solo per la parte, non ricade nell'ambito di operatività dell'art. 1304 c.c. e dunque, non è necessario, per farla operare, la dichiarazione dei condebitori di volerne profittare.
5. Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti che si vanno sinteticamente ad indicare.
5.1. Ciò precisato, in punto di diritto, giova premettere che la difesa d'ufficio è il servizio di assistenza tecnica garantito all'indagato o all'imputato che non abbia nominato un proprio difensore di fiducia o che ne sia rimasto privo, ai sensi degli art. 97 e 369 bis c.p.p.
Il difensore d'ufficio non è legato da un rapporto fiduciario alla persona assistita ma dall'adempimento di un obbligo di svolgimento dell'incarico, correlato alla ricorrenza del presupposto indicato.
La difesa d'ufficio ha natura sussidiaria rispetto alla difesa di fiducia, in quanto interviene solo in mancanza di quest'ultima, o per difetto di designazione o per venir meno della difesa fiduciaria designata, e rappresenta la massima espressione della responsabilità sociale degli avvocati. L'avvocato nominato d'ufficio ha l'obbligo di prestare il proprio patrocinio e ha diritto di essere retribuito.
Pertanto, il difensore d'ufficio, per la prestazione della propria attività, dovrà essere retribuito dall'assistito, salvo che questi sia nelle condizioni di accedere al gratuito patrocinio, nel qual caso il compenso del difensore d'ufficio sarà liquidato dall'autorità giudiziaria e posto a carico dello Stato.
5.2. La domanda della ricorrente è fondata in punto di an, avendo trovato pieno conforto probatorio nella produzione documentale allegata.
La ricorrente ha infatti fornito prova dell'avvenuta nomina a difensore d'ufficio all'udienza del 18.10.2018, nonché della partecipazione alle successive udienze del
09.01.2020 e del 06.02.2020, all'esito della quale, con provvedimento del 2.12.2020 il procedimento penale a carico, tra gli altri, dei convenuti nell'ambito del presente giudizio civile, è stato archiviato.
Con riferimento alla quantificazione del compenso dovuto deve farsi riferimento a quanto stabilito dal D.M. Giustizia n. 55/2014, in quanto l'attività professionale è stata effettuata dopo la entrata in vigore del testo normativo citato, nel testo vigente e, ratione temporis applicabile, prima della novella introdotta con il DM 147/22.
pag. 4/7 Quanto alla quantum dell'importo da corrispondersi – e pertanto facendo applicazione dello scaglione di valore applicabile ai procedimenti dinanzi al GIP – la somma complessiva che il , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
, e devono in favore della ricorrente a titolo di Pt_3 Parte_4 CP_4 compenso professionale è pari ad euro 3.780,00 dovendosi detrarre dal compenso unico quanto già versato da coobbligato in solido, per compensi Controparte_3 professionali relativi alla fase di studio e di decisione, cui devono aggiungersi accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) se ed in quanto dovuti.
Reputa il Tribunale che la liquidazione del compenso debba avvenire facendo applicazione dei parametri medi di liquidazione previsto dal D.M. N. 55/2014 ratione temporis applicabile e ciò in quanto: l'attività processuale prestata ha avuto riguardo a fattispecie di reato di apprezzabile complessità e si è risolta nella partecipazione a plurime udienze.
Può essere riconosciuto l'aumento del 150% tenuto conto della presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, dovendosi, tuttavia, ridurre, ai sensi dell'art. 12
DM 55 del 2014, del 30% il compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto non essendo emerso che la prestazione professionale ha comportato l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto.
Per l'effetto , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, e devono essere condannati a pagare alla
[...] Parte_4 CP_4 ricorrente tale somma, oltre spese generali (15%), CPA, detratto quanto già corrisposto dal coobbligato in virtù dell'atto di transazione ed in particolare, Controparte_3 quindi, la somma di €. 771,42 per compensi, €. 151,20 per oneri accessori (rimborso forfettario e CAP).
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento in ragione della semplicità della questione, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta ed aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del DM 55/2024 essendo gli atti redatti con modalità telematiche idonee ad agevolarne la consultazione.
Le spese di lite devono essere compensate avuto riguardo alla posizione di
[...]
CP_3
P.Q.M.
pag. 5/7 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e respinta ogni diversa istanza eccezione conclusione:
Dichiara la contumacia di , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Controparte_3 Parte_4 CP_4
Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda svolta dalla ricorrente nei confronti di Controparte_3
Accerta il diritto di credito dell'Avv. nei confronti di Parte_1 [...]
, , , CP_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per il pagamento degli onorari dovuti quale difensore
[...] CP_4
d'ufficio;
Condanna , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, e in solido, al pagamento in favore
[...] Parte_4 CP_4 dell'Avv. l'importo di € 3.780,00 per onorari, oltre rimborso Parte_1 forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, dovendosi detrarre da tale somma quanto già corrisposto da e indicato in motivazione;
Controparte_3
Condanna , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, e in solido, a rifondere a parte
[...] Parte_4 CP_4 ricorrente le spese di lite che in € 1.704,30 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), Iva e CPA, come per legge se dovuti;
Compensa le spese tra la ricorrente e Controparte_3
Così deciso il 6 febbraio 2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 6/7 pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 422 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente tra:
AVV. nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
Rappresentata e difesa come da mandato in atti, dall' Avv. Simona Fusco del Foro di
Sulmona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Sallustio n. 7/E a
Sulmona, pec Email_1 ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
); C.F._2
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_2
; C.F._3
, nato a [...] il [...],Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
); C.F._4
nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_3
);C.F._5
, nato a [...] il [...], (C.F. );Parte_4 C.F._6 nato a [...] il [...], (C.F.CP_4
) C.F._7
pag. 1/7 Resistenti contumaci
Avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,- dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti del sig. e compensate le spese di lite;
- riconoscere e dichiarare che i Controparte_3 sigg.ri , , , , Controparte_2 Parte_5 Parte_3 Controparte_1
e devono in solido all'Avv. la Parte_4 CP_4 Parte_1 somma di € 5.400,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia detratta la somma di cui all'atto di transazione per cui si è impegnato il sig. e già da quest'ultimo CP_3 completamente versata;
- condannare i sigg.ri , , Controparte_2 Parte_5
, , e a pagare in Parte_3 Controparte_1 Parte_4 CP_4 solido, in favore dell'Avv. la somma di € 5.400,00 oltre rimborso Parte_1 forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia detratta la somma di cui all'atto di transazione per cui si è impegnato il sig.
e già da quest'ultimo completamente versata;
- con vittoria di spese e CP_3 competenze di lite, oltre rimborso al 15% ed accessori di legge”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato nei confronti di tutti i convenuti, unitamente al decreto di fissazione di udienza, l'Avv. ha chiesto, previo Parte_1 accertamento dello svolgimento dell'attività di difensore di ufficio, la condanna di
[...]
, , , , CP_2 Parte_5 Parte_3 Controparte_1 CP_3
, e a pagare, in solido, la somma di € 5.400,00,
[...] Parte_4 CP_4 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per l'attività defensionale svolta a favore di questi ultimi nell'ambito del procedimento penale n. 1191/2017 RGNR e n. 7/18 RG GIP celebratosi dinanzi al Tribunale di Sulmona.
A fondamento della pretesa ha riferito:
- Di essere stata nominata difensore d'ufficio dei sigg.ri , Controparte_2 [...]
, , , , Parte_5 Parte_3 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, nel procedimento penale n. 1191/2017 R.G.N.R. e Parte_4 CP_4
pag. 2/7 n. 7/2018 RGGIP che pendeva a loro carico dinanzi il Tribunale di Sulmona,
Dott. all'udienza del 18.10.2018; Persona_1
- di aver presenziato alle udienze del 21.02.2019, 09.01.2020 e del 06.02.2020, al termine della quale il procedimento è stato archiviato;
- di aver provveduto a sollecitare, senza esito, il pagamento del compenso con raccomandata del 14.3.2024.
2. All'esito della prima udienza, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., stante la mancata costituzione dei convenuti, pur regolarmente citati, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza, la ricorrente ha dato atto che con il resistente dopo la notifica del ricorso, era stato Controparte_3 raggiunto un accordo trandattivo e, pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti di quest'ultimo e “dichiarare che i sigg.ri CP_2
, , , , e
[...] Parte_5 Parte_3 Controparte_1 Parte_4
devono in solido all'Avv. la somma di € 5.400,00 CP_4 Parte_1 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia detratta la somma di cui all'atto di transazione per cui si è impegnato il sig. . CP_3
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza di discussione, svoltasi in modalità cartolare.
3. Preliminarmente stante la mancata costituzione dei resistenti Controparte_1
, , , Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 Parte_4
e ritualmente convenuti in giudizio, se ne deve dichiarare la
[...] CP_4 contumacia.
4. Preliminarmente deve darsi atto della cessata materia del contendere nei confronti di il quale ha raggiunto un accordo transattivo con parte ricorrente Controparte_3 per la quota di 1/7 dell'importo richiesto con la domanda giudiziale.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti, tali da determinare la totale o parziale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venire meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr. Cass. civ. n.8428/14).
In astratto, la predetta circostanza non è ostativa ad una statuizione sulla ripartizione delle spese, che avverrà secondo il principio della soccombenza virtuale, ma nel caso di pag. 3/7 specie, tenuto conto della domanda svolta da parte ricorrente, le spese dovranno essere compensate tra l'Avv. e Pt_1 Controparte_3
Trattasi, dunque, di una transazione che, essendo stata stipulata solo per la parte, non ricade nell'ambito di operatività dell'art. 1304 c.c. e dunque, non è necessario, per farla operare, la dichiarazione dei condebitori di volerne profittare.
5. Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti che si vanno sinteticamente ad indicare.
5.1. Ciò precisato, in punto di diritto, giova premettere che la difesa d'ufficio è il servizio di assistenza tecnica garantito all'indagato o all'imputato che non abbia nominato un proprio difensore di fiducia o che ne sia rimasto privo, ai sensi degli art. 97 e 369 bis c.p.p.
Il difensore d'ufficio non è legato da un rapporto fiduciario alla persona assistita ma dall'adempimento di un obbligo di svolgimento dell'incarico, correlato alla ricorrenza del presupposto indicato.
La difesa d'ufficio ha natura sussidiaria rispetto alla difesa di fiducia, in quanto interviene solo in mancanza di quest'ultima, o per difetto di designazione o per venir meno della difesa fiduciaria designata, e rappresenta la massima espressione della responsabilità sociale degli avvocati. L'avvocato nominato d'ufficio ha l'obbligo di prestare il proprio patrocinio e ha diritto di essere retribuito.
Pertanto, il difensore d'ufficio, per la prestazione della propria attività, dovrà essere retribuito dall'assistito, salvo che questi sia nelle condizioni di accedere al gratuito patrocinio, nel qual caso il compenso del difensore d'ufficio sarà liquidato dall'autorità giudiziaria e posto a carico dello Stato.
5.2. La domanda della ricorrente è fondata in punto di an, avendo trovato pieno conforto probatorio nella produzione documentale allegata.
La ricorrente ha infatti fornito prova dell'avvenuta nomina a difensore d'ufficio all'udienza del 18.10.2018, nonché della partecipazione alle successive udienze del
09.01.2020 e del 06.02.2020, all'esito della quale, con provvedimento del 2.12.2020 il procedimento penale a carico, tra gli altri, dei convenuti nell'ambito del presente giudizio civile, è stato archiviato.
Con riferimento alla quantificazione del compenso dovuto deve farsi riferimento a quanto stabilito dal D.M. Giustizia n. 55/2014, in quanto l'attività professionale è stata effettuata dopo la entrata in vigore del testo normativo citato, nel testo vigente e, ratione temporis applicabile, prima della novella introdotta con il DM 147/22.
pag. 4/7 Quanto alla quantum dell'importo da corrispondersi – e pertanto facendo applicazione dello scaglione di valore applicabile ai procedimenti dinanzi al GIP – la somma complessiva che il , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
, e devono in favore della ricorrente a titolo di Pt_3 Parte_4 CP_4 compenso professionale è pari ad euro 3.780,00 dovendosi detrarre dal compenso unico quanto già versato da coobbligato in solido, per compensi Controparte_3 professionali relativi alla fase di studio e di decisione, cui devono aggiungersi accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) se ed in quanto dovuti.
Reputa il Tribunale che la liquidazione del compenso debba avvenire facendo applicazione dei parametri medi di liquidazione previsto dal D.M. N. 55/2014 ratione temporis applicabile e ciò in quanto: l'attività processuale prestata ha avuto riguardo a fattispecie di reato di apprezzabile complessità e si è risolta nella partecipazione a plurime udienze.
Può essere riconosciuto l'aumento del 150% tenuto conto della presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, dovendosi, tuttavia, ridurre, ai sensi dell'art. 12
DM 55 del 2014, del 30% il compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto non essendo emerso che la prestazione professionale ha comportato l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto.
Per l'effetto , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, e devono essere condannati a pagare alla
[...] Parte_4 CP_4 ricorrente tale somma, oltre spese generali (15%), CPA, detratto quanto già corrisposto dal coobbligato in virtù dell'atto di transazione ed in particolare, Controparte_3 quindi, la somma di €. 771,42 per compensi, €. 151,20 per oneri accessori (rimborso forfettario e CAP).
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento in ragione della semplicità della questione, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta ed aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del DM 55/2024 essendo gli atti redatti con modalità telematiche idonee ad agevolarne la consultazione.
Le spese di lite devono essere compensate avuto riguardo alla posizione di
[...]
CP_3
P.Q.M.
pag. 5/7 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e respinta ogni diversa istanza eccezione conclusione:
Dichiara la contumacia di , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Controparte_3 Parte_4 CP_4
Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda svolta dalla ricorrente nei confronti di Controparte_3
Accerta il diritto di credito dell'Avv. nei confronti di Parte_1 [...]
, , , CP_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per il pagamento degli onorari dovuti quale difensore
[...] CP_4
d'ufficio;
Condanna , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, e in solido, al pagamento in favore
[...] Parte_4 CP_4 dell'Avv. l'importo di € 3.780,00 per onorari, oltre rimborso Parte_1 forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, dovendosi detrarre da tale somma quanto già corrisposto da e indicato in motivazione;
Controparte_3
Condanna , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, e in solido, a rifondere a parte
[...] Parte_4 CP_4 ricorrente le spese di lite che in € 1.704,30 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), Iva e CPA, come per legge se dovuti;
Compensa le spese tra la ricorrente e Controparte_3
Così deciso il 6 febbraio 2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 6/7 pag. 7/7