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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/12/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice dott. Sara Cargasacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 375 /2025 del ruolo generale promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti MICAELA STEFANETTI Parte_1 P.IVA_1
e AU RO, presso il cui studio in Morbegno (SO), via Nani n. 7, è elettivamente domiciliato, giusta procura telematicamente allegata al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RAFFAELE Controparte_3 C.F._3
MORRA, presso il cui studio in Como (CO), via Giulini n. 20 è elettivamente domiciliato, giusta procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Parte resistente in punto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate,
1 - In via principale e nel merito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti dell'odierna ricorrente l'atto notarile di atto di vendita a rogito notaio dott, CP_4 in Morbegno, rep. n. 23113, raccolta 19490, trascritto il 28.03.2024 presso l'Ufficio
[...] provinciale di Como, a n. 8779 registro generale e 6688 registro particolare avente ad oggetto i seguenti immobili di proprietà della signora per la quota di ½: Controparte_1 Campera snc, Catasto Fabbricati, Parte_2
- F. 10 particella 19774 sub. 4
- F. 10 particella 19774 sub. 26
- F. 10 particella 19774 sub. 35
- F. 10 particella 19774 sub. 41
- F. 10 particella 19774 sub. 42
- Per l'effetto, in accoglimento della domanda spiegata in via principale e nel merito, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobili di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in margine alla trascrizione dell'atto notarile di vendita.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cpa, iva. Con espressa riserva di articolazione dei mezzi istruttori e di produzione documentale.
[…]
- Rigettare le eccezioni sollevate dall'acquirente, odierno resistente, in ordine alla presunta inconsapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori;
- Ritenere pienamente fondata e meritevole l'azione revocatoria proposta da CP_5 In subordine, escludere qualunque responsabilità o condotta colposa del ricorrente, con conseguente Compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e con esclusione di una condanna dell'attore ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
conclusioni di parte resistente Controparte_3
“respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto, in diritto e nel quantum per i motivi esposti. Col favore delle spese come da nota che si produce.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio, davanti all'intestato Parte_3
Tribunale e affinché Controparte_1 CP_2 Controparte_3 fosse dichiarata inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di compravendita di un immobile sito in Colico (LC), intercorso tra i convenuti.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente esponeva di vantare nei confronti della sig.ra un credito per € 29.589,26, in forza della sentenza n. 234/2023, emessa il 7.4.2023 dal CP_1
Tribunale di Lecco e a cui, in data 23.2.2024, aveva dato esecuzione, mediante espropriazione presso terzi (a carico della e della con Controparte_6 Controparte_7 la quale la debitrice intratteneva rapporti), risultata infruttuosa.
La società deduceva di avere appreso, solo successivamente, che la sig.ra Parte_3
unitamente al sig. , “in spregio ai diritti della creditrice”, in data CP_1 CP_2
27.3.2024, aveva venduto al sig. la propria quota di proprietà dei fabbricati siti nel CP_3
Comune di , al prezzo di € 168.000,00. Pt_2
In punto di diritto, la ricorrente riteneva sussistenti tutti i presupposti di legge per la proposizione dell'azione revocatoria, non essendovi dubbio alcuno circa l'esistenza del proprio diritto di credito ed essendo pacifiche, da un lato, la “diminuzione della garanzia patrimoniale […] avvenuta con l'atto
2 di compravendita”, avendo la debitrice alienato l'unico bene immobile di sua proprietà, “con ciò depauperando il proprio patrimonio”, e, dall'altro, la consapevolezza, da parte della sig.ra di divenire insolvente e, dunque, di avere arrecato un pregiudizio al creditore. CP_1
- Si costituiva ritualmente in giudizio il sig. chiedendo l'integrale rigetto delle Controparte_3 domande avversarie, poiché infondate in fatto e in diritto, in assenza, ancor prima della prova, di una qualsiasi allegazione circa “la posizione che l'Arch. avrebbe assunto in questa vicenda” CP_3
(cfr. pag. 2, comparsa di costituzione) e, dunque, circa la consapevolezza, da parte dello stesso, del pregiudizio arrecato con l'acquisto del bene.
Il convenuto sosteneva, infatti, che l'accoglimento della domanda di revocatoria debba essere subordinata alla prova della “coscienza”, tanto del terzo acquirente, quanto del debitore, “di ledere la garanzia dei creditori, oltre che della previsione del danno arrecato a questi ultimi”, “richiedendosi a tal fine una conoscenza effettiva di tale pregiudizio, e non essendo invece sufficiente una mera prevedibilità dello stesso” (cfr. pag. 9, comparsa). Aspetto che, a dire del sig. non solo CP_3 non era stato provato dalla difesa attorea, ma neppure allegato.
Il convenuto negava, in ogni caso, di essere mai stato a conoscenza dei rapporti intercorsi tra Pt_3 ed i sig.ri ed avendo appreso della vendita dell'immobile solo attraverso CP_2 CP_1 un noto portale on line di compravendita immobiliare ed avendo coltivato le trattative precontrattuali tramite l'agenzia “Le mille e una casa 1 srl”, come documentalmente provato. Deduceva, inoltre, che il prezzo di acquisto – interamente versato in un lasso di tempo contenuto – era da ritenersi in linea con quelli di mercato e con le condizioni in cui si trovava l'abitazione. Sosteneva, pertanto, che non potessero dirsi provati, neppure in via presuntiva, i presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria.
- Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si costituivano in giudizio i convenuti e . CP_1 CP_2
- All'udienza di comparizione del 7.10.2025, parte ricorrente formulava istanza di conversione del rito e parte resistente vi si opponeva, ritenendo che la richiesta fosse finalizzata solo a colmare le lacune istruttorie dell'atto introduttivo. Nessuno compariva per gli altri convenuti.
- Con ordinanza del 14.11.2025, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito di tale udienza, ritenuti non sussistenti i presupposti per la conversione del rito e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava termine ex art. 127 ter c.p.c. al 25.11.2025, in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
- Entrambe le parti depositavano, nei termini concessi, note scritte d'udienza. La difesa di Pt_3 riprendeva quanto già argomentato in ricorso e precisava che il presupposto previsto dall'art.
[...]
2901, co. 1, n. 1, c.c., per l'accoglimento dell'azione proposta, fosse la mera “consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori” (cfr. pag. 1, note ricorrente del 24.11.2025), la cui esistenza, anche in capo all'acquirente, poteva ritenersi provata anche in via meramente presuntiva (essendo a tal fine sufficiente considerare la natura del bene alienato, il suo effettivo valore di mercato e l'esistenza di ulteriori debiti in capo al debitore, tra cui il mutuo sul medesimo immobile e le spese condominiali). Parte resistente ribadiva, invece, le difese già svolte e sottolineava che avrebbe dovuto essere il
3 creditore a “dimostrare che il terzo era consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, non essendo sufficiente la conoscenza di una generica difficoltà economica del venditore” (cfr. pag. 2, note resistente del 24.11.2025).
1. Preliminarmente, per quanto riguarda la posizione dei convenuti, e Controparte_1
se ne deve rilevare la mancata costituzione nonostante la regolare notifica CP_2 dell'atto introduttivo e del decreto del 10.3.2025, cosicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
2. La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Parte ricorrente svolge un'azione revocatoria nei confronti degli odierni convenuti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il quale recita: “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore […]; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio […]”.
Pure essendo la stessa norma ad individuare, tra i presupposti necessari affinché possa operare tale inefficacia nei confronti del creditore, oltre all'esistenza del pregiudizio arrecato dalla vendita e alla sua conoscenza da parte del debitore, anche la consapevolezza del pregiudizio medesimo da parte del terzo acquirente, la società mette completamente, nel proprio ricorso, di prendervi posizione. Pt_3
Infatti, la difesa di parte ricorrente ha rilevato, per la prima volta, che ricorrerebbero “i presupposti per desumere in via presuntiva la consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente” (cfr. pag. 2, note ricorrente), solo con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 24.11.2025, in replica alle difese avversarie. È di tutta evidenza che tale allegazione deve ritenersi del tutto tardiva, oltre che generica e non supportata da idoneo riscontro probatorio.
Ad ogni modo, non possono ritenersi sufficienti (oltre che non provate) neppure le allegazioni svolte dalla ricorrente in ordine all'esistenza del pregiudizio e all'asserita consapevolezza dello stesso da parte della debitrice: come correttamente rilevato dalla difesa di infatti, la società CP_3 nel proprio ricorso si è limitata a descrivere le ragioni del proprio credito e ad allegare, Parte_3 in modo generico, che la vendita sarebbe stata fatta “in spregio ai diritti della creditrice”, senza, tuttavia esplicarne le ragioni ed invocando mere presunzioni ai fini del suo accertamento. Presunzioni che, come nel caso dell'asserito prezzo di mercato dell'immobile la di sopra di quello convenuto tra i convenuti, non trovano alcun riscontro probatorio.
Considerato, dunque, che nel rito semplificato le allegazioni a sostegno della domanda devono essere complete sin dalla fase introduttiva, il ricorso non può che essere rigettato, non avendo la ricorrente allegato tutti i fatti costitutivi della domanda di revocatoria, in assenza dei quali, non solo viene leso il diritto di difesa della controparte (che si trova impossibilitata a replicare alle deduzioni avversarie), ma è altresì precluso al Giudice accertarli.
3. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e pertanto parte resistente viene condannata a rifondere la ricorrente delle spese di lite liquidate in € 4.216,50 a titolo di compensi ex D.M. 55/2014 (in ragione del valore dichiarato della causa, secondo lo scaglione base da € 52.000,01 ad €
4 260.000,00, della tabella n. 2 allegata al D.M., contenute entro i valori minimi di tutte le fasi, esclusa quella di trattazione -come indicato dal resistente nella propria nota del 24.11.2025- tenuto conto dell'esigua attività svolta, esauritasi in due udienze, senza attività istruttoria), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 D.M. citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la società al pagamento in favore di delle spese Parte_3 Controparte_3 processuali che liquida in € 4.216,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Lecco, il 23 dicembre 2025
Il Giudice Sara Cargasacchi
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