Art. 1. Articolo unico
E' fatta salva l'assistenza fruita dai soggetti di cui all'articolo unico della legge 31 ottobre 1967, n. 1094 , anteriormente all'entrata in vigore della stessa.
E' fatta salva l'assistenza fruita dai soggetti di cui all'articolo unico della legge 31 ottobre 1967, n. 1094 , anteriormente all'entrata in vigore della stessa.