Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1082
Versione
23 gennaio 1971
Art. 1. Articolo unico

E' fatta salva l'assistenza fruita dai soggetti di cui all'articolo unico della legge 31 ottobre 1967, n. 1094 , anteriormente all'entrata in vigore della stessa.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1971