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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/11/2024, n. 5089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5089 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa di primo grado iscritta al n. RG 506/2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Andrea Ferrario, Filippo Soddu e Cristina Piccolo, presso lo studio dei quali in Milano, via Emilio Morosini, 24 (20135), è elettivamente domiciliato, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo ricorrenti
e
Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato, differenze retributive, impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti:
Per la parte ricorrente:
“Voglia l'Illustrissimo Giudice adito,
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- rigettata ogni contraria istanza, deduzione, produzione ed eccezione;
così giudicare:
Nel merito in via principale
A) Accertare e conseguentemente dichiarare per i sopra evidenziati motivi in fatto e in diritto che tra le parti si è costituito ad ogni effetto fin dal 2 novembre 2022 un rapporto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato con inquadramento riconducibile al livello “AE2” o in subordine al livello “AE1” di cui al CCNL Legno;
B) Accertata e conseguentemente dichiarata la nullità, illegittimità, invalidità, inefficacia del licenziamento comminato il 2 marzo 2023, in quanto orale e comunque connotato da meri e determinanti intenti ritorsivi, per l'effetto, visto e applicato l'art. 2 del d.l.vo 23/2015, ordinare alla società resistente la reintegrazione del lavoratore nel
1 posto di lavoro, condannando altresì la medesima al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari all'importo mensile di € 1.880,12 o a quell'altra somma che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, eventualmente anche ex art. 36 Cost., dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e in ogni caso in una misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con ogni conseguenza di legge e contratto.
C) In via subordinata a quanto richiesto sub B), e a condizione che venga dimostrato in causa il rispetto della forma scritta del licenziamento, in ogni caso, ex art. 3, secondo comma d.l.vo 23/2015, laddove manchi in giudizio la prova circa la sussistenza di un fatto materiale corrispondente a giusta causa di licenziamento, dichiararne la nullità, illegittimità, invalidità, inefficacia e quindi annullare il licenziamento medesimo, condannando la società resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari all'importo mensile di € 1.880,12 o a quell'altra somma che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, eventualmente anche ex art. 36 Cost., corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
ovvero – in via alternativa e a mente dell'art. 3, primo comma del d.l.vo 23/2015 dichiarare la nullità, illegittimità, invalidità, inefficacia del licenziamento per mancanza degli estremi di giusta causa o giustificato motivo, applicando le sanzioni previste dalla medesima norma, ovvero, in via ulteriormente alternativa, a mente del successivo art. 4 del medesimo d.l.vo 23/2015, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 2 marzo 2023 e condannare la società resistente alle relative sanzioni.
D) Nel merito, in ogni caso, accertato e dichiarato il mancato integrale pagamento della retribuzione ordinaria relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2022, nonché di gennaio e febbraio 2023 a fronte dell'attività di lavoro effettivamente svolta dal ricorrente in regime di full-time come meglio decritto in ricorso, condannare la società resistente al pagamento di una somma pari a complessivi € 6.942,00 lordi, nonché ad accantonare l'importo di € 514,22 a titolo di TFR ovvero quelle altre somme ritenute di giustizia, ebentualmente anche ex art. 36 Cost.
E) Nel merito, in via subordinata e alternativa, per la sola denegata ipotesi in cui venissero disattese le richieste ripristinatorie di cui sub B) e C), ovvero comunque nel caso di scelta dell'opzione sostitutiva ex art. 2 d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, condannare la società resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR e delle ulteriori spettanze di fine rapporto e ciò – s.e. e/o o. per i seguenti, rispettivi importi lordi di € 809.90 per indennità di mancato preavviso, € 514,22 a titolo di incidenza sul TFR delle retribuzioni da novembre 2022 afebbraio 2023 compresi.
Svolgimento del processo
2 Il ricorrente ha convenuto in giudizio la , deducendo: - di avere Controparte_1 iniziato a prestare a tempo pieno la propria opera di lavoro subordinato a favore della società resistente, con mansioni di operaio addetto alla posa di rivestimenti in parquet dall'inizio di novembre 2022; - che il rapporto non era stato mai formalizzato, proseguendo dall'inizio al suo termine in via di fatto e in forma del tutto irregolare, con l'integrale omissione delle comunicazioni e degli adempimenti di legge;
- di avere operato quale posatore in una squadra di operai coordi amministratore unico della società resistente sig. Controparte_2
dal quale riceveva direttive e specifiche istruzioni in merito alle lavorazioni
[...] da effettuare e alle eventuali rifiniture;
- che tali opere erano svolte presso diversi committenti privati e riguardavano principalmente uffici e appartamenti a Milano;
- che l'attività di lavoro in cantiere era svolta dal lunedì al sabato compresi;
il lavoratore iniziava alle ore 8,00 e terminava alle ore 17,00, fruendo di un'ora di pausa verso mezzogiorno;
- che fin dall'inizio del rapporto, il datore di lavoro si era reso del tutto inadempiente agli obblighi di pagamento delle retribuzioni spettanti al ricorrente a fronte delle attività che questi continuava a svolgere nei termini e con gli orari sopra esposti;
- che in data 2 marzo 2023, a fronte dell'ennesimo sollecito da parte del lavoratore, il legale rappresentante della società convenuta gli aveva intimato oralmente di andare a casa e di non ripresentarsi più in servizio;
- di avere, quindi, impugnato il licenziamento intimato oralmente e diffidato il datore di lavoro al pagamento delle spettanze ancora dovute.
Premesso quanto sopra il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
La convenuta è rimasta contumace.
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria con l'escussione di testimoni.
All'udienza del 14.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
1. Il ricorrente ha dedotto di avere prestato attività lavorativa in favore della convenuta con mansioni di operaio addetto alla posa di rivestimenti in parquet, senza alcuna formalizzazione, dal 2.11.2022 e sino al 2.3.2023, data nella quale sarebbe stato licenziato oralmente.
Chiede, quindi, l'accertamento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto, la dichiarazione di inefficacia del licenziamento con conseguente applicazione delle tutele ex art. 2 d.lgs 23/2015, nonché il riconoscimento delle somme maturate a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi di novembre e dicembre 2022, nonché di gennaio e febbraio 2023, oltre all'accantonamento della relativa incidenza sul TFR.
2. Tanto premesso, deve dirsi che il compendio probatorio in atti, anche alla luce dell'istruttoria svolta, consente di ritenere provata la tesi del ricorrente.
La Suprema Corte ha chiarito che: “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici,
3 oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2728 del 08/02/2010, Rv. 611917 - 01).
3. In corso di causa è stata svolta attività istruttoria con l'escussione di testimoni, che in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto del ricorrente hanno riferito quanto segue.
Teste : Testimone_1
Conosco il ricorrente, è mio fratello, abbiamo lavorato insieme in un posto vicino a Savona;
poi in Via Washington a Milano e in un altro posto vicino alla metro rossa Bisceglie.
Ho lasciato il lavoro alla fine del 2022, alla metà di dicembre. A Bisceglie avevo lasciato il lavoro negli ultimi mesi dell'anno del 2022. Il ricorrente ha continuato a lavorare dopo la mia partenza.
Facevamo il parquet.
Conosco il signore qui presente (sig. , legale rappresentante della CP_2 convenuta). Era lui che ci dava le indicazioni per il lavoro. Voglio precisare che lavoravo per questa ditta R Pavimenti con un contratto di lavoro regolare e prendevo anche una parte dei soldi in nero.
Lavoravamo dalle 7,30, 8,00 fino alle 16,00, 17,00. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato.
ADR Avv. Ricorrente. Ricordo che il ricorrente quando era appena arrivato aveva iniziato a lavorare con me in una città sul mare, non ricordo i tempi perché lavoravo in diversi posti.
Teste : Testimone_2
“Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme nel periodo da ottobre 2022 fino a febbraio/marzo 2023.
Facevamo la posa del parquet.
Lavoravamo per R Pavimenti, il signore qui presente è il titolare.
Io avevo un contratto, ho dato le dimissioni a fine dicembre 2023 perché non pagavano.
Lavoravamo dalle 8 alle 17, con un'ora di pausa da mezzogiorno alle 13. Lavoravamo dal lunedì al sabato ed anche qualche domenica.
Non ho fatto cause ad R Pavimenti, non ancora.
4 So che il ricorrente ha lavorato da ottobre a febbraio, non ricordo per il mese di marzo. So che deve prendere soldi e lui stesso mi ha riferito di avere smesso di lavorare perché non prendeva soldi;
lui come tanti altri.
Io andavo in giro con la macchina della ditta e quindi a volte andavo a prendere ed accompagnavo al lavoro il ricorrente.
Il ricorrente ha lavorato a Celle Ligure;
a Milano, In Via Washington 66 in un hotel e poi a Via Bisceglie a Milano, il cantiere si chiamava Sei Milano, Frattini Ceramica.”
4. Come si evince dalle deposizioni sopra riportate, dall'istruttoria svolta è emersa la prova della sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato.
I testi, colleghi del ricorrente nel periodo oggetto di causa, hanno confermato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa quale posatore di parquet seguendo le indicazioni del sig. , titolare della Controparte_2 CP_1 quest'ultimo era c er rendere l'i formale ed era presente in aula all'atto dell'acquisizione delle deposizioni sopra riportate.
I testi hanno confermato l'orario riportato in ricorso e la durata del rapporto di lavoro.
Deve, quindi, dichiararsi che il rapporto di lavoro oggetto di causa ha natura subordinata a far data dalla sua instaurazione, con inquadramento del ricorrente al livello AE2 del CCNL per gli addetti alle industrie del legno, livello al quale appartengono gli operai, come i posatori di parquet, che “svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste specifiche capacità tecnico-pratiche che richiedono appropriate conoscenze professionali” (art. 15 CCNL in atti, doc. 3, fascicolo ricorrente).
5. Il ricorrente avrà anche diritto alla somma di € 6.904,00 per retribuzione ordinaria dovuta a fronte delle mensilità di novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023.
A fronte dell'allegazione del ricorrente circa il mancato pagamento degli importi di cui sopra, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto ad adempiere al proprio debito.
E' noto che spetti al datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 991 del 20/01/2016, Rv. 638615 – 01 ed in generale Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
La società convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze del ricorrente, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, anche sotto il profilo di una diversa quantificazione delle spettanze pretese
La somma appare, peraltro, correttamente quantificata con riferimento alle tabelle retributive previste dal CCNL citato per il livello riconosciuto (doc. 4, fascicolo ricorrente).
La convenuta dovrà, quindi, essere condannata a pagare al ricorrente la somma sopra indicata, oltre ad accantonare la somma di € 514,22 a titolo di TFR.
5 6. Deve essere accolta altresì la domanda di impugnazione del licenziamento orale intimato in data 2.3.2023.
Il ricorrente ha sostenuto di essere stato allontanato dal posto di lavoro dopo aver sollecitato per l'ennesima volta il pagamento delle spettanze per l'attività prestata.
La Suprema Corte ha chiarito che: “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti” (Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019, Rv. 652914 - 01) e che “in mancanza… di prova delle dimissioni (…), l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22852 del 06/12/2004, Rv. 578169 - 01).
La versione del ricorrente non è stata smentita dalla convenuta.
Il legale rappresentante della società convenuta, ricevuta la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale e presa evidentemente visione dei fatti allegati dal ricorrente, si è presentato alla udienza del 30.5.2024 limitandosi a negare genericamente che il ricorrente avesse lavorato per la pur riconoscendo i CP_1 due testi che avevano deposto all'udienza stessa come propri collaboratori.
E' poi provato che il datore di lavoro fosse totalmente inadempiente sotto il profilo del pagamento della retribuzione ordinaria.
Nessuna prova ha poi fornito la convenuta, omettendo di costituirsi, del rispetto della forma scritta imposto dalla legge.
Deve quindi ritenersi provato, in primo luogo, che la cessazione del rapporto di lavoro sia riconducibile alla volontà datoriale ed in secondo luogo che tale volontà sia stata manifestata senza il rispetto delle forme imposte dall'art. 2 l. 604/1966.
Ciò posto, “il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15106 del 10/09/2012, Rv. 624076 - 01)
Va conseguentemente applicata, come richiesto, la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, d. lgs. 23/2015, con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata a reintegrare la ricorrente nel posto precedentemente occupato e a pagare un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (al tallone di € 1.880,12), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo, in ogni caso in misura non inferiore alle cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
6 accerta e dichiara la sussistenza tra le parti, a decorrere dal 2 novembre 2022, di un rapporto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato con inquadramento riconducibile al livello “AE2” CCNL Legno;
accerta e dichiara la nullità del licenziamento comminato il 2 marzo 2023 e per l'effetto: ordina alla società resistente la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, condannando altresì la medesima al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari all'importo mensile di € 1.880,12, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
condanna la società resistente al pagamento di una somma pari a complessivi € 6.942,00 lordi, nonché ad accantonare l'importo di € 514,22 a titolo di TFR;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 14/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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