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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/10/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3043/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3043/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 17.04.2025.
Oggetto: - Risarcimento danni da sinistro stradale -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. F. Cicoria
ATTORI
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Pucillo Carmelo Vicente
CONVENUTA
UGGENTI CP_2
CONTUMACE
All'udienza del 17.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con atto di citazione del 23.08.21 e Parte_1 Parte_2 nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Persona_1 riferivano quanto segue:
- Il giorno 22.07.2020, alle ore 18:00 circa, la minore viaggiava, Persona_1 quale terza trasportata, a bordo del ciclomotore Piaggio tg. BY76765, assicurato con la di proprietà del sig. e condotto dal sig. Controparte_3 Parte_3 Pt_4
;
[...]
- Quest'ultimo, infatti, alla guida del suindicato ciclomotore Piaggio percorreva la complanare Pantanagianni-Santa Sabina, allorquando veniva tamponato dal ciclomotore Runner tg. X8CBNN, assicurato con la di proprietà del sig. CP_3
e condotto dal sig. , il quale ometteva di mantenere la CP_4 Controparte_5 prescritta distanza di sicurezza;
- A seguito del tamponamento, la minore , la quale viaggiava, Persona_1 quale terza trasportata sul ciclomotore Piaggio tg. BY76765, riportava lesioni personali, per le quali veniva trasportata a mezzo 118 presso il P. S. dell'Ospedale di Brindisi ove, dopo un primo sommario controllo, i sanitari le diagnosticavano:
“trauma cranico non commotivo, riferito episodio lipotimico escoriazioni ed abrasione multipla”;
- Dal 24.07.2020 al 21.09.2020 la minore eseguiva ciclo di medicazioni presso la U.O.C. di Chirurgia Plastica dell'Ospedale di Brindisi;
- dopo numerose visite ortopediche, veniva dichiarata clinicamente guarita, dopo un periodo di invalidità temporanea totale di gg. 7, un periodo di invalidità temporanea parziale di gg. 15 al 75%, un periodo di invalidità temporanea parziale di gg. 10 al 50%, un periodo di invalidità temporanea parziale di gg.25 al 25% con postumi invalidanti nella misura del 10%, come da relazione a firma del Dr. ”. Persona_2
Tanto premesso, citavano (compagnia di assicurazioni che Controparte_6 copre la r.c. auto per il veicolo sul quale la minore era trasportata) e Parte_3
(proprietario del suddetto veicolo) a comparire davanti a questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
- accertare, ritenere, dichiarare e statuire che in data 22.07.2020 avveniva un sinistro stradale tra il ciclomotore Piaggio tg. BY76765 e il ciclomotore Runner tg. X8CBNN, a seguito del quale la minore quale terza Persona_1 trasportata, subiva le lesioni personali così come meglio descritte e indicate nell'atto introduttivo di lite e quantificabili in € 39.887,62;
- per l'effetto di quanto innanzi, condannare parti convenute, in solido tra di loro, al risarcimento dei detti danni per lesioni personali tutti, in favore degli attori, nella restante somma pari ad Euro 29.887,62 (€ 39.887,62 - € 10.00,00) o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nei limiti della competenza per valore del'Ill.mo Tribunale Adito;
- condannare, altresì, parti convenute, in solido tra di loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Con comparsa di risposta del 10.12.21 si costituiva Controparte_7 eccependo - in via preliminare - l'inammissibilità dell'azione, per avere gli attori dedotto che la responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere al conducente del veicolo antagonista nello scontro, rispetto a quello sul quale era trasportata la minore;
in subordine e nel merito, contestava solo nel quantum, non anche nell'an, Per_1 le pretese risarcitorie di parte attrice, deducendo di avere già corrisposto euro 10.000 a titolo di definitivo ristoro dei danni dedotti. Concludeva come segue: 1) accertare e dichiarare che la somma di Euro 10.000,00 già corrisposta dall'odierna concludente risulta adeguata a risarcire il danno lamentato dalla minore Per_1
in occasione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, rigettare la domanda in
[...] quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, contenere la misura del risarcimento eventualmente dovuto in ragione dell'effettivo pregiudizio subito, con esclusione di qualsiasi personalizzazione del danno non patrimoniale;
3) vittoria di spese, diritti ed onorari.
Prodotta varia documentazione ed esperita CTU medico legale, la causa da ultimo veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO E' infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità (eccezione formulata da sulla base del presupposto che gli attori hanno riferito che la responsabilità CP_1 del sinistro sarebbe da ascrivere al conducente del veicolo antagonista rispetto a quello sul quale era trasportata la minore ). Per_1
Sul tema, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sent. n. 35318 del 30.11.22 ha affermato il seguente principio:
“L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”;
“La nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Sull'an della responsabilità, in forza dell'art. 141 D. Lgs 209/2005, il terzo trasportato danneggiato dal sinistro stradale deve provare esclusivamente di essere stato terzo trasportato al momento del sinistro e che sussiste il nesso di causalità fra il sinistro stradale e i danni dedotti.
Nel caso in esame, la compagnia di assicurazioni convenuta non ha contestato né che la minore era terza trasportata al momento del sinistro (a Persona_1 bordo del veicolo di proprietà di nè che sussiste il nesso di causalità Parte_3 fra il sinistro stradale e i danni dedotti nell'atto introduttivo;
né, tano meno, ha dedotto il ricorrere del caso fortuito. La compagnia di assicurazioni ha contestato esclusivamente il quantum dei danni da liquidare agli attori, in conseguenza delle lesioni riportate dalla minore a causa del sinistro.
Orbene, dalla certificazione medica prodotta in atti emerge inequivocabilmente che, a seguito del sinistro stradale oggetto di causa, la minore Persona_1 riportò le seguenti lesioni:
- 22/7/2020 - soccorsa dal personale del 118 e trasportata c/o il P.S. dell'Ospecives Brundisii
“A. ” a causa di riferito incidente stradale - Sintomatologia diagnostica: “trauma Per_3 cranico non commotivo;
riferito episodio lipotimico;
escoriazioni ed abrasioni multiple”
- visitata dal Dott. con diagnosi: “trauma cranico non commotivo”. Per_4
- 29/7/2020 - visita ortopedica dal Dott. – diagnosi: “trauma cranico non Persona_2 commotivo; cervicalgia post-traumatica; valida contusione di spalla dx;
contusione coscia e gomito dx con multiple escoriazioni”.
- 22/10/2020 - visita dermatologica dal Dott. – certificazione: “la paziente a Per_5 livello della coscia dx presenta una ferita cicatriziale delle dimensioni di cm 12 per 4 con esiti discromici attorno alla cicatrice”. Alla luce della documentazione medica e clinica acquisita e sulla base degli esiti di visita medica espletata in corso di causa, il CTU medico legale, dott.
[...]
, ha espresso le seguenti valutazioni: Per_6
“Alla visita medica da me esperita alle operazioni peritali, la Sig.ra si presenta in buone condizioni generali di nutrizione e Parte_5 sanguificazione, con cute e mucose rosee come di norma. Il rachide cervicale appare normoconformato, lievemente contratto sulle fasce muscolari paravertebrali bilateralmente e riferito dolente alla digitopressione sulle apofisi spinose da C3 a D1. La mobilità appare ridotta ai gradi medio-estremi su tutti i piani dello spazio (flesso-estensione, rotazione e lateroflessione), sia in forma attiva che passiva e contrastata. Positiva appare la Manovra di BE (++--, con oscillazioni pluridirezionali, prevalenti in antero-retropulsione), mentre negative appaiono le manovre di Marcia a ed Indici-Naso. Per_7 Per_8
Non si evidenziano alterazioni a carico dell'A.T.M. ed i R.O.T. (Riflessi Osteo- Tendinei) appaiono polidistrettualmente normoelicitabili. Sono riferiti episodi cervico-cefalalgici ricorrenti che si slatentizzano alle variazioni termo-baro- igrometriche, sintomi mai lamentati prima dell'evento traumatico de quo. Il gomito dx appare normoconformato, con funzionalità conservata sino ai gradi medio-estremi, che son riferiti dolenti nella flesso-estensione e prono-supinazione; valido il Test di Opposizione. Son presenti esiti discromici post abrasivi visibili ictu oculi dalla breve-media distanza e costituenti pregiudizio estetico di grado lieve. Su coscia dx in regione mediale è presente di vistosa area arborescente, del diametro max di circa 16 cm X 10 cm, visibile ictu oculi dalla media distanza e costituente pregiudizio estetico di grado lieve. Su gamba dx, nell'area prossimale esterna, si evidenzia altro esito discromico polimorfo post abrasivo di circa 9 cm X 5 cm, visibile ictu oculi dalla media distanza e costituente pregiudizio estetico di grado lieve, con residuata dolenzia digitopressoria su tale sede. Nulla di clinicamente obiettivabile residua su spalla dx. DIAGNOSI MEDICO LEGALE: Esiti algico-disfunzionali del rachide cervicale e del gomito dx;
postumi soggettivi in esiti di trauma cranico;
pregiudizio estetico di grado lieve da esiti discromici multipli post abrasivi polidistrettuali (gomito dx, coscia dx e gamba dx). Ut supra dictum est, sulla base della visita medica da me esperita e della documentazione clinica presente negli atti di causa, ritengo che alla Sig.ra
secondo i comuni Barèmes medico-legali, vada Persona_1 riconosciuta: I.T.P. al 75% di giorni SETTE + I.T.P. al 50% di giorni + Parte_6
I.T.P. al 25% di giorni + Parte_6
Danno Biologico Permanente pari al 7% (SETTE PER CENTO) della totale per gli inemendabili reliquati”. Alla luce di quanto innanzi, tenuto conto dell'età della minore Per_1
all'epoca del sinistro (15 anni) e in applicazione delle tabelle di liquidazione
[...] delle lesioni micro-permanenti in uso presso il Tribunale di Milano e presso questo Tribunale, il danno biologico oggetto di causa deve essere liquidato come segue:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 15 anni Percentuale di invalidità permanente 7% Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25 Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 12.492,89
Invalidità temporanea parziale al 75% € 294,95 Invalidità temporanea parziale al 50% € 702,25 Invalidità temporanea parziale al 25% € 351,13 Totale danno biologico temporaneo € 1.348,33
Danno morale (33,33%) € 4.613,28
Spese mediche € 370,87
TOTALE GENERALE: € 18.825,37
Da detto importo devono essere detratti euro 10.000,00 già corrisposti da CP_1 agli attori, in parziale liquidazione dei danni oggetto di causa. Pertanto, residua un
[...] danno da risarcire di euro 8.825,37. Detta liquidazione è attualizzata ad oggi;
di conseguenza, ad essa si aggiungeranno solo la rivalutazione e gli interessi legali di mora con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, nella misura di complessivi euro 5.550,00 di cui euro 550,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1
e (nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia
[...] Parte_2 minore ) dichiara e Persona_1 Controparte_1 Parte_3 responsabili in solido per i danni subiti dalla predetta in occasione Persona_1 del sinistro stradale occorsole il giorno 22.07.2020, mentre la stessa viaggiava - quale terza trasportata - a bordo del ciclomotore Piaggio tg. BY76765, assicurato con la di proprietà del sig. e condotto da Controparte_3 Parte_3 Pt_4
. Per l'effetto, condanna in solido , in persona
[...] Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, e al risarcimento dei danni in Parte_3 favore degli attori (nella suddetta qualità), nella misura di euro 8.825,37, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali di mora con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Condanna inoltre in convenuti, in solido, al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori in solido, nella misura di complessivi euro 5.550,00 di cui euro 550,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 27.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3043/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 17.04.2025.
Oggetto: - Risarcimento danni da sinistro stradale -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. F. Cicoria
ATTORI
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Pucillo Carmelo Vicente
CONVENUTA
UGGENTI CP_2
CONTUMACE
All'udienza del 17.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con atto di citazione del 23.08.21 e Parte_1 Parte_2 nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Persona_1 riferivano quanto segue:
- Il giorno 22.07.2020, alle ore 18:00 circa, la minore viaggiava, Persona_1 quale terza trasportata, a bordo del ciclomotore Piaggio tg. BY76765, assicurato con la di proprietà del sig. e condotto dal sig. Controparte_3 Parte_3 Pt_4
;
[...]
- Quest'ultimo, infatti, alla guida del suindicato ciclomotore Piaggio percorreva la complanare Pantanagianni-Santa Sabina, allorquando veniva tamponato dal ciclomotore Runner tg. X8CBNN, assicurato con la di proprietà del sig. CP_3
e condotto dal sig. , il quale ometteva di mantenere la CP_4 Controparte_5 prescritta distanza di sicurezza;
- A seguito del tamponamento, la minore , la quale viaggiava, Persona_1 quale terza trasportata sul ciclomotore Piaggio tg. BY76765, riportava lesioni personali, per le quali veniva trasportata a mezzo 118 presso il P. S. dell'Ospedale di Brindisi ove, dopo un primo sommario controllo, i sanitari le diagnosticavano:
“trauma cranico non commotivo, riferito episodio lipotimico escoriazioni ed abrasione multipla”;
- Dal 24.07.2020 al 21.09.2020 la minore eseguiva ciclo di medicazioni presso la U.O.C. di Chirurgia Plastica dell'Ospedale di Brindisi;
- dopo numerose visite ortopediche, veniva dichiarata clinicamente guarita, dopo un periodo di invalidità temporanea totale di gg. 7, un periodo di invalidità temporanea parziale di gg. 15 al 75%, un periodo di invalidità temporanea parziale di gg. 10 al 50%, un periodo di invalidità temporanea parziale di gg.25 al 25% con postumi invalidanti nella misura del 10%, come da relazione a firma del Dr. ”. Persona_2
Tanto premesso, citavano (compagnia di assicurazioni che Controparte_6 copre la r.c. auto per il veicolo sul quale la minore era trasportata) e Parte_3
(proprietario del suddetto veicolo) a comparire davanti a questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
- accertare, ritenere, dichiarare e statuire che in data 22.07.2020 avveniva un sinistro stradale tra il ciclomotore Piaggio tg. BY76765 e il ciclomotore Runner tg. X8CBNN, a seguito del quale la minore quale terza Persona_1 trasportata, subiva le lesioni personali così come meglio descritte e indicate nell'atto introduttivo di lite e quantificabili in € 39.887,62;
- per l'effetto di quanto innanzi, condannare parti convenute, in solido tra di loro, al risarcimento dei detti danni per lesioni personali tutti, in favore degli attori, nella restante somma pari ad Euro 29.887,62 (€ 39.887,62 - € 10.00,00) o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nei limiti della competenza per valore del'Ill.mo Tribunale Adito;
- condannare, altresì, parti convenute, in solido tra di loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Con comparsa di risposta del 10.12.21 si costituiva Controparte_7 eccependo - in via preliminare - l'inammissibilità dell'azione, per avere gli attori dedotto che la responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere al conducente del veicolo antagonista nello scontro, rispetto a quello sul quale era trasportata la minore;
in subordine e nel merito, contestava solo nel quantum, non anche nell'an, Per_1 le pretese risarcitorie di parte attrice, deducendo di avere già corrisposto euro 10.000 a titolo di definitivo ristoro dei danni dedotti. Concludeva come segue: 1) accertare e dichiarare che la somma di Euro 10.000,00 già corrisposta dall'odierna concludente risulta adeguata a risarcire il danno lamentato dalla minore Per_1
in occasione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, rigettare la domanda in
[...] quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, contenere la misura del risarcimento eventualmente dovuto in ragione dell'effettivo pregiudizio subito, con esclusione di qualsiasi personalizzazione del danno non patrimoniale;
3) vittoria di spese, diritti ed onorari.
Prodotta varia documentazione ed esperita CTU medico legale, la causa da ultimo veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO E' infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità (eccezione formulata da sulla base del presupposto che gli attori hanno riferito che la responsabilità CP_1 del sinistro sarebbe da ascrivere al conducente del veicolo antagonista rispetto a quello sul quale era trasportata la minore ). Per_1
Sul tema, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sent. n. 35318 del 30.11.22 ha affermato il seguente principio:
“L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”;
“La nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Sull'an della responsabilità, in forza dell'art. 141 D. Lgs 209/2005, il terzo trasportato danneggiato dal sinistro stradale deve provare esclusivamente di essere stato terzo trasportato al momento del sinistro e che sussiste il nesso di causalità fra il sinistro stradale e i danni dedotti.
Nel caso in esame, la compagnia di assicurazioni convenuta non ha contestato né che la minore era terza trasportata al momento del sinistro (a Persona_1 bordo del veicolo di proprietà di nè che sussiste il nesso di causalità Parte_3 fra il sinistro stradale e i danni dedotti nell'atto introduttivo;
né, tano meno, ha dedotto il ricorrere del caso fortuito. La compagnia di assicurazioni ha contestato esclusivamente il quantum dei danni da liquidare agli attori, in conseguenza delle lesioni riportate dalla minore a causa del sinistro.
Orbene, dalla certificazione medica prodotta in atti emerge inequivocabilmente che, a seguito del sinistro stradale oggetto di causa, la minore Persona_1 riportò le seguenti lesioni:
- 22/7/2020 - soccorsa dal personale del 118 e trasportata c/o il P.S. dell'Ospecives Brundisii
“A. ” a causa di riferito incidente stradale - Sintomatologia diagnostica: “trauma Per_3 cranico non commotivo;
riferito episodio lipotimico;
escoriazioni ed abrasioni multiple”
- visitata dal Dott. con diagnosi: “trauma cranico non commotivo”. Per_4
- 29/7/2020 - visita ortopedica dal Dott. – diagnosi: “trauma cranico non Persona_2 commotivo; cervicalgia post-traumatica; valida contusione di spalla dx;
contusione coscia e gomito dx con multiple escoriazioni”.
- 22/10/2020 - visita dermatologica dal Dott. – certificazione: “la paziente a Per_5 livello della coscia dx presenta una ferita cicatriziale delle dimensioni di cm 12 per 4 con esiti discromici attorno alla cicatrice”. Alla luce della documentazione medica e clinica acquisita e sulla base degli esiti di visita medica espletata in corso di causa, il CTU medico legale, dott.
[...]
, ha espresso le seguenti valutazioni: Per_6
“Alla visita medica da me esperita alle operazioni peritali, la Sig.ra si presenta in buone condizioni generali di nutrizione e Parte_5 sanguificazione, con cute e mucose rosee come di norma. Il rachide cervicale appare normoconformato, lievemente contratto sulle fasce muscolari paravertebrali bilateralmente e riferito dolente alla digitopressione sulle apofisi spinose da C3 a D1. La mobilità appare ridotta ai gradi medio-estremi su tutti i piani dello spazio (flesso-estensione, rotazione e lateroflessione), sia in forma attiva che passiva e contrastata. Positiva appare la Manovra di BE (++--, con oscillazioni pluridirezionali, prevalenti in antero-retropulsione), mentre negative appaiono le manovre di Marcia a ed Indici-Naso. Per_7 Per_8
Non si evidenziano alterazioni a carico dell'A.T.M. ed i R.O.T. (Riflessi Osteo- Tendinei) appaiono polidistrettualmente normoelicitabili. Sono riferiti episodi cervico-cefalalgici ricorrenti che si slatentizzano alle variazioni termo-baro- igrometriche, sintomi mai lamentati prima dell'evento traumatico de quo. Il gomito dx appare normoconformato, con funzionalità conservata sino ai gradi medio-estremi, che son riferiti dolenti nella flesso-estensione e prono-supinazione; valido il Test di Opposizione. Son presenti esiti discromici post abrasivi visibili ictu oculi dalla breve-media distanza e costituenti pregiudizio estetico di grado lieve. Su coscia dx in regione mediale è presente di vistosa area arborescente, del diametro max di circa 16 cm X 10 cm, visibile ictu oculi dalla media distanza e costituente pregiudizio estetico di grado lieve. Su gamba dx, nell'area prossimale esterna, si evidenzia altro esito discromico polimorfo post abrasivo di circa 9 cm X 5 cm, visibile ictu oculi dalla media distanza e costituente pregiudizio estetico di grado lieve, con residuata dolenzia digitopressoria su tale sede. Nulla di clinicamente obiettivabile residua su spalla dx. DIAGNOSI MEDICO LEGALE: Esiti algico-disfunzionali del rachide cervicale e del gomito dx;
postumi soggettivi in esiti di trauma cranico;
pregiudizio estetico di grado lieve da esiti discromici multipli post abrasivi polidistrettuali (gomito dx, coscia dx e gamba dx). Ut supra dictum est, sulla base della visita medica da me esperita e della documentazione clinica presente negli atti di causa, ritengo che alla Sig.ra
secondo i comuni Barèmes medico-legali, vada Persona_1 riconosciuta: I.T.P. al 75% di giorni SETTE + I.T.P. al 50% di giorni + Parte_6
I.T.P. al 25% di giorni + Parte_6
Danno Biologico Permanente pari al 7% (SETTE PER CENTO) della totale per gli inemendabili reliquati”. Alla luce di quanto innanzi, tenuto conto dell'età della minore Per_1
all'epoca del sinistro (15 anni) e in applicazione delle tabelle di liquidazione
[...] delle lesioni micro-permanenti in uso presso il Tribunale di Milano e presso questo Tribunale, il danno biologico oggetto di causa deve essere liquidato come segue:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 15 anni Percentuale di invalidità permanente 7% Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25 Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 12.492,89
Invalidità temporanea parziale al 75% € 294,95 Invalidità temporanea parziale al 50% € 702,25 Invalidità temporanea parziale al 25% € 351,13 Totale danno biologico temporaneo € 1.348,33
Danno morale (33,33%) € 4.613,28
Spese mediche € 370,87
TOTALE GENERALE: € 18.825,37
Da detto importo devono essere detratti euro 10.000,00 già corrisposti da CP_1 agli attori, in parziale liquidazione dei danni oggetto di causa. Pertanto, residua un
[...] danno da risarcire di euro 8.825,37. Detta liquidazione è attualizzata ad oggi;
di conseguenza, ad essa si aggiungeranno solo la rivalutazione e gli interessi legali di mora con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, nella misura di complessivi euro 5.550,00 di cui euro 550,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1
e (nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia
[...] Parte_2 minore ) dichiara e Persona_1 Controparte_1 Parte_3 responsabili in solido per i danni subiti dalla predetta in occasione Persona_1 del sinistro stradale occorsole il giorno 22.07.2020, mentre la stessa viaggiava - quale terza trasportata - a bordo del ciclomotore Piaggio tg. BY76765, assicurato con la di proprietà del sig. e condotto da Controparte_3 Parte_3 Pt_4
. Per l'effetto, condanna in solido , in persona
[...] Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, e al risarcimento dei danni in Parte_3 favore degli attori (nella suddetta qualità), nella misura di euro 8.825,37, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali di mora con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Condanna inoltre in convenuti, in solido, al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori in solido, nella misura di complessivi euro 5.550,00 di cui euro 550,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 27.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo