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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Dott.ssa LU TI Presidente
Dott. ET Di RT Giudice rel.
Dott. Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 513/2025 R.G.A.C. avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRA CONIUGI promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Silvia Calzolari
- RICORRENTE -
nei confronti di
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbara Vallini e Raffaella Azzola
- RESISTENTE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come precisate con le note scritte del 16.9.2025):
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via principale
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati liberi ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
STABILIRE che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
CONFERMARE la titolarità del bene immobile, già costituente casa coniugale, in capo al sig. Parte_1
RIGETTARE le domande formulate da parte convenuta trattandosi di domande che esulano dal procedimento in corso e pertanto da azionarsi, eventualmente, con autonomo giudizio ordinario;
CONDANNARE parte resistente a rifondere le spese di giudizio” Per parte resistente (come precisate con le note scritte del 13.10.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove ritenga la propria residenza;
2) dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti;
Con compensazione delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 ha introdotto il presente giudizio deducendo: di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Mileto in data 6.8.1992 in regime di comunione legale;
che CP_1 dall'unione sono nati due figli, (24.11.1998) e (28.04.1993), entrambi maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti;
che in data 15.11.2005 con apposita convenzione notarile i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni;
di aver acquistato in data 9.1.2006
l'immobile sito in La Spezia Via Napoli, 112, divenuto casa coniugale;
contestualmente, di aver stipulato atto di mutuo, ancora in essere;
che tutte le retribuzioni proprie e della moglie sono confluite su conto cointestato, utilizzato per i fabbisogni della famiglia: di essere oggi pensionato e di percepire una pensione mensile di 2.000,00 euro;
che la moglie svolge attività lavorativa, percependo uno stipendio di circa 1.700,00 / 1.800,00 euro ed è proprietaria di un immobile sito in La Spezia, Via
Napoli, 85, non locato;
che nella casa coniugale dal novembre del 2023 ha coabitato la madre dell'odierna convenuta;
che l'inizio della crisi familiare risale all'estate del 2024, con liti sempre più frequenti che hanno reso intollerabile la convivenza;
di essere stato costretto, nel febbraio del 2025, stante la volontà della coniuge di non lasciare la casa famigliare, a richiedere ospitalità provvisoria alla sorella in Loano;
che la controparte continua a occupare senza titolo il bene, impedendogli di rientrare nel possesso dello stesso.
Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale: di dichiarare la separazione;
di stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
di disporre che la casa coniugale gli sia assegnata in uso. si è costituita con comparsa del 3.6.2025 lamentando l'utilizzo fino a novembre 2024 da parte CP_1 del marito, per fini personali, di denaro non suo, attraverso il conto cointestato;
di essersi accordata verbalmente con il coniuge sia per la divisione delle somme giacenti sul suddetto conto, sia per la cointestazione della casa coniugale;
che tali accordi sono stati poi contravvenuti dall'odierno ricorrente;
che le deve restituire somme ingenti a titolo di anticipazioni sulle rate del mutuo Parte_1
e di altri finanziamenti;
di aver firmato, in qualità di architetto, i progetti di ristrutturazione della casa coniugale, sostenendo, nella misura del 50%, tutte le spese relative;
che il trasferimento nell'immobile di proprietà comporterebbe la necessità di importanti interventi atti ad abbattere le barriere architettoniche presenti, per potervi abitare con la madre invalida;
di essere quindi disponibile a mettere a disposizione di controparte, a titolo di comodato gratuito, il suddetto bene, qualora la casa coniugale le venisse assegnata per la durata in vita del proprio genitore.
La convenuta quindi: ha aderito alla pronuncia in punto status, riconoscendo altresì la propria condizione di autosufficienza economica;
ha chiesto, nei termini di già specificati, l'assegnazione della casa coniugale sita alla Spezia, Via Napoli 112; ha formulato altresì domande volte a dividere le giacenze sul conto comune e a ottenere la restituzione dell'importo complessivo di 96.268,80 euro.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 9.7.2025 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di pronunciare provvedimenti temporanei e urgenti, essendosi rilevato in particolare: da un lato, che l'assenza di prole non autonoma dal punto di vista economico e convivente con uno dei due genitori preclude ogni decisione, anche provvisoria, sull'assegnazione della casa coniugale (bene rispetto al quale dunque vige il regime civilistico ordinario); dall'altro, la dubbia ammissibilità nella presente sede non ordinaria delle domande formulate da parte convenuta in comparsa sub 4, 5, 6 e 7, stante la loro natura patrimoniale
“pura” (cioè, non strettamente connessa alla crisi coniugale).
Le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni nei termini di cui in epigrafe, dando atto del rilascio dell'ex casa coniugale da parte di in data 30.08.2025. CP_1
La causa viene ora in decisione.
Deve essere senz'altro accolta la domanda in punto status.
E', infatti, indubbia, sulla scorta del tenore delle allegazioni in atti, ai sensi dell'art. 151 c.c.,
l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, presupposto il cui accertamento giudiziale, come noto, va condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Per il resto, non vi sono richieste di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro, mentre le originarie domande di assegnazione sono state rinunciate, così come quelle restitutorie/divisorie della convenuta.
Per la prima volta in memoria conclusionale, poi, il ricorrente ha chiesto la condanna della moglie al risarcimento dei danni economici subiti per essersi dovuto ingiustificatamente allontanare dalla propria abitazione e per avervi potuto fare rientro solo da ultimo.
Tale domanda è evidentemente tardiva e come tale inammissibile, al di là di ogni considerazione nel merito della stessa.
Resta dunque da provvedere unicamente sulle spese di lite, che vanno poste a carico della convenuta in ragione di un mezzo, tenuto conto dell'infondatezza, come da costante giurisprudenza in materia, in assenza di prole, dell'originaria domanda di assegnazione della casa coniugale.
La parte restante di dette spese può, invece, essere compensata, tenuto conto delle scelte processuali successivamente effettuate da (con la rinuncia alla domanda di assegnazione e alle ulteriori CP_1 richieste inammissibili), della domanda tardiva da ultimo formulata dal ricorrente e in ogni caso della natura del procedimento e della peculiarità della fattispecie.
La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'oggetto e della complessità (non elevata) della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le tre fasi in rilievo
(esclusa quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: pronuncia la separazione personale tra e generalizzati come in epigrafe e Parte_1 CP_1 coniugatisi in data 6.8.1992 in Mileto, con trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune per l'anno 1992 al n. 28, parte II, serie A;
manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento;
dichiara inammissibile la domanda risarcitoria di parte ricorrente, formulata per la prima volta con la memoria del 5.11.2025; condanna al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente, metà che si CP_2 liquida in 49,00 euro per esborsi e 1.452,50 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.; compensa il restante mezzo.
Così deciso alla Spezia in data 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ET Di RT LU TI