Art. 2.
Alla societa' "Autostrade" S.p.A., concessionaria delle autostrade indicate dall' articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e di quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall'articolo 1 della presente legge, spetta il contributo trentennale a carico dello Stato stanziato con l'articolo 20 della citata legge 24 luglio 1961, n. 729 .
L'erogazione del contributo ha luogo con le modalita' ed alle condizioni stabilite nell'articolo 8 della presente legge.
Sono abrogati gli articoli 19 , 21 e 22 della legge 24 luglio 1961, n. 729 .
Alla societa' "Autostrade" S.p.A., concessionaria delle autostrade indicate dall' articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e di quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall'articolo 1 della presente legge, spetta il contributo trentennale a carico dello Stato stanziato con l'articolo 20 della citata legge 24 luglio 1961, n. 729 .
L'erogazione del contributo ha luogo con le modalita' ed alle condizioni stabilite nell'articolo 8 della presente legge.
Sono abrogati gli articoli 19 , 21 e 22 della legge 24 luglio 1961, n. 729 .