CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 13/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 985/2020 depositato il 24/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 - 82001150752
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1368/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 29/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 1623164 CONTRIBUTI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno compare per il Consorzio appellante.
Il difensore del contribuente si riporta agli scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente contestava la pretesa contributiva muovendo specifiche contestazioni in ordine alla legittimità del Piano di Classifica;
ai criteri di riparto;
all'esecuzione di opere e/o lavori di manutenzione consortili e alla sussistenza di qualsivoglia beneficio dei fondi di sua proprietà: contestazioni, queste, avvalorate dal contenuto della relazione tecnica agronomica e dalle fotografie prodotte nell'ambito del giudizio di primo grado. Avverso una corretta rappresentazione dei fatti e approfondite considerazioni giuridiche svolte dalla Commissione di primo grado, proponeva gravame il Consorzio, affermando tesi non condivise dall'intestata Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Questa Corte ritiene di fare buon uso dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“ In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass. 9511 del 2018). La stessa Corte Suprema ha chiarito che tale presunzione viene meno nel caso di specifica contestazione da parte del contribuente della legittimità del piano di classifica, “che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica” (Cass. sez. VI, 29/11/2016, n.24356; Cass. 2644/2023). Ebbene, nella specie il contribuente ha espressamente contestato la legittimità del piano di classifica perché non preceduto dall'approvazione del piano generale di bonifica (in effetti mai approvato dall'ente impositore), per cui la presunzione dell'esistenza del beneficio diretto e specifico è venuta meno. Secondo ampia giurisprudenza di questa Corte, l'obiezione tesa a valorizzare il dettato di cui all'art. 42, comma 7, della legge Regione Puglia n. 4/2012 è priva di fondamento. Tale norma, invero, ha definito l'ambito temporale in cui può tenersi conto dei soli piani di classifica, stigmatizzando il dato che solo nella fase di prima applicazione della legge si dovesse tener conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla L. Regione Puglia n. 12 del 2011, così sancendo la utilizzabilità del piano di classifica indipendentemente dalla preventiva approvazione del piano generale di bonifica. In ragione del tenore letterale della norma, sarebbe del tutto irragionevole ritenere che detta clausola continui ad operare a distanza di anni e non già nella sola fase di prima applicazione, continuando a legittimare la prassi del
Consorzio di pretendere a distanza di anni contributi di bonifica in mancanza di qualsiasi piano generale di bonifica. Ciò posto, deve osservarsi che il Consorzio non ha assolto all'onere probatorio cui era gravato e cioè di dimostrare che l'immobile del contribuente godeva in forza della sua attività di un beneficio diretto e specifico: infatti, la perizia di parte prodotta è assolutamente generica (tanto da essere depositata identica in tutti i giudizi in cui il Consorzio è parte) e perciò priva di rilievo probatorio. L'appello va quindi rigettato;
spese compensate per i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del giudizio
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 985/2020 depositato il 24/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 - 82001150752
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1368/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 29/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 1623164 CONTRIBUTI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno compare per il Consorzio appellante.
Il difensore del contribuente si riporta agli scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente contestava la pretesa contributiva muovendo specifiche contestazioni in ordine alla legittimità del Piano di Classifica;
ai criteri di riparto;
all'esecuzione di opere e/o lavori di manutenzione consortili e alla sussistenza di qualsivoglia beneficio dei fondi di sua proprietà: contestazioni, queste, avvalorate dal contenuto della relazione tecnica agronomica e dalle fotografie prodotte nell'ambito del giudizio di primo grado. Avverso una corretta rappresentazione dei fatti e approfondite considerazioni giuridiche svolte dalla Commissione di primo grado, proponeva gravame il Consorzio, affermando tesi non condivise dall'intestata Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Questa Corte ritiene di fare buon uso dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“ In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass. 9511 del 2018). La stessa Corte Suprema ha chiarito che tale presunzione viene meno nel caso di specifica contestazione da parte del contribuente della legittimità del piano di classifica, “che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica” (Cass. sez. VI, 29/11/2016, n.24356; Cass. 2644/2023). Ebbene, nella specie il contribuente ha espressamente contestato la legittimità del piano di classifica perché non preceduto dall'approvazione del piano generale di bonifica (in effetti mai approvato dall'ente impositore), per cui la presunzione dell'esistenza del beneficio diretto e specifico è venuta meno. Secondo ampia giurisprudenza di questa Corte, l'obiezione tesa a valorizzare il dettato di cui all'art. 42, comma 7, della legge Regione Puglia n. 4/2012 è priva di fondamento. Tale norma, invero, ha definito l'ambito temporale in cui può tenersi conto dei soli piani di classifica, stigmatizzando il dato che solo nella fase di prima applicazione della legge si dovesse tener conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla L. Regione Puglia n. 12 del 2011, così sancendo la utilizzabilità del piano di classifica indipendentemente dalla preventiva approvazione del piano generale di bonifica. In ragione del tenore letterale della norma, sarebbe del tutto irragionevole ritenere che detta clausola continui ad operare a distanza di anni e non già nella sola fase di prima applicazione, continuando a legittimare la prassi del
Consorzio di pretendere a distanza di anni contributi di bonifica in mancanza di qualsiasi piano generale di bonifica. Ciò posto, deve osservarsi che il Consorzio non ha assolto all'onere probatorio cui era gravato e cioè di dimostrare che l'immobile del contribuente godeva in forza della sua attività di un beneficio diretto e specifico: infatti, la perizia di parte prodotta è assolutamente generica (tanto da essere depositata identica in tutti i giudizi in cui il Consorzio è parte) e perciò priva di rilievo probatorio. L'appello va quindi rigettato;
spese compensate per i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del giudizio