TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/10/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 01/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 617/2023 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1 GIACOMO ENRICO RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 TATANGELO STELLA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito religioso in Gaeta (LT) in data 11.7.1992 con e che il matrimonio era Controparte_1 stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gaeta (LT), anno 1992 – Parte II – Seria
A - Atto n. 124), nonché che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il Persona_1
21.1.95 e nata a [...] il [...], ha dedotto essersi dissolta da anni la Parte_2 comunione materiale e materiale tra i coniugi ed ha concluso domandando pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa di Formia (LT), Via delle
Vigne n. 50 è assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto;
3) il marito dovrà allontanarsi dalla casa coniugale e portare con sé tutti i propri effetti personali entro il 31.05.2023; 4) il marito verserà alla moglie, per il mantenimento della stessa e dei due figli conviventi ma non autosufficienti la somma mensile di € 1.000,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.”
***
Si è costituito il resistente, domandando assegnarsi la casa coniugale a sé medesimo, collocarsi i figli presso di lui e porre un assegno di mantenimento a carico della ricorrente.
***
Con verbale di conciliazione del 30.6.2025, depositato il 2.7.2025 (dal resistente) e il 3.7.2025 (dalla ricorrente), le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, chiedendo al Tribunale di voler pronunciare la separazione alle condizioni concordate (le quali prevedono essenzialmente il rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente, con tutti i propri effetti personali, elencati nell'accordo e il riconoscimento di un contributo al mantenimento della coniuge da parte del resistente nella misura di euro 400 mensili oltre rivalutazione secondo indici ISTAT, nonché l'impegno del resistente a rilevare le quote di proprietà della ricorrente della ed a pagare cartelle esattoriali). Parte_3
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciata la separazione meriti di essere accolta.
Il Tribunale ritiene innanzitutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali non hanno mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi e, anzi, hanno rassegnato conclusioni congiunte tese alla separazione personale.
***
Le intese delle parti sono conformi alla legge e non vi sono figli minori o maggiori non autonomi rispetto ai quali regolare contributi economici.
***
L'accordo giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 22.2.2023 da , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), nei confronti di nato a [...] il [...] codice C.F._1 Controparte_1 fiscale con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: C.F._2 1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e come in Parte_1 Controparte_1 epigrafe generalizzati;
2) riconosce le intese come raggiunte dalle parti con atto del 30.6.2025.
3) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gaeta (LT), anno 1992 – Parte
II – Seria A - Atto n. 124).
4) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, lì 01/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 01/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 617/2023 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1 GIACOMO ENRICO RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 TATANGELO STELLA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito religioso in Gaeta (LT) in data 11.7.1992 con e che il matrimonio era Controparte_1 stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gaeta (LT), anno 1992 – Parte II – Seria
A - Atto n. 124), nonché che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il Persona_1
21.1.95 e nata a [...] il [...], ha dedotto essersi dissolta da anni la Parte_2 comunione materiale e materiale tra i coniugi ed ha concluso domandando pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa di Formia (LT), Via delle
Vigne n. 50 è assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto;
3) il marito dovrà allontanarsi dalla casa coniugale e portare con sé tutti i propri effetti personali entro il 31.05.2023; 4) il marito verserà alla moglie, per il mantenimento della stessa e dei due figli conviventi ma non autosufficienti la somma mensile di € 1.000,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.”
***
Si è costituito il resistente, domandando assegnarsi la casa coniugale a sé medesimo, collocarsi i figli presso di lui e porre un assegno di mantenimento a carico della ricorrente.
***
Con verbale di conciliazione del 30.6.2025, depositato il 2.7.2025 (dal resistente) e il 3.7.2025 (dalla ricorrente), le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, chiedendo al Tribunale di voler pronunciare la separazione alle condizioni concordate (le quali prevedono essenzialmente il rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente, con tutti i propri effetti personali, elencati nell'accordo e il riconoscimento di un contributo al mantenimento della coniuge da parte del resistente nella misura di euro 400 mensili oltre rivalutazione secondo indici ISTAT, nonché l'impegno del resistente a rilevare le quote di proprietà della ricorrente della ed a pagare cartelle esattoriali). Parte_3
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciata la separazione meriti di essere accolta.
Il Tribunale ritiene innanzitutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali non hanno mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi e, anzi, hanno rassegnato conclusioni congiunte tese alla separazione personale.
***
Le intese delle parti sono conformi alla legge e non vi sono figli minori o maggiori non autonomi rispetto ai quali regolare contributi economici.
***
L'accordo giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 22.2.2023 da , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), nei confronti di nato a [...] il [...] codice C.F._1 Controparte_1 fiscale con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: C.F._2 1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e come in Parte_1 Controparte_1 epigrafe generalizzati;
2) riconosce le intese come raggiunte dalle parti con atto del 30.6.2025.
3) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gaeta (LT), anno 1992 – Parte
II – Seria A - Atto n. 124).
4) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, lì 01/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi