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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente e Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 457/2023 depositato il 29/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ricorre avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto alla misura agevolata concessa ai contribuenti colpiti dal sisma con riferimento al periodo d'imposta 2017.
Fa presene che, alla data del sisma, era residente nel Comune di Massa Fermana (FE) e non ha beneficiato della sospensione dei tributi per l'anno 2017, corrispondendo per intero il dovuto.
Considerato che il successivo D.L. 123/2019, conv. in L. 156/2019, ha previsto il versamento dei tributi sospesi, a seguito degli eventi sismici del 2016, nella sola misura del 40% delle imposte originariamente dovute, in data 26/09/2020, ha prodotto all'Ufficio istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73, con la quale chiedeva la restituzione delle imposte pagate in eccedenza, rispetto alla misura agevolata per i contribuenti residenti nel cratere.
In proposito, si ritiene che al suddetto intervento legislativo vada riconosciuto il carattere di “ius superveniens” favorevole al contribuente, tale da rendere anche quanto già versato, non dovuto ex-post, anche in coerenza con l'interpretazione costituzionalmente orientata della S.C. (Sent. 3832/2012). Tale tesi, in analoga fattispecie, è stata avallata dalla S.C. con la Sent. 20641/2007 ed altre indicate, con consolidata giurisprudenza.
Il D.L. 189/2016, conv. In L. 229/2016, prevedeva una mera sospensione dei tributi e, quindi la facoltà di usufruire della c.d. “busta paga pesante”, con l'obbligo di restituzione dell'intera somma che avrebbe causato, sicuramente, al momento, problemi di liquidita, per cui molti contribuenti non se ne sono avvalsi.
Tale circostanza, a seguito della suddetta norma agevolativa, è mutata con la riduzione del 60% del dovuto. È evidente che tale beneficio, a parità di condizioni, deve essere riconosciuto a tutti come oramai consolidato dalle Sent. e Ord. della S.C. citate, prevalendo il carattere di “ius superveniens” tale da rendere quanto già versato, non dovuto ex-post.
La somma richiesta a rimborso ammonta ad euro 2.153,44 totali di cui euro 1.889,90 per IRPEF –e euro
159,22 per Add.le Reg.le- euro 29,21 per acconto Add.le Com.le- euro 75,11 per saldo Add.le Com.le.
Per questi motivi
, chiede il riconoscimento del diritto e il conseguente ordine all'Ufficio di rimborsare quanto dovuto. Con vittoria di spese.
L'Ufficio, con propria comparsa, contesta la legittimità e la fondatezza del ricorso.
Dopo aver riepilogato tutto il contesto normativo, specifica che la ratio delle disposizioni è stata quella di indirizzare la misura a quei soggetti che si fossero trovati in reali condizioni di bisogno, non riconoscendo tale diritto anche a coloro che non vi hanno aderito. A distanza di tre anni è intervenuto il D.L. 123/2019 che ha previsto una più incisiva agevolazione.
A giudizio dell'Ufficio, nel caso, non vi sono i presupposti per assenza dei requisiti di cui all'art. 38 DPR
602/73 (errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento) e la disposizione non è applicabile. Il contribuente non si è avvalso della sospensione e la norma vieta il rimborso di quanto già versato. Le eccezioni avanzate si scontrano con quanto chiaramente dispone l'art. 48 D.L. 189/2016 che si riporta. Inoltre, si ravvisano profili di compatibilità della normativa con i principi costituzionali. Interpretando l'art. 48, c.
1-bis e 11 e l'art. 8, c. 2 D.L. 123/2019, nel senso di introdurre una indiscriminata riduzione del carico fiscale all'intera platea dei contribuenti, si provocherebbe un contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Anche il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione va commisurato al principio di ragionevolezza. Non vi è dubbio che il Legislatore, nell'intento di perseguire una eguaglianza sostanziale e non formale, possa disciplinare situazioni diverse giudicate e ritenute differenti secondo scelte politiche. In tal caso le scelte sono insindacabili, nella considerazione che, a fronte di una disposizione agevolativa in emergenza, il soggetto che se ne avvale si suppone sia in caso di bisogno, mentre chi, liberamente, non se ne avvale si presume non versare nelle analoghe difficoltà.
Le disposizioni normative, quindi, al pari di qualsiasi norma agevolativa, non recano alcun vulnus al dettato della Carta costituzionale, né possono essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica.
Nel merito della pretesa.
Preliminarmente si osserva che la quantificazione del rimborso richiesto non è giustificata e non trova riscontro nella documentazione prodotta oltre che la mancanza di tutti i presupposti.
Si ricorda che la liquidazione delle somme eventualmente dovute, nel denegato caso di riconoscimento del rimborso, può essere eseguita esclusivamente dall'Ufficio avuto riguardo alle risultanze dei dati dell'Anagrafe Tributaria.
Ferme le considerazioni circa la non spettanza del rimborso , relativamente al quantum occorre far riferimento a quanto effettivamente versato e non semplicemente all'importo delle ritenute subite , dovendo tener conto anche di eventuali rimborsi e/o detrazioni usufruite.
Tutto ciò premesso, chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese maggiorate del 50% per la mediazione.
Il contribuente, con successiva memoria, nel riportarsi alle conclusioni già formulate nel ricorso, contesta quanto controdedotto dall'Ufficio, precisando quanto segue:
Non aver richiesto l'originaria sospensione non rileva poiché trattasi, comunque, di “ritenute indebite”, quindi non rilevano neanche le ragioni soggettivi o oggettive dei singoli , anche per il fatto che si prospettava un riversamento del 100% delle ritenute non versate.
La locuzione “non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”, dimostra esattamente il contrario poiché riguarda eventuali ratei IRPEF versati alla data del febbraio 2017 rispetto alle istanze di sospensione in quel frangente presentate, anche per la successiva modifica avvenuta due anni dopo (cfr., in proposito le
Sentenze citate).
Le norme emanate per le precedenti calamità, elencate dall'Ufficio, suffragano la richiesta anche secondo la linea interpretativa della S.C. (Sent. 20641/2007) per il principio dello “ ius superveniens”.Da ciò, discende anche la pacifica applicazione dell'art. 38 DPR 602/73 , vista la inesistenza del sopravvenuto obbligo( cfr., in proposito, le diverse Sentenze di merito e di legittimità sulla possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata) e anche il richiamo che invoca l'Ufficio dell'art. 81 della
Costituzione, è chiaro che vincola il Legislatore e non il contribuente.
Rispetto alla contestata quantificazione del “quantum, la stessa risulta estremamente generica e irrilevante poiché è necessaria una contestazione specifica anche rispetto alla documentazione prodotta dal contribuente. Eventuali rimborsi o detrazioni, nel caso, non rilevano rispetto al diritto al rimborso e, comunque, spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti modificativi o estintivi che non sono stati dedotti e che non possono essere più contestati.
Resistente_1 il riconoscimento del diritto al rimborso, si può aderire all'istanza avversaria di demandare all'Ufficio l'esame e la corretta liquidazione dell'importo spettante ( cfr., in proposito, le diverse Sentenze citate).
Alla luce di quanto esposto e di tutte le Sentenze fino ad ora emesse, si insiste sulle conclusioni esposte in ricorso. Con vittoria di spese.
Con successiva nota, l'Ufficio comunica l'avvenuta conciliazione fuori udienza – ex art. 48 D.Leg. 546/92 con estinzione del giudizio e la cessata materia del contendere – ex art. 46 D.Leg. 546/92- con compensazione integrale delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo conciliativo fuori udienza fra le parti e la sua sottoscrizione- art. 48 D.Leg. 546/92- e la successiva richiesta da parte dell'Ufficio del 05/02/2026 di estinzione del giudizio – ex art. 46 D.Leg.
546/92- per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio,
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio e la cessata materia del contendere per avvenuta conciliazione con integrale compensazione delle spese di lite.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente e Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 457/2023 depositato il 29/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ricorre avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto alla misura agevolata concessa ai contribuenti colpiti dal sisma con riferimento al periodo d'imposta 2017.
Fa presene che, alla data del sisma, era residente nel Comune di Massa Fermana (FE) e non ha beneficiato della sospensione dei tributi per l'anno 2017, corrispondendo per intero il dovuto.
Considerato che il successivo D.L. 123/2019, conv. in L. 156/2019, ha previsto il versamento dei tributi sospesi, a seguito degli eventi sismici del 2016, nella sola misura del 40% delle imposte originariamente dovute, in data 26/09/2020, ha prodotto all'Ufficio istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73, con la quale chiedeva la restituzione delle imposte pagate in eccedenza, rispetto alla misura agevolata per i contribuenti residenti nel cratere.
In proposito, si ritiene che al suddetto intervento legislativo vada riconosciuto il carattere di “ius superveniens” favorevole al contribuente, tale da rendere anche quanto già versato, non dovuto ex-post, anche in coerenza con l'interpretazione costituzionalmente orientata della S.C. (Sent. 3832/2012). Tale tesi, in analoga fattispecie, è stata avallata dalla S.C. con la Sent. 20641/2007 ed altre indicate, con consolidata giurisprudenza.
Il D.L. 189/2016, conv. In L. 229/2016, prevedeva una mera sospensione dei tributi e, quindi la facoltà di usufruire della c.d. “busta paga pesante”, con l'obbligo di restituzione dell'intera somma che avrebbe causato, sicuramente, al momento, problemi di liquidita, per cui molti contribuenti non se ne sono avvalsi.
Tale circostanza, a seguito della suddetta norma agevolativa, è mutata con la riduzione del 60% del dovuto. È evidente che tale beneficio, a parità di condizioni, deve essere riconosciuto a tutti come oramai consolidato dalle Sent. e Ord. della S.C. citate, prevalendo il carattere di “ius superveniens” tale da rendere quanto già versato, non dovuto ex-post.
La somma richiesta a rimborso ammonta ad euro 2.153,44 totali di cui euro 1.889,90 per IRPEF –e euro
159,22 per Add.le Reg.le- euro 29,21 per acconto Add.le Com.le- euro 75,11 per saldo Add.le Com.le.
Per questi motivi
, chiede il riconoscimento del diritto e il conseguente ordine all'Ufficio di rimborsare quanto dovuto. Con vittoria di spese.
L'Ufficio, con propria comparsa, contesta la legittimità e la fondatezza del ricorso.
Dopo aver riepilogato tutto il contesto normativo, specifica che la ratio delle disposizioni è stata quella di indirizzare la misura a quei soggetti che si fossero trovati in reali condizioni di bisogno, non riconoscendo tale diritto anche a coloro che non vi hanno aderito. A distanza di tre anni è intervenuto il D.L. 123/2019 che ha previsto una più incisiva agevolazione.
A giudizio dell'Ufficio, nel caso, non vi sono i presupposti per assenza dei requisiti di cui all'art. 38 DPR
602/73 (errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento) e la disposizione non è applicabile. Il contribuente non si è avvalso della sospensione e la norma vieta il rimborso di quanto già versato. Le eccezioni avanzate si scontrano con quanto chiaramente dispone l'art. 48 D.L. 189/2016 che si riporta. Inoltre, si ravvisano profili di compatibilità della normativa con i principi costituzionali. Interpretando l'art. 48, c.
1-bis e 11 e l'art. 8, c. 2 D.L. 123/2019, nel senso di introdurre una indiscriminata riduzione del carico fiscale all'intera platea dei contribuenti, si provocherebbe un contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Anche il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione va commisurato al principio di ragionevolezza. Non vi è dubbio che il Legislatore, nell'intento di perseguire una eguaglianza sostanziale e non formale, possa disciplinare situazioni diverse giudicate e ritenute differenti secondo scelte politiche. In tal caso le scelte sono insindacabili, nella considerazione che, a fronte di una disposizione agevolativa in emergenza, il soggetto che se ne avvale si suppone sia in caso di bisogno, mentre chi, liberamente, non se ne avvale si presume non versare nelle analoghe difficoltà.
Le disposizioni normative, quindi, al pari di qualsiasi norma agevolativa, non recano alcun vulnus al dettato della Carta costituzionale, né possono essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica.
Nel merito della pretesa.
Preliminarmente si osserva che la quantificazione del rimborso richiesto non è giustificata e non trova riscontro nella documentazione prodotta oltre che la mancanza di tutti i presupposti.
Si ricorda che la liquidazione delle somme eventualmente dovute, nel denegato caso di riconoscimento del rimborso, può essere eseguita esclusivamente dall'Ufficio avuto riguardo alle risultanze dei dati dell'Anagrafe Tributaria.
Ferme le considerazioni circa la non spettanza del rimborso , relativamente al quantum occorre far riferimento a quanto effettivamente versato e non semplicemente all'importo delle ritenute subite , dovendo tener conto anche di eventuali rimborsi e/o detrazioni usufruite.
Tutto ciò premesso, chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese maggiorate del 50% per la mediazione.
Il contribuente, con successiva memoria, nel riportarsi alle conclusioni già formulate nel ricorso, contesta quanto controdedotto dall'Ufficio, precisando quanto segue:
Non aver richiesto l'originaria sospensione non rileva poiché trattasi, comunque, di “ritenute indebite”, quindi non rilevano neanche le ragioni soggettivi o oggettive dei singoli , anche per il fatto che si prospettava un riversamento del 100% delle ritenute non versate.
La locuzione “non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”, dimostra esattamente il contrario poiché riguarda eventuali ratei IRPEF versati alla data del febbraio 2017 rispetto alle istanze di sospensione in quel frangente presentate, anche per la successiva modifica avvenuta due anni dopo (cfr., in proposito le
Sentenze citate).
Le norme emanate per le precedenti calamità, elencate dall'Ufficio, suffragano la richiesta anche secondo la linea interpretativa della S.C. (Sent. 20641/2007) per il principio dello “ ius superveniens”.Da ciò, discende anche la pacifica applicazione dell'art. 38 DPR 602/73 , vista la inesistenza del sopravvenuto obbligo( cfr., in proposito, le diverse Sentenze di merito e di legittimità sulla possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata) e anche il richiamo che invoca l'Ufficio dell'art. 81 della
Costituzione, è chiaro che vincola il Legislatore e non il contribuente.
Rispetto alla contestata quantificazione del “quantum, la stessa risulta estremamente generica e irrilevante poiché è necessaria una contestazione specifica anche rispetto alla documentazione prodotta dal contribuente. Eventuali rimborsi o detrazioni, nel caso, non rilevano rispetto al diritto al rimborso e, comunque, spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti modificativi o estintivi che non sono stati dedotti e che non possono essere più contestati.
Resistente_1 il riconoscimento del diritto al rimborso, si può aderire all'istanza avversaria di demandare all'Ufficio l'esame e la corretta liquidazione dell'importo spettante ( cfr., in proposito, le diverse Sentenze citate).
Alla luce di quanto esposto e di tutte le Sentenze fino ad ora emesse, si insiste sulle conclusioni esposte in ricorso. Con vittoria di spese.
Con successiva nota, l'Ufficio comunica l'avvenuta conciliazione fuori udienza – ex art. 48 D.Leg. 546/92 con estinzione del giudizio e la cessata materia del contendere – ex art. 46 D.Leg. 546/92- con compensazione integrale delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo conciliativo fuori udienza fra le parti e la sua sottoscrizione- art. 48 D.Leg. 546/92- e la successiva richiesta da parte dell'Ufficio del 05/02/2026 di estinzione del giudizio – ex art. 46 D.Leg.
546/92- per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio,
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio e la cessata materia del contendere per avvenuta conciliazione con integrale compensazione delle spese di lite.