Articolo 4 della Legge 3 agosto 1998, n. 269
Articolo 3Articolo 5
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11 agosto 1998
Art. 4. (Detenzione di materiale pornografico) 1. Dopo l' articolo 600-ter del codice penale , introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".
Entrata in vigore il 11 agosto 1998
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