"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".
11 agosto 1998
"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".
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a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio SEZIONE I - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE 1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni (2). 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di …
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L'art. 600bis c.p. è stato introdotto nel corpus codicistico dalla legge n. 269 del 1998 nell'ambito di un generale intervento volto a potenziare la tutela penale contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale dei fanciulli, al fine di salvaguardarne il corretto sviluppo fisico e psicologico. In origine, la tutela del minore in tale ambito trovava riconoscimento nella legge Merlin (l.75 del 1958), che all'art.4, n.2 contemplava la condotta di induzione alla prostituzione minorile a danno di una persona minore di ventuno anni (limite all'epoca vigente per la maggiore età) o in stato di infermità o minorazione psichica (naturale o provocata). La Convenzione di New York In ossequio …
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