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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/12/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1380/2025 R.G. iniziata con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., da
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA ROMA 10/C 35010 VIGONZA presso lo studio dell'Avv. ZODIO ELI-
SA, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._1
- ATTORE - contro
, c.f.: , elettiva- Controparte_1 C.F._2 mente domiciliato in VIA ALTINATE,64 35121 PADOVA, presso lo studio dell'Avv. STRULLATO GIORGIA, c.f.: , dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso - CONVENUTO -
Causa decisa ai soli fini della competenza, ai sensi dell'art. 38, comma 4
c.p.c., sulle seguenti conclusioni di parte attrice: “si chiede il rigetto delle eccezioni di competenza sia per valore che per esistenza di clausola arbitrale”
e di parte convenuta: “In via preliminare in rito: dichiarare la propria incompetenza per valore;
In via preliminare nel merito: dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta dalla ricor- rente per esistenza di clausola compromissoria in arbitri” PRESO ATTO
che (appaltatore), con contratto del 25/5/2023, ha subap- Parte_1 paltato all'impresa i lavori oggetto del presente giudizio Controparte_1
(vedasi doc. 2 ricorrente);
che tale accordo contiene l'art. 18, il quale recita testualmente: “Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere sarà nominato dalle parti un arbitro;
qua- lora tale arbitrato non servisse ad appianare le controversie, si farà appello al foro di Padova la cui decisione non sarà ulteriormente appellabile.”;
che il contratto suindicato è scritto su carta intestata contenente il logo, la de- nominazione, la sede, il recapito telefonico e la p.iva del ricorrente ed è firma- to da quest'ultimo (vedasi doc. 2 ricorrente);
che il predetto articolo 18 prevede una clausola compromissoria, viene fatto valere dal resistente nei confronti del ricorrente, che l'ha predisposta e non è specificamente approvato per iscritto dall'impresa ; Controparte_1
che il valore dichiarato del presente giudizio è di €8.003,20#;
PREMESSO
che l'esame dell'eccezione di incompetenza per esistenza di clausola arbitrale, sia prioritario in senso logico-giuridico, rispetto a quello dell'eccezione di in- competenza per valore. Infatti, per valutare l'operatività della clausola arbitra- le prevista dal suddetto art. 18, occorre esaminare il contratto di subappalto in questione e, poiché esso ha il valore di complessivi €102.458,11#, il giudice competente a svolgere tale valutazione è certamente il Tribunale e non il Giu- dice di Pace;
RITENUTO
- 2 - che il contratto di subappalto del 25/5/2023 sia un contratto per adesione pre- disposto dal ricorrente;
che, in quanto tale, ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola compromissoria di cui al suo art. 18, per essere efficace, necessita di specifica approvazione del resistente (vedasi in senso conforme sent. Cass. n.2152/1998), che nella fatti- specie, manca;
che quella insorta tra gli odierni contendenti riguarda l'esatto adempimento di una delle prestazioni previste nel contratto di subappalto (fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera d'acciaio nonché manto di copertura di coppi antiscivolo in laterizio) e quindi rientri nella fattispecie disciplinata dal citato art. 18;
che il presente provvedimento abbia valore decisorio e debba dunque statuire sulle spese di lite ma soltanto con riferimento all'eccezione di competenza per valore (vedasi in senso conforme ex multis, Cass. n. 1848/2022 e n.
17187/2019);
P.Q.M.
dichiara l'inefficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del con- tratto di subappalto del 25/5/2023 e si dichiara incompetente a conoscere la presente controversia, che va rimessa al Giudice di Pace di Padova.
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, a pagare ad , in persona del suo titolare Controparte_2
, le spese di lite che si liquidano in €1.700,00# oltre rimborso Controparte_3 spese forfettario, iva e c.a., come per legge.
Così deciso il 29 novembre 2025.
Il Giudice onorario: dott. Raffaele Sannicandro
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