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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16644/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 16644/2017 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (c.f. ), ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Cavour n. 42, ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Beato Angelico, n. 2, presso lo studio dell'avvocato Giuseppa Maria Terranova che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Roberto Sciascia per procura in atti;
Attore opponente in revocazione contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Trecastagni (CT), via Pietro Toselli, n. 56, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Catania, via Leopardi, n. 23, presso lo studio dell'avv. Angelo Nicosia che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuto opposto in revocazione
e contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...] CodiceFiscale_3
Fontana, n. 49, elettivamente domiciliato in Catania, via Vittorio Veneto, n. 45, presso lo studio dall'avv. Gioacchino Risiglione, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuto opposto in revocazione
-----------------
pagina 1 di 8 Conclusioni
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite come precisate in atti previa concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Catania, e e chiedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, n. 1, Controparte_1 CP_2
c.p.c., revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2370/2016 RG emesso dal Tribunale di Catania il 6.6.2016, al contempo disponendosene la sospensione dell'esecutività.
L'attore premetteva che, con l'impugnato decreto ingiuntivo, il Tribunale di Catania gli aveva ingiunto, in uno ad quali contitolari della società ingegneristica denominata “STUDIO P&P”, il CP_2
pagamento in solido tra loro, in favore del ricorrente GE , della somma di € Controparte_1
23.600,00, oltre interessi, spese e accessori, per il mancato adempimento dell'obbligazione afferente alle prestazioni professionali svolte nell'interesse dello studio negli anni 2005 e 2006.
Affermava di non aver ricevuto né la notifica e neppure notizia alcuna del decreto ingiuntivo fino alla notificazione dell'atto di precetto del 7.9.2016.
Denunciava “la sussistenza di un piano fraudolento coordinato tra e volto a CP_2 CP_1
danneggialo e defraudarlo”, i cui tratti essenziali erano così delineati:
- il aveva accettato ed espletato incarichi per conto dello studio mantenendolo all'oscuro, CP_2
avvalendosi della collaborazione dell , riscuotendo il pagamento dei compensi sul conto CP_1
corrente personale ed utilizzando la propria partita iva, omettendo di devolvere quanto incassato per l'estinzione dei debiti societari (tutto in violazione degli obblighi statutari gravanti sui soci dello studio associato);
- l era a conoscenza della estraneità di esso istante a tali progetti;
CP_1
- l non aveva ricevuto i compensi per le collaborazioni espletate nell'interesse esclusivo di CP_1
CP_2
- il al fine di remunerare l , aveva “cooperato” affinché questi si munisse di un titolo CP_2 CP_1
giudiziale in danno di esso opponente e, così, era accaduto con il ricorso per ingiunzione intimato pagina 2 di 8 dall' , cui erano stati allegati n. 38 preavvisi di fattura, sì come vistati e sottoscritti per CP_1
accettazione e riconoscimento del debito esclusivamente dal CP_2
- il decreto ingiuntivo era stato notificato a mani del e, quanto ad esso impugnante, non già nella CP_2
sede dello studio associato, bensì presso la propria abitazione, nel mentre che trovavasi fuorisede insieme alla moglie, di talchè, anche in ragione del mancato recupero dell'avviso di deposito, non aveva avuto la possibilità di venirne a conoscenza;
- l aveva, di poi, notificato il 28.9.2017 l'atto di pignoramento presso terzi, non già nei CP_1
confronti del bensì soltanto nei confronti di esso peraltro citato, piuttosto che nella CP_2 Pt_1
qualità di contitolare dello studio P&P, come semplice debitore solidale;
- i crediti azionati con il ricorso per decreto erano estinti attesa la prescrizione triennale dei crediti da lavoro autonomo.
Si costituivano in giudizio, con distinte comparse, e chiedendo CP_2 Controparte_1
l'integrale rigetto dell'interposto mezzo di impugnazione. Negavano, entrambi, che il non Pt_1
avesse avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in data antecedente alla notifica dell'atto di precetto, contestavano, altresì, l'inammissibilità della domanda di revocazione per difetto di dolo e per la pluralità delle parti convenute nell'odierno giudizio. eccepiva il difetto di giurisdizione del CP_2
giudice ordinario, all'uopo richiamando la clausola compromissoria di all'art. 17 dello statuto dell'associazione tra professionisti.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, aggiungeva altro elemento indiziario del dolo in Parte_1
suo danno. Riferiva:
- di aver ricevuto, in data 31.10.2006, una lettera raccomandata con la quale l gli aveva CP_1
chiesto il pagamento di prestazioni svolte in favore dello studio associato negli anni 2005 e 2006
(quindi sostanzialmente le stesse prestazioni per le quali poi aveva proposto il ricorso per ingiunzione);
-di aver risposto con la distinta raccomandata notificata il 6.11.2006 contestando il credito nei suoi confronti e nei confronti dello studio;
-che i preavvisi di fattura allegati alla raccomandata erano diversi per numero complessivo, date di emissione e competenze, da quelli allegati al ricorso per ingiunzione, seppur riferiti essenzialmente alle stesse prestazioni professionali;
-che l aveva falsificato i preavvisi di fattura allegati al ricorso per ingiunzione. CP_1
pagina 3 di 8 Con l'ordinanza del 3.4.2018, il giudice rigettava l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo, sì come formulata dall'attore.
Con la successiva ordinanza del 18.4.2022 rigettava altresì le articolate richieste istruttorie.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 settembre 2024 con la concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale l'attore deduceva ancora la seguente ulteriore circostanza in punto di fatto: di aver presentato denuncia/querela per la falsificazione dei preavvisi di fattura nei confronti di
, che era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 640 c.p, e che aveva Controparte_1
domandato la revocazione del decreto ingiuntivo poiché non avrebbe potuto dedurre il motivo di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c. con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto notificatogli in data
7.9.2017.
Con la memoria conclusionale di replica, aggiungeva, a sostegno della propria posizione CP_2
difensiva, che costituiva argomento decisivo idoneo a escludere il dolo bilaterale delle parti, addotto a fondamento della domanda di revocazione, il fatto che era “semmai piu interessato a non Parte_1
pagare, piuttosto che ad ammettere di dover rispondere in solido di tutto quanto preteso dall' , oltre spese e compensi monitori e di esecuzione”. CP_1
----------------
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di compromissione in arbitri opposta dalla difesa di che, attesa la natura irrituale, va qualificata nei termini del difetto di giurisdizione del CP_2
giudice ordinario
L'art. 17 dello statuto dello studio tecnico associato “ STUDIO P&P”, secondo cui “qualsiasi controversia inerente e conseguente al presente statuto, agli accordi sociali ed ai rapporti che ne derivano, sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, il quale deciderà la controversia secondo equità in contraddittorio delle parti o loro aventi causa…”, in quanto clausola avente natura negoziale, è vincolante soltanto per i soci che hanno stipulato ed accettato lo statuto e non anche per i terzi collaboratori esterni per il noto principio della relatività degli effetti contrattuali.
pagina 4 di 8 Venendo al merito dell'esperita azione impugnatoria, occorre chiarire che l'art. 395 n. 1 cpc, invocato da a fondamento della domanda, contempla quale fattispecie di revocazione straordinaria Parte_1
l'ipotesi che la sentenza oppure il decreto di ingiunzione (art. 656 c.p.c.) siano "l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra".
Ora, per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. (richiamato dalla predetta norma), nè, in linea di massima, sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri, soggettivamente diretti e oggettivamente idonei, a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento.
Secondo giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione "Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra intanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 395,
n. 1, c.p.c., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità" (ex plurimis, Cass.
Civ., sez. II, 22/10/2014, n. 22463; cfr. Cass., 9 giugno 2014, n. 12875).
Nel caso di specie, a dimostrazione del dolo dell' e del vengono dedotte le seguenti CP_1 CP_2
circostanze: a) l'ignoranza di in ordine ai lavori assunti dal collega ingegnere nel Parte_1 CP_2
nome dello studio associato, b) la consapevolezza dell in ordine alla estraneità del CP_1 Pt_1
c) la falsificazione dei preavvisi di fattura da parte dell , d) la sottoscrizione dei preavvisi CP_1
soltanto da parte del e) la notificazione del decreto ingiuntivo, quanto al a mani proprie, CP_2 CP_2
e, quanto ad esso impugnante, non già nella sede dello studio associato, bensì presso la propria abitazione, nel mentre che trovavasi fuorisede insieme alla moglie, f) la notifica del pignoramento presso terzi soltanto nei confronti di esso peraltro citato nella qualità di semplice debitore, g) Pt_1
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con il ricorso di ingiunzione, h) la mancata opposizione da parte del CP_2
pagina 5 di 8 Ciò posto, ritiene il Tribunale che le dette allegazioni non integrano la fattispecie contemplata dall'art. 395 n. 1 cpc, per plurime ragioni.
Anzitutto il decreto di ingiunzione è stato domandato dall ed è stato emesso nei CP_1
confronti del e del titolari dello studio associato, quali debitori in solido: se l'assunto è Pt_1 CP_2
che il creditore ingiungente ed il condebitore solidale avrebbero ideato un piano “coordinato” per danneggiarlo e defraudarlo, la domanda si appalesa infondata già solo per il fatto dell'inconciliabilità in sé del “dolo di una delle parti”, che connota la fattispecie prevista dall'art. 395 n. 1 c.p.c., con il “dolo bilaterale” dell e del che nel procedimento monitorio rivestivano posizioni processuali CP_1 CP_2
diverse e contrapposte.
Si aggiunga che sembra di per sé inverosimile la circostanza che abbia colluso nella CP_2
formazione di un titolo giudiziario di condanna in solido in suo pregiudizio unitamente a Parte_1
che, eseguito il pagamento, avrebbe comunque potuto agire in regresso indipendentemente dall'intesa raggiunta con l . CP_1
Vi è poi, ed in ogni caso, il contegno complessivamente tenuto dall' , che, anche a CP_1
ritenerlo violativo dei doveri processuali di lealtà e probità e finanche penalmente rilevante, non è idoneo a integrare il dolo processuale della revocazione: fin dal momento nel quale ha Parte_1
avuto notizia del decreto ingiuntivo, era infatti perfettamente in grado di comprendere l'eventuale infondatezza del credito azionato in via monitoria e, se solo lo avesse voluto, avrebbe potuto efficacemente reagire, anche a considerare invalida la notificazione del decreto ingiuntivo, mediante l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. piuttosto che attraverso la spiegata domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 1 cpc.
In tal senso si attaglia perfettamente Cass. 1992 n. 1134 a tenore della quale la conoscenza del fatto fonte della revocazione anteriore alla scadenza del termine per l'opposizione comporta che “la relativa situazione viziante avrebbe dovuto essere fatta valere con il mezzo dell'art. 645 c.p.c., non essendo consentita l'azione di revocazione tardiva e successiva alla esecutività del decreto” (sono rinvenibili in giurisprudenza precedenti giurisprudenziali - Corte appello Reggio Calabria, 27/03/2018, n.172 – nei quali è stata d'altra parte ritenuta inammissibile la domanda di revocazione avente ad oggetto la sentenza resa all'esito del processo instaurato dall'ex marito che aveva notificato la citazione per lo scioglimento del matrimonio nel vecchio luogo di residenza della ex moglie, pur sapendo che ella,
pagina 6 di 8 dopo la separazione, si era trasferita altrove, poiché questa avrebbe dovuto proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., comma 2).
Restano i pregressi conflittuali rapporti tra gli associati dello studio professionale, su cui le parti hanno ampiamente argomentato in seno agli scritti difensivi, che, se pure fossero connotati, ex parte dall'inadempimento degli obblighi professionali derivanti dalla legge e dallo statuto (nello CP_2 specifico, il mancato coinvolgimento del all'esecuzione di progetti affidati allo studio Pt_1
associato, l'omessa comunicazione dei dati incarichi professionali a collaboratori esterni, l'inerzia del nell'ultimazione dei lavori, l'utilizzazione di partita Iva individuale, l'impiego del conto corrente CP_2
personale per l'incasso dei compensi con la conseguente sottrazione degli importi all'estinzione dei debiti societari, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo), non possono certo assurgere ad elementi significativi del dolo processuale.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che rigettare la domanda di revocazione proposta dall'attore Pt_1
Le spese processuali seguono la soccombenza: esse sono liquidate, nella misura di cui in dispositivo, a misura del DM 55/2014 (valore della causa: da € 5.200,00 a € 26.000 - compensi massimi, attesa l'attività difensiva defatigatoria espletata dalle parti convenute – fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
Va accolta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 uc cpc.
E' noto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 2018 n. 8064), agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, e comunque, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione: in tale ultima negligente si connota la condotta di e tanto basta per condannarlo, in Parte_1
accoglimento della spiegata domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, al pagamento, in aggiunta alle spese processuali, di una somma equitativamente determinata nella stessa misura dell'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 16644/2017 RG, così statuisce:
pagina 7 di 8 rigetta la domanda di revocazione ex art. 395 n. 1 cpc proposta da con l'atto di Parte_1
citazione notificato in data 3 ottobre 2017.
Condanna alla refusione, in favore di e di delle Parte_1 Controparte_1 CP_2
spese di giudizio che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi € 7.617,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2 dell'importo di €. 7.617,00 ciascuno, oltre interessi legali, in forza dell'art. 96 comma 3° cpc.
Così deciso in Catania, il 24 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
LA SENTENZA È STATA REDATTA SOTTO MIA CURA DAL DOTT. GUIDO GIANCANI, MOT.
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 16644/2017 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (c.f. ), ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Cavour n. 42, ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Beato Angelico, n. 2, presso lo studio dell'avvocato Giuseppa Maria Terranova che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Roberto Sciascia per procura in atti;
Attore opponente in revocazione contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Trecastagni (CT), via Pietro Toselli, n. 56, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Catania, via Leopardi, n. 23, presso lo studio dell'avv. Angelo Nicosia che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuto opposto in revocazione
e contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...] CodiceFiscale_3
Fontana, n. 49, elettivamente domiciliato in Catania, via Vittorio Veneto, n. 45, presso lo studio dall'avv. Gioacchino Risiglione, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuto opposto in revocazione
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pagina 1 di 8 Conclusioni
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite come precisate in atti previa concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Catania, e e chiedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, n. 1, Controparte_1 CP_2
c.p.c., revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2370/2016 RG emesso dal Tribunale di Catania il 6.6.2016, al contempo disponendosene la sospensione dell'esecutività.
L'attore premetteva che, con l'impugnato decreto ingiuntivo, il Tribunale di Catania gli aveva ingiunto, in uno ad quali contitolari della società ingegneristica denominata “STUDIO P&P”, il CP_2
pagamento in solido tra loro, in favore del ricorrente GE , della somma di € Controparte_1
23.600,00, oltre interessi, spese e accessori, per il mancato adempimento dell'obbligazione afferente alle prestazioni professionali svolte nell'interesse dello studio negli anni 2005 e 2006.
Affermava di non aver ricevuto né la notifica e neppure notizia alcuna del decreto ingiuntivo fino alla notificazione dell'atto di precetto del 7.9.2016.
Denunciava “la sussistenza di un piano fraudolento coordinato tra e volto a CP_2 CP_1
danneggialo e defraudarlo”, i cui tratti essenziali erano così delineati:
- il aveva accettato ed espletato incarichi per conto dello studio mantenendolo all'oscuro, CP_2
avvalendosi della collaborazione dell , riscuotendo il pagamento dei compensi sul conto CP_1
corrente personale ed utilizzando la propria partita iva, omettendo di devolvere quanto incassato per l'estinzione dei debiti societari (tutto in violazione degli obblighi statutari gravanti sui soci dello studio associato);
- l era a conoscenza della estraneità di esso istante a tali progetti;
CP_1
- l non aveva ricevuto i compensi per le collaborazioni espletate nell'interesse esclusivo di CP_1
CP_2
- il al fine di remunerare l , aveva “cooperato” affinché questi si munisse di un titolo CP_2 CP_1
giudiziale in danno di esso opponente e, così, era accaduto con il ricorso per ingiunzione intimato pagina 2 di 8 dall' , cui erano stati allegati n. 38 preavvisi di fattura, sì come vistati e sottoscritti per CP_1
accettazione e riconoscimento del debito esclusivamente dal CP_2
- il decreto ingiuntivo era stato notificato a mani del e, quanto ad esso impugnante, non già nella CP_2
sede dello studio associato, bensì presso la propria abitazione, nel mentre che trovavasi fuorisede insieme alla moglie, di talchè, anche in ragione del mancato recupero dell'avviso di deposito, non aveva avuto la possibilità di venirne a conoscenza;
- l aveva, di poi, notificato il 28.9.2017 l'atto di pignoramento presso terzi, non già nei CP_1
confronti del bensì soltanto nei confronti di esso peraltro citato, piuttosto che nella CP_2 Pt_1
qualità di contitolare dello studio P&P, come semplice debitore solidale;
- i crediti azionati con il ricorso per decreto erano estinti attesa la prescrizione triennale dei crediti da lavoro autonomo.
Si costituivano in giudizio, con distinte comparse, e chiedendo CP_2 Controparte_1
l'integrale rigetto dell'interposto mezzo di impugnazione. Negavano, entrambi, che il non Pt_1
avesse avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in data antecedente alla notifica dell'atto di precetto, contestavano, altresì, l'inammissibilità della domanda di revocazione per difetto di dolo e per la pluralità delle parti convenute nell'odierno giudizio. eccepiva il difetto di giurisdizione del CP_2
giudice ordinario, all'uopo richiamando la clausola compromissoria di all'art. 17 dello statuto dell'associazione tra professionisti.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, aggiungeva altro elemento indiziario del dolo in Parte_1
suo danno. Riferiva:
- di aver ricevuto, in data 31.10.2006, una lettera raccomandata con la quale l gli aveva CP_1
chiesto il pagamento di prestazioni svolte in favore dello studio associato negli anni 2005 e 2006
(quindi sostanzialmente le stesse prestazioni per le quali poi aveva proposto il ricorso per ingiunzione);
-di aver risposto con la distinta raccomandata notificata il 6.11.2006 contestando il credito nei suoi confronti e nei confronti dello studio;
-che i preavvisi di fattura allegati alla raccomandata erano diversi per numero complessivo, date di emissione e competenze, da quelli allegati al ricorso per ingiunzione, seppur riferiti essenzialmente alle stesse prestazioni professionali;
-che l aveva falsificato i preavvisi di fattura allegati al ricorso per ingiunzione. CP_1
pagina 3 di 8 Con l'ordinanza del 3.4.2018, il giudice rigettava l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo, sì come formulata dall'attore.
Con la successiva ordinanza del 18.4.2022 rigettava altresì le articolate richieste istruttorie.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 settembre 2024 con la concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale l'attore deduceva ancora la seguente ulteriore circostanza in punto di fatto: di aver presentato denuncia/querela per la falsificazione dei preavvisi di fattura nei confronti di
, che era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 640 c.p, e che aveva Controparte_1
domandato la revocazione del decreto ingiuntivo poiché non avrebbe potuto dedurre il motivo di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c. con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto notificatogli in data
7.9.2017.
Con la memoria conclusionale di replica, aggiungeva, a sostegno della propria posizione CP_2
difensiva, che costituiva argomento decisivo idoneo a escludere il dolo bilaterale delle parti, addotto a fondamento della domanda di revocazione, il fatto che era “semmai piu interessato a non Parte_1
pagare, piuttosto che ad ammettere di dover rispondere in solido di tutto quanto preteso dall' , oltre spese e compensi monitori e di esecuzione”. CP_1
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Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di compromissione in arbitri opposta dalla difesa di che, attesa la natura irrituale, va qualificata nei termini del difetto di giurisdizione del CP_2
giudice ordinario
L'art. 17 dello statuto dello studio tecnico associato “ STUDIO P&P”, secondo cui “qualsiasi controversia inerente e conseguente al presente statuto, agli accordi sociali ed ai rapporti che ne derivano, sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, il quale deciderà la controversia secondo equità in contraddittorio delle parti o loro aventi causa…”, in quanto clausola avente natura negoziale, è vincolante soltanto per i soci che hanno stipulato ed accettato lo statuto e non anche per i terzi collaboratori esterni per il noto principio della relatività degli effetti contrattuali.
pagina 4 di 8 Venendo al merito dell'esperita azione impugnatoria, occorre chiarire che l'art. 395 n. 1 cpc, invocato da a fondamento della domanda, contempla quale fattispecie di revocazione straordinaria Parte_1
l'ipotesi che la sentenza oppure il decreto di ingiunzione (art. 656 c.p.c.) siano "l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra".
Ora, per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. (richiamato dalla predetta norma), nè, in linea di massima, sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri, soggettivamente diretti e oggettivamente idonei, a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento.
Secondo giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione "Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra intanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 395,
n. 1, c.p.c., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità" (ex plurimis, Cass.
Civ., sez. II, 22/10/2014, n. 22463; cfr. Cass., 9 giugno 2014, n. 12875).
Nel caso di specie, a dimostrazione del dolo dell' e del vengono dedotte le seguenti CP_1 CP_2
circostanze: a) l'ignoranza di in ordine ai lavori assunti dal collega ingegnere nel Parte_1 CP_2
nome dello studio associato, b) la consapevolezza dell in ordine alla estraneità del CP_1 Pt_1
c) la falsificazione dei preavvisi di fattura da parte dell , d) la sottoscrizione dei preavvisi CP_1
soltanto da parte del e) la notificazione del decreto ingiuntivo, quanto al a mani proprie, CP_2 CP_2
e, quanto ad esso impugnante, non già nella sede dello studio associato, bensì presso la propria abitazione, nel mentre che trovavasi fuorisede insieme alla moglie, f) la notifica del pignoramento presso terzi soltanto nei confronti di esso peraltro citato nella qualità di semplice debitore, g) Pt_1
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con il ricorso di ingiunzione, h) la mancata opposizione da parte del CP_2
pagina 5 di 8 Ciò posto, ritiene il Tribunale che le dette allegazioni non integrano la fattispecie contemplata dall'art. 395 n. 1 cpc, per plurime ragioni.
Anzitutto il decreto di ingiunzione è stato domandato dall ed è stato emesso nei CP_1
confronti del e del titolari dello studio associato, quali debitori in solido: se l'assunto è Pt_1 CP_2
che il creditore ingiungente ed il condebitore solidale avrebbero ideato un piano “coordinato” per danneggiarlo e defraudarlo, la domanda si appalesa infondata già solo per il fatto dell'inconciliabilità in sé del “dolo di una delle parti”, che connota la fattispecie prevista dall'art. 395 n. 1 c.p.c., con il “dolo bilaterale” dell e del che nel procedimento monitorio rivestivano posizioni processuali CP_1 CP_2
diverse e contrapposte.
Si aggiunga che sembra di per sé inverosimile la circostanza che abbia colluso nella CP_2
formazione di un titolo giudiziario di condanna in solido in suo pregiudizio unitamente a Parte_1
che, eseguito il pagamento, avrebbe comunque potuto agire in regresso indipendentemente dall'intesa raggiunta con l . CP_1
Vi è poi, ed in ogni caso, il contegno complessivamente tenuto dall' , che, anche a CP_1
ritenerlo violativo dei doveri processuali di lealtà e probità e finanche penalmente rilevante, non è idoneo a integrare il dolo processuale della revocazione: fin dal momento nel quale ha Parte_1
avuto notizia del decreto ingiuntivo, era infatti perfettamente in grado di comprendere l'eventuale infondatezza del credito azionato in via monitoria e, se solo lo avesse voluto, avrebbe potuto efficacemente reagire, anche a considerare invalida la notificazione del decreto ingiuntivo, mediante l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. piuttosto che attraverso la spiegata domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 1 cpc.
In tal senso si attaglia perfettamente Cass. 1992 n. 1134 a tenore della quale la conoscenza del fatto fonte della revocazione anteriore alla scadenza del termine per l'opposizione comporta che “la relativa situazione viziante avrebbe dovuto essere fatta valere con il mezzo dell'art. 645 c.p.c., non essendo consentita l'azione di revocazione tardiva e successiva alla esecutività del decreto” (sono rinvenibili in giurisprudenza precedenti giurisprudenziali - Corte appello Reggio Calabria, 27/03/2018, n.172 – nei quali è stata d'altra parte ritenuta inammissibile la domanda di revocazione avente ad oggetto la sentenza resa all'esito del processo instaurato dall'ex marito che aveva notificato la citazione per lo scioglimento del matrimonio nel vecchio luogo di residenza della ex moglie, pur sapendo che ella,
pagina 6 di 8 dopo la separazione, si era trasferita altrove, poiché questa avrebbe dovuto proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., comma 2).
Restano i pregressi conflittuali rapporti tra gli associati dello studio professionale, su cui le parti hanno ampiamente argomentato in seno agli scritti difensivi, che, se pure fossero connotati, ex parte dall'inadempimento degli obblighi professionali derivanti dalla legge e dallo statuto (nello CP_2 specifico, il mancato coinvolgimento del all'esecuzione di progetti affidati allo studio Pt_1
associato, l'omessa comunicazione dei dati incarichi professionali a collaboratori esterni, l'inerzia del nell'ultimazione dei lavori, l'utilizzazione di partita Iva individuale, l'impiego del conto corrente CP_2
personale per l'incasso dei compensi con la conseguente sottrazione degli importi all'estinzione dei debiti societari, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo), non possono certo assurgere ad elementi significativi del dolo processuale.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che rigettare la domanda di revocazione proposta dall'attore Pt_1
Le spese processuali seguono la soccombenza: esse sono liquidate, nella misura di cui in dispositivo, a misura del DM 55/2014 (valore della causa: da € 5.200,00 a € 26.000 - compensi massimi, attesa l'attività difensiva defatigatoria espletata dalle parti convenute – fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
Va accolta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 uc cpc.
E' noto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 2018 n. 8064), agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, e comunque, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione: in tale ultima negligente si connota la condotta di e tanto basta per condannarlo, in Parte_1
accoglimento della spiegata domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, al pagamento, in aggiunta alle spese processuali, di una somma equitativamente determinata nella stessa misura dell'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 16644/2017 RG, così statuisce:
pagina 7 di 8 rigetta la domanda di revocazione ex art. 395 n. 1 cpc proposta da con l'atto di Parte_1
citazione notificato in data 3 ottobre 2017.
Condanna alla refusione, in favore di e di delle Parte_1 Controparte_1 CP_2
spese di giudizio che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi € 7.617,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2 dell'importo di €. 7.617,00 ciascuno, oltre interessi legali, in forza dell'art. 96 comma 3° cpc.
Così deciso in Catania, il 24 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
LA SENTENZA È STATA REDATTA SOTTO MIA CURA DAL DOTT. GUIDO GIANCANI, MOT.
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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