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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 754/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
FR ELIANA, AT
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8774/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10400/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300006439 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6588/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 Srl - in persona del legale rappresentante p.t. - presentava ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300006439000, fascicolo n. 2023/203523, notificata in data 10/11/2023, per l'importo complessivo di euro 98.983,49 oltre sanzioni e interessi, impugnata solo con riferimento al ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio
Territoriale di Napoli 2, relativo alla cartella di pagamento n. 07120220120315252000 per omesso versamento dell'IVA anno 2017, dell'importo di euro 17.618,09.
La società eccepiva, ai sensi dell'art. 50 dPR 602/1973, l'omessa notifica dell'atto presupposto, mancanza di motivazione, prescrizione di interessi e sanzioni nonché omessa indicazione della data di esecutività del ruolo, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
La Corte di primo grado raccoglieva il ricorso con condanna alle spese.
L'Ufficio con il proposto appello censura diffusamente la sentenza impugnata eccependo, innanzitutto,
l'inammissibilità del ricorso.
La parte appellata si costituiva in giudizio depositando anche memorie illustrative.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa vocazione in giudizio dell'ente impositore ex art 14, comma 6 Bis D.LGS.546/92.
L'eccezione è fondata.
La parte contribuente ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, imponeva la citazione in giudizio di Agenzia delle Entrate.
Va, per completezza, esaminata l'ulteriore documentazione prodotta dall'appellante da cui si evince che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata a mezzo pec del 24.10.2022.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la riforma, nei termini indicati, della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori con attribuzione
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
FR ELIANA, AT
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8774/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10400/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300006439 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6588/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 Srl - in persona del legale rappresentante p.t. - presentava ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300006439000, fascicolo n. 2023/203523, notificata in data 10/11/2023, per l'importo complessivo di euro 98.983,49 oltre sanzioni e interessi, impugnata solo con riferimento al ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio
Territoriale di Napoli 2, relativo alla cartella di pagamento n. 07120220120315252000 per omesso versamento dell'IVA anno 2017, dell'importo di euro 17.618,09.
La società eccepiva, ai sensi dell'art. 50 dPR 602/1973, l'omessa notifica dell'atto presupposto, mancanza di motivazione, prescrizione di interessi e sanzioni nonché omessa indicazione della data di esecutività del ruolo, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
La Corte di primo grado raccoglieva il ricorso con condanna alle spese.
L'Ufficio con il proposto appello censura diffusamente la sentenza impugnata eccependo, innanzitutto,
l'inammissibilità del ricorso.
La parte appellata si costituiva in giudizio depositando anche memorie illustrative.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa vocazione in giudizio dell'ente impositore ex art 14, comma 6 Bis D.LGS.546/92.
L'eccezione è fondata.
La parte contribuente ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, imponeva la citazione in giudizio di Agenzia delle Entrate.
Va, per completezza, esaminata l'ulteriore documentazione prodotta dall'appellante da cui si evince che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata a mezzo pec del 24.10.2022.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la riforma, nei termini indicati, della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori con attribuzione