TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10742 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5122/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 5122/24 promosso con ricorso depositato in data 11/3/2024 da:
, nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
593, San Paolo, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Brazzini, C.F.: con studio in C.F._1
Pontassieve (FI), Via Mascagni n. 11, come da procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata il [...] nel Comune di Marcianise Persona_1
(CE) e successivamente emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi cittadina argentina (all. 8 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma 1 n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nato in
Marcianise (CE), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Infatti, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'ava nata il [...] nel Persona_1
Comune di Marcianise (CE), non si è mai naturalizzata cittadina argentina e ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio che l'ha trasmessa alla figlia che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti.
Infatti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Persona_1 nonché della figlia Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_2
Costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comportava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Pertanto, come statuito dalla Suprema Corte, "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della 2 cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale. Effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 (non potendo la declaratoria d'incostituzionalità retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione) anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SS.UU. Sentenza n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante dei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno - anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento - con la cessazione di efficacia di tal legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze della Corte Costituzionale sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono.
Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendoalle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 18.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
3
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 5122/24 promosso con ricorso depositato in data 11/3/2024 da:
, nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
593, San Paolo, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Brazzini, C.F.: con studio in C.F._1
Pontassieve (FI), Via Mascagni n. 11, come da procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata il [...] nel Comune di Marcianise Persona_1
(CE) e successivamente emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi cittadina argentina (all. 8 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma 1 n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nato in
Marcianise (CE), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Infatti, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'ava nata il [...] nel Persona_1
Comune di Marcianise (CE), non si è mai naturalizzata cittadina argentina e ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio che l'ha trasmessa alla figlia che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti.
Infatti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Persona_1 nonché della figlia Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_2
Costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comportava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Pertanto, come statuito dalla Suprema Corte, "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della 2 cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale. Effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 (non potendo la declaratoria d'incostituzionalità retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione) anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SS.UU. Sentenza n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante dei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno - anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento - con la cessazione di efficacia di tal legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze della Corte Costituzionale sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono.
Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendoalle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 18.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
3