TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/08/2025, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5298/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARRA MAURO, elettivamente Parte_1 domiciliato in C.SO ITALIA, 43 MILANO
contro
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO Controparte_1 FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 MILANO
Oggetto: carta del docente
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 30-4-
25, ha convenuto in giudizio il per Parte_1 Controparte_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di complessivi € 425,00 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2024/2025; conseguentemente, condannarsi il , in persona del suo Controparte_2 pagina 1 di 4 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla CP_3 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico, in favore della parte ricorrente.
2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 425,00, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025, condannarsi il , in Controparte_2 persona del suo Ministro p.t., al pagamento in favore della ricorrente, della somma di €
425,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”.
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso
[...]
in forza di contratto a tempo determinato. Controparte_2
In punto di diritto la ricorrente ha dedotto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Con istanza depositata in data 1-7-25 la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a correggere l'errore materiale relativo all'importo del bonus, indicato in ricorso in complessivi € 425 invece dell'importo corretto di € 500,00.
Il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.
La ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2024/2025 e in relazione ad esso chiede il riconoscimento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato
Nella sentenza n. 29961/23 la Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, pagina 2 di 4 comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”.
Il convenuto ha eccepito la carenza di interesse, in quanto attualmente la ricorrente non ha alcun rapporto con il convenuto.
Parte ricorrente non ha provato di essere tuttora nel sistema scolastico.
L'art. 3 del DPCM 28-11-16, al comma 2 dispone: “La Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Nella citata sentenza n. 29961/2023 la Cassazione ha affermato che il beneficio in esame deve essere riconosciuto ai docenti “che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze…”: nel caso di specie la ricorrente non risulta inserita in tali graduatorie.
La ricorrente non ha pertanto diritto alla carta docenti per l'anno richiesto.
Ne' l'importo richiesto di € 500,00 puo' essere riconosciuto a titolo risarcitorio.
Effettivamente nella sentenza sopra citata la Cassazione ha affermato: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo pagina 3 di 4 costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
Peraltro nel caso di specie la ricorrente non ha allegato di aver subito alcun danno.
Si ritiene sussistano eque ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 22/07/2025
il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5298/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARRA MAURO, elettivamente Parte_1 domiciliato in C.SO ITALIA, 43 MILANO
contro
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO Controparte_1 FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 MILANO
Oggetto: carta del docente
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 30-4-
25, ha convenuto in giudizio il per Parte_1 Controparte_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di complessivi € 425,00 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2024/2025; conseguentemente, condannarsi il , in persona del suo Controparte_2 pagina 1 di 4 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla CP_3 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico, in favore della parte ricorrente.
2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 425,00, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025, condannarsi il , in Controparte_2 persona del suo Ministro p.t., al pagamento in favore della ricorrente, della somma di €
425,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”.
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso
[...]
in forza di contratto a tempo determinato. Controparte_2
In punto di diritto la ricorrente ha dedotto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Con istanza depositata in data 1-7-25 la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a correggere l'errore materiale relativo all'importo del bonus, indicato in ricorso in complessivi € 425 invece dell'importo corretto di € 500,00.
Il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.
La ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2024/2025 e in relazione ad esso chiede il riconoscimento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato
Nella sentenza n. 29961/23 la Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, pagina 2 di 4 comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”.
Il convenuto ha eccepito la carenza di interesse, in quanto attualmente la ricorrente non ha alcun rapporto con il convenuto.
Parte ricorrente non ha provato di essere tuttora nel sistema scolastico.
L'art. 3 del DPCM 28-11-16, al comma 2 dispone: “La Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Nella citata sentenza n. 29961/2023 la Cassazione ha affermato che il beneficio in esame deve essere riconosciuto ai docenti “che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze…”: nel caso di specie la ricorrente non risulta inserita in tali graduatorie.
La ricorrente non ha pertanto diritto alla carta docenti per l'anno richiesto.
Ne' l'importo richiesto di € 500,00 puo' essere riconosciuto a titolo risarcitorio.
Effettivamente nella sentenza sopra citata la Cassazione ha affermato: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo pagina 3 di 4 costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
Peraltro nel caso di specie la ricorrente non ha allegato di aver subito alcun danno.
Si ritiene sussistano eque ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 22/07/2025
il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 4 di 4