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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/09/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANT - Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante l'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. , con gli avv.ti Vera Righini ed Parte_1 C.F._1
Emanuele Iuri, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma 3 cod. proc. civ.;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Friuli (UD) il 21.05.1969, residente in [...]
n. 5;
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine;
- intervenuto - pagina 1 di 5 OGGETTO: separazione giudiziale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
Voglia il Tribunale omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge, con autorizzazione all'immediato avvio del procedimento per cancellazione della residenza del sig. ad oggi fissata presso l'abitazione CP_1 di proprietà della sig.ra in JA (fz. , Via de Cumine Parte_1 CP_2
n. 5; 2) Nulla disporre a carico dei coniugi gli uni verso gli altri, essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) Spese di lite rifuse.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
G.R., Voglia il Giudice Ill.mo rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. e Parte_1 CP_1
davanti all'Ufficiale di Stato civile in JA, in data 13 maggio 2023,
[...] con atto annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.4, parte
1, dell'anno 2023, alle seguenti condizioni: 1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di JA;
2) Nulla dovuto tra i coniugi, a nessun titolo o pretesa, in ragione del divorzio;
3. Spese di lite rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente nel premettere di aver contratto Parte_1
matrimonio in regime di comunione dei beni con Controparte_1 davanti all'Ufficiale di Stato civile di MA (UD) in data 13 maggio 2023
pagina 2 di 5 -atto poi annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte 1, dell'anno 2023- e nell'allegare che, da quell'unione, non erano nati figli, ha chiesto, quindi, che l'intestato Tribunale, stante l'irreversibile deterioramento del rapporto coniugale e l'ormai definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale della coppia, pronunciasse la separazione personale dei coniugi, con conseguente autorizzazione a vivere separati ed a fissare la residenza ove ciascuno di essi avrebbe ritenuto opportuno, senza nulla disporre, peraltro, a titolo di contributo al mantenimento per il resistente. La stessa ricorrente, inoltre, insisteva al contempo affinché, decorsi i termini di legge, venisse poi ulteriormente statuito lo scioglimento del medesimo matrimonio dianzi indicato.
ritualmente evocato in giudizio, è qui rimasto Controparte_1
contumace, salvo comparire personalmente all'udienza del 28.5.2025 e nulla opporre, in ogni caso, alla domanda di separazione, domandando unicamente di poter prelevare dalla casa familiare i beni di sua asserita proprietà. (v. così, il verbale di udienza cit.)
Il P.M. è stato notiziato della pendenza della causa.
Così riassunti gli estremi essenziali della vicenda, il ricorso è fondato in punto separazione. Va quindi effettivamente dichiarata la separazione di cui trattasi, essendosi appurato il definitivo ed irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi, che neppure condividono più lo stesso tetto. In ricorso si dava atto, invero, che “nel mese di maggio 2024, … il sig. (aveva) lasciato l'abitazione dove CP_1
attualmente risulta residente, stabilendosi definitivamente dalla madre, tale sig.ra in Rive d'Arcano, Via Coseano n. 23, casa di Persona_1 proprietà anche del (resistente).” (v. il punto 19 a pag. 3 del ricorso).
È noto, d'altro canto, che “in tema di separazione tra coniugi, la
(stessa) situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di
pagina 3 di 5 conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale …, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.” (v., in questi termini, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
La mancanza di domande per eventuali contributi di mantenimento, essendo il resistente rimasto contumace, e l'assenza di figli nell'ambito del rapporto coniugale in oggetto, esime dall'esaminare, in questa sede, questioni di ordine patrimoniale. Va peraltro esclusa anche la possibilità di pronunciare qualsivoglia “autorizzazione all'immediato avvio del procedimento per cancellazione della residenza del sig. ad oggi CP_1
fissata presso l'abitazione di proprietà della sig.ra in Parte_1
MA (fz. , Via de Cumine n. 5” (v. a pag. 4 delle conclusioni CP_2 attoree), esulando tale statuizione dalle competenze del Tribunale.
La causa, peraltro, andrà rimessa sul ruolo del giudice istruttore, dovendosi affrontare, allo scadere del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della Legge n. 898/1970 e secondo la previsione contenuta nel novellato art. 473-bis.49 cod. proc. civ., l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, non essendo quest'ultima, allo stato, ancora procedibile. La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione collegiale, così provvede sulla domanda di separazione nella causa in epigrafe:
▪ DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a MA (UD) Controparte_1
pagina 4 di 5 il 13.5.2023;
▪ ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (UD) di procedere alla annotazione sentenza a margine dell'atto di matrimonio, registrato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte
1, dell'anno 2023;
▪ PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice istruttore;
▪ SPESE alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.8.2025
IL PRESIDENTE
dr. Fabio LUONGO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANT - Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante l'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. , con gli avv.ti Vera Righini ed Parte_1 C.F._1
Emanuele Iuri, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma 3 cod. proc. civ.;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Friuli (UD) il 21.05.1969, residente in [...]
n. 5;
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine;
- intervenuto - pagina 1 di 5 OGGETTO: separazione giudiziale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
Voglia il Tribunale omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge, con autorizzazione all'immediato avvio del procedimento per cancellazione della residenza del sig. ad oggi fissata presso l'abitazione CP_1 di proprietà della sig.ra in JA (fz. , Via de Cumine Parte_1 CP_2
n. 5; 2) Nulla disporre a carico dei coniugi gli uni verso gli altri, essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) Spese di lite rifuse.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
G.R., Voglia il Giudice Ill.mo rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. e Parte_1 CP_1
davanti all'Ufficiale di Stato civile in JA, in data 13 maggio 2023,
[...] con atto annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.4, parte
1, dell'anno 2023, alle seguenti condizioni: 1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di JA;
2) Nulla dovuto tra i coniugi, a nessun titolo o pretesa, in ragione del divorzio;
3. Spese di lite rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente nel premettere di aver contratto Parte_1
matrimonio in regime di comunione dei beni con Controparte_1 davanti all'Ufficiale di Stato civile di MA (UD) in data 13 maggio 2023
pagina 2 di 5 -atto poi annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte 1, dell'anno 2023- e nell'allegare che, da quell'unione, non erano nati figli, ha chiesto, quindi, che l'intestato Tribunale, stante l'irreversibile deterioramento del rapporto coniugale e l'ormai definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale della coppia, pronunciasse la separazione personale dei coniugi, con conseguente autorizzazione a vivere separati ed a fissare la residenza ove ciascuno di essi avrebbe ritenuto opportuno, senza nulla disporre, peraltro, a titolo di contributo al mantenimento per il resistente. La stessa ricorrente, inoltre, insisteva al contempo affinché, decorsi i termini di legge, venisse poi ulteriormente statuito lo scioglimento del medesimo matrimonio dianzi indicato.
ritualmente evocato in giudizio, è qui rimasto Controparte_1
contumace, salvo comparire personalmente all'udienza del 28.5.2025 e nulla opporre, in ogni caso, alla domanda di separazione, domandando unicamente di poter prelevare dalla casa familiare i beni di sua asserita proprietà. (v. così, il verbale di udienza cit.)
Il P.M. è stato notiziato della pendenza della causa.
Così riassunti gli estremi essenziali della vicenda, il ricorso è fondato in punto separazione. Va quindi effettivamente dichiarata la separazione di cui trattasi, essendosi appurato il definitivo ed irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi, che neppure condividono più lo stesso tetto. In ricorso si dava atto, invero, che “nel mese di maggio 2024, … il sig. (aveva) lasciato l'abitazione dove CP_1
attualmente risulta residente, stabilendosi definitivamente dalla madre, tale sig.ra in Rive d'Arcano, Via Coseano n. 23, casa di Persona_1 proprietà anche del (resistente).” (v. il punto 19 a pag. 3 del ricorso).
È noto, d'altro canto, che “in tema di separazione tra coniugi, la
(stessa) situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di
pagina 3 di 5 conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale …, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.” (v., in questi termini, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
La mancanza di domande per eventuali contributi di mantenimento, essendo il resistente rimasto contumace, e l'assenza di figli nell'ambito del rapporto coniugale in oggetto, esime dall'esaminare, in questa sede, questioni di ordine patrimoniale. Va peraltro esclusa anche la possibilità di pronunciare qualsivoglia “autorizzazione all'immediato avvio del procedimento per cancellazione della residenza del sig. ad oggi CP_1
fissata presso l'abitazione di proprietà della sig.ra in Parte_1
MA (fz. , Via de Cumine n. 5” (v. a pag. 4 delle conclusioni CP_2 attoree), esulando tale statuizione dalle competenze del Tribunale.
La causa, peraltro, andrà rimessa sul ruolo del giudice istruttore, dovendosi affrontare, allo scadere del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della Legge n. 898/1970 e secondo la previsione contenuta nel novellato art. 473-bis.49 cod. proc. civ., l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, non essendo quest'ultima, allo stato, ancora procedibile. La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione collegiale, così provvede sulla domanda di separazione nella causa in epigrafe:
▪ DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a MA (UD) Controparte_1
pagina 4 di 5 il 13.5.2023;
▪ ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (UD) di procedere alla annotazione sentenza a margine dell'atto di matrimonio, registrato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte
1, dell'anno 2023;
▪ PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice istruttore;
▪ SPESE alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.8.2025
IL PRESIDENTE
dr. Fabio LUONGO
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