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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/11/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2884/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 04 novembre 2025, previa lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Nr. 2884/2022 R.G., avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” (codice 109999) promossa con ricorso proposto da:
(c.f. ), come rappresento e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Fausto Marengo e Daniela Pesce, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
, Sede Territoriale di Asti-Alessandria, Sede di Alessandria (c.f. Controparte_2
), in persona del proprio Direttore pro tempore, come rappresentato e difeso P.IVA_1
dalla Dott.ssa Patrizia Lessio, Funzionario in servizio presso il medesimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da note difensive autorizzate depositate in data 10 ottobre
2025 ed a verbale di udienza 04 novembre 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Voglia il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, dichiarare la infondatezza delle violazioni contestate al ricorrente e la illegittimità delle sanzioni comminate;
per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare
pagina 1 di 15 nulla, illegittima ed inefficace l'ordinanza ingiunzione n. 53/2022 e, conseguentemente, revocarla.
In via del tutto subordinata e senza nulla con ciò ammettere, nel caso in cui
l'istruttoria non abbia consentito di pienamente escludere la sussistenza dei comportamenti illeciti contestati, dichiarare tenuto l'opponente, unicamente, al pagamento delle sanzioni calcolate nella misura minima edittale, in relazione ai soli illeciti effettivamente accertati all'esito dell'istruttoria.
In ogni caso, con il favore delle spese e dei compensi>>.
Per parte resistente, come da note difensive autorizzate depositate in data 17 giugno
2025 ed a verbale di udienza 04 novembre 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<− respingere l'opposizione, confermando in toto l'ordinanza in contestazione, dichiarandola legittima e fondata, con vittoria delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015;
− nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole a questo , compensare le CP_2
spese di giudizio, in ragione di quanto statuito da Corte Costituzionale n. 77/2018, già recepita dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 499/2018>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza-ingiunzione 01 settembre 2022, n.° 53, notificata in data 15 settembre
2022, il , Controparte_1 [...]
, Sede di Alessandria, sanzionava Controparte_3 [...]
per la ritenuta violazione: Parte_1
1) dell'art. 9 bis, commi 2, 2 bis e 2 ter, D.L. n.° 510/1996 e s.m.i., <per non aver comunicato all'INPS, l'assunzione della lavoratrice in qualità di badante dal Persona_1
01.03.2017 al 15.07.2018, per 428 giorni di effettivo lavoro>>;
2) dell'art. 9 bis, commi 2, 2 bis e 2 ter, D.L. n.° 510/1996 e s.m.i., <per non aver comunicato all'INPS, l'assunzione della lavoratrice KA SA in qualità di badante dal
01.03.2017 al 15.07.2018, per 428 giorni di effettivo lavoro>>;
3) dell'art. 4 bis, comma 2, primo periodo, D.L.vo n.° 181/2000 e s.m.i., <per non aver consegnato, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, alla lavoratrice KA SA copia della comunicazione di assunzione o copia del contratto individuale di lavoro, contenente le informazioni di cui al D.Lgs. 152/1997>>;
4) dell'art. 4 bis, comma 2, primo periodo, D.L.vo n.° 181/2000 e s.m.i., <per non aver consegnato, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, alla lavoratrice Persona_1
pagina 2 di 15 copia della comunicazione di assunzione o copia del contratto individuale di lavoro, contenente le informazioni di cui al D.Lgs. 152/1997>>.
Proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione così lui notificata
[...]
con ricorso depositato in data 07 ottobre 2022, chiedendo, previa sospensione Parte_1 della di essa efficacia esecutiva, in via di principalità, l'annullamento della stessa ed, in via di subordine, la riduzione della sanzione nei minimi edittali. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva il respingimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, respinta l'istanza in via cautelare da parte ricorrente svolta ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposti ed assunte le deposizioni dei testi , KA SA, Testimone_1 Per_1
, e la causa
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Persona_2 perveniva quindi in decisione all'udienza del 04 novembre 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 430, c.p.c., 6, D.L.vo n.° 150/2011, sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rispettivamente rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Sull'eccepita, da parte ricorrente, carenza motivazionale dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Con il secondo motivo di ricorso, eccepisce vizio di Parte_1 omessa motivazione dell'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
, di Asti-Alessandria, Sede di
[...] Controparte_3
Alessandria, 01 settembre 2022, n.° 53.
L'eccezione, che per priorità logico-giuridica deve scrutinarsi in via preliminare rispetto ogni altra, è infondata e deve pertanto essere respinta.
Come difatti documentalmente provato, in data 11 marzo 2021 risulta essere stato regolarmente notificato, all'odierno ricorrente, verbale unico di accertamento e notificazione
, Controparte_1 Controparte_2
, Sede Territoriale di Asti-Alessandria, 19 febbraio 2021, n.° AL00000/2021-042-01,
[...]
prot. n.° 4160 del 02 marzo 2021.
pagina 3 di 15 In data 03 maggio 2021, il ricorrente medesimo risulta essere stato quindi ascoltato in sede di audizione ex art. 18, comma 1, L. n.° 689/1981.
Con, motivata, delibera Controparte_1
, ,
[...] Controparte_4 [...]
presso l' di Milano, 31 marzo Controparte_5 Controparte_6
2022, infine, n.° 80, è infine stato respinto ricorso dall'interessato stesso proposto avverso il suddetto verbale unico di accertamento e notificazione “ Controparte_1
, , Sede Territoriale di Asti-
[...] Controparte_2
Alessandria, 19 febbraio 2021, n.° AL00000/2021-042-01, prot. n.° 4160 del 02 marzo 2021.
Deve pertanto osservarsi come l'ordinanza-ingiunzione oggetto del presente giudizio possa, e debba, considerarsi correttamente adottata a fronte della legittimità, per costante e consolidata Giurisprudenza, sia di Merito che di Legittimità, della motivazione ivi
(espressamente) operata ob relationem con riferimento agli atti procedimentali già portati a conoscenza del soggetto inciso dall'azione amministrativa.
Sia (eventualmente) ai sensi dell'art. 3, L. n.° 241/1990; che (in ogni caso) dell'art. 18,
L. n.° 689/1981.
Negli atti sopra richiamati, risultano difatti precipuamente espressi e definiti: il riferimento alle, nonché l'illustrazione delle, operazioni ispettive nella fattispecie eseguite;
la chiara esposizione degli atti di accertamento e contestazione all'esito adottati;
la descrizione del fatto e della condotta oggetto di contestazione;
nonché, ed infine, la specifica valutazione, alla stregua della normativa sanzionatoria di riferimento, della di essa illiceità.
L'apparato motivazionale dell'ordinanza-ingiunzione opposta, così come degli atti ad essa prodromici e connessi, risulta pertanto, con ampia evidenza, esaustivo e capace di illustrare pienamente e con chiarezza il substrato fattuale (ovverosia l'“ubi consistam”) della violazione amministrativa commessa e la sua valutazione in punto diritto (quale, si ripete, illecito), così da non attingere lesione alcuna dei diritti difensivi del soggetto ingiunto.
Nessuna doglianza, in altri termini, parte ricorrente può sollevare in ordine ad eventuali carenze motive della complessiva azione amministrativa condotta nei propri confronti, atteso come l'indicazione degli estremi presi a suffragio delle proprie determinazioni l'Amministrazione abbia compiutamente allegate, così da consentire, altrettanto compiutamente, ogni precipua difesa (nella fattispecie, d'altra parte, effettivamente da parte ricorrente stessa sia in sede procedimentale amministrativa che in questa sede giudiziale esperita).
II
pagina 4 di 15 - Sulla capacità a deporre in giudizio del lavoratore oggetto di contestazione.
A fronte della relativa eccezione sollevata da parte ricorrente, necessaria, ai fini del successivo vaglio del materiale istruttorio in possesso del procedente Ufficio, è disamina della questione attinente la capacità a deporre in qualità di teste dei lavoratori nella fattispecie oggetto di accertamento.
Capacità che sussiste.
Dispone difatti l'art. 246 c.p.c. che <non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio>>, così richiamando la norma di cui all'art. 100 c.p.c., ai cui sensi <per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse>>.
Ora: è noto che l'”interesse a proporre domanda o a contraddirla” non si sostanzia in senso economico e, tantomeno, nel senso di una generica convenienza, che è implicita in ogni atto umano consapevole, per il solo fatto che lo si compie.
Al contrario, esso assume specifico significato in ragione del suo riferimento alla tutela giurisdizionale che si attua nel processo, quale “interesse” (o “bisogno”) non già per quel bene che è riconosciuto od attribuito dal diritto sostanziale, del quale è comunque pur sempre alla base, bensì per quell'ulteriore diverso bene (ossia la tutela giurisdizionale) che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale stessa.
In altri termini: “interesse o bisogno di tutela giurisdizionale” (così come letteralmente inteso nell'ordinamento germanico quale “Rechtsschutzbedürfnis”) che consegue alla violazione del diritto sostanziale o, solo eccezionalmente, alla sua contestazione o vanto (per il caso di giurisdizione di accertamento mero) od alla circostanza che si tratti di un diritto ad una modificazione giuridica realizzabile soltanto ad opera del Giudice (caso della giurisdizione costitutiva necessaria).
Tenuto per fermo quanto precede, deve allora disaminarsi quale sia la situazione giuridica soggettiva del lavoratore, alcuni aspetti del cui rapporto lavorativo sono oggetto di censura da parte dell'Amministrazione, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione correlativamente adottata nei confronti del datore di lavoro. Di qui, se effettivamente possano sussistere, o meno, profili di suo interesse ad agire, convenire, intervenire od essere chiamato nel relativo giudizio instaurato nei confronti dell'Amministrazione stessa dal datore di lavoro medesimo.
E l'analisi non può partire, ovviamente, che dalla disamina del dato normativo di riferimento.
pagina 5 di 15 Dispone l'art. 105, comma 1, c.p.c. che <ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo>>.
Si tratta della disciplina dell'intervento volontario nella sua duplice tipologia dell'intervento “principale” (qualora la domanda dell'interveniente venga proposta nei confronti di, ovverosia contro, tutte le parti già presenti in giudizio, poiché afferente posizione autonoma rispetto, per l'appunto, tutte le parti e quindi svolta per far valere un diritto incompatibile con quelli fatti valere da ciascuna di queste) e dell'intervento, cosiddetto,
“litisconsortile” (o “adesivo autonomo”, qualora la domanda dell'interveniente venga proposta nei confronti di, ovverosia contro, una sola o solo alcune delle parti già presenti in giudizio, poiché afferente posizione autonoma rispetto, per l'appunto, soltanto una od alcune di esse).
È evidente come, in radice, in un procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, al lavoratore sia precluso svolgere entrambi i tipi di intervento appena descritti, non potendosi certo ipotizzare l'esistenza di un di egli diritto relativo, direttamente, all'oggetto (che è una sanzione) o dipendente, altrettanto direttamente, dal titolo dedotto in giudizio (che è l'azionamento del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione a fronte di una trasgressione amministrativa commessa dal datore di lavoro).
Più complessa, tuttavia, ai fini del dirimere circa un interesse ad intervenire del lavoratore, l'ipotesi prevista dal comma 2 del citato art. 105 c.p.c., il quale, disciplinando il cosiddetto intervento “adesivo” (o “adesivo dipendente”, se si predilige la definizione dell'intervento litisconsortile quale “adesivo autonomo”), dispone che, ciascuno, <può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse>>.
Se, difatti, è incapace di testimoniare colui che ha un interesse a partecipare al giudizio, ovvia ne discenderebbe tale incapacità, per il lavoratore, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, intentati dal datore di lavoro, qualora se ne riconoscesse la di egli facoltà di intervenire per sostenere le ragioni dell'Amministrazione ingiungente.
Si deve allora prendere posizione sulla questione.
Ed invero, l'intervento adesivo (o, come anche visto, adesivo dipendente) è caratterizzato dal fatto che l'interveniente non fa valere (come negli altri sopra illustrati tipi di intervento) un proprio diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti già in causa, assumendo pertanto una posizione subordinata a quella di quest'ultima, che si sostanzia nella semplice adesione alla sua domanda, auspicandone l'accoglimento.
pagina 6 di 15 Proprio perché l'interveniente adesivo non fa valere un proprio diritto, ma chiede l'accoglimento di una domanda altrui, sorge quindi il fondato dubbio che egli effettivamente eserciti un'azione ed, in particolare, che possieda un proprio interesse ad agire.
L'interesse ad agire al quale l'art. 105, comma 2, c.p.c. si riferisce nel farne dipendere la legittimazione all'intervento di cui trattasi (con l'impiego dei termini <quando vi ha un proprio interesse>>), non può allora intendersi come interesse ad agire in senso tecnico (quale affermazione di un proprio diritto bisognevole di tutela giurisdizionale), ma è più semplicemente l'espressione della generica aspettativa di un vantaggio che il terzo può ripromettersi dall'accoglimento della domanda della parte adiuvata. Vantaggio sicuramente riconducibile ad una posizione di diritto sostanziale del terzo, ma, per l'appunto, non autonomo e rilevante solo per il suo collegamento con la posizione di questa.
Tenuto per fermo quanto precede, si deve pertanto indurre che precipuamente nell'esplicita configurazione della legittimazione, compiuta dalla norma in disamina, sta l'attribuzione della titolarità di un'azione sui generis, perché secondaria, o subordinata, nel senso di essere fondata su di un interesse ad agire caratterizzato dal riferimento a un diritto altrui e come posizione di vantaggio meramente riflessa sul piano sostanziale.
Ma se tale posizione è solo riflessa, per fondare egualmente siffatto interesse, subordinato, ad agire, essa deve tuttavia esserlo in modo “diretto” e non meramente indiretto.
Così, esempio scolastico, nel caso di giudizio intentato dal locatore contro il conduttore per ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di locazione, ove il sub-conduttore possiede interesse a sostenere le ragioni del conduttore contro il locatore, giacché i di egli diritti dipendono, direttamente, dalla posizione del conduttore medesimo. Od ancora per il caso del cessionario dell'azienda conduttrice, dell'obbligato in via di regresso nella lite del debitore principale contro il creditore dell'acquirente di un immobile oggetto di una precedente promessa di vendita in favore di altro soggetto, etc...
Diverso, invece, sempre ad esempio, il caso del creditore nelle cause tra il suo debitore ed altro creditore di quest'ultimo, laddove il pregiudizio che il creditore stesso vuole evitare è non solo riflesso, ma indiretto, laddove l'intervento, ancorché adesivo (o adesivo dipendente che dir si voglia), sarebbe pertanto inammissibile.
Deve allora concludersi, in questa sede, per l'inammissibilità di un eventuale intervento del lavoratore nel giudizio instaurato dal datore di lavoro avverso l'ordinanza-ingiunzione adottata dal . Controparte_1
Ed invero, il vantaggio che il lavoratore nella fattispecie potrebbe trarre (per il caso di respingimento del ricorso e di conseguente soggezione del datore di lavoro alla sanzione per pagina 7 di 15 aver omesso di denunciare regolarmente il rapporto lavorativo viceversa egualmente instaurato), per quanto sullo sfondo esistente, non deriva, direttamente, da tale respingimento.
Ancorché riflesso, esso è pur tuttavia, difatti, indiretto, “mediato”, tanto che l'eventuale giudicato intervenuto tra la parte datoriale e l'Amministrazione ingiungente permane, rispetto il lavoratore, quale res inter alios acta, senza efficacia, tra questo e la parte datoriale medesima, per l'appunto, di giudicato alcuno (né formale, né sostanziale).
A differenza, viceversa, del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 35, comma 2, L. n.° 689/1981, <per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi>>, in quanto non solo <l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie>>, ma <con lo stesso provvedimento>> è altresì ingiunto <ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile>>.
Secondo fattispecie processuale, pertanto, in cui alla sanzione irrogata attiene altresì elemento del rapporto di lavoro consistente nel versamento dei contributi e dei premi.
Non basta.
Opinando in ragione di una eventuale incapacità a deporre del più volte citato lavoratore, la soluzione perverrebbe a conseguenze apagogicamente irreversibili.
Ed invero, eliminata la sua possibilità di audizione innanzi il Giudice, permarrebbero tuttavia agli atti del giudizio i (per quanto eventuali) verbali di sommarie informazioni assunti in sede ispettiva dall'Amministrazione.
Quid iuris, pertanto, in ordine agli stessi;
per giunta in costanza di un orientamento giurisprudenziale che attribuisce a tali atti maggiori requisiti di attendibilità rispetto le deposizioni testimoniali (per quanto analizzate e riguardate alla concreta fattispecie procedurale e processuale in disamina).
Se difatti interesse impediente l'audizione del teste sussiste nella fase processuale, altrettanto tale interesse sussiste, all'evidenza, anche nella fase procedimentale (vieppiù laddove sia lo stesso lavoratore a sollecitare l'intervento ispettivo).
Ragionando pertanto in termini di simmetria giuridica, anche tali verbali dovrebbero subire la stessa sorte della non assumibilità della deposizione testimoniale, con conseguente loro inutilizzabilità ai fini della prova.
Siccome è tuttavia onere della resistente Amministrazione, attrice in senso sostanziale, provare gli assunti accusatori di cui all'azione sanzionatoria intrapresa [art. 6, comma 11,
D.L.vo n.° 150/2011 (già art. 23, comma 12, L. n.° 689/1981), per cui l'opposizione deve pagina 8 di 15 essere accolta <quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente>>
(principio cardine dell'Ordinamento in materia non solo penale, ma, più in generale, dell'intera branca del c.d “diritto punitivo”, anche amministrativo)], deriverebbe come la sola proposizione dell'opposizione, in esclusiva costanza della prova, costituenda e consistente nelle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori oggetto di contestazione, dall'Amministrazione medesima assunta a fondamento dell'accertamento, comporterebbe l'inevitabile accoglimento del ricorso.
Conseguenza, all'evidenza, improponibile.
Il tutto, tenuto ad ogni modo presente:
- l'impregiudicata, palese ed effettiva, assenza di qualsivoglia interesse (anche solo mediato) con riferimento alla posizione di eventuali ulteriori, diversi da sé medesimo, lavoratori (per quanto parimenti oggetto di contestazione);
- l'attento vaglio dell'attendibilità della deposizione del lavoratore assunto quale testimone;
- l'eventuale valutazione delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate, anche in ordine alla propria personale posizione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 421, comma 4, c.p.c., 2, comma 1, D.L.vo n.° 150/2011.
III
- Sul valore delle dichiarazioni rilasciate in sede procedimentale dal soggetto ingiunto.
Delle dichiarazioni in sede procedimentale rilasciate dal soggetto ingiunto non può in questa sede predicarsi, in astratto, piena natura confessoria, rilevante ex art. 2735 c.c., per quanto, in assenza di ulteriori diversi riscontri probatori, tale elemento possa anche essere il solo fondante pronuncia di respingimento del ricorso proposto.
Ed invero, secondo costante Giurisprudenza, <la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in sede di verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'“animus confitendi”, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta>> (così, ancora da ultimo, Cass. civ., Sez. lav., n.°
17702//2015).
Eguali conclusioni debbono altresì ritrarsi in ordine alle affermazioni contenute negli scritti difensivi inviati all'Amministrazione procedente ex art. 18, comma 1, L. n.° 689/1981, laddove redatti da professionista all'uopo incaricato, atteso che <le missive antecedenti
pagina 9 di 15 l'inizio del processo e le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio, ma solo carattere indiziario, e come tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente valutate dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento (sentenza 8 agosto 2002, n. 11946); come pure ha più volte ribadito che le dichiarazioni rese dal difensore, anche in giudizio, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice di merito>> (Cass. civ., Sez. III, n.° 9864/2014).
Diverso, invece, il valore delle affermazioni rese nei suddetti scritti difensivi, allorquando sottoscritti personalmente dal datore di lavoro, in assenza di assistenza di professionista all'uopo incaricato, e le di questi dichiarazioni rilasciate in sede di sua audizione ex art. 18, comma 2, L. n.° 689/1981, laddove, non solo, il funzionario dell'Amministrazione preposto a riceverle è organo dell'Amministrazione, controparte del dichiarante stesso, operante nell'ambito delle funzioni egli attribuite e che lo rappresenta per il conseguimento dei fini perseguiti dalla legge ma, all'evidenza, è altresì presente l'“animus confitendi” della parte privata, oltremodo in ragione del momento difensivo in cui le dichiarazioni di questa si calano e, di conseguenza, della piena consapevolezza della precipua valenza probatoria di quanto viene ad essere formalizzato.
IV
- Sulla sussistenza, nel merito, degli illeciti contestati.
Ricorre, nel merito, avverso le contestazioni tutte con Parte_1 ordinanza-ingiunzione “ , Controparte_1
di Asti-Alessandria, Sede di Alessandria, 01 settembre Controparte_3
2022, n.° 53, egli sollevate, opponendo l'insussistenza degli illeciti contestati.
Il ricorso, tuttavia, è infondato e deve pertanto essere respinto.
Risulta difatti, in primo luogo, documentalmente provato come lo stesso ricorrente, nel corso della propria audizione ex art. 18, comma 1, L. n.° 689/1981, svoltasi il 03 maggio
2022, abbia testualmente affermato: <io e mio fratello abbiamo preso tante badanti in prova per circa una settimana per assistere nostra mamma e, immancabilmente, dopo un paio di giorni, si comportavano male: anziché assistere nostra mamma, passavano il tempo sul telefonino a scambiare messaggi>>; <non ricordo i loro nomi né i loro visi perché erano velate>>; <<può essere che le signore indicate nel verbale siano state da noi per qualche giorno>>; <<sicuramente non hanno lavorato per il periodo contestato>>; <
pagina 10 di 15 ci sia la volontà di vendicarsi per una mancata assunzione dietro le dichiarazioni rilasciate agli Ispettori>>.
Debitamente valutate tali dichiarazioni, dirimenti sono in ogni caso, ed in secondo luogo, le risultanze dell'attività istruttoria esperita nel corso del presente giudizio, con precipuo riferimento alla circostanza per cui dal (o, quantomeno, tra il) 01 marzo 2017 ed il
15 luglio 2018 e KA SA (per quanto anche saltuariamente) hanno Persona_1
prestato attività di lavoratrici domestiche, con mansione di badante, in Visone (AL), Regione
BE, civico numero 10, presso la residenza dell'odierno ricorrente e della di lui madre,
Persona_3
Su tale circostanza, a testi:
a) KA SA: <conosco il ricorrente perché ho lavorato da lui da febbraio 2017 sino a luglio 2018; conosco anche anche lei ha lavorato per il ricorrente, da Persona_1 marzo 2017 sino a luglio 2018; l'ho vista lavorare, quando finivo io iniziava lei;
lavoravamo dalla madre del ricorrente;
facevamo le badanti della stessa;
il posto era Visone, Regione
BE mi sembra;
la madre del ricorrente si chiamava , non ricordo il Persona_3
cognome; poteva essere lei non era autosufficiente>>; Per_3
b) <conosco il ricorrente perché ho lavorato da lui da marzo 2017 Persona_1
per un ulteriore anno e mezzo;
[…] conosco anche KA SA;
anche lei ha lavorato per il ricorrente, lei ha iniziato una settimana prima di me ed ha finito insieme a me;
l'ho vista lavorare, facevamo il cambio turno, lei il mattino ed io il pomeriggio;
ci occupavamo dalla madre del ricorrente, , forse facevamo le badanti della stessa;
il Persona_3 Per_3
posto era Visone, Regione BE mi sembra;
lei non era autosufficiente>>;
c) : <conosco il ricorrente;
KA SA era la badante di mia Testimone_2 madre;
lei poi è andata da e poi me lo ha presentato;
ho conosciuto Parte_1 Per_1
anche lei era venuta una volta a seguire mia madre;
non l'ho mai vista da;
so che Parte_1
ci andava perché me lo aveva riferito KA;
quando KA mi ha presentato Parte_1
eravamo in casa di stesso, mi sembra in Visone;
forse Regione BE n.° 10; […] Parte_1
KA mi voleva far conoscere dove lavorava, per chi lavorava, era all'inizio del lavoro e non vi erano problemi;
poi lei mi ha detto che non voleva metterla in regola;
da Parte_1
, mi sembra, sono andata due volte;
vi era anche KA;
poteva essere tra il Parte_1
2017 o il 2018, non mi ricordo;
la madre di si chiamava , come mia madre, Parte_1 Per_3
il cognome forse era ; Per_3
d) : <conosco il ricorrente perché accompagnavo il figlio di Tes_3 Per_1
a casa del Sig. ; conosco non conosco KA SA;
[...] Parte_1 Per_1
pagina 11 di 15 accompagnavo il figlio di per portarlo da sua madre che, mi è stato riferito da lei, Per_1 lavorava da , per questo andavo da;
io l'ho anche vista lavorare da Parte_1 Parte_1
; faceva le pulizie;
in tutto, mi sembra, di essermi recato a casa di Parte_1 Parte_1 quattro volte;
era agosto 2018; queste quattro volte ra sempre lì da;
l'ho Per_1 Parte_1
vista lavorare, almeno una volta, spazzava per terra;
i disse che faceva la badante Per_1
per la madre di;
quando sono andato a casa sua, era presente;
in quelle Parte_1 Parte_1
occasioni non ho mai visto altre persone presenti in casa;
la casa era a Visone, su di un rettilineo per andare in un altro paese;
non ricordo altro di preciso sull'indirizzo; non so come si chiama la madre di , non l'ho mai vista>>; Parte_1
e) : <conosco il ricorrente perché ero responsabile della CISL di Persona_4
Acqui e quindi svolgevo per lui pratiche sindacali;
conosco sia che KA perché Per_1
venivano in ufficio per cercare lavoro ed io lo trovavo;
mi ricordo che nel periodo di riferimento io le accompagnavo saltuariamente presso la residenza di , una faceva Parte_1 la badante al mattino e l'altra al pomeriggio, si alternavano;
loro erano badanti della madre dell'odierno ricorrente>>;
f) <conosco il ricorrente perché mi sembra fosse il signore che Persona_2 abitava in Regione BE a Visone;
al tempo io riportavo da casa mia o dall'asilo, per affido educativo, il figlio della Sig.ra se è la mamma di Persona_1 Per_3
, allora conoscevo una signora in sedia a rotelle che abitava in Regione BE;
Parte_1
non conosco KA SA;
le volte che io ho frequentato la casa del ricorrente, a parte non ho visto altre donne di nazionalità nordafricana o africana;
la Persona_1 Per_1
era a casa di;
lei cucinava;
una volta l'ho vista fare le pulizie ed una volta
[...] Parte_1
l'ho vista., mi sembra, imboccare la madre di;
io andavo verso l'ora di cena e così Parte_1
mi è stato possibile osservare ciò che ho narrato;
la mi ha detto che lavorava per Per_1 questa famiglia e stava dietro le pulizie e l'anziana; non mi ricordo se si occupasse anche dell'igiene personale di quest'ultima; il periodo era il 2018, inizio, prima dell'estate; io sono arrivata in a fine 2017>>. CP_4
Con positivo riscontro incrociato, pertanto, delle dichiarazioni rispettivamente rilasciate dalle contestate lavoratrici e con loro conferma ad opera di testi soggetti terzi ( Tes_2
, in ordine alla posizione della lavoratrice KA SA;
, in ordine alla
[...] Tes_3
posizione della lavoratrice , in ordine alla posizione di Persona_1 Persona_4
entrambe le lavoratrici;
in ordine, nuovamente, alla posizione della Persona_5
lavoratrice . Persona_1
pagina 12 di 15 Dato altresì atto dell'ulteriore circostanza che fu (quand'anche unitamente al proprio fratello) l'odierno ricorrente ad assumere le più volte Parte_1
contestate lavoratrici (a testi le medesime, nonché, ancora, Testimone_2 Per_4
e , ed anche prescindendo dal residuo contenuto delle deposizioni
[...] Persona_2
testimoniali in corso di giudizio raccolte (confermanti, ad ogni modo, dettagli rilevanti circa il rapporto di lavoro instaurato, quali la misura e la corresponsione della retribuzione – sempre eseguita in contanti – o l'orario di lavoro fatto seguire giornalmente e/o settimanalmente alle dipendenti), debbono poi vagliarsi le conclusioni cui risulta essere giunto il Tribunale di
Alessandria con pronuncia in data 24 luglio 2025, all'esito del giudizio rubricato a n.°
719/2024, instaurato da contro “INPS” ed avente ad oggetto gli Parte_1
stessi rapporti di lavoro di cui al presente processo;
pronuncia (prodotta in giudizio dalla stessa parte ricorrente) oltremodo fondata sull'acquisizione, in quella sede, dei verbali di prova orale di questo procedimento.
E' il medesimo Tribunale, difatti, pur ritenendo di non possedere prova certa in ordine all'effettiva estensione temporale delle prestazioni lavorative erogate da KA SA ed tra le date del 01 marzo 2017 e del 15 luglio 2018, in favore della parte Persona_1
datoriale (come viceversa pretesa dal colà resistente in funzione del Controparte_7 credito contributivo vantato), a comunque ribadire la circostanza dell'intervenuto svolgimento, da parte di costoro, ancorché saltuariamente, delle mansioni di “badanti” e
“addette alle faccende domestiche” presso l'abitazione della madre di Parte_1
.
[...]
Tenuto per fermo quanto precede, superata deve pertanto ritenersi la sola deposizione contraria agli assunti dell'odierna resistente Amministrazione (quella della teste Testimone_1
, caratterizzata dal dato di una frequentazione episodica della suddetta abitazione
[...]
(massimo due volte la settimana) non incompatibile con il sopra evidenziato, altrettanto
(potenzialmente) saltuario, rapporto lavorativo irregolarmente instauratosi tra le lavoratrici
KA SA ed e l'odierno ricorrente. Persona_1
Irrilevante, infine, ogni questione afferente il contenuto descrittivo di (alcune) delle fattispecie in ordinanza-ingiunzione Controparte_1
, di Asti-Alessandria, Sede di Alessandria, 01
[...] Controparte_3
settembre 2022, n.° 53, contestate (laddove riferite ad effettivi giorni 428 di lavoro).
Non tanto in ragione della natura istantanea degli illeciti (per cui essi, art. 9 bis, commi
2, 2 bis e 2 ter, D.L. n.° 510/1996 e s.m.i., ed art. 4 bis, comma 2, primo periodo, D.L.vo n.°
181/2000 e s.m.i., rispettivamente si consumano al momento della mancata comunicazione,
pagina 13 di 15 all'“INPS”, dell'assunzione del lavoratore ed al momento della mancata consegna, a quest'ultimo, di copia della comunicazione di assunzione o di copia del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni di cui al D.Lgs. 152/1997, anche laddove il relativo rapporto si esaurisca in quel medesimo, unico, giorno di relative prestazioni).
Quanto in ragione della circostanza che la successiva durata di tale rapporto non rientra, prima ancora ed in radice, nella fattispecie costitutiva dell'illecito stesso, così che l'eventuale sua menzione in sede di ordinanza-ingiunzione (nella fattispecie, peraltro, dall'Amministrazione resistente allegata solo per le n.° 2 contestate violazioni dell' art. 9 bis, commi 2, 2 bis e 2 ter, D.L. n.° 510/1996 e s.m.i. e non per le ulteriori n.° 2 dell'art. 4 bis, comma 2, primo periodo, D.L.vo n.° 181/2000 e s.m.i.) alcun riflesso apporta sulla corrispondenza della condotta contestata rispetto quella poi accertata in corso di giudizio, che permane identica.
In altri termini: nella fattispecie in disamina, anche laddove differente (e più limitata, rispetto gli indicati n.° 428 giorni) sia poi risultata la durata del rapporto di lavoro intercorso tra la parte datoriale e il dipendente, l'illecito omissivo risulta, in ogni caso, inequivocabilmente descritto nella sua sussistenza ontologica, così che la contestazione era, come è, corretta (“geneticamente”, nel suo “ubi consistam”), a prescindere dalla durata (più o meno lunga) del successivo rapporto lavorativo scaturito in costanza di tale illecito.
V
- Sul trattamento sanzionatorio.
In punto quantum della sanzione effettivamente irrogata, valutati i criteri tutti di cui all'art. 11, L. n.° 689/1981 (in particolare, l'aver ammesso, parte ricorrente, nel corso dell'audizione del 03 maggio 2022, di essere stato aduso all'impiego, comunque irregolare, di uno svariato numero di lavoratrici domestiche, “in prova”, nel corso del periodo oggetto della contestazione per cui è giudizio), congrua, equa e dissuasiva (tenuto conto, come visto, dell'irrilevanza del protrarsi nel tempo del rapporto di lavoro illecitamente instaurato) risulta la sanzione in concreto nella fattispecie a applicata. Parte_1
Altro dovere non consegue pertanto al procedente Ufficio che integralmente respingere il ricorso da egli in questa sede proposto.
VI
- Sulle spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (negli importi, ridotti in ragione del 50%, prossimi alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 2.600,00, per le fasi di giudizio effettivamente pagina 14 di 15 occorse di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale, previa loro ulteriore riduzione, ex art. 152 bis, disp. att. c.p.c., in misura del 20%), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 e s., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 91, 413 e ss., 429 c.p.c. definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- respinge il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite nel presente Parte_1
giudizio dal Controparte_8
, Sede di Alessandria, affrontate che, in favore
[...] dello stesso, si liquidano in complessivi € 1.020,00 (milleventi/00) oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 04 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 04 novembre 2025, previa lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Nr. 2884/2022 R.G., avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” (codice 109999) promossa con ricorso proposto da:
(c.f. ), come rappresento e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Fausto Marengo e Daniela Pesce, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
, Sede Territoriale di Asti-Alessandria, Sede di Alessandria (c.f. Controparte_2
), in persona del proprio Direttore pro tempore, come rappresentato e difeso P.IVA_1
dalla Dott.ssa Patrizia Lessio, Funzionario in servizio presso il medesimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da note difensive autorizzate depositate in data 10 ottobre
2025 ed a verbale di udienza 04 novembre 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Voglia il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, dichiarare la infondatezza delle violazioni contestate al ricorrente e la illegittimità delle sanzioni comminate;
per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare
pagina 1 di 15 nulla, illegittima ed inefficace l'ordinanza ingiunzione n. 53/2022 e, conseguentemente, revocarla.
In via del tutto subordinata e senza nulla con ciò ammettere, nel caso in cui
l'istruttoria non abbia consentito di pienamente escludere la sussistenza dei comportamenti illeciti contestati, dichiarare tenuto l'opponente, unicamente, al pagamento delle sanzioni calcolate nella misura minima edittale, in relazione ai soli illeciti effettivamente accertati all'esito dell'istruttoria.
In ogni caso, con il favore delle spese e dei compensi>>.
Per parte resistente, come da note difensive autorizzate depositate in data 17 giugno
2025 ed a verbale di udienza 04 novembre 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<− respingere l'opposizione, confermando in toto l'ordinanza in contestazione, dichiarandola legittima e fondata, con vittoria delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015;
− nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole a questo , compensare le CP_2
spese di giudizio, in ragione di quanto statuito da Corte Costituzionale n. 77/2018, già recepita dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 499/2018>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza-ingiunzione 01 settembre 2022, n.° 53, notificata in data 15 settembre
2022, il , Controparte_1 [...]
, Sede di Alessandria, sanzionava Controparte_3 [...]
per la ritenuta violazione: Parte_1
1) dell'art. 9 bis, commi 2, 2 bis e 2 ter, D.L. n.° 510/1996 e s.m.i., <per non aver comunicato all'INPS, l'assunzione della lavoratrice in qualità di badante dal Persona_1
01.03.2017 al 15.07.2018, per 428 giorni di effettivo lavoro>>;
2) dell'art. 9 bis, commi 2, 2 bis e 2 ter, D.L. n.° 510/1996 e s.m.i., <per non aver comunicato all'INPS, l'assunzione della lavoratrice KA SA in qualità di badante dal
01.03.2017 al 15.07.2018, per 428 giorni di effettivo lavoro>>;
3) dell'art. 4 bis, comma 2, primo periodo, D.L.vo n.° 181/2000 e s.m.i., <per non aver consegnato, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, alla lavoratrice KA SA copia della comunicazione di assunzione o copia del contratto individuale di lavoro, contenente le informazioni di cui al D.Lgs. 152/1997>>;
4) dell'art. 4 bis, comma 2, primo periodo, D.L.vo n.° 181/2000 e s.m.i., <per non aver consegnato, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, alla lavoratrice Persona_1
pagina 2 di 15 copia della comunicazione di assunzione o copia del contratto individuale di lavoro, contenente le informazioni di cui al D.Lgs. 152/1997>>.
Proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione così lui notificata
[...]
con ricorso depositato in data 07 ottobre 2022, chiedendo, previa sospensione Parte_1 della di essa efficacia esecutiva, in via di principalità, l'annullamento della stessa ed, in via di subordine, la riduzione della sanzione nei minimi edittali. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva il respingimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, respinta l'istanza in via cautelare da parte ricorrente svolta ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposti ed assunte le deposizioni dei testi , KA SA, Testimone_1 Per_1
, e la causa
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Persona_2 perveniva quindi in decisione all'udienza del 04 novembre 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 430, c.p.c., 6, D.L.vo n.° 150/2011, sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rispettivamente rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Sull'eccepita, da parte ricorrente, carenza motivazionale dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Con il secondo motivo di ricorso, eccepisce vizio di Parte_1 omessa motivazione dell'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
, di Asti-Alessandria, Sede di
[...] Controparte_3
Alessandria, 01 settembre 2022, n.° 53.
L'eccezione, che per priorità logico-giuridica deve scrutinarsi in via preliminare rispetto ogni altra, è infondata e deve pertanto essere respinta.
Come difatti documentalmente provato, in data 11 marzo 2021 risulta essere stato regolarmente notificato, all'odierno ricorrente, verbale unico di accertamento e notificazione
, Controparte_1 Controparte_2
, Sede Territoriale di Asti-Alessandria, 19 febbraio 2021, n.° AL00000/2021-042-01,
[...]
prot. n.° 4160 del 02 marzo 2021.
pagina 3 di 15 In data 03 maggio 2021, il ricorrente medesimo risulta essere stato quindi ascoltato in sede di audizione ex art. 18, comma 1, L. n.° 689/1981.
Con, motivata, delibera Controparte_1
, ,
[...] Controparte_4 [...]
presso l' di Milano, 31 marzo Controparte_5 Controparte_6
2022, infine, n.° 80, è infine stato respinto ricorso dall'interessato stesso proposto avverso il suddetto verbale unico di accertamento e notificazione “ Controparte_1
, , Sede Territoriale di Asti-
[...] Controparte_2
Alessandria, 19 febbraio 2021, n.° AL00000/2021-042-01, prot. n.° 4160 del 02 marzo 2021.
Deve pertanto osservarsi come l'ordinanza-ingiunzione oggetto del presente giudizio possa, e debba, considerarsi correttamente adottata a fronte della legittimità, per costante e consolidata Giurisprudenza, sia di Merito che di Legittimità, della motivazione ivi
(espressamente) operata ob relationem con riferimento agli atti procedimentali già portati a conoscenza del soggetto inciso dall'azione amministrativa.
Sia (eventualmente) ai sensi dell'art. 3, L. n.° 241/1990; che (in ogni caso) dell'art. 18,
L. n.° 689/1981.
Negli atti sopra richiamati, risultano difatti precipuamente espressi e definiti: il riferimento alle, nonché l'illustrazione delle, operazioni ispettive nella fattispecie eseguite;
la chiara esposizione degli atti di accertamento e contestazione all'esito adottati;
la descrizione del fatto e della condotta oggetto di contestazione;
nonché, ed infine, la specifica valutazione, alla stregua della normativa sanzionatoria di riferimento, della di essa illiceità.
L'apparato motivazionale dell'ordinanza-ingiunzione opposta, così come degli atti ad essa prodromici e connessi, risulta pertanto, con ampia evidenza, esaustivo e capace di illustrare pienamente e con chiarezza il substrato fattuale (ovverosia l'“ubi consistam”) della violazione amministrativa commessa e la sua valutazione in punto diritto (quale, si ripete, illecito), così da non attingere lesione alcuna dei diritti difensivi del soggetto ingiunto.
Nessuna doglianza, in altri termini, parte ricorrente può sollevare in ordine ad eventuali carenze motive della complessiva azione amministrativa condotta nei propri confronti, atteso come l'indicazione degli estremi presi a suffragio delle proprie determinazioni l'Amministrazione abbia compiutamente allegate, così da consentire, altrettanto compiutamente, ogni precipua difesa (nella fattispecie, d'altra parte, effettivamente da parte ricorrente stessa sia in sede procedimentale amministrativa che in questa sede giudiziale esperita).
II
pagina 4 di 15 - Sulla capacità a deporre in giudizio del lavoratore oggetto di contestazione.
A fronte della relativa eccezione sollevata da parte ricorrente, necessaria, ai fini del successivo vaglio del materiale istruttorio in possesso del procedente Ufficio, è disamina della questione attinente la capacità a deporre in qualità di teste dei lavoratori nella fattispecie oggetto di accertamento.
Capacità che sussiste.
Dispone difatti l'art. 246 c.p.c. che <non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio>>, così richiamando la norma di cui all'art. 100 c.p.c., ai cui sensi <per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse>>.
Ora: è noto che l'”interesse a proporre domanda o a contraddirla” non si sostanzia in senso economico e, tantomeno, nel senso di una generica convenienza, che è implicita in ogni atto umano consapevole, per il solo fatto che lo si compie.
Al contrario, esso assume specifico significato in ragione del suo riferimento alla tutela giurisdizionale che si attua nel processo, quale “interesse” (o “bisogno”) non già per quel bene che è riconosciuto od attribuito dal diritto sostanziale, del quale è comunque pur sempre alla base, bensì per quell'ulteriore diverso bene (ossia la tutela giurisdizionale) che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale stessa.
In altri termini: “interesse o bisogno di tutela giurisdizionale” (così come letteralmente inteso nell'ordinamento germanico quale “Rechtsschutzbedürfnis”) che consegue alla violazione del diritto sostanziale o, solo eccezionalmente, alla sua contestazione o vanto (per il caso di giurisdizione di accertamento mero) od alla circostanza che si tratti di un diritto ad una modificazione giuridica realizzabile soltanto ad opera del Giudice (caso della giurisdizione costitutiva necessaria).
Tenuto per fermo quanto precede, deve allora disaminarsi quale sia la situazione giuridica soggettiva del lavoratore, alcuni aspetti del cui rapporto lavorativo sono oggetto di censura da parte dell'Amministrazione, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione correlativamente adottata nei confronti del datore di lavoro. Di qui, se effettivamente possano sussistere, o meno, profili di suo interesse ad agire, convenire, intervenire od essere chiamato nel relativo giudizio instaurato nei confronti dell'Amministrazione stessa dal datore di lavoro medesimo.
E l'analisi non può partire, ovviamente, che dalla disamina del dato normativo di riferimento.
pagina 5 di 15 Dispone l'art. 105, comma 1, c.p.c. che <ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo>>.
Si tratta della disciplina dell'intervento volontario nella sua duplice tipologia dell'intervento “principale” (qualora la domanda dell'interveniente venga proposta nei confronti di, ovverosia contro, tutte le parti già presenti in giudizio, poiché afferente posizione autonoma rispetto, per l'appunto, tutte le parti e quindi svolta per far valere un diritto incompatibile con quelli fatti valere da ciascuna di queste) e dell'intervento, cosiddetto,
“litisconsortile” (o “adesivo autonomo”, qualora la domanda dell'interveniente venga proposta nei confronti di, ovverosia contro, una sola o solo alcune delle parti già presenti in giudizio, poiché afferente posizione autonoma rispetto, per l'appunto, soltanto una od alcune di esse).
È evidente come, in radice, in un procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, al lavoratore sia precluso svolgere entrambi i tipi di intervento appena descritti, non potendosi certo ipotizzare l'esistenza di un di egli diritto relativo, direttamente, all'oggetto (che è una sanzione) o dipendente, altrettanto direttamente, dal titolo dedotto in giudizio (che è l'azionamento del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione a fronte di una trasgressione amministrativa commessa dal datore di lavoro).
Più complessa, tuttavia, ai fini del dirimere circa un interesse ad intervenire del lavoratore, l'ipotesi prevista dal comma 2 del citato art. 105 c.p.c., il quale, disciplinando il cosiddetto intervento “adesivo” (o “adesivo dipendente”, se si predilige la definizione dell'intervento litisconsortile quale “adesivo autonomo”), dispone che, ciascuno, <può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse>>.
Se, difatti, è incapace di testimoniare colui che ha un interesse a partecipare al giudizio, ovvia ne discenderebbe tale incapacità, per il lavoratore, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, intentati dal datore di lavoro, qualora se ne riconoscesse la di egli facoltà di intervenire per sostenere le ragioni dell'Amministrazione ingiungente.
Si deve allora prendere posizione sulla questione.
Ed invero, l'intervento adesivo (o, come anche visto, adesivo dipendente) è caratterizzato dal fatto che l'interveniente non fa valere (come negli altri sopra illustrati tipi di intervento) un proprio diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti già in causa, assumendo pertanto una posizione subordinata a quella di quest'ultima, che si sostanzia nella semplice adesione alla sua domanda, auspicandone l'accoglimento.
pagina 6 di 15 Proprio perché l'interveniente adesivo non fa valere un proprio diritto, ma chiede l'accoglimento di una domanda altrui, sorge quindi il fondato dubbio che egli effettivamente eserciti un'azione ed, in particolare, che possieda un proprio interesse ad agire.
L'interesse ad agire al quale l'art. 105, comma 2, c.p.c. si riferisce nel farne dipendere la legittimazione all'intervento di cui trattasi (con l'impiego dei termini <quando vi ha un proprio interesse>>), non può allora intendersi come interesse ad agire in senso tecnico (quale affermazione di un proprio diritto bisognevole di tutela giurisdizionale), ma è più semplicemente l'espressione della generica aspettativa di un vantaggio che il terzo può ripromettersi dall'accoglimento della domanda della parte adiuvata. Vantaggio sicuramente riconducibile ad una posizione di diritto sostanziale del terzo, ma, per l'appunto, non autonomo e rilevante solo per il suo collegamento con la posizione di questa.
Tenuto per fermo quanto precede, si deve pertanto indurre che precipuamente nell'esplicita configurazione della legittimazione, compiuta dalla norma in disamina, sta l'attribuzione della titolarità di un'azione sui generis, perché secondaria, o subordinata, nel senso di essere fondata su di un interesse ad agire caratterizzato dal riferimento a un diritto altrui e come posizione di vantaggio meramente riflessa sul piano sostanziale.
Ma se tale posizione è solo riflessa, per fondare egualmente siffatto interesse, subordinato, ad agire, essa deve tuttavia esserlo in modo “diretto” e non meramente indiretto.
Così, esempio scolastico, nel caso di giudizio intentato dal locatore contro il conduttore per ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di locazione, ove il sub-conduttore possiede interesse a sostenere le ragioni del conduttore contro il locatore, giacché i di egli diritti dipendono, direttamente, dalla posizione del conduttore medesimo. Od ancora per il caso del cessionario dell'azienda conduttrice, dell'obbligato in via di regresso nella lite del debitore principale contro il creditore dell'acquirente di un immobile oggetto di una precedente promessa di vendita in favore di altro soggetto, etc...
Diverso, invece, sempre ad esempio, il caso del creditore nelle cause tra il suo debitore ed altro creditore di quest'ultimo, laddove il pregiudizio che il creditore stesso vuole evitare è non solo riflesso, ma indiretto, laddove l'intervento, ancorché adesivo (o adesivo dipendente che dir si voglia), sarebbe pertanto inammissibile.
Deve allora concludersi, in questa sede, per l'inammissibilità di un eventuale intervento del lavoratore nel giudizio instaurato dal datore di lavoro avverso l'ordinanza-ingiunzione adottata dal . Controparte_1
Ed invero, il vantaggio che il lavoratore nella fattispecie potrebbe trarre (per il caso di respingimento del ricorso e di conseguente soggezione del datore di lavoro alla sanzione per pagina 7 di 15 aver omesso di denunciare regolarmente il rapporto lavorativo viceversa egualmente instaurato), per quanto sullo sfondo esistente, non deriva, direttamente, da tale respingimento.
Ancorché riflesso, esso è pur tuttavia, difatti, indiretto, “mediato”, tanto che l'eventuale giudicato intervenuto tra la parte datoriale e l'Amministrazione ingiungente permane, rispetto il lavoratore, quale res inter alios acta, senza efficacia, tra questo e la parte datoriale medesima, per l'appunto, di giudicato alcuno (né formale, né sostanziale).
A differenza, viceversa, del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 35, comma 2, L. n.° 689/1981, <per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi>>, in quanto non solo <l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie>>, ma <con lo stesso provvedimento>> è altresì ingiunto <ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile>>.
Secondo fattispecie processuale, pertanto, in cui alla sanzione irrogata attiene altresì elemento del rapporto di lavoro consistente nel versamento dei contributi e dei premi.
Non basta.
Opinando in ragione di una eventuale incapacità a deporre del più volte citato lavoratore, la soluzione perverrebbe a conseguenze apagogicamente irreversibili.
Ed invero, eliminata la sua possibilità di audizione innanzi il Giudice, permarrebbero tuttavia agli atti del giudizio i (per quanto eventuali) verbali di sommarie informazioni assunti in sede ispettiva dall'Amministrazione.
Quid iuris, pertanto, in ordine agli stessi;
per giunta in costanza di un orientamento giurisprudenziale che attribuisce a tali atti maggiori requisiti di attendibilità rispetto le deposizioni testimoniali (per quanto analizzate e riguardate alla concreta fattispecie procedurale e processuale in disamina).
Se difatti interesse impediente l'audizione del teste sussiste nella fase processuale, altrettanto tale interesse sussiste, all'evidenza, anche nella fase procedimentale (vieppiù laddove sia lo stesso lavoratore a sollecitare l'intervento ispettivo).
Ragionando pertanto in termini di simmetria giuridica, anche tali verbali dovrebbero subire la stessa sorte della non assumibilità della deposizione testimoniale, con conseguente loro inutilizzabilità ai fini della prova.
Siccome è tuttavia onere della resistente Amministrazione, attrice in senso sostanziale, provare gli assunti accusatori di cui all'azione sanzionatoria intrapresa [art. 6, comma 11,
D.L.vo n.° 150/2011 (già art. 23, comma 12, L. n.° 689/1981), per cui l'opposizione deve pagina 8 di 15 essere accolta <quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente>>
(principio cardine dell'Ordinamento in materia non solo penale, ma, più in generale, dell'intera branca del c.d “diritto punitivo”, anche amministrativo)], deriverebbe come la sola proposizione dell'opposizione, in esclusiva costanza della prova, costituenda e consistente nelle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori oggetto di contestazione, dall'Amministrazione medesima assunta a fondamento dell'accertamento, comporterebbe l'inevitabile accoglimento del ricorso.
Conseguenza, all'evidenza, improponibile.
Il tutto, tenuto ad ogni modo presente:
- l'impregiudicata, palese ed effettiva, assenza di qualsivoglia interesse (anche solo mediato) con riferimento alla posizione di eventuali ulteriori, diversi da sé medesimo, lavoratori (per quanto parimenti oggetto di contestazione);
- l'attento vaglio dell'attendibilità della deposizione del lavoratore assunto quale testimone;
- l'eventuale valutazione delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate, anche in ordine alla propria personale posizione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 421, comma 4, c.p.c., 2, comma 1, D.L.vo n.° 150/2011.
III
- Sul valore delle dichiarazioni rilasciate in sede procedimentale dal soggetto ingiunto.
Delle dichiarazioni in sede procedimentale rilasciate dal soggetto ingiunto non può in questa sede predicarsi, in astratto, piena natura confessoria, rilevante ex art. 2735 c.c., per quanto, in assenza di ulteriori diversi riscontri probatori, tale elemento possa anche essere il solo fondante pronuncia di respingimento del ricorso proposto.
Ed invero, secondo costante Giurisprudenza, <la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in sede di verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'“animus confitendi”, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta>> (così, ancora da ultimo, Cass. civ., Sez. lav., n.°
17702//2015).
Eguali conclusioni debbono altresì ritrarsi in ordine alle affermazioni contenute negli scritti difensivi inviati all'Amministrazione procedente ex art. 18, comma 1, L. n.° 689/1981, laddove redatti da professionista all'uopo incaricato, atteso che <le missive antecedenti
pagina 9 di 15 l'inizio del processo e le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio, ma solo carattere indiziario, e come tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente valutate dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento (sentenza 8 agosto 2002, n. 11946); come pure ha più volte ribadito che le dichiarazioni rese dal difensore, anche in giudizio, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice di merito>> (Cass. civ., Sez. III, n.° 9864/2014).
Diverso, invece, il valore delle affermazioni rese nei suddetti scritti difensivi, allorquando sottoscritti personalmente dal datore di lavoro, in assenza di assistenza di professionista all'uopo incaricato, e le di questi dichiarazioni rilasciate in sede di sua audizione ex art. 18, comma 2, L. n.° 689/1981, laddove, non solo, il funzionario dell'Amministrazione preposto a riceverle è organo dell'Amministrazione, controparte del dichiarante stesso, operante nell'ambito delle funzioni egli attribuite e che lo rappresenta per il conseguimento dei fini perseguiti dalla legge ma, all'evidenza, è altresì presente l'“animus confitendi” della parte privata, oltremodo in ragione del momento difensivo in cui le dichiarazioni di questa si calano e, di conseguenza, della piena consapevolezza della precipua valenza probatoria di quanto viene ad essere formalizzato.
IV
- Sulla sussistenza, nel merito, degli illeciti contestati.
Ricorre, nel merito, avverso le contestazioni tutte con Parte_1 ordinanza-ingiunzione “ , Controparte_1
di Asti-Alessandria, Sede di Alessandria, 01 settembre Controparte_3
2022, n.° 53, egli sollevate, opponendo l'insussistenza degli illeciti contestati.
Il ricorso, tuttavia, è infondato e deve pertanto essere respinto.
Risulta difatti, in primo luogo, documentalmente provato come lo stesso ricorrente, nel corso della propria audizione ex art. 18, comma 1, L. n.° 689/1981, svoltasi il 03 maggio
2022, abbia testualmente affermato: <io e mio fratello abbiamo preso tante badanti in prova per circa una settimana per assistere nostra mamma e, immancabilmente, dopo un paio di giorni, si comportavano male: anziché assistere nostra mamma, passavano il tempo sul telefonino a scambiare messaggi>>; <non ricordo i loro nomi né i loro visi perché erano velate>>; <<può essere che le signore indicate nel verbale siano state da noi per qualche giorno>>; <<sicuramente non hanno lavorato per il periodo contestato>>; <
pagina 10 di 15 ci sia la volontà di vendicarsi per una mancata assunzione dietro le dichiarazioni rilasciate agli Ispettori>>.
Debitamente valutate tali dichiarazioni, dirimenti sono in ogni caso, ed in secondo luogo, le risultanze dell'attività istruttoria esperita nel corso del presente giudizio, con precipuo riferimento alla circostanza per cui dal (o, quantomeno, tra il) 01 marzo 2017 ed il
15 luglio 2018 e KA SA (per quanto anche saltuariamente) hanno Persona_1
prestato attività di lavoratrici domestiche, con mansione di badante, in Visone (AL), Regione
BE, civico numero 10, presso la residenza dell'odierno ricorrente e della di lui madre,
Persona_3
Su tale circostanza, a testi:
a) KA SA: <conosco il ricorrente perché ho lavorato da lui da febbraio 2017 sino a luglio 2018; conosco anche anche lei ha lavorato per il ricorrente, da Persona_1 marzo 2017 sino a luglio 2018; l'ho vista lavorare, quando finivo io iniziava lei;
lavoravamo dalla madre del ricorrente;
facevamo le badanti della stessa;
il posto era Visone, Regione
BE mi sembra;
la madre del ricorrente si chiamava , non ricordo il Persona_3
cognome; poteva essere lei non era autosufficiente>>; Per_3
b) <conosco il ricorrente perché ho lavorato da lui da marzo 2017 Persona_1
per un ulteriore anno e mezzo;
[…] conosco anche KA SA;
anche lei ha lavorato per il ricorrente, lei ha iniziato una settimana prima di me ed ha finito insieme a me;
l'ho vista lavorare, facevamo il cambio turno, lei il mattino ed io il pomeriggio;
ci occupavamo dalla madre del ricorrente, , forse facevamo le badanti della stessa;
il Persona_3 Per_3
posto era Visone, Regione BE mi sembra;
lei non era autosufficiente>>;
c) : <conosco il ricorrente;
KA SA era la badante di mia Testimone_2 madre;
lei poi è andata da e poi me lo ha presentato;
ho conosciuto Parte_1 Per_1
anche lei era venuta una volta a seguire mia madre;
non l'ho mai vista da;
so che Parte_1
ci andava perché me lo aveva riferito KA;
quando KA mi ha presentato Parte_1
eravamo in casa di stesso, mi sembra in Visone;
forse Regione BE n.° 10; […] Parte_1
KA mi voleva far conoscere dove lavorava, per chi lavorava, era all'inizio del lavoro e non vi erano problemi;
poi lei mi ha detto che non voleva metterla in regola;
da Parte_1
, mi sembra, sono andata due volte;
vi era anche KA;
poteva essere tra il Parte_1
2017 o il 2018, non mi ricordo;
la madre di si chiamava , come mia madre, Parte_1 Per_3
il cognome forse era ; Per_3
d) : <conosco il ricorrente perché accompagnavo il figlio di Tes_3 Per_1
a casa del Sig. ; conosco non conosco KA SA;
[...] Parte_1 Per_1
pagina 11 di 15 accompagnavo il figlio di per portarlo da sua madre che, mi è stato riferito da lei, Per_1 lavorava da , per questo andavo da;
io l'ho anche vista lavorare da Parte_1 Parte_1
; faceva le pulizie;
in tutto, mi sembra, di essermi recato a casa di Parte_1 Parte_1 quattro volte;
era agosto 2018; queste quattro volte ra sempre lì da;
l'ho Per_1 Parte_1
vista lavorare, almeno una volta, spazzava per terra;
i disse che faceva la badante Per_1
per la madre di;
quando sono andato a casa sua, era presente;
in quelle Parte_1 Parte_1
occasioni non ho mai visto altre persone presenti in casa;
la casa era a Visone, su di un rettilineo per andare in un altro paese;
non ricordo altro di preciso sull'indirizzo; non so come si chiama la madre di , non l'ho mai vista>>; Parte_1
e) : <conosco il ricorrente perché ero responsabile della CISL di Persona_4
Acqui e quindi svolgevo per lui pratiche sindacali;
conosco sia che KA perché Per_1
venivano in ufficio per cercare lavoro ed io lo trovavo;
mi ricordo che nel periodo di riferimento io le accompagnavo saltuariamente presso la residenza di , una faceva Parte_1 la badante al mattino e l'altra al pomeriggio, si alternavano;
loro erano badanti della madre dell'odierno ricorrente>>;
f) <conosco il ricorrente perché mi sembra fosse il signore che Persona_2 abitava in Regione BE a Visone;
al tempo io riportavo da casa mia o dall'asilo, per affido educativo, il figlio della Sig.ra se è la mamma di Persona_1 Per_3
, allora conoscevo una signora in sedia a rotelle che abitava in Regione BE;
Parte_1
non conosco KA SA;
le volte che io ho frequentato la casa del ricorrente, a parte non ho visto altre donne di nazionalità nordafricana o africana;
la Persona_1 Per_1
era a casa di;
lei cucinava;
una volta l'ho vista fare le pulizie ed una volta
[...] Parte_1
l'ho vista., mi sembra, imboccare la madre di;
io andavo verso l'ora di cena e così Parte_1
mi è stato possibile osservare ciò che ho narrato;
la mi ha detto che lavorava per Per_1 questa famiglia e stava dietro le pulizie e l'anziana; non mi ricordo se si occupasse anche dell'igiene personale di quest'ultima; il periodo era il 2018, inizio, prima dell'estate; io sono arrivata in a fine 2017>>. CP_4
Con positivo riscontro incrociato, pertanto, delle dichiarazioni rispettivamente rilasciate dalle contestate lavoratrici e con loro conferma ad opera di testi soggetti terzi ( Tes_2
, in ordine alla posizione della lavoratrice KA SA;
, in ordine alla
[...] Tes_3
posizione della lavoratrice , in ordine alla posizione di Persona_1 Persona_4
entrambe le lavoratrici;
in ordine, nuovamente, alla posizione della Persona_5
lavoratrice . Persona_1
pagina 12 di 15 Dato altresì atto dell'ulteriore circostanza che fu (quand'anche unitamente al proprio fratello) l'odierno ricorrente ad assumere le più volte Parte_1
contestate lavoratrici (a testi le medesime, nonché, ancora, Testimone_2 Per_4
e , ed anche prescindendo dal residuo contenuto delle deposizioni
[...] Persona_2
testimoniali in corso di giudizio raccolte (confermanti, ad ogni modo, dettagli rilevanti circa il rapporto di lavoro instaurato, quali la misura e la corresponsione della retribuzione – sempre eseguita in contanti – o l'orario di lavoro fatto seguire giornalmente e/o settimanalmente alle dipendenti), debbono poi vagliarsi le conclusioni cui risulta essere giunto il Tribunale di
Alessandria con pronuncia in data 24 luglio 2025, all'esito del giudizio rubricato a n.°
719/2024, instaurato da contro “INPS” ed avente ad oggetto gli Parte_1
stessi rapporti di lavoro di cui al presente processo;
pronuncia (prodotta in giudizio dalla stessa parte ricorrente) oltremodo fondata sull'acquisizione, in quella sede, dei verbali di prova orale di questo procedimento.
E' il medesimo Tribunale, difatti, pur ritenendo di non possedere prova certa in ordine all'effettiva estensione temporale delle prestazioni lavorative erogate da KA SA ed tra le date del 01 marzo 2017 e del 15 luglio 2018, in favore della parte Persona_1
datoriale (come viceversa pretesa dal colà resistente in funzione del Controparte_7 credito contributivo vantato), a comunque ribadire la circostanza dell'intervenuto svolgimento, da parte di costoro, ancorché saltuariamente, delle mansioni di “badanti” e
“addette alle faccende domestiche” presso l'abitazione della madre di Parte_1
.
[...]
Tenuto per fermo quanto precede, superata deve pertanto ritenersi la sola deposizione contraria agli assunti dell'odierna resistente Amministrazione (quella della teste Testimone_1
, caratterizzata dal dato di una frequentazione episodica della suddetta abitazione
[...]
(massimo due volte la settimana) non incompatibile con il sopra evidenziato, altrettanto
(potenzialmente) saltuario, rapporto lavorativo irregolarmente instauratosi tra le lavoratrici
KA SA ed e l'odierno ricorrente. Persona_1
Irrilevante, infine, ogni questione afferente il contenuto descrittivo di (alcune) delle fattispecie in ordinanza-ingiunzione Controparte_1
, di Asti-Alessandria, Sede di Alessandria, 01
[...] Controparte_3
settembre 2022, n.° 53, contestate (laddove riferite ad effettivi giorni 428 di lavoro).
Non tanto in ragione della natura istantanea degli illeciti (per cui essi, art. 9 bis, commi
2, 2 bis e 2 ter, D.L. n.° 510/1996 e s.m.i., ed art. 4 bis, comma 2, primo periodo, D.L.vo n.°
181/2000 e s.m.i., rispettivamente si consumano al momento della mancata comunicazione,
pagina 13 di 15 all'“INPS”, dell'assunzione del lavoratore ed al momento della mancata consegna, a quest'ultimo, di copia della comunicazione di assunzione o di copia del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni di cui al D.Lgs. 152/1997, anche laddove il relativo rapporto si esaurisca in quel medesimo, unico, giorno di relative prestazioni).
Quanto in ragione della circostanza che la successiva durata di tale rapporto non rientra, prima ancora ed in radice, nella fattispecie costitutiva dell'illecito stesso, così che l'eventuale sua menzione in sede di ordinanza-ingiunzione (nella fattispecie, peraltro, dall'Amministrazione resistente allegata solo per le n.° 2 contestate violazioni dell' art. 9 bis, commi 2, 2 bis e 2 ter, D.L. n.° 510/1996 e s.m.i. e non per le ulteriori n.° 2 dell'art. 4 bis, comma 2, primo periodo, D.L.vo n.° 181/2000 e s.m.i.) alcun riflesso apporta sulla corrispondenza della condotta contestata rispetto quella poi accertata in corso di giudizio, che permane identica.
In altri termini: nella fattispecie in disamina, anche laddove differente (e più limitata, rispetto gli indicati n.° 428 giorni) sia poi risultata la durata del rapporto di lavoro intercorso tra la parte datoriale e il dipendente, l'illecito omissivo risulta, in ogni caso, inequivocabilmente descritto nella sua sussistenza ontologica, così che la contestazione era, come è, corretta (“geneticamente”, nel suo “ubi consistam”), a prescindere dalla durata (più o meno lunga) del successivo rapporto lavorativo scaturito in costanza di tale illecito.
V
- Sul trattamento sanzionatorio.
In punto quantum della sanzione effettivamente irrogata, valutati i criteri tutti di cui all'art. 11, L. n.° 689/1981 (in particolare, l'aver ammesso, parte ricorrente, nel corso dell'audizione del 03 maggio 2022, di essere stato aduso all'impiego, comunque irregolare, di uno svariato numero di lavoratrici domestiche, “in prova”, nel corso del periodo oggetto della contestazione per cui è giudizio), congrua, equa e dissuasiva (tenuto conto, come visto, dell'irrilevanza del protrarsi nel tempo del rapporto di lavoro illecitamente instaurato) risulta la sanzione in concreto nella fattispecie a applicata. Parte_1
Altro dovere non consegue pertanto al procedente Ufficio che integralmente respingere il ricorso da egli in questa sede proposto.
VI
- Sulle spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (negli importi, ridotti in ragione del 50%, prossimi alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 2.600,00, per le fasi di giudizio effettivamente pagina 14 di 15 occorse di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale, previa loro ulteriore riduzione, ex art. 152 bis, disp. att. c.p.c., in misura del 20%), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 e s., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 91, 413 e ss., 429 c.p.c. definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- respinge il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite nel presente Parte_1
giudizio dal Controparte_8
, Sede di Alessandria, affrontate che, in favore
[...] dello stesso, si liquidano in complessivi € 1.020,00 (milleventi/00) oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 04 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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