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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/09/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2463/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2463/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia, alla via Duca d'Aosta n. 97, presso lo studio dell'avv. FABBRO PIERLUIGI, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 9/9/2025, il difensore delle parti ha chiesto l'omologa della separazione alle condizioni concordate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/06/2025, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 28/09/2007 a Napoli, nel corso del quale sono nati i figli Per_1 (il 24.7.2013) e (il 29/10/2016), hanno chiesto pronunciarsi la loro
[...] Per_2
separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) Vivranno separati;
2) I figli minorenni , nata a [...], il [...], e , nato Persona_1 Persona_3
a Trieste, il 29.10.2016 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione della madre in Monfalcone, via San Giovanni
Bosco n.5, e con diritto per il padre vederli e tenerli con sé a week-end alternati, dal venerdì dalle ore 18.00 alla domenica alle ore 19.00, due pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita della scuola alle 19.00, quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo e una settimana durante il periodo Natalizio e tre giorni durante il periodo
Pasquale, alternando Natale e Capodanno e i primi tre e i secondi tre giorni Pasquali;
3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di €
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi, tramite bonifico bancario, entro il giorno 30 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio 2026, oltre il 50% delle spese di vestiario, nonché delle straordinarie spese, mediche, scolastiche, ricreative e sportive, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Gorizia dd. 01.06.2016; Parte_2 percepirà, inoltre, per intero l'assegno unico;
4) I coniugi si danno fin d'ora l'assenso all'ottenimento dei documenti validi anche per l'espatrio per sé e per i figli minori;
5) L'abitazione familiare di Monfalcone, via San Giovanni Bosco n.5, viene affidata a
, alla quale vengono affidati anche tutti gli arredi, mentre si Parte_2 Parte_1 trasferirà nell'abitazione di Trieste, Largo del Pestalozzi n.2, entro la data dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Tribunale;
6) I coniugi provvederanno da soli al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
7) L'immobile di Trieste, Largo del Pestalozzi n.2 (P.T.1109 c.t.1 di Santa Maria Maddalena
Superiore), di intavolata proprietà a , ma acquistato con la partecipazione Parte_2 economica di entrambi i ricorrenti, avendo peraltro corrisposto le rate del Parte_1 mutuo, verrà venduto e, una volta estinto il mutuo e pagata ogni altra spesa, l'importo residuo ricavato dalla vendita verrà suddiviso nella misura del 50% ciascuno tra i ricorrenti. Fino alla vendita dell'immobile l'IMU sarà suddivisa nella misura del 50% ciascuno tra i ricorrenti, nonché corrisponderà i canoni d'affitto per l'abitazione familiare di Parte_1 Monfalcone, via San Giovanni Bosco n.2, mentre corrisponderà le rate del Parte_2
mutuo dell'immobile di Trieste, Largo del Pestalozzi n.2;
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni altro rapporto di carattere patrimoniale;
I coniugi, comparsi all'udienza del 9/9/2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni concordate.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi dei figli minori, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 108, parte II, Serie A, sez. O, reg. Atti
Matrimonio anno 2007);
- compensa le spese del procedimento.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 12.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2463/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia, alla via Duca d'Aosta n. 97, presso lo studio dell'avv. FABBRO PIERLUIGI, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 9/9/2025, il difensore delle parti ha chiesto l'omologa della separazione alle condizioni concordate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/06/2025, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 28/09/2007 a Napoli, nel corso del quale sono nati i figli Per_1 (il 24.7.2013) e (il 29/10/2016), hanno chiesto pronunciarsi la loro
[...] Per_2
separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) Vivranno separati;
2) I figli minorenni , nata a [...], il [...], e , nato Persona_1 Persona_3
a Trieste, il 29.10.2016 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione della madre in Monfalcone, via San Giovanni
Bosco n.5, e con diritto per il padre vederli e tenerli con sé a week-end alternati, dal venerdì dalle ore 18.00 alla domenica alle ore 19.00, due pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita della scuola alle 19.00, quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo e una settimana durante il periodo Natalizio e tre giorni durante il periodo
Pasquale, alternando Natale e Capodanno e i primi tre e i secondi tre giorni Pasquali;
3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di €
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi, tramite bonifico bancario, entro il giorno 30 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio 2026, oltre il 50% delle spese di vestiario, nonché delle straordinarie spese, mediche, scolastiche, ricreative e sportive, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Gorizia dd. 01.06.2016; Parte_2 percepirà, inoltre, per intero l'assegno unico;
4) I coniugi si danno fin d'ora l'assenso all'ottenimento dei documenti validi anche per l'espatrio per sé e per i figli minori;
5) L'abitazione familiare di Monfalcone, via San Giovanni Bosco n.5, viene affidata a
, alla quale vengono affidati anche tutti gli arredi, mentre si Parte_2 Parte_1 trasferirà nell'abitazione di Trieste, Largo del Pestalozzi n.2, entro la data dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Tribunale;
6) I coniugi provvederanno da soli al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
7) L'immobile di Trieste, Largo del Pestalozzi n.2 (P.T.1109 c.t.1 di Santa Maria Maddalena
Superiore), di intavolata proprietà a , ma acquistato con la partecipazione Parte_2 economica di entrambi i ricorrenti, avendo peraltro corrisposto le rate del Parte_1 mutuo, verrà venduto e, una volta estinto il mutuo e pagata ogni altra spesa, l'importo residuo ricavato dalla vendita verrà suddiviso nella misura del 50% ciascuno tra i ricorrenti. Fino alla vendita dell'immobile l'IMU sarà suddivisa nella misura del 50% ciascuno tra i ricorrenti, nonché corrisponderà i canoni d'affitto per l'abitazione familiare di Parte_1 Monfalcone, via San Giovanni Bosco n.2, mentre corrisponderà le rate del Parte_2
mutuo dell'immobile di Trieste, Largo del Pestalozzi n.2;
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni altro rapporto di carattere patrimoniale;
I coniugi, comparsi all'udienza del 9/9/2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni concordate.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi dei figli minori, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 108, parte II, Serie A, sez. O, reg. Atti
Matrimonio anno 2007);
- compensa le spese del procedimento.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 12.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi