Art. 2.
Il Ministro per la pubblica istruzione puo' conferire l'abilitazione alla libera docenza, nella sessione di esami indetta nella prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188 , anche a coloro per i quali la Commissione giudicatrice abbia formulato giudizio di idoneita'.
A tal uopo, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di riconvocare le Commissioni, le quali abbiano gia' concluso i loro lavori, affinche' esse integrino il loro giudizio.
Il Ministro per la pubblica istruzione puo' conferire l'abilitazione alla libera docenza, nella sessione di esami indetta nella prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188 , anche a coloro per i quali la Commissione giudicatrice abbia formulato giudizio di idoneita'.
A tal uopo, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di riconvocare le Commissioni, le quali abbiano gia' concluso i loro lavori, affinche' esse integrino il loro giudizio.