CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8782/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 8782 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19.3.2025
TRA
(Codice Fiscale e Partita IVA: Parte_1
), in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dagli
Avv.ti Luca Ghelfi (CF ) e Marco Enrico Sgarbi (CF C.F._1
) e Pasquale Frisina (CF ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via G.
Donizetti n. 7;
APPELLANTE
E
1 , (Cod.Fisc.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso dagli avvocati Polchi e Bersani come da procura in atti elettivamente domiciliato nello Studio del primo in Roma, Viale delle Milizie n.138;
(Codice Fiscale: ) e Parte_2 C.F._5
(Codice Fiscale: ), in persona del Parte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesca Rosetti (CF ) ed C.F._6
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Barberini n. 47;
APPELLATI
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Appello avverso la sentenza n. 16874/2018 del Tribunale di Roma, sezione X civile, pubblicata il 5.9.2018;
Conclusioni: All'udienza del 19.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la società ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e la affinché, Controparte_1 Parte_2 Parte_3
previo accertamento della ricorrenza dei presupposti ex art. 2901 c.c., fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto pubblico di compravendita (datato 28.12.2009
a ministero Notaio avente n. 10136/5577 Rep.) con il quale Persona_1 [...]
e ciascuno per la loro quota di Controparte_1 Parte_2
proprietà, avevano alienato alla i seguenti beni immobili così Controparte_2
contraddistinti al NCEU Roma1: “foglio 158 particella 1 (terreno) – Consistenza 18 ettari 13 are 50 centiare;
foglio 158 particella 3 (terreno) – Consistenza 15 ettari 8 are 70 centiare;
foglio 158 particella 4 (terreno) – Consistenza 4 ettari 66 are 74 centiare;
foglio 158 particella 5 (terreno) – Consistenza 4 ettari 3 are 50 centiare;
foglio 158 particella 6 (terreno) – consistenza 7 ettari 77 are 30 centiare;
foglio 158
2 particella 514, 515, 516, 517 (fabbricati) sub. 501; foglio 158 particella 518,519 e
520(fabbricati) sub. 501”.
Il credito fatto valere dall'attrice è stato accertato dalla sentenza n. 199/2008 con la quale la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha ordinato ai convenuti appellati, quali eredi del Sig. , di restituire alla Persona_2
società tutto quanto dalla stessa pagato in forza della Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma (€ 198.736,18).
Si sono costituiti in giudizio i convenuti sottolineando che l'atto di compravendita, impugnato per revocatoria, era solo l'atto finale di una serie di negozi posti in essere tra loro per addivenire alla divisione della comunione ereditaria iniziata a seguito del decesso del padre , avvenuto nel 1994; i due fratelli, infatti, al Persona_2
fine di dividere in parti uguali la massa ereditaria e creare due aziende agricole distinte, avevano concluso una serie di atti nel corso del tempo.
In particolare hanno esposto che, in data 28.3.2006, avevano concluso un contratto preliminare con il quale si era impegnato a trasferire a Controparte_1 [...]
e/o a forma giuridica indicata dal medesimo, la sua quota di Parte_2
proprietà del terreno sito in Via Tragliata, pattuendo in € 800.000,00 il prezzo della compravendita;
in data 12.11.2009, era stato stipulato l'atto costitutivo della
[...]
le cui quote di capitale sociale erano state ripartite tra Controparte_3 [...]
e nonché l'atto Parte_2 Controparte_4 Controparte_5
costitutivo della Eredi Controparte_6
Pertanto, con l'atto di cessione del 28.12.2009, avente ad oggetto l'immobile in questione, e erano addivenuti, in Controparte_1 Parte_2
ottemperanza del contratto preliminare, alla divisione ereditaria iniziata nel 1994, perfezionata nel progetto di divisione del 16/1/2006 e descritta nella scrittura privata del marzo del 2006.
Per tali ragioni, la vendita dell'immobile doveva considerarsi atto dovuto conseguente all'obbligazione precedentemente assunta dai fratelli e, come tale, non Parte_2
soggetta ad azione revocatoria.
3 Con sentenza n.16874/2018, pubblicata in data 5.9.2018, il Tribunale di Roma, X sez. civ., ha così definito il giudizio: “1. Rigetta la domanda avanzata dalla
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e della 2. Ordina la cancellazione della trascrizione della Controparte_3
domanda giudiziale eseguita dalla presso l'Agenzia del Parte_1
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Ufficio Provinciale di Roma 1, iscritta al n. 77934 del registro di generale e al n. 57242 del registro particolare;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione Parte_1
delle spese di lite sostenute dai convenuti liquidate in € 13.430,00, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge.”
La ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria e diversa istanza, reietta e disattesa, così decidere: In via principale e nel merito: in totale riforma della impugnata sentenza n. 16874/2018 emessa in data 16/8/2018 dal Tribunale di Roma nella persona del Sig. Giudice Dott.
Raffaele Miele e depositata in data 5/9/2018, nell'ambito della controversia civile in primo grado iscritta al N. 21394/2012 RG, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure come di seguito riportate: previo accertamento della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ. revocare e, per l'effetto, dichiarare nei confronti della società l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita Parte_1
in data 28.12.2009, a ministero del Notaio , N. 10136/5577 Rep, e Persona_1
trascritto in data 15.1.2010 al n. 3966 Reg. Gen. e n. 2046 Reg part., con il quale
[...]
e , ciascuno per la quota di loro Parte_2 Controparte_1
proprietà, hanno alienato alla che li ha acquistati, i seguenti Controparte_2
beni immobili così contraddistinti al NCEU di Roma1: << foglio 158 particella 1
(terreno) –Consistenza 18 ettari 13 are 50 centiare;
foglio 158 particella 3 (terreno) –
Consistenza 15 ettari 85 are 70 centiare;
foglio 158 particella 4 (terreno) –
Consistenza 4 ettari 66 are 74 centiare;
foglio 158 particella 5 (terreno) – Consistenza
4 4 ettari 3 are 50 centiare;
foglio 158 particella 6 (terreno) – consistenza 7 ettari 77 are
30 centiare;
foglio 158 particella 514, 515, 516, 517 (fabbricati) sub. 501; foglio 158 particella 518,519 e 520 (fabbricati) sub. 501 >>,il tutto con ogni più ampio esonero da responsabilità del Conservatore dei RRII in ordine alla trascrizione della presente domanda;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi per il doppio grado di giudizio. In via istruttoria (…).
Si sono costituiti e la Controparte_1 Parte_2 [...]
richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta o disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
(i) rigettare integralmente l'appello proposto dalla in Parte_1
quanto manifestamente inammissibile in relazione a tutti i motivi formulati e comunque in relazione al quarto e al quinto motivo e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte indicate in narrativa, e conseguentemente
(ii) confermare integralmente la sentenza del tribunale di Roma n. 16874/2018 emessa in data 16 agosto 2018 e pubblicata in data 5 settembre 2018, in ogni caso rigettando le domande tutte formulate dalla Parte_1
(...)Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente giudizio.”
In data 12/11/21 si è costituito con nuovo difensore che ha Controparte_1
così concluso: Piaccia alla Ecc.ma Corte dare atto della rappresentazione del fatto di causa come verrà esposto in sede di memorie conclusive, pronunziando conseguentemente in ordine all'appello della “ Parte_4
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata, ex art. 342 c.p.c., in relazione ai motivi quarto e quinto, atteso che questo Collegio ritiene che l'atto di appello consenta di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi
5 motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice.
L'appello è fondato e merita di essere accolto nei termini della motivazione seguente.
L'appellante ha proposto sei motivi di gravame.
1.Con il primo motivo, l'appellante ha denunziato la violazione dell'art. 2704 c.c. segnalando la mancanza di data certa del presunto “contratto preliminare” e l'inidoneità dell'apposizione del timbro postale a conferire certezza alla stessa.
L'appellante ha sostenuto che il documento non sia a lei opponibile, in quanto l'art. 2704 c.c. prevede che “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.”. Dunque, la certezza della data della scrittura non autenticata, come quella oggetto del presente giudizio, può essere raggiunta solo provando tali fatti, i quali fanno presumere la preesistenza del documento rispetto alla data in cui gli stessi si sono verificati.
Tale prova non sarebbe stata raggiunta dalla parte che ha prodotto il documento;
infatti, l'anteriorità della formazione del documento non potrebbe dirsi provata dal timbro postale apposto sul margine destro del foglio in questione, potendo quest'ultimo essere stato riempito in un momento successivo e mancando il requisito del corpo unico che l'art. 2704 c.c. impone.
2.Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'errata valutazione dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., censurando la parte della sentenza in cui il Tribunale ha statuito che “l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato invece in relazione al momento
6 della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare in ossequio alla ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata”.
L'appellante ha sottolineato l'erroneità della motivazione nella parte in cui non considera che la a.r.l. nel momento del contratto preliminare Parte_3
(28.3.2006) non era ancora venuta ad esistenza, essendo stata costituita solo in data
12.11.2009, a ridosso del contratto di compravendita sottoscritto in data 28.12.2009.
Per tale ragione, la valutazione dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. non poteva che essere ricondotta al tempo della stipulazione del contratto definitivo, atteso che la società acquirente non era parte di quel contratto preliminare. A nulla rileverebbe la giurisprudenza di legittimità su cui si fonda la decisione, concernente fattispecie in cui il contratto preliminare sia stato sottoscritto dalla stessa parte che poi abbia effettivamente acquistato il bene con il contratto definitivo.
3.Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto i fratelli non consapevoli del credito della società attrice e, Parte_2
conseguentemente, di arrecare nocumento agli interessi della stessa, al momento del contratto preliminare, ritenendo il suddetto credito sorto solo a seguito della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 199/2008 (emessa in data 19.9.2007 e depositata in data 17.1.2008). Al contrario, l'appellante ha evidenziato che con la sentenza della
Corte d'Appello di Roma si è concluso un giudizio in grado di appello iscritto al ruolo generale nel 2004 e che il credito oggetto della controversia è qualificabile come credito litigioso il quale, seppur incerto, illiquido e non immediatamente esigibile, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore;
questo avvalorerebbe ancor di più l'intento fraudolento dei disponenti.
4.Con il quarto motivo di appello, la società appellante ha lamentato l'omessa delibazione da parte del Tribunale di Roma sulla natura dell'atto dispositivo impugnato e sui requisiti richiesti per l'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c..
7 In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di tenere in considerazione che, nella fattispecie in esame, si controverta di un atto dispositivo successivo al sorgere del credito a titolo gratuito (sebbene apparentemente oneroso). La circostanza che si sarebbe dovuta tenere in considerazione riguarda la modalità sospetta con cui sarebbe stato corrisposto il prezzo “figurativo” dichiarato nel contratto di compravendita pari ad €800.000,00, atteso che, per un verso, tale importo non è congruo al valore di stima effettuata dal perito allegata al rogito di compravendita (€ 1.225.000.00) e, per altro verso, non vi è prova che tale minore importo sia stato in realtà corrisposto.
Tutto ciò rileva in quanto per l'azione revocatoria di atti a titolo gratuito successivi al sorgere del credito non occorre che il pregiudizio arrecato al creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo.
5.Con il quinto motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omessa delibazione del
Giudice di prime cure in ordine alla mancanza di prova dell'esistenza di patrimonio residuo alla soddisfazione delle ragioni di credito fatte valere dalla società attrice.
Il Tribunale non avrebbe considerato che i fratelli , con l'atto di Parte_2
compravendita di cui si tratta, hanno disposto della totalità del loro patrimonio immobiliare con la conseguenza che, in questo caso, incorrerebbe sul debitore l'onere di provare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Sotto tale profilo, nulla è stato dimostrato da parte degli appellati.
6. Con il sesto ed ultimo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver omesso qualunque valutazione e delibazione sulla consapevolezza del terzo acquirente a ledere le ragioni del creditore.
L'appellante ha rilevato che la prova della “partecipatio fraudis” del terzo ex art. 2901 c.c., nel caso in cui si tratti di atto oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra debitore e terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
8 Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
Questa Corte ritiene di dover condividere la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che “il preliminare in esame appare essere munito di data certa, atteso che forma un corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale.”
Al riguardo, occorre ricordare che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata, può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita.” (Cass. n. 23281/2017).
Va aggiunto che non possono condividersi le argomentazioni della società per Pt_1
cui, essendo stato il timbro apposto in alto a destra del documento, ricorrerebbe un'ipotesi di riempimento di foglio bianco. Sul punto la Cassazione, con una recente pronuncia, ha chiarito che “è necessario che il timbro sia apposto sul foglio, in modo da formare corpo unico con la scrittura stessa, senza la necessità - del tutto ingiustificata - che l'inchiostro del timbro copra l'inchiostro della scrittura o della sottoscrizione del documento.” (Cass., n. 13920/2020).
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
Va rilevato che il Tribunale di Roma ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità da applicare al caso di specie per cui i contratti definitivi di compravendita possono essere revocati solo nel caso in cui venga provato il carattere fraudolento del contratto preliminare con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, dovendo compiersi la verifica della sussistenza dell'eventus damni con riferimento al momento della stipulazione definitiva, mentre la valutazione del presupposto soggettivo del consilium fraudis al momento del contratto preliminare.
Sul punto, la Suprema Corte di cassazione, partendo dall'assunto per cui non sono soggetti ad azione ex art. 2901 c.c. gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione, ha statuito che “In tema di azione revocatoria ordinaria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza
9 dell'"eventus damni" rispetto al creditore procedente va valutata in riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore;
per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va valutato, invece, in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla "ratio" dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata.”.
Le contestazioni dell'appellante, per cui la valutazione dei presupposti ex art. 2901
c.c. avrebbe dovuto compiersi con riferimento alla data del contratto definitivo
(28.12.2009) e non a quella del contratto preliminare (28.3.2006), atteso che la società acquirente (la non era parte di quel contratto poiché costituita Controparte_2
solo nel 12.11.2009, appaiono prive di fondamento oltre che contradditorie rispetto all'impianto motivazione dell'appello.
Infatti, occorre rilevare la perfetta coincidenza soggettiva tra il Sig. Parte_2
firmatario del contratto preliminare, e la che ha
[...] Controparte_2
sottoscritto l'accordo definitivo, essendo il primo socio (insieme alla moglie e alla madre) ed anche amministratore della seconda. Del resto, l'immedesimazione è confermata dallo stesso contratto preliminare nella parte in cui si legge che “il Sig.
[...]
si obbliga a trasferire al sig. o a forma Controparte_1 Parte_2
societaria dal medesimo indicata per svolgere l'impresa agricola la quota di un mezzo della proprietà del fondo di Tragliata di sua pertinenza.”
Per tali ragioni, l'elemento soggettivo ai fini dell'azione di revocazione ordinaria deve essere in questa sede valutato con riferimento alla data di stipulazione del contratto preliminare.
Il terzo motivo è fondato e deve essere accolto.
Pur condividendo la premessa da cui parte il Tribunale per cui la valutazione del requisito soggettivo ex art. 2901 debba essere svolta considerando la data di stipulazione del contratto preliminare, questa Corte evidenzia l'erroneità delle
10 successive valutazioni in diritto ed in fatto svolte dal Giudice di prime cure, nella parte in cui ha statuito che “non può certamente reputarsi che, a quell'epoca i fratelli
[...]
fossero consapevoli del credito dell'attrice e, conseguentemente di Parte_2
arrecare nocumento agli interessi della stessa né, tanto meno, che avessero posto in essere, a tal fine, un atto fraudolento. Invero il credito restitutorio della
[...]
risulta essere sorto solo a seguito della sentenza della Corte Parte_1
d'Appello di Roma n. 199/2008, che è stata emessa in data 19.9.2008 ed è stata depositata in data 17.1.2008.”
Si deve innanzitutto richiamare un principio giurisprudenziale consolidato in virtù del quale, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, “è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione che non persegue fini restitutori” (Cass. Civ. ord. 29 marzo 2022
n. 10102).
Infatti, per l'art. 2901 c.c., è stata accolta una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; sicché “l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile (sempre in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore), quale garanzia generica delle ragioni creditizie, ma anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cass. civ. 18291/2020).
Pertanto, ai fini della valutazione della consapevolezza dei fratelli del Parte_2
credito dell'appellante, non è corretto far riferimento al giorno in cui è stata depositata la sentenza n.199/2008 con cui la Corte d'Appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, ha riconosciuto il credito della Parte_1
11 I fratelli appellati, già nel 2004 con l'iscrizione a ruolo del giudizio in appello, erano perfettamente consapevoli dell'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di
Roma e del fatto che nei loro confronti era stata avanzata domanda restitutoria di condanna al rimborso di tutte le somme percepite. Dunque, risulta irrilevante la circostanza che la sentenza della Corte d'Appello sia stata emessa “a seguito del ribaltamento di quanto era stato stabilito dalla sentenza di primo grado, oltre un anno dopo tale stipula e che sia stata resa conoscibile “con la pubblicazione della citata sentenza, dopo circa due anni.”.
Ciò che invece occorre rilevare è che i fratelli e Controparte_1 [...]
consapevoli dell'impugnazione della sentenza e dell'esistenza Parte_2
del credito (anche eventuale) della società, hanno stipulato un contratto preliminare con il quale hanno concordato il trasferimento della proprietà del fondo sito in Via
Tragliata n. 522, località Monte Cardello, sottraendolo per ciò solo alla garanzia generica che assiste il credito della società.
È parimenti irrilevante la formale non coincidenza soggettiva dei due contratti per le ragioni già esposte, anche in relazione al vincolo parentale che lega i soggetti della vicenda contrattuale di cui si tratta. Nel preliminare, infatti, era previsto che i beni sarebbero stati trasferiti a o a ente da lui indicato;
tale ente è Parte_2
Part come detto la appellata la cui compagine sociale è Controparte_7
riconducibile integralmente a ed al suo ristretto nucleo Parte_2
familiare, cosicché non è dubitabile la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria.
Dunque, può affermarsi provato che, al momento della stipula del contratto preliminare: i Sigg. erano certamente consapevoli delle domande Parte_2
restitutorie avanzate nei loro confronti dalla società appellante;
erano ben consci che l'atto per cui è causa avrebbe determinato una riduzione del loro patrimonio personale tale da rendere più difficile il soddisfacimento del credito eventuale della società.
Risulta, infine, pacifica la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, non essendo stata avanzata alcuna contestazione a riguardo.
12 Tutto ciò premesso, in accoglimento del terzo motivo di appello e in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata ai sensi dell'art. 2901 cc l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita del 28.12.2009, a ministero del Notaio
[...]
, N. 10136/5577 Rep, e trascritto in data 15.1.2010 al n. 3966 Reg. Gen. e n. Per_1
2046 Reg part., con il quale e Parte_2 Controparte_1
ciascuno per la quota di loro proprietà, hanno alienato alla che Controparte_2
li ha acquistati, i seguenti beni immobili così contraddistinti al NCEU di Roma1: << foglio 158 particella 1 (terreno) –Consistenza 18 ettari 13 are 50 centiare;
foglio 158 particella 3 (terreno) –Consistenza 15 ettari 85 are 70 centiare;
foglio 158 particella 4
(terreno) – Consistenza 4 ettari 66 are 74 centiare;
foglio 158 particella 5 (terreno) –
Consistenza 4 ettari 3 are 50 centiare;
foglio 158 particella 6 (terreno) – consistenza 7 ettari 77 are 30 centiare;
foglio 158 particella 514, 515, 516, 517 (fabbricati) sub. 501; foglio 158 particella 518,519 e 520 (fabbricati) sub. 501.
L'accoglimento del terzo motivo determina l'assorbimento delle altre censure il cui esame è, di conseguenza, ultroneo.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, l'appello deve ritenersi fondato e deve essere accolto nei termini della motivazione sopra esposta.
Trattandosi di accoglimento di domanda ex art. 2901 cc va altresì ordinato all' all' Ufficio di Pubblicità Immobiliare di annotare la sentenza a Controparte_8
margine della trascrizione dell'atto indicato, ai sensi dell'art. 2655 cc.
Le spese processuali del presente grado di giudizio e quelle di primo grado seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore secondo lo scaglione di valore da €. 52.000,01 ad € 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 16874 del Tribunale civile di Roma, così provvede:
[...]
13 1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inefficace nei confronti della l'atto pubblico di compravendita del giorno Parte_1
28.12.2009, a ministero del Notaio , N. 10136/5577 Rep, e trascritto in Persona_1
data 15.1.2010 al n. 3966 Reg. Gen. e n. 2046 Reg part., con il quale Parte_2
e ciascuno per la quota di loro proprietà, hanno
[...] Controparte_1
alienato alla che li ha acquistati, i seguenti beni immobili Controparte_3
così contraddistinti al NCEU di Roma1: << foglio 158 particella 1 (terreno) –
Consistenza 18 ettari 13 are 50 centiare;
foglio 158 particella 3 (terreno) –Consistenza
15 ettari 85 are 70 centiare;
foglio 158 particella 4 (terreno) – Consistenza 4 ettari 66 are 74 centiare;
foglio 158 particella 5 (terreno) – Consistenza 4 ettari 3 are 50 centiare;
foglio 158 particella 6 (terreno) – consistenza 7 ettari 77 are 30 centiare;
foglio 158 particella 514, 515, 516, 517 (fabbricati) sub. 501; foglio 158 particella 518,519 e 520
(fabbricati) sub. 501.
2) Revoca l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dalla presso l'Agenzia del Territorio, Servizio di Parte_1
Pubblicità Immobiliare, Ufficio Provinciale di Roma, Circoscrizione Roma 1, iscritta al n. 77934 del registro di generale e al n. 57242 del registro particolare;
3) Ordina all' , Ufficio di Pubblicità Immobiliare di annotare la Controparte_8
sentenza a margine della trascrizione dell'atto indicato, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4) Condanna e la Controparte_1 Parte_2 [...]
al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'appellante delle spese Controparte_3
processuali del primo grado di giudizio che liquida in €. 11.000,00 per compensi e del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa
e rimborso spese generali
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11/6/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
14