Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ssa Giovanna Cannata Presidente
Dott. ssa Laura Casale Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 1025/2022 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata all'indirizzo pec presso l'avv Luigi Email_1
Guerrieri del Foro di Milano che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata all'indirizzo pec presso l'avv Franco Email_2
BIGGINI del Foro della Spezia, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché contro
, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata all'indirizzo pec che la rappresenta e Email_3
difende per mandato in atti
APPELLATA
1
, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliata all'indirizzo pec e Email_4
presso le avvocate Ariel Dello Strologo e Laura Andreani Email_5
che congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATA
Nonché contro
, in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e conclusione, così giudicare: riformare, per tutti i motivi esposti nei precedenti atti difensivi, la sentenza n. 1391/2022 del
Tribunale di Genova, (Repertorio n. 1527/2022 del 6 giugno 2022) pubblicata in data 30 maggio 2022 e, per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso:
Nel merito, considerato l'accoglimento nel giudizio di primo grado della domanda di rideterminazione dei consumi proposta da accertare la responsabilità di Controparte_2 Controparte_1 quale unico responsabile della gestione dei misuratori elettrici e dell'attività di
[...] determinazione dei consumi e per l'effetto dichiarare responsabile del Controparte_1 pregiudizio subìto da in conseguenza della riquantificazione dei consumi di Parte_1 cui è causa con espressa riserva di liquidazione del risarcimento dei danni in un separato giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'Appellata : Controparte_2
“affinché l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, voglia:
in via preliminare
[... b) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale spiegato da ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi dedotti nella superiore Controparte_5 narrativa;
nel merito c) rigettare integralmente l'appello incidentale spiegato da ed ogni Controparte_1 ulteriore, diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal
2 sede, dalla difesa della esponente, le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado dalla confermare la sentenza n. Controparte_2
1391/2022 depositata in data 06.06.2022 dal Tribunale di Genova a definizione del giudizio rubricato al n. 5297/2017 R.G., condannando l'appellante in via incidentale al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Per l'Appellata Controparte_3 «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod proc. civ.,
l'appello ex adverso proposto;
nel merito, respingere integralmente l'appello proposto da in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 1391/2022 emessa dal Tribunale di Genova in data 30 maggio 2022 a definizione del procedimento R.G.
5297/2017; in via subordinata, per il denegato e non creduto caso in cui codesta Ecc.ma Corte ritenesse di dover riformare, in tutto o in parte, l'impugnata Sentenza, insiste nelle CP_3 conclusioni rassegnate in primo grado e, segnatamente:
in via preliminare, respingere integralmente in quanto nulla perché generica e indeterminata
e comunque infondata la eccezione di prescrizione ex art. 2591 cod. civ. sollevata da
con riferimento alle “somme tutte pretese da riferite al periodo CP_2 Controparte_6 del rapporto contrattuale della medesima società con la per il caso in cui Parte_2
dovesse costituirsi nel presente giudizio e riformulare tale domanda;
CP_2
• sempre in via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2591 cod. civ. degli importi tutti dovuti a da in forza del Controparte_1 CP_3 contratto tra le stesse intercorrenti con riferimento alla fornitura di trasporto dell'energia elettrica effettuata al cliente finale nel periodo 1 gennaio 2013/31 agosto 2014; CP_2
• in via principale accertare l'effettiva quantità di energia elettrica fornita da a , e da quest'ultima consumata, in forza dei contratti di fornitura CP_3 CP_2 di energia elettrica stipulati rispettivamente in data 28 maggio 2012 e 22 novembre 2013, e conseguentemente:
• o determinare l'esatto ammontare degli importi ancora dovuti a titolo di conguaglio da a in forza dei contratti di fornitura di energia elettrica stipulati CP_2 CP_3 rispettivamente in data 28 maggio 2012 e 22 novembre 2013, e conseguentemente,
in via riconvenzionale dichiarare tenuta e condannare a corrispondere a CP_2 detti importi come sopra determinati, maggiorati degli interessi moratori CP_3
3 contrattualmente pattuiti, con conseguente rideterminazione delle rispettive posizioni contabili;
• o determinare l'esatto ammontare degli importi eventualmente ancora dovuti da
a a titolo di conguaglio in relazione ai servizi di trasporto di CP_3 Controparte_1 energia elettrica al cliente finale nel periodo 1 gennaio 2013/31 agosto 2014, e CP_2 conseguentemente, dichiarare tenuta a corrispondere a solo gli CP_3 Controparte_5 eventuali importi come sopra determinati, maggiorati degli interessi moratori contrattualmente pattuiti, con conseguente rideterminazione delle rispettive posizioni contabili;
• determinare l'esatto ammontare degli importi eventualmente ancora dovuti da
a a titolo di conguaglio in relazione ai servizi di dispacciamento di CP_3 CP_4 energia elettrica al cliente finale nel periodo 1 gennaio 2013/31 agosto 2014, e CP_2 conseguentemente, dichiarare tenuta a corrispondere a solo gli eventuali CP_3 CP_4 importi come sopra determinati, maggiorati degli interessi moratori contrattualmente pattuiti, con conseguente rideterminazione delle rispettive posizioni contabili;
• in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'Appellata Appellante incidentale E : Controparte_5
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Genova adita, contrariis reiectis: QUANTO ALL'APPELLO PRINCIPALE ESPERITO DA Parte_1
IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e Parte_1 comunque non provato per i motivi indicati in atti (inammissibilità della proposizione della sola domanda di condanna generica, mancata quantificazione del danno, mancata prova di avere subito effettivi pregiudizi, assenza di istanze istruttorie al riguardo, mancata rideterminazione dei consumi per carenze probatorie imputabili semmai a CP_3 subordinazione della domanda scolta da nei confronti di Pt_1 Controparte_1 all'accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale svolta da nei CP_3 confronti di , domanda che tuttavia è stata rinunciata nel corso del giudizio di primo Pt_1 grado da e dichiarata estinta dal Giudice di prime cure in sentenza), e per CP_3 l'effetto confermare sul punto la statuizione della sentenza n. 1391/22 emessa dal Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa Barbara Romano, in data 29/5/2022 e pubblicata in data 30/5/2022.
Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio oltre forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge. QUANTO ALL'APPELLO INCIDENTALE Controparte_7
In via principale
In accoglimento dei motivi di appello, in riforma della impugnata sentenza n. 1391/22 emessa dal Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa Barbara Romano, in data 29/5/2022 e pubblicata in data 30/5/2022:
4 Accertare in ogni caso, considerato anche i rilievi critici all'espletata CTU, la correttezza della ricostruzione dei consumi effettuata da e annullare il capo della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Genova che ha condannato alla rifusione, in Controparte_1 manleva, delle spese di lite sostenute da per difendersi nel giudizio di primo CP_2 grado. Respingere integralmente tutte le domande svolte nel presente giudizio, a qualsivoglia titolo
e/o causale, nei confronti di compresa la domanda di accertamento Controparte_1 della prescrizione ex art. 2951 c.c. formulata da in quanto tutte infondate in CP_3 fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre maggiorazione spese generali 15%, C.P.A. ed I.v.a. come per legge, nonché del giudizio di primo grado”. IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede, per i motivi indicati in atti, che il CTU venga chiamato ad integrare in chiave critica il proprio elaborato peritale attraverso una valutazione che tenga conto effettivamente dei rilievi formulati dal CTP di . Controparte_1 Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie orali formulate nel giudizio di primo grado e di cui alla memoria istruttoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva domanda di accertamento negativo di credito vantato nei suoi Controparte_2
confronti da con cui aveva stipulato contratto di fornitura di energia Controparte_3
elettrica dal 1.01.2013 fino al 31.08.2014.
Premetteva di aver stipulato negli anni contratti di fornitura di energia con varie società
( dal 27.06.2012 al 31.08.2012; dal 1.09.2012 al CP_8 Parte_1
31.12.2012; dal 1.01.2013 al 31.08.2014 dal 3.07.2014 AXPO Italia spa), con CP_3 [...]
sempre come distributore. CP_5
Deduceva che il 17.05.2016 aveva effettuato una verifica sul contatore Controparte_5
accertando una anomalia, e che conseguentemente aveva inviato alle quattro ditte fornitrici, susseguitesi dalla data di installazione del contatore, una tabella di ricostruzione dei consumi, errati per difetto, relativa al periodo giugno 2012 – maggio 2016, facendo risalire il guasto alla data del 27.06.2012 (data di installazione del misuratore), e tutto ciò, nonostante che in data 23.08.2012 avesse effettuato un intervento nel cui verbale aveva dato atto che il gruppo di misura risultasse dotato di sigilli stabilmente fissati, e nonostante che in data 8.05.2015 avesse riscontrato il regolare funzionamento del gruppo di misura.
Sostenendo che la verifica non fosse stata compiuta secondo la normativa di settore, e che la ricostruzione dei consumi fosse stata fatta in maniera arbitraria, l'attrice eccepiva
5 preliminarmente la prescrizione ex art 2951 c.c. delle somme richieste da in virtù CP_3
del contratto di trasporto (servizi di rete e dispacciamento) sotteso e collegato, stipulato da con relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014, quindi CP_3 Controparte_5
contestava, nel merito, le richieste di pagamento di relative a conguaglio ed CP_3
integrazione dei consumi di euro: 1.013.446,31 (fattura 6000002 del 6.04.2017 per il periodo
1.09.2012 – 31.10.2013); euro 143.951, 21 (fatt. 10050E del 6.04.2017 per il periodo novembre e dicembre 2013); euro 493.491,78 (fattura 10051E del 6.04.2017 per il periodo gennaio - agosto 2014), chiedendo accertare e dichiararsi che la presunta stima ed il calcolo del consumo energetico effettuate da posto a fondamento delle fatture non Controparte_5
[... fosse corretto e pertanto le somme richieste non dovute. All'esito della chiamata in causa di da parte della convenuta, disconosceva ex art 2719 c.c. i documenti prodotti CP_5
dal distributore in quanto difformi da quelli in suo possesso, chiedendo la produzione degli originali che, nonostante ordine del Giudice, non venivano esibiti da . Controparte_5
si costituiva resistendo alla eccezione di prescrizione sollevata da CP_3
Metachimica in quanto non era configurabile contratto di trasporto nei rapporti con la stessa ma al più di mandato, e dando prova in ogni caso di aver posto in essere atto interruttivo.
Chiedeva la chiamata in causa di , ed (che a sua volta Controparte_5 CP_4 Pt_1
chiamava in causa il distributore in manleva) per sentir accertare l'esatto ammontare dei consumi di energia elettrica forniti a e, dunque, degli importi dovuti a titolo di CP_2
conguaglio in relazione ai sevizi di dispacciamento di energia elettrica forniti, eccependo a sua volta la prescrizione delle somme pretese dalla prima per il trasporto di energia nei suoi confronti, nel merito sostenendo la propria estraneità ai fatti in quanto la stima dei consumi su cui fondava la pretesa creditoria era stata sempre effettuata da . Difatti nel Controparte_5
periodo in cui aveva fornito energia elettrica a come reseller – dal 1.09.2012 CP_2
fino al 31 dicembre 2012 – aveva ricevuto fatture passive da che a sua volta aveva Pt_1
ricevuto fatture passive da comprensive dei costi di trasporto e Controparte_5
dispacciamento e, sulla scorta di queste fatture, aveva a sua volta fatturato a CP_2
per il periodo in cui essa aveva fornito energia elettrica come utente di CP_3
spacciamento approvvigionandosi direttamente sui mercati di energia elettrica (1.01.2013- agosto 2014), aveva emesso fatture nei confronti di comunque sulla scorta delle CP_2
6 misurazioni effettuate da e delle fatture emesse da quest'ultima nei propri Controparte_5
confronti.
Si costituiva deducendo di non intrattenere alcun rapporto diretto con i Controparte_1 clienti finali, traendone come conseguenza la propria estraneità all'attività di fatturazione, pur dichiarando che tra i propri compiti rientrassero, tra le altre, le attività di misura, la verifica e lettura dei contatori, la ricostruzione dei consumi sulla base degli esiti delle verifiche eseguite, che essa si limitava a comunicare alla società di vendita (che provvedeva alla fatturazione), contestando nel merito tutte le domande.
Si costituiva in concordato preventivo negando la propria competenza in Parte_1
materia di accertamento e ricostruzione dei consumi, spettante al distributore. Deduceva di aver stipulato con un contratto di fornitura per il quale non aveva ricevuto il CP_3
corrispettivo dovuto, sicchè aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di questa, la quale aveva proposto opposizione deducendo le stesse argomentazioni in virtù delle quali l'aveva chiamata in causa nel presente giudizio, sicché eccepiva in via preliminare
[... litispendenza e/o continenza tra le due cause. Nel merito sosteneva le responsabilità di in quanto responsabile della esatta ricostruzione dei consumi, pur riconoscendo CP_5
l'effetto a cascata sulla propria pretesa nei confronti di in caso di accoglimento CP_3
della domanda di chiedendo che, in tal caso, venisse accertata la responsabilità CP_2
di , sia contrattuale che extracontrattuale, per tutti i danni, da quantificarsi Controparte_5 separatamente, subiti sia sotto l'aspetto del danno emergente che del lucro cessante, per il mancato incasso della fattura di cui al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di ed allo scopo chiamava a sua volta in causa . CP_3 Controparte_5
Il giudice, respinta la richiesta di riunione per litispendenza e/o continenza, preliminarmente respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata da nei confronti di CP_2 CP_3
mentre accoglieva quella sollevata da nei confronti di , essendo CP_3 Controparte_5
configurabile solo nei rapporti tra queste ultime un contratto di trasporto con applicabilità conseguenziale dell'art 2951 c.c., sicchè gli importi dovuti a titolo di corrispettivi per i servizi di rete non fossero dovuti.
Nel merito, disposta CTU finalizzata ad accertare il reale consumo energetico ed il conseguente eventuale credito di verso sulla scorta dei CP_3 CP_2
7 consumi rilevati da nel periodo giugno 2012 – maggio 2016, all'esito del Controparte_5
[... deposito dell'elaborato peritale, respinte le eccezioni di nullità della CTU sollevate da
, accoglieva la domanda di dichiarando che il calcolo del CP_5 CP_2
consumo energetico effettuato da posto a fondamento della emissione delle Controparte_5
[... fatture contestate non fosse corretto e per l'effetto fosse infondata la pretesa creditoria di nei confronti di e non dovuta la somma richiesta a CP_5 CP_3
Allo stesso modo nulla era dovuto da a , che CP_2 CP_3 CP_4
ugualmente aveva proceduto a fatturazione sulla scorta delle misurazioni effettuate dal distributore, risultate non corrette.
Dichiarava estinta la domanda proposta da nei confronti di , e CP_3 Pt_1
rigettava tutte le altre domande, condannando e per essa , al CP_3 Controparte_5
pagamento delle spese in favore di compensando integralmente le spese tra CP_2
e le terze chiamate, e tra ed , e ponendo a CP_3 Pt_1 Controparte_5
carico di le spese di CTU. Controparte_5
A motivo dell'accoglimento della domanda di il Giudicante argomentava che CP_2
dalla CTU fosse emerso che le verifiche effettuate da fossero state eseguite Controparte_1
non in conformità della normativa vigente, sicché non vi fosse prova di evidenti errori di misurazione almeno fino al giugno 2015, e che non avesse fornito i dati Controparte_5
necessari a validare la ricostruzione dei prelievi lamentati in ricorso, sicché, in mancanza di riscontri oggettivi, non fosse possibile sostenere che la ricostruzione effettuata dal distributore fosse corretta. Non risultava inoltre attendibile per gli stessi motivi neppure la individuazione della data del guasto iniziale effettuata da . Alla luce delle risultanze della Controparte_5
CTU pertanto risultava accertato che durante l'intero periodo di fornitura di sia quale reseller sia quale utente del dispacciamento, nessun guasto si CP_3
fosse verificato e nessuna ricostruzione dovesse pertanto effettuarsi relativamente a tale periodo.
In ordine alla compensazione delle spese di lite tra e la terza chiamata CP_3 Pt_1
motivava il Giudice che la contemporanea pendenza del giudizio di Milano e del presente giudizio si fosse verificata per mero accavallamento temporale non imputabile ad CP_3
e che questa avesse chiesto l'estinzione della domanda formulata nel presente giudizio nei
8 confronti di . Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come sopra. Si è Parte_1
costituita spiegando appello incidentale, Si sono costituite altresì Controparte_5
e mentre è rimasta contumace. CP_2 CP_3 CP_4
All'udienza del 9.02.2023 è stata dichiarata la contumacia di e disposta la notifica CP_4 dell'appello incidentale proposto da nei confronti del contumace, rinviando la Controparte_5 causa allo scopo all'udienza del 15.06.2023. In tale data questa Corte con ordinanza ha disposto la rinnovazione della CTU, fissando per l'esame della stessa l'udienza del
21.12.2023, in cui la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16.05.2024, quindi, d'ufficio, al 20 giugno 2024, in cui la causa è stata finalmente trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISONE
Con unico motivo di Appello ha dedotto “Vizio di omessa pronuncia ex art 112 Pt_1
cpc e/o di motivazione ex art 132 comma 2 n. 4 cpc della sentenza sulla domanda subordinata formulata da di accertamento dell'inadempimento e della responsabilità Pt_1 contrattuale di ”. Controparte_5
contesta che il Tribunale non avrebbe statuito o sufficientemente motivato ex art Pt_1
32 comma 2 n. 4) cpc sulla domanda formulata dalla stessa, in primo grado, di accertamento dell'inadempimento contrattuale di e di condanna generica del distributore al Controparte_5
risarcimento dei danni subiti da liquidarsi con separato giudizio. aveva fornito Pt_1 tutti gli elementi di prova affinché il Giudice potesse statuire sull'accoglimento delle proprie domande, chiarendo quale fosse il ruolo del “grossista-venditore” all'interno del mercato elettrico, chiarendo di non aver nessun ruolo nell'attività di accertamento della ricostruzione dei consumi, sicché ogni eventuale errore nella misurazione doveva essere imputato al
[... distributore, secondo quanto confessoriamente, peraltro, ammesso in giudizio da
. Nello specifico, , con comunicazione inviata a mezzo pec del CP_5 Controparte_5
30 giugno 2016 (doc 10 agli atti) aveva informato che in relazione al punto di Parte_1
prelievo del cliente successivamente al 17 maggio 2016 fosse stato accertato Parte_2
un irregolare funzionamento del gruppo di misura e della conseguente necessità di procedere alla ricostruzione dei consumi relativamente al periodo in cui il punto di prelievo suddetto era
9 nel dispacciamento di , ed aveva pertanto trasmesso in allegato alla fattura del Pt_1
1.08.2016 scadente il 12 settembre 2016 (doc. 12) la certificazione dei nuovi consumi in rettifica per il periodo 1 settembre – 31 gennaio 2012. In conseguenza di ciò aveva Pt_1
proceduto al regolare pagamento in favore di dei corrispettivi di trasporto per Controparte_5
i consumi in rettifica relativi al punto di prelievo Metalchimica (doc 12) emettendo nei confronti del reseller la corrispondente fattura n. 510000102894 del 1 settembre 2016 di euro
269.733,45 (doc. 7).
L'accertamento della responsabilità di e la conseguente condanna al Controparte_5 risarcimento del danno deve conseguire, pertanto, all'inadempimento di Controparte_5
rispetto ai propri obblighi di corretta rilevazione dei dati di consumo del cliente finale.
nel giudizio di primo grado aveva fornito prova documentale di aver fornito Pt_1
energia elettrica a per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2012 (doc 14), CP_9
dunque era stata pacificamente titolare del relativo rapporto di dispacciamento per tale
[... periodo. Aveva inoltre dedotto il titolo della propria pretesa: l'inadempimento di alla prestazione contrattuale di effettuare la corretta misurazione dei prelievi di CP_5
potenza ed energia in conformità alle normative vigenti;
ed aveva dimostrato il danno, da liquidarsi in separato giudizio, in quanto essa aveva versato ad i corrispettivi Controparte_5
di trasporto e distribuzione in data 12 settembre 2016 (contrabile di pagamento sub 12),
Contro pagato a tutti gli oneri di dispacciamento, e sostenuto il costo addebitato dal CP_4
della componente di energia elettrica erroneamente comunicata da , oltre ad Controparte_5
aver versato tutte le relative accise, imposte e tasse.
A fronte di tali costi non più recuperabili non aveva incassato da Pt_1
il relativo corrispettivo di vendita di cui alla fattura citata di euro CP_3
269.733,45 (doc 7).
Di fronte all'accertamento da parte del Tribunale dell'errore nella determinazione dei consumi di da parte di sussisteva dunque il fondamento della domanda CP_2 Controparte_5 di di far accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di e Pt_1 Controparte_5 la responsabilità di quest'ultima, con espressa riserva di esatta quantificazione in separato giudizio, avendo espressamente limitato la domanda solo all'accertamento dell' Pt_1
“an debeatur”.
10 Si è costituita la quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità Controparte_5 dell'appello ex art 348bis per inammissibilità in particolare della domanda di condanna generica alla luce dell'orientamento di Cassazione ordinanza 17984/2022, con cui la suprema
Corte avrebbe preso le distanze dall'orientamento di cui alla Cass SS UU 12013/1995 citata proprio da controparte negando ingresso nel nostro ordinamento alla ammissibilità della domanda vertente soltanto sull'an.
Nel merito, il distributore ha resistito all'appello deducendo che la domanda svolta da presupponga l'accertamento della rideterminazione dei consumi che non era stato Pt_1
possibile effettuare per carenze probatorie imputabili ad (che aveva CP_3
spiegato domanda riconvenzionale di accertamento dei minori consumi e di pagamento delle minori somme) sicchè coerentemente il Giudice, in assenza di accertamento dei minori consumi, aveva rigettato la domanda. La domanda subordinata non poteva essere accolta in quanto subordinata all'accoglimento anche parziale della domanda svolta da nei confronti di , rinunciata nel corso del giudizio, tant'è che lo CP_3 Pt_1
stesso Tribunale aveva espressamente dichiarato estinta la relativa domanda.
In ogni caso non aveva provato in primo grado neppure sommariamente Pt_1
l'esistenza di alcun potenziale pregiudizio né indicato i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi per la determinazione del quantum del risarcimento invocato, sicchè la domanda, generica ed indeterminata, doveva essere rigettata.
ha poi spiegato appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva Controparte_5 rigettato l'eccezione di nullità della CTU e la conseguente richiesta di rinnovazione della stessa , nonché avverso il capo della sentenza che aveva dichiarato la scorrettezza del calcolo dei consumi effettuato da;
avverso la parte della sentenza che aveva Controparte_5
riconosciuto la prescrizione dei corrispettivi pretesi da nei confronti di Controparte_5
avverso il capo della sentenza in punto di condanna alle spese. CP_3
Con il primo motivo di appello incidentale ha censurato la sentenza nella Controparte_5 parte in cui aveva rigettato l'eccezione di nullità della CTU (e la conseguenziale richiesta di rinnovazione della stessa) per lesione del diritto al contraddittorio, considerato che il primo incontro con le parti era stato rinviato e seguito direttamente dalla redazione della prima bozza, che era pertanto stato il primo atto comunicato alle parti;
il consulente non aveva
11 inviato la prerelazione nei termini imposti dall'ordinanza, e non si era mai neppure interfacciato col CTP di E Distribuzione.
Con il secondo motivo di appello incidentale censura la sentenza gravata per Controparte_5 aver il Giudice fatto proprie le conclusioni di CTU nulla, laddove l'odierna appellante incidentale, già prima della perizia, aveva fornito al giudice elementi che gli avrebbero consentito di valutare diversamente i fatti e determinato il Tribunale a chiedere chiarimenti al
CTU. Il consulente non si era posto il problema che la richiamata normativa CEI non fosse norma vincolante bensì una guida con valore di indirizzo non vincolante. L'analisi dei consumi era stata condotta in maniera superficiale in ordine alla datazione dell'inizio dell'anomalia, avendo il CTU attribuito rilevanza all'intervento del 23.08.2012 che aveva avuto ad oggetto una mera riprogrammazione del contatore, mentre la verifica dell'8.06.2015 era stata effettuata in una situazione di transito corrente alquanto basso, il che aveva determinato l'impossibilità di una valutazione termica del morsetto durante la verifica stessa.
Non era comprensibile quindi da cosa il tecnico incaricato avesse tratto il convincimento che non vi fosse prova di evidenti errori di misurazione quantomeno fino all'8.06.2015, nonostante il rilevato crollo dei consumi fino ad agosto 2015. Né era stata data una spiegazione credibile di tale crollo.
Con il terzo motivo di appello incidentale ha impugnato la sentenza nella Controparte_5
[... parte in cui il Tribunale ha dichiarato prescritti i corrispettivi di rete nei rapporti tra ed Il Giudice aveva motivato la differente applicazione del regime CP_5 CP_3
della prescrizione con riferimento ai rapporti tra ed sostenendo CP_3 Controparte_5
che solo tra questi (diversamente che tra ed fosse configurabile un CP_2 CP_3
contratto di trasporto di energia elettrica. In realtà nei rapporti contrattuali tra i soggetti indicati non era configurabile un contratto di trasporto, sicché non poteva applicarsi la previsione di cui all'art 2951 c.c.
Con il quarto motivo di appello incidentale ha infine impugnato la sentenza Controparte_5
in punto di spese di lite: in realtà nessuna domanda di condanna al pagamento delle spese di lite era stata avanzata da né aveva formulato domanda di manleva CP_2 CP_3
nei confronti di limitandosi a chiedere soltanto di mandare assolta Controparte_5
dal pagamento integrale delle spese di lite. CP_3
12 Errata era pertanto la sentenza di condanna “in manleva”.
Ragioni di priorità logica impongono di esaminare preliminarmente la fondatezza dell'appello incidentale, atteso che la domanda di condanna al risarcimento del danno di Controparte_5 spiegata da nell'appello principale presuppone la conferma della sentenza di prime Pt_1
[... cure nella parte in cui ha accertato e dichiarato che il calcolo del consumo effettuato da posto a fondamento delle fatture contestate non fosse corretto, e la somma CP_5 richiesta a da – con le prevedibili ricadute sui rapporti tra CP_2 CP_3
e - non dovuta. Pt_1 CP_3
Il primo motivo di appello incidentale deve intendersi completamente assorbito, avendo questa Corte disposto rinnovazione della CTU di cui aveva eccepito la nullità Controparte_5
per mancanza di contraddittorio.
Il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
La CTU espletata in grado di appello – svolta nel contradittorio pieno tra le parti, esaustiva ed immune da vizi logici – ha confermato le risultanze della CTU impugnata espletata in primo grado.
Con riferimento al quesito a) (“Accerti e dica il CTU se la verifica del contatore matricola N.
96210321, installato nel 2012 dall'allora oggi Controparte_11 Controparte_5
presso il cliente n. 617972191 corrispondente alla società (oggi
[...] Parte_2
e rimosso dai tecnici incaricati della a seguito di Controparte_2 Controparte_5
verifica effettuata presso lo stabilimento ove ha sede parte attrice, eseguita in data
17.05.2016 come da verbale di redatto in pari data, sia stata Controparte_11
correttamente condotta e verbalizzata, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 13 -
71:2015 – 08” il consulente incaricato ha risposto “Considerando quanto esposto, e considerando le prescrizioni, posso concludere che la verifica non è stata correttamente condotta e verbalizzata secondo quanto prescritto dalla norma CEI 13 - 71:2015” (pag. 11
CTU).
Sul quesito b) “Accerti e dica il CTU se la presunta anomalia verbalizzata sul verbale di verifica del 17.05.2016, ovvero: “Complesso di misura con mancanza di una corrente fase T che imedisce la corretta registrazione dei consumi” sia tecnicamente giustificabile con la motivazione tecnica addotta ovvero: “Morsetto sul GME surriscaldato con vite lenta” e se, in
13 base alla sopra citata Norma CEI 13 - 71:2015 - 08, la presunta anomalia non andasse accertata attraverso l'inserzione di un gruppo di misura campione a confronto”, il consulente d'ufficio ha dichiarato “si ritiene che la risposta al punto b) del quesito si possa semplicemente limitare a dichiarare che l'anomalia riscontrata di mancanza di corrente sulla fase T sia incompatibile, sulla base di ben note leggi fisiche, con il surriscaldamento del morsetto e che l'anomalia avrebbe potuto (e dovuto!) essere meglio definita con le opportune misure a cui si è fatto riferimento nel punto precedente”.
Con riferimento al quesito c) “Accerti e dica il CTU, sulla base delle risultanze emerse in risposta ai precedenti quesiti, se sussistano le condizioni tecniche per determinare la data di inizio della presunta anomalia al 27.06.2012, anche alla luce delle due ulteriori verifiche (e contestuali verbali) operate dai tecnici della Distributrice in data 23.08.2012 e in data
08.06.2015, in cui veniva attestato da questi ultimi il corretto funzionamento del medesimo contatore” il CTU ha concluso “Considerando quanto esposto e dando fede ai contenuti del verbale di verifica del 08/06/2015 posso affermare che l'anomalia si sia generata successivamente a tale data o tuttalpiù in corrispondenza di essa come già ipotizzato in precedenza. Posso riaffermare che, per quanto emerge dagli atti e considerato il tipo di anomalia rilevata, non sussistono condizioni tecniche per determinarne la data di inizio, data che comunque colloco tra il giorno 08/06/2015 e 17/05/2016”.
Con riferimento al quesito d “Accerti e dica il CTU, appurato che sulla base delle verifiche (e contestuali verbali) operate dai tecnici della Distributrice in data 23.08.2012 e 08.06.2015, il gruppo di misura era in tali date correttamente operante, se ciò sia tecnicamente compatibile con una anomalia permanente del gruppo di misura, dal 27.6.2012 al 31.05.2016, come asserito dalla Distributrice, oppure sia eventualmente ed in via del tutto ipotetica, attribuibile ad una imprecisata ed indimostrata anomalia transitoria dello stesso gruppo di misura. In tale ipotesi, accerti e dica il nominato CTU se la ricostruzione storica dei consumi operata dalla Distributrice possa essere ritenuta tecnicamente corretta e rifletta i reali consumi di parte attrice”; il consulente ha dichiarato “Riguardo l'operatività del gruppo di misura nelle date del 23/08/2012 e 08/06/2015 mi sono già espresso, affermando che l'anomalia rilevata ha avuto inizio nel periodo di tempo compreso tra il 08.06.2015 e il 17.06.2016, giorno quest'ultimo nel quale tale anomalia è stata rilevata e risolta. Sottolineo nuovamente come il
14 tipo di anomalia rilevata consista in un contatto non “stabile” e quindi caratterizzato da precarietà e non costanza nel tempo. Per quanto esposto ritengo che la ricostruzione storica dei consumi operata dalla Distributrice fino alla data del 31/05/2016 non sia tecnicamente corretta e non rifletta i reali consumi della ”; CP_2
Con riferimento al quesito e) “Accerti e dica il CTU, dopo aver esaminato e comparato la metodologia adottata da con quella utilizzata dai consulenti incaricati dalla Controparte_5
(Ing. Prof. , Ing. ecc.) così come esposta nelle Controparte_2 Per_1 Per_2
relazione peritali e documentazione allegata agli atti attorei, quale risulti più idonea a quantificare i reali consumi di nel periodo di presunta anomalia del Controparte_2
gruppo di misura” il consulente ha dedotto “…disponendo delle misure rilevate dal gruppo di misura ogni 15 minuti dal 01/05/2012 al 31/07/2016, ho ritenuto opportuno riportarle in grafici e osservarle con attenzione, in particolare in corrispondenza delle date significative per questo procedimento: risultano evidenti la diminuzione dei consumi avvenuta a fine giugno 2012 e l'aumento del 17/05/2016 in occasione dell'intervento di riparazione per eleminare l'anomalia di funzionamento del gruppo di misura. Sottolineo che a causa delle lavorazioni eseguite da numerose macchine indipendenti tra loro, l'andamento dei consumi subisce significative variazioni, sia nel corso della stessa giornata, sia tra giornate differenti: ciò non permette di riconoscere con sufficiente certezza l'origine delle variazioni stesse.
Sufficiente certezza si può avere soltanto relativamente al 17/05/2016, quando la decisa variazione in aumento si è avuta verso le ore 12:45 in corrispondenza dell'evento chiaramente documentato del ripristino del collegamento del TA al gruppo di misura.
….….. Nonostante questa mancanza di dati certi ma con la innegabile ammissione che la riduzione delle lavorazioni e quindi dei consumi ci sia stata, sostiene la Controparte_1
propria ipotesi non dando alcun valore al fatto che il proprio verificatore abbia sottoscritto che il guasto poi dovuto alla “vite lenta” rilevato nel 2016 non fosse presente nel 2015. Oltre
a tutto ciò voglio ancora richiamare ciò che dichiara lo stesso CT di nella Controparte_1 sua mail del 25/09/2023 “…E-Distribuzione non descrive le metodologie utilizzate nelle lettere di ricostruzione”. Ciò significa che non ho avuto alcuna possibilità di valutare una ricostruzione che non è stata chiarita ma solo sostenuta nella comunicazione di poche pagine inviata a il 30 Giugno 2016, con contenuti che non chiariscono né dimostrano CP_2
15 nulla (si veda il documento di ricostruzione allegato).] Ritengo opportuno aggiungere che, grazie alle osservazioni delle parti, ho potuto approfondire alcuni aspetti che confermano e rafforzano le conclusioni alle quali ero giunto con la scrittura della bozza. …”.
Con riferimento al quesito f) “Verifichi il CTU la conformità dei verbali prodotti da
[...]
prodotti da e, nel caso in cui emergano delle Controparte_12 Controparte_2
difformità, accerti quali dei predetti verbali riportino i valori esatti, indicando altresì i motivi delle accertate difformità; accerti altresì il CTU l'esatto ammontare: - degli importi ancora dovuti a titolo di conguaglio da a in forza dei contratti di fornitura CP_2 CP_3
di energia elettrica stipulati rispettivamente in data 28 maggio 2012 e 22 novembre 2013; - degli importi eventualmente ancora dovuti da a a titolo di CP_3 Controparte_1
conguaglio in relazione ai servizi di trasporto di energia elettrica al cliente finale
nel periodo 1 gennaio 2013/31 agosto 2014; - degli importi eventualmente CP_2
ancora dovuti da a a titolo di conguaglio in relazione ai servizi di CP_3 CP_4
dispacciamento di energia elettrica al cliente finale nel periodo 1 gennaio CP_2
[... 2013/31 agosto 2014” il CTU ha concluso, “con riferimento ai verbali prodotti da
e , ritengo corretto quanto già espresso dal CTU del CP_5 CP_2
procedimento di primo grado Ing. nella propria relazione, ovvero Per_3
“…complessivamente non sono state riscontrate difformità sostanziali e/o decisive per la causa”.
Infine, il CTU ha svolto delle considerazioni finali per cui “Il contenzioso ha l'obiettivo di ricostruire i reali consumi del cliente in un arco di 4 anni a seguito del rilevato CP_2
malfunzionamento del 2016 del gruppo di misura composto da contatore, componenti e circuiti accessori. Il tipo di guasto rilevato, e i cui effetti possono essere decisamente significativi, è caratterizzato da una estrema variabilità nella sua evoluzione e conseguentemente riguardo agli errori di misura che possono essere introdotti. L'estrema variabilità è dovuta a eventi casuali, quali sollecitazioni meccaniche anche lievi, variazioni di temperatura, modifica dei materiali per cause varie quali ossidazioni, formazioni di residui di combustioni dovuti a fenomeni elettrici, altre sollecitazioni autogenerate dagli stessi fenomeni nel momento in cui si verificano. Va evidenziato che tali eventi sono assolutamente imprevedibili, nei modi e nelle quantità in cui si possono manifestare. I fenomeni non sono
16 nel loro complesso modellabili, così da poterne descrivere la reale evoluzione e considerare quantitativamente gli effetti. Ugualmente non è possibile determinarne il tempo di inizio, visto che gli effetti causati non sono, in questo caso, distinguibili da quelli derivanti dalla riduzione delle lavorazioni che la ha avuto modo di indicare. E-Distribuzione ha stabilito CP_2
come data di inizio la medesima in cui la ha drasticamente ridotto le CP_2
lavorazioni come testimoniato dalla documentazione agli atti che riporta una data antecedente al 2016, anno nel quale il guasto è stato identificato, corretto e comunicato.
Oltre a ciò una verifica tecnica sottoscritta da ha escluso la presenza di Controparte_1
irregolarità di funzionamento fino al 2015. Le proposte di ricostruzione dei consumi reali presentati dalle parti nel precedente giudizio di primo grado non hanno convinto l'allora consulente tecnico per la limitata disponibilità e incertezza dei dati su cui tali ricostruzioni erano basate. Da parte mia confermo che le conclusioni alle quali sono giunto sono le uniche plausibili, avendo scartato ipotesi per le quali ritengo non essere state fornite sufficienti giustificazioni”.
Questa Corte ritiene di non doversi discostare dalle risultanze della CTU, ampiamente motivata e immune da vizi logici.
Anche il terzo motivo di appello incidentale è infondato.
La natura del rapporto contrattuale intercorsa tra ed è un CP_3 Controparte_1 contratto per il trasporto di energia elettrica, come indicato nel nomen stesso - “Contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica” (doc n. 3 , ed il contenuto CP_3
contrattuale è rappresentato proprio dalla regolazione del servizio di trasporto effettuata dal distributore.
Di qui l'applicabilità della prescrizione di cui all'art. 2951 cod. civ. ai diritti nascenti dal rapporto tra e . CP_3 Controparte_1
Anche il quarto motivo di appello incidentale è infondato.
In realtà ha chiesto di essere “mandata assolta dal pagamento integrale delle CP_3
spese di lite” e fin dalla costituzione in giudizio ha chiesto “che le spese del presente giudizio vengano poste integralmente a carico di ”. Peraltro il principio di Controparte_1
soccombenza avrebbe comunque imposto al Giudicante ed indipendentemente dalla formulazione di domanda specifica di porre a carico della parte soccombente le spese di lite.
17 Venendo all'appello principale proposto da , va innanzitutto esaminata Pt_1
[... l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di condanna generica sollevata da
. CP_5
L'eccezione è infondata.
Con la pronuncia a Sezioni Unite n. 29862 del 12.10.2022 la Corte di Cassazione ha chiarito:
“..Infondata, in primo luogo, e' l'allegazione secondo cui il codice di rito non consentirebbe la proposizione di domande di condanna limitate all'an debeatur. Tale questione e' stata gia' affrontata e risolta da queste Sezioni Unite, con orientamento dal quale non v'e' motivo di discostarsi - ed al quale, anzi, si intende qui dare continuita' -, secondo cui la domanda di danno puo' essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto. Tale facolta' costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento.
Spettera' poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribaltera' sull'attore
l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno. Questo principio e' stato piu' volte affermato sia da queste Sezioni Unite (in particolare da Sez. U, Sentenza n. 12103 del
23/11/1995, che rappresento' la sentenza capostipite, e poi da Sez. U, Sentenza n. 390 del
2.6.2000; Sez. U, Sentenza n. 390 del 2.6.2000; Sez. U, Sentenza n. 108 del 10.4.2000); sia da tutte le sezioni semplici di questa Corte: dalla Prima Sezione (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n.
16776 del 24.5.2022); dalla Seconda Sezione (ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 19873 del
20.6.2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10323 del 29.5.2020; Sez. 2, Sentenza n. 4962 del
04/04/2001); dalla Terza Sezione (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 4653 del 22.2.2021; Sez. 3,
Sentenza n. 25113 del 24.10.2017); dalla Sezione Lavoro (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 2262 del 16.2.2012; Sez. L, Sentenza n. 15154 del 5.7.2007)”.
Nel merito, l'appello è fondato.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado ha rassegnato nel merito le seguenti Parte_1 conclusioni: “in via principale, respingere per tutti i motivi esposti in narrativa la domanda di rideterminazione dei consumi di energia elettrica promossa nei confronti di Parte_1
in via subordinata, nel caso di accoglimento anche solo parziale della domanda di rideterminazione dei consumi accertare la responsabilità di quale Controparte_1
18 unico responsabile della gestione dei misuratori elettrici e dell'attività di determinazione dei consumi e per l'effetto dichiarare responsabile del pregiudizio subito Controparte_1
da in conseguenza della nuova anche parziale quantificazione dei consumi di Parte_1
cui è causa con espressa riserva di liquidazione dei danni in un separato giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali”
Dalla CTU espletata in appello è emersa la conferma della non corretta rilevazione dei consumi – e conseguenziale scorretta rideterminazione degli stessi comunicata alle ditte fornitrici – da parte di , unico responsabile delle misurazioni con riferimento Controparte_5 ai punti di prelievo dell'energia elettrica dei clienti finali. Nei rapporti tra Distributore e fornitore (nello specifico tra ed ) Controparte_5 Pt_1 sussiste in capo al primo l'obbligo – sancito all'art 9 del contratto di trasporto stipulato tra le parti (doc. 9 ) di “effettuare l'attività di misura, ivi inclusa la determinazione dei Pt_1
prelievi di potenza e di energia, in conformità alle disposizioni normative vigenti e comunque con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata”. Pertanto, ogni errore nella rilevazione di consumi e nella metodologia di calcolo degli stessi è da attribuire in via esclusiva al distributore.
Dal canto suo, difatti, il somministrante ha l'obbligo di fatturare esclusivamente in Pt_1
base ai consumi rilevati dal distributore.
ha documentato in atti (doc. 10- 12) di aver provveduto al pagamento in favore di Pt_1
dei corrispettivi di trasporto per i maggiori consumi rettificati relativi al punto Controparte_5
di prelievo di mentre la fattura corrispondente emessa nei confronti del reseller CP_2
ER (dell'importo di euro 269.733,45) era rimasta impagata.
In conseguenza di un inadempimento di – rispetto all'obbligo della corretta Controparte_5
rilevazione e ricostruzione dei consumi) – ha versato ad i Pt_1 Controparte_5
corrispettivi di trasporto e distribuzione (doc. 12) e pagato a tutti i relativi oneri di CP_4
Contro dispacciamento, sostenuto il costo addebitato dal della componente di energia elettrica erroneamente comunicata da , e versato le relative accise ed imposte, costi Controparte_5
tutti sostenuti e non recuperabili per il mancato incasso da della fattura n. CP_3
510000102894 del 1 settembre 2016 di euro 269.733,45 (doc. 7).
19 Di fronte al dedotto inadempimento del distributore, è fondata la domanda di far accertare e dichiarare l'inadempimento suddetto e la responsabilità del distributore, con riserva espressa di quantificazione del danno in separato giudizio.
Né ha pregio l'eccezione sollevata da secondo cui la domanda di condanna di Controparte_5
sarebbe stata condizionata all'accoglimento di quella di che vi Pt_1 CP_3
aveva rinunciato. Difatti aveva a sua volta chiamato in causa , Pt_1 Controparte_5 condizionando la domanda di condanna di quest'ultima all'accoglimento della domanda principale spiegata da come sopra riportata. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (valore indeterminabile - scaglione fino ad euro 52.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque: quanto al primo grado per la fase di studio della controversia euro 1.701,00
per la fase introduttiva euro 1.204,00
per la fase istruttoria euro 1.806,00
per la fase decisoria euro 2.905,00
per un totale di euro 7.616,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge. quanto all'appello per la fase di studio della controversia euro 2.058,00
per la fase introduttiva euro 1.418,00
per la fase istruttoria euro 3.045,00
per la fase decisoria euro 3.470.00
per un totale di euro 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
20 Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) In accoglimento dell'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante por tempore, ed in parziale riforma della sentenza n. 1391/2022
Tribunale di Genova pubblicata il 30 maggio 2022, accerta e dichiara la responsabilità di per il pregiudizio subito da in Controparte_5 Parte_1 conseguenza della errata quantificazione dei consumi di energia elettrica di cui alla fattura n. 510000102894 del 1 settembre 2016 emessa nei confronti di da quantificcarsi con separato giudizio;
Controparte_3
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_5
3) Conferma per il resto la sentenza gravata.
4) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_5 pagamento, in favore di delle spese di lite del doppio grado che liquida Parte_1 quanto al primo grado in euro 7.616,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, quanto all'appello in euro 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario iva e cpa come per legge.
5) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_5 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, e di , in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_2 spese di lite del grado, che liquida in favore di ciascuna parte in euro 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario e cpa come per legge, per quanto attiene Controparte_2 con attribuzione all'avv. Gaetano BIOCCA, dichiaratori antistatario;
.
6) Nulla per rimasta contumace. CP_4
7) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
8) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 13 gennaio 2025
21 Il Giudice Ausiliario estensore
Avv. Daniela Traverso
Il Presidente
Dott. ssa Giovanna Cannata
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