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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/08/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2989/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Lanzino n. 33, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Erminia Acri che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo, indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione
del nominativo della ricorrente dagli elenchi anagrafici degli OTD per gli anni 2017, 2018 e
2019, con conseguente obbligo dell alla relativa reiscrizione. - in ogni caso, accertare CP_1
e dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione delle assunte somme percepite dalla
ricorrente a titolo di trattamento di indennità di disoccupazione agricola con riferimento agli
anni 2017, 2018 e 2019, di cui alle note citate in premessa. Con vittoria di spese e CP_1
competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito, rigettare
la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese,
diritti e onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto provvedimenti
CP_ dell con cui l aveva disconosciuto 102 giornate di lavoro agricolo per gli anni CP_1
2017, 2018 e 2019; che aveva lavorato per le giornate disconosciute per l'azienda agricola
CP_ di NZ EL;
che l aveva chiesto la restituzione degli importi erogati per
CP_ indennità di disoccupazione per le annualità indicate;
che i provvedimenti dell erano illegittimi poiché non motivati;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola di NZ EL;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova testimoniale assunta la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
2 il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
CP_ Tale principio è pienamente valevole anche nel caso in cui l procede al disconoscimento delle giornate lavorative in base alle asserite mere presunzioni legate a stime tecniche, dovendosi poi aggiungere che la prova indicata non può consistere nella documentazione proveniente dal datore di lavoro, che costituisce l'oggetto del disconoscimento operato dall . CP_1
CP_ Ciò posto, occorre evidenziare che i testi escussi affermano di avere una causa contro l per cancellazione delle giornate agricole, sicché le loro dichiarazioni [se pur la loro testimonianza è ammissibile (cfr. in merito, Cass. Sez. Lav. 21418/2015)] debbono sottoporsi a più rigoroso vaglio critico.
In merito, deve rilevarsi che il teste afferma di aver lavorato nel periodo Tes_1
agosto/settembre 2017, 2018 e 2019 insieme alla ricorrente, indicando un periodo diverso da quello indicato nel ricorso (maggio/settembre 2017, marzo/giugno 2018 e maggio/settembre 2019) e da quello indicato dal teste (maggio/dicembre Tes_2
2017; marzo/giugno 2018 e maggio/ottobre 2019), che afferma che la teste era nel Tes_1
suo gruppo di lavoro.
Occorre poi evidenziare, ancora sulle testimonianze rese, la notevole divergenza nell'indicazione del numero complessivo dei dipendenti dell'azienda, tra la ventina indicata dalla teste e i meno di mille indicati dalla teste . Tes_1 Tes_2
Le testimonianze sono dunque profondamente incerte e tali per cui - se pur, si aggiunge,
non possono ravvisarsi i presupposti per l'affermazione della falsità delle dichiarazioni,
anche in ragione del tempo trascorso tra il periodo indicato dai testi e la testimonianza resa
- la pretesa azionata in giudizio non può dirsi confermata.
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola di NZ EL
in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 15702/2004;
3 Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni dell'azienda, la sproporzione delle giornate lavorative dichiarate e l'antieconomicità (per un volume di acquisiti e di vendite sempre uguale a zero a fronte di un costo annuo di sole retribuzioni tra €. 220.000,00 a €.
270.000,00, oltre oneri previdenziali e costi per l'acquisito dei macchinari e dei materiali per la lavorazione) dell'attività.
Per tale motivazione, si ripete, la documentazione di provenienza dell'asserito datore di lavoro allegata da parte ricorrente non è sufficiente per dare dimostrazione della pretesa azionata in giudizio.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendosi
CP_ l'indennità di disoccupazione indebitamente versata dall l'oggetto diretto del giudizio,
sicché il principio affermato da Cass. Sez. Lav. 16676/2020 non trova applicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 1.8.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2989/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Lanzino n. 33, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Erminia Acri che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo, indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione
del nominativo della ricorrente dagli elenchi anagrafici degli OTD per gli anni 2017, 2018 e
2019, con conseguente obbligo dell alla relativa reiscrizione. - in ogni caso, accertare CP_1
e dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione delle assunte somme percepite dalla
ricorrente a titolo di trattamento di indennità di disoccupazione agricola con riferimento agli
anni 2017, 2018 e 2019, di cui alle note citate in premessa. Con vittoria di spese e CP_1
competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito, rigettare
la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese,
diritti e onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto provvedimenti
CP_ dell con cui l aveva disconosciuto 102 giornate di lavoro agricolo per gli anni CP_1
2017, 2018 e 2019; che aveva lavorato per le giornate disconosciute per l'azienda agricola
CP_ di NZ EL;
che l aveva chiesto la restituzione degli importi erogati per
CP_ indennità di disoccupazione per le annualità indicate;
che i provvedimenti dell erano illegittimi poiché non motivati;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola di NZ EL;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova testimoniale assunta la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
2 il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
CP_ Tale principio è pienamente valevole anche nel caso in cui l procede al disconoscimento delle giornate lavorative in base alle asserite mere presunzioni legate a stime tecniche, dovendosi poi aggiungere che la prova indicata non può consistere nella documentazione proveniente dal datore di lavoro, che costituisce l'oggetto del disconoscimento operato dall . CP_1
CP_ Ciò posto, occorre evidenziare che i testi escussi affermano di avere una causa contro l per cancellazione delle giornate agricole, sicché le loro dichiarazioni [se pur la loro testimonianza è ammissibile (cfr. in merito, Cass. Sez. Lav. 21418/2015)] debbono sottoporsi a più rigoroso vaglio critico.
In merito, deve rilevarsi che il teste afferma di aver lavorato nel periodo Tes_1
agosto/settembre 2017, 2018 e 2019 insieme alla ricorrente, indicando un periodo diverso da quello indicato nel ricorso (maggio/settembre 2017, marzo/giugno 2018 e maggio/settembre 2019) e da quello indicato dal teste (maggio/dicembre Tes_2
2017; marzo/giugno 2018 e maggio/ottobre 2019), che afferma che la teste era nel Tes_1
suo gruppo di lavoro.
Occorre poi evidenziare, ancora sulle testimonianze rese, la notevole divergenza nell'indicazione del numero complessivo dei dipendenti dell'azienda, tra la ventina indicata dalla teste e i meno di mille indicati dalla teste . Tes_1 Tes_2
Le testimonianze sono dunque profondamente incerte e tali per cui - se pur, si aggiunge,
non possono ravvisarsi i presupposti per l'affermazione della falsità delle dichiarazioni,
anche in ragione del tempo trascorso tra il periodo indicato dai testi e la testimonianza resa
- la pretesa azionata in giudizio non può dirsi confermata.
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola di NZ EL
in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 15702/2004;
3 Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni dell'azienda, la sproporzione delle giornate lavorative dichiarate e l'antieconomicità (per un volume di acquisiti e di vendite sempre uguale a zero a fronte di un costo annuo di sole retribuzioni tra €. 220.000,00 a €.
270.000,00, oltre oneri previdenziali e costi per l'acquisito dei macchinari e dei materiali per la lavorazione) dell'attività.
Per tale motivazione, si ripete, la documentazione di provenienza dell'asserito datore di lavoro allegata da parte ricorrente non è sufficiente per dare dimostrazione della pretesa azionata in giudizio.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendosi
CP_ l'indennità di disoccupazione indebitamente versata dall l'oggetto diretto del giudizio,
sicché il principio affermato da Cass. Sez. Lav. 16676/2020 non trova applicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 1.8.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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