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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2938/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2938 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2018 tra:
, C.F. , residente in Cagliari ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata, nel viale Merello n.2, presso lo studio dell'avvocato Luigi Merello, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione
Parte attrice contro
, C.F. , residente in Cagliari ed ivi elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata, nella via Loru n.19, presso lo studio dell'avvocato Umberto Roberto Argiolas, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta – attrice in via riconvenzionale
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, contrariis reiectis
1) In via principale e nel merito, accertato che gli eventi per cui è causa sono stati causati da esclusivo fatto e colpa (imprudenza, negligenza e imperizia) della convenuta, condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, da quantificarsi in corso di
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causa e/o in separato giudizio, con liquidazione, se del caso, anche in via equitativa, o comunque in una somma non inferiore ad euro 25.000,00, in favore di;
Parte_1
2) In subordine, nella ipotesi si accertasse che la sig.ra deve partecipare alla Parte_1 rimessa in pristino dell'interpiano esistente tra i due appartamenti, ed in particolare alla sistemazione delle travi in legno costituenti la struttura portante di detto interpiano, compensare, seppur parzialmente, tali spese che, eventualmente e in deprecata ipotesi fossero dovute dalla con quanto dovuto dalla a titolo di danno, condannando la Pt_1 CP_1 al pagamento dell'eccedenza; CP_1
3) In ogni caso con vittoria di spese e di onorari”.
Nell'interesse di parte convenuta attrice in via riconvenzionale:
“Nel merito:
1) in via principale: rigettare, per i motivi di cui alla parte espositiva, le avverse domande e, per
l'effetto, mandare assolta la convenuta dalle domande tutte formulate dalla sig.ra Pt_1
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere esistente il danno lamentato, accertare e dichiarare che la signora avrebbe potuto evitare i danni usando Pt_1
l'ordinaria diligenza e, per l'effetto, mandare assolta la signora dalle pretese e dalle CP_1 domande tutte avanzate da parte attrice;
3) in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere esistente il danno lamentato, accertare che il fatto colposo della signora ha concorso Pt_1
a cagionare il danno e, per l'effetto, diminuire il risarcimento del danno spettante alla signora di una somma non inferiore di € 20.000,00 o di quella somma maggiore o minore che Pt_1 dovesse risultare in corso di causa e/o da determinarsi anche in via equitativa;
in via riconvenzionale principale:
4) accertare e dichiarare che, in virtù dell'applicazione dell'art. 1125 cc, la sig.ra è Pt_1 tenuta al pagamento della metà dell'importo dei lavori per il risanamento del solaio interpiano e, per l'effetto, condannarla all'effettuazione dei lavori per la quota di sua competenza e/o al pagamento della sua quota parte necessaria all'espletamento dei lavori quantificata in € 7.375,00 + IVA di legge oltre al pagamento per la direzione dei lavori e oneri di sicurezza e/o della somma maggiore o minore che verrà quantificata in corso di causa;
in via riconvenzionale principale:
5) nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere esistente il danno lamentato dall'attrice, accertare e dichiarare che gli eventi per cui è causa siano stati causati per esclusivo fatto colposo della sig.ra e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni Pt_1
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subiti e subendi dalla signora a causa nel mancato utilizzo dell'immobile di sua CP_1 proprietà, da quantificarsi in € 24.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o determinata anche in via equitativa, somma eventualmente da portare in compensazione;
in via riconvenzionale subordinata,
6) nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere esistente il danno lamentato dall'attrice, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità, nella causazione del danno della signora nonché che, in virtù dell'applicazione dell'art. 1125 cc, la sig.ra Pt_1 Pt_1
è tenuta al pagamento della metà dell'importo dei lavori per il risanamento del solaio interpiano, e, nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento dei danni della signora
portare in compensazione tale somma con un importo complessivo non inferiore ad CP_1
€ 32.720,78 di cui:
- € 1.345,78 pari al 50% della somma corrisposta, dalla per conto della signora CP_1
a titolo di compensi per l'espletata CTU nella causa RG n. 2260/2015; Pt_1
- € 24.000,00 da riconoscere a titolo di risarcimento danni patiti dalla signora o in CP_1 quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa
- € 7.375,00 + Iva, oltre al pagamento di direzione lavori e oneri di sicurezza, pari alla metà dell'importo per i lavori di ripristino del solaio di competenza della signora o con Pt_1 quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. in via riconvenzionale ulteriormente subordinata,
7) nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere esistente il danno lamentato dall'attrice, portare in compensazione la somma eventualmente dovuta dalla sig.ra CP_1
a titolo di risarcimento danni con un importo complessivo non inferiore ad € 8.720,78 di cui:
- € 1.345,78 pari al 50% della somma corrisposta, dalla per conto della signora CP_1
a titolo di compensi per l'espletata CTU nella causa RG n. 2260/2015; Pt_1
- € 7.375,00 + Iva, oltre al pagamento di direzione lavori e oneri di sicurezza, pari alla metà dell'importo per i lavori di ripristino del solaio di competenza della signora o con Pt_1 quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
8) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, chiedendo fin d'ora la condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto, come dimostrato nella parte espositiva dell'atto, sussistono tutti i presupposti richiesti”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità per i danni causati nel proprio CP_1 immobile e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha esposto:
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Cagliari, nella via Canelles n.56;
- che il proprio appartamento sovrasta l'unità immobiliare di proprietà di CP_1
- che quest'ultima aveva eseguito dei lavori di ristrutturazione nel proprio immobile e in data
23-24/05/2012 l'impresa incaricata aveva demolito un tramezzo che delimitava due ambienti dell'appartamento, cagionando il crollo del soffitto;
- che, nella specie, le travi di legno che costituivano il soffitto per la convenuta ed il proprio pavimento non avevano ceduto, limitandosi ad incrinarsi leggermente a seguito del crollo del soffitto;
- che l'operazione di ristrutturazione eseguita in modo negligente ed imprudente, essendo peraltro l'immobile un fabbricato storico, le aveva cagionato ingenti danni;
- che nel mese di luglio 2015 era stato espletato un ATP ex art. 696 bis c.p.c. ma il tentativo di conciliazione espletato dal ctu ing. non aveva avuto esito positivo;
Persona_1
- che, peraltro, le conclusioni cui era giunto il ctu non erano condivisibili con riferimento ai danni subiti, in quanto gli stessi dovevano essere addebitati integralmente a CP_1 essendo risultato pacifico, anche dalla stessa consulenza tecnica, che la causa del cedimento non era addebitabile alle condizioni dell'immobile, ma alla condotta imprudente e negligente della convenuta;
- che aveva subito un danno ben maggiore di quello quantificato dal ctu nella somma pari ad euro 2.800,00, oltre agli ulteriori pregiudizi di natura economica e morale.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento della responsabilità di Parte_1 [...]
e la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, CP_1 da quantificare in corso di causa, anche in via equitativa, e comunque in una somma non inferiore a euro 25.000,00.
***
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato l'avversa prospettazione dei fatti, CP_1 evidenziando:
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- che in data 13/09/2011 aveva acquistato l'appartamento sito in Cagliari, nella via Canelles n.
56 al piano terra;
- che nel mese di luglio 2012 aveva effettuato dei lavori di restauro al fine di rimettere in pristino l'immobile e di poterlo locare;
- che aveva eseguito l'eliminazione del controsoffitto e di un tramezzo non avente funzione di muro portante;
- che a seguito dell'eliminazione del controsoffitto si era avveduta del pessimo stato di manutenzione e della vetustà delle travi;
- che non vi era stato alcun crollo del soffitto, come testimoniato dal verbale dei Vigili del Fuoco che erano intervenuti in data 6/08/2012 a seguito della propria chiamata;
- che in tale occasione era emerso che le travi lignee del solaio erano indebolite dal marciume per infiltrazioni d'acqua e vetustà;
- che aveva contattato immediatamente ma quest'ultima si era Parte_1 disinteressata del problema;
- che aveva contattato l'attrice anche tramite il proprio legale, mostrandosi persino disponibile ad anticipare la sua quota di spese ex art.1125 c.c.;
- che nel corso dell'anno 2015, a causa del protarsi ingiustificato dell'inerzia da parte dell'attrice, aveva instaurato un giudizio ex art. 696 bis c.p.c. in modo da individuare i lavori necessari a mettere in sicurezza il solaio, accertare l'indifferibilità dell'intervento di ripristino e i lavori a tal fine necessari, nonché il relativo costo e il riparto tra le proprietarie;
- che anche in questa occasione l'attrice si era disinteressata di tutte le questioni inerenti al ripristino del solaio, omettendo persino di versare la sua quota di spese per il compenso del ctu.
Tanto premesso, ha concluso evidenziando che lo stato dei luoghi e CP_1
l'atteggiamento ostruzionista di le avevano impedito di godere, anche in via Parte_1 mediata, del bene, cagionando un danno conseguenza da quantificare in corso di causa ma comunque non inferiore alla somma di euro 24.000,00 pari ad un canone di locazione per immobili aventi caratteristiche simili.
Per queste ragioni, la convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande nonché, in via subordinata, l'accertamento della condotta negligente dell'attrice.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della CP_1 metà dell'importo dei lavori necessari per il risanamento del solaio, oltre al risarcimento del danno subito a causa del mancato godimento dell'immobile.
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Infine, in via riconvenzionale subordinata, la convenuta ha chiesto l'accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del danno dalla stessa patito, secondo il riparto di cui all'art. 1125 c.c., con eventuale compensazione tra i rispettivi crediti risarcitori.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP (R.G. 2260/2015) e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'integrazione dei precedenti accertamenti peritali.
All'esito dell'istruttoria, le domande formulate dalle parti sono risultate fondate per le ragioni e nei limiti che seguono.
La parte attrice e la parte convenuta sono proprietarie degli immobili siti, rispettivamente, al primo piano e al piano terra del fabbricato sito in Cagliari, nella via Canelles n.56. ha instaurato un procedimento di ATP finalizzato ad accertare lo stato dei CP_1 luoghi, le cause dei danni presenti nell'immobile e i lavori da eseguire per la messa in pristino del solaio interpiano, valutando il costo ed i criteri di ripartizione tre le parti delle relative spese.
ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della Parte_1 responsabilità della convenuta nella causazione dei danni presenti nel proprio immobile e, per l'effetto, la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti.
La convenuta ha formulato domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la CP_1 condanna dell'attrice al pagamento dei lavori per il risanamento del solaio, secondo la quota di sua spettanza, oltre al risarcimento del danno subito a causa del mancato godimento dell'immobile per responsabilità esclusiva dell'attrice stessa.
Tanto premesso, nel corso del primo sopralluogo eseguito presso l'immobile sito in Cagliari, nella via Canelles n.56, il ctu ing. aveva verificato che “il solaio è costituito da una Persona_1 struttura portante lignea a semplice orditura su cui poggia un tavolato, le travi sono appoggiate sulle murature portanti”.
“La quasi totalità delle travi in legno versano in un pessimo stato di conservazione, il degrado
è evidente e si manifesta con l'assenza di porzioni di legno sia nella parte superficiale che in profondità.
Da un'analisi visiva si evince che il degrado abbia origine principalmente nella vetustà della struttura su cui sono presenti evidenti alterazioni distruttive e degradative generate probabilmente da insetti che hanno contribuito a compromettere l'integrità della struttura”.
In sostanza, nel corso del sopralluogo il ctu aveva potuto verificare che la struttura portante del fabbricato versava in pessimo stato di conservazione.
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Considerato che aveva riferito nel corso del primo accertamento peritale Parte_1 che la formazione delle fessure nei tramezzi del suo appartamento era emersa contestualmente all'esecuzione dei lavori al piano sottostante, di proprietà di il ctu aveva provveduto CP_1
a verificare se i lavori eseguiti avessero potuto alterare le sollecitazioni agenti sulle strutture portanti del solaio e, quindi, incrementare la deformazione delle travi.
A tal fine, l'ing. aveva esaminato la documentazione presentata al Comune e Persona_1 aveva acquisito le restanti informazioni dai soggetti intervenuti direttamente nell'esecuzione dei lavori, ossia l'impresa esecutrice ed il direttore dei lavori.
All'esito dell'analisi dei dati, il ctu aveva ritenuto che “l'incremento di deformazione della trave sia riconducibile alla demolizione della muratura (al piano terra) presente in prossimità della stessa trave, infatti la muratura, per quanto sottile, svolgeva anche la funzione di appoggio per il solaio sovrastante che quindi non gravava esclusivamente sulla trave;
una volta rimossa la muratura la trave ha dovuto sopportare l'intero carico che ha provocato quindi una ulteriore inflessione della trave, un conseguente abbassamento del solaio e che ha innescato una azione di trazione sulla muratura sovrastante generando una fessurazione orizzontale”.
In conclusione, all'esito delle indagini tecniche era emerso che gli elementi strutturali del fabbricato per cui è causa si presentavano in pessimo stato di conservazione, in quanto erano molto degradati e in alcuni casi erano persino assenti delle porzioni di travi, con conseguente riduzione della resistenza meccanica della struttura portante.
Le cause di questo fenomeno erano state individuate principalmente nella vetustà della struttura e nel degrado generato dagli insetti, come i tarli del legno, che avevano eroso parte della struttura portante.
Per quanto riguarda l'inflessione delle travi, secondo la valutazione del perito “si ritiene che le stesse avessero già una elevata deformazione (freccia) antecedente ai lavori eseguiti al piano primo, derivante dalla ridotta sezione originaria delle strutture lignee portanti dotate di una scarsa resistenza meccanica incapace di contrastare l'inflessione longitudinale”.
Pertanto, all'esito degli accertamenti tecnici era stato possibile escludere che lo stato degradato del solaio dipendesse dai lavori eseguiti da CP_1
Quanto, invece, alla presenza di una importante fessura parallela al pavimento riscontrata presso l'appartamento del primo piano di il ctu aveva ritenuto che con Parte_1 verosimiglianza questa potesse essere dovuta all'esecuzione dei lavori nel piano sottostante, di proprietà di CP_1
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Tanto precisato, nel corso del presente giudizio, alla luce delle richieste di parte attrice, è stato necessario disporre una integrazione della consulenza al fine di verificare l'effettivo peggioramento delle condizioni degli immobili.
In sede di sopralluogo, eseguito dal ctu ing. in contraddittorio con i tecnici Persona_1 delle parti, è stato accertato che sono presenti nuove fessure sul pavimento e che le spaccature presenti nei muri hanno subito un allargamento rispetto a quanto rilevato in occasione dell'ATP.
Inoltre, è emerso che lo stato dei luoghi è stato modificato rispetto a quanto già esaminato, in quanto nel solaio di separazione tra l'alloggio del primo piano e quello del piano terra sono stati eseguiti dei lavori di consolidamento statico della struttura da parte di CP_1
In particolare, i lavori hanno riguardato la sostituzione delle vecchie travi in legno con dei nuovi profilati metallici di tipo IPE.
Tale assunto rappresenta un elemento non di poco rilievo nella presente analisi, in quanto, come condivisibilmente osservato dal ctu, l'esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale del solaio ne ha modificato l'assetto, il che impedisce di comparare i due stati di fatto in cui l'unico elemento differente sia l'epoca di riferimento.
In concreto, “Non è stato possibile confrontare lo stato di fatto ante lavori di consolidamento, che avrebbe consentito di valutare se i nuovi danni fossero ascrivibili alla vetustà delle strutture e/o dal ritardo nell'esecuzione dei lavori di consolidamento”.
Inoltre, “I lavori di consolidamento potrebbero aver provocato durante la loro esecuzione dei fisiologici assestamenti strutturali del solaio la cui deformazione avrebbe potuto generare
l'incremento del quadro fessurativo negli elementi del piano superiore come sopra descritto.
Infatti i lavori eseguiti, vincolati ad una tipologia di consolidamento del solaio che impediva la sostituzione integrale dello stesso ed imponeva un adattamento al livello di deformazione ormai acquisito dalla struttura, hanno riguardato la posa delle nuove travi in acciaio con profilati tipo IPE seguendo la tangente della curva deformata dal solaio. Questo ha comportato che le travi in acciaio
(inclinate) poggiassero direttamente su una porzione del tavolato, e che l'altra parte fosse collegata alla nuova struttura attraverso dei cunei in legno (vedi foto nn.18 e 19), inoltre le vibrazioni prodotte durante lo scasso nella muratura portante per la realizzazione degli appoggi delle travi potrebbe aver prodotto alcune fessure. I lavori potrebbero quindi, ragionevolmente, aver generato un assestamento del vecchio solaio sulla nuova struttura”.
In sostanza, secondo la valutazione del ctu ing. , la quale appare assolutamente Persona_1 condivisibile in quanto adeguatamente motivata e supportata da argomentazioni logiche, il peggioramento del quadro fessurativo per estensione e larghezza delle spaccature sia nella pavimentazione, che nelle murature, potrebbe essere stato cagionato “dall'assestamento delle
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strutture a seguito dei lavori di consolidamento e/o dalla vetustà della struttura e/o dal ritardo nell'esecuzione del consolidamento. Non arrestare tempestivamente i fenomeni di alterazione chimico-fisica degli elementi lignei portanti avrebbe prodotto una riduzione ulteriore delle sezioni resistenti con conseguente incremento della deformazione del solaio e generato ulteriori movimenti degli elementi sovrastanti. Oggi non è quindi possibile stabile esattamente le cause che hanno generato i nuovi danni, che potrebbero essere stati originati anche dalla combinazione dei tre fattori suindicati, di cui è complicatissimo stabilirne le singole incidenze percentuali”.
***
Tanto premesso, procedendo alla quantificazione dei costi da sostenere per il risanamento del solaio, occorre evidenziare che in forza della previsione di cui all'art. 1125 c.c. “Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte, e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.
Non è superfluo evidenziare che nel corso del primo accertamento tecnico, il ctu ha chiarito che lo stato degradato del solaio non dipende dai lavori eseguiti dalle parti, ma deriva principalmente dalla vetustà della struttura e dal degrado generato da insetti, come i tarli del legno, che hanno eroso parte della struttura portante.
Pertanto, facendo riferimento al computo metrico estimativo (computo metrico estimativo n.1) elaborato dal ctu per il consolidamento del solo solaio, indipendentemente dai lavori di risanamento e dei restanti danni, tale importo è stato stimato in euro 13.524,00 più l'I.V.A. dovuta per legge.
Tale importo in forza della disciplina codicistica deve essere posto a carico di entrambe le parti, in uguale misura, per cui la quota a carico di ciascuna di esse è pari ad euro 6.762,00, oltre
I.V.A.
Inoltre, in ragione della stessa disciplina, quanto ai costi da sostenere in via esclusiva da parte di ciascun proprietario, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda i costi da sostenere per lavori di rifacimento della pavimentazione finalizzati a ripristinarne l'orizzontalità e la complanarità, questi devono essere posti a carico della proprietaria del piano primo, Parte_1
I costi stimati dal ctu per i lavori di rimozione della pavimentazione esistente, del battiscopa ed il loro successivo rifacimento sono pari ad euro 3.997,00, oltre I.V.A.
Devono, invece, essere posti a carico della proprietaria dell'immobile sito al piano terra,
[...]
i costi relativi al ripristino del controsoffitto, i quali sono stati stimati dal ctu nella somma CP_1 pari ad euro 2.840,00, oltre I.V.A.
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***
Per quanto riguarda la quantificazione delle poste risarcitorie prospettate dalle parti a titolo di danno conseguenza, alla luce di quanto evidenziato, occorre precisare quanto segue.
Considerato che nelle more del giudizio la parte convenuta ha eseguito i lavori di consolidamento del solaio, non è stato più possibile effettuare un accertamento comparativo dello stato dei luoghi.
In altri termini, sebbene nel corso del secondo sopralluogo il ctu abbia constatato un peggioramento del quadro fessurativo presso l'appartamento del primo piano di proprietà di
[...]
non è stato, tuttavia, possibile accertarne con precisione l'eziologia, ed in particolare Parte_1 se la causa sia da rinvenire nella vetustà della struttura, nell'inerzia nell'esecuzione delle opere di consolidamento oppure nei lavori stessi.
Secondo il ctu “E' verosimile anche una combinazione dei tre fattori;
la vetustà della struttura fino al 2015, l'inerzia nell'esecuzione dei lavori dal 2015 fino alla data del consolidamento strutturale ed infine l'esecuzione degli stessi lavori”.
Ciò premesso, si deve operare una distinzione tra i vecchi danni ed i nuovi danni riscontrati presso l'appartamento di proprietà dell'attrice.
Infatti, “I vecchi danni sono quelli generati dalla deformazione del solaio, che ha comportato un movimento anomalo delle murature che hanno così subito delle sollecitazioni di trazione e la conseguente formazione di ulteriori fessurazioni e l'incremento dell'ampiezza di quelle esistenti.
I lavori necessari per risanare i vecchi danni, oltre al consolidamento statico del solaio, consistono nella riparazione delle fessurazioni presenti nelle murature dell'appartamento al piano primo”.
Quanto, invece, ai “nuovi danni riscontrati consistono nell'aumento del numero delle fessure
e dall'incremento dell'ampiezza di quelle esistenti, generati da una ulteriore deformazione subita dal solaio.
I lavori necessari per eliminare i vecchi e nuovi danni interessano principalmente le murature sulle quali è necessario eliminare le spaccature attraverso la sarcitura di tutte le fessurazioni presenti mediante l'esecuzione di un ciclo di lavorazioni”, le quali sono state analiticamente indicate dal ctu nella relazione finale.
Orbene, alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che i vecchi danni siano causalmente riconducibili, secondo il criterio del più probabile che non, ai lavori eseguiti al piano sottostante di proprietà di in occasione dei quali erano state rimosse delle murature che CP_1 raggiungevano il solaio e che collaboravano al suo supporto statico.
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Pertanto, i relativi costi devono essere posti a carico della stessa parte convenuta, responsabile dei danni causati, nella misura stimata dal ctu in euro 1.823,00, oltre l'IVA.
Quanto, invece, ai nuovi danni riscontrati, il ctu li ha stimati nella somma pari ad euro
2.035,00, oltre l'I.V.A. (v. computo metrico estimativo n.5).
A tal proposito, come evidenziato, le cause devono essere verosimilmente rinvenute nella combinazione dei tre fattori: la vetustà della struttura, l'inerzia nell'esecuzione dei lavori dal 2015 fino alla data del consolidamento strutturale ed infine l'esecuzione degli stessi lavori.
Per tale ragione, in assenza di elementi obiettivi sulla base dei quali poter ritenere che uno di questi fattori ha avuto una portata maggiore e diversa rispetto agli altri, sulla base di una valutazione equitativa, si deve ritenere che ciascuno di essi ha contribuito in eguale misura alla causazione del danno.
Di talchè, si deve ritenere che le relative conseguenze pregiudizievoli possono così essere allocate: per 2/3 a carico di essendo la stessa comproprietaria dell'immobile Parte_1 vetusto ed essendo rimasta inerte, pur essendo anch'essa tenuta (per la metà), nell'esecuzione dei lavori di consolidamento del solaio;
per i restanti 1/3 a carico di in ragione dei danni CP_1 riconducibili ai lavori eseguiti all'interno del proprio appartamento.
***
In conclusione, all'esito dell'istruttoria, tenuto conto del concorso di colpe tra la parte danneggiata e quella danneggiante, il danno conseguenza patito dalla parte attrice ammonta ad euro
2.501,33 (1.823,00 + 678,33), oltre l'IVA al 10%, ed è dunque pari ad euro 2.751,46.
Trattandosi di debito di valore, compete alla parte danneggiata il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme indicate fin dal momento in cui il danno si è verificato (Cass., SS.UU., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Il ritardato pagamento rispetto al momento in cui il danno si è verificato deve essere riparato attraverso il ricorso agli interessi c.d. compensativi, che non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione, per l'appunto, compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno.
La loro attribuzione costituisce, dunque, una mera modalità o tecnica liquidatoria (Cass. sez.
1, sentenza n. 19636 del 07/10/2005; Cass. Sez. U, sentenza n. 8520 del 05/04/2007).
Per la determinazione di questo profilo di danno può farsi riferimento ad elementi di carattere presuntivo e a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via astratta, di diversi parametri.
Attingendo al notorio, ed in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, in mancanza di altri elementi di prova, neanche allegati dalla parte danneggiata, può presumersi che nel periodo in esame il denaro sarebbe stato investito in titoli di Stato o in depositi bancari, o altri tipi di
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investimento cui di regola ricorrono i risparmiatori, che avrebbero consentito di lucrare un interesse medio annuo che può stimarsi pari al tasso degli interessi legali.
Deve, inoltre, tenersi conto del tasso d'inflazione, cioè del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta determinato sulla base degli indici ISTAT fra la data del fatto e quella dell'esborso, calcolando gli interessi compensativi sul valore delle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate nell'arco del termine del ritardato pagamento (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n.
1712; sez. 3, 10.3.2000 n. 2796).
Applicando tali criteri, il danno patito dall'attrice, integrato dalla perdita degli interessi che sarebbero via via maturati sulle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate dalla decorrenza del fatto (che si ritiene di individuare in via equitativa nella data di deposito della comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di ATP in data 28/05/2015) fino alla data della presente decisione, è pari ad euro 3.728,70.
In conclusione, la convenuta deve essere condanna al pagamento in favore CP_1 dell'attrice della somma di euro 3.728,70, oltre interessi in misura legale dalla Parte_1 domanda giudiziale al saldo.
***
Osserva questo tribunale che, quanto alle ulteriori poste risarcitorie prospettate dalle parti, inerenti in particolare il danno morale asseritamente subito dalla parte attrice, nonché il danno da mancato godimento dell'immobile e il pregiudizio non patrimoniale come prospettato dalla parte convenuta, sono rimasti del tutto privi di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
***
All'esito dell'istruttoria è risultato che le parti sono reciprocamente creditrici e debitrici.
In particolare, la convenuta la quale nel corso del giudizio ha provveduto ad CP_1 eseguire i lavori di consolidamento del solaio, è creditrice della metà del costo stimato dal ctu in ragione del criterio di riparto previsto dall'art. 1125 c.c.
Tale somma è stata quantificata dal ctu nell'importo pari ad euro 6.762,00, oltre I.V.A. al 10%, ossia complessivi euro 7.438,00.
L'attrice è, invece, risultata creditrice della somma dovuta a titolo Parte_1 risarcitorio pari ad euro 3.728,70.
Avendo le stesse parti nelle rispettive difese sollevato eccezione di compensazione, all'esito dell'istruttoria è risultato che deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1
della somma pari ad euro 3.709,30, oltre interessi in misura legale dalla decisione al CP_1 saldo.
12 N.R.G. 2938/2018
***
Per quanto riguarda le spese sostenute a titolo di onorari corrisposti in favore del ctu nel procedimento di ATP e per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio nel presente giudizio, le stesse devono essere ripartite secondo i criteri della soccombenza e della causalità.
Nel caso di specie, gli accertamenti peritali hanno avuto ad oggetto l'individuazione e la quantificazione dei lavori di consolidamento del solaio, i quali devono essere posti a carico delle parti in eguale misura, esclusa la parte che in forza dell'art. 1125 c.c. rientra nei lavori di competenza esclusiva a carico di ciascuno dei proprietari degli immobili, nonché la quantificazione dei danni conseguenza subiti nel solo appartamento della parte attrice Parte_1
Considerato che all'esito dell'istruttoria la parte attrice è risultata debitrice Parte_1 della somma pari ad euro 3.709,30 in favore della parte convenuta si ritiene equo e CP_1 ragionevole disporre la compensazione delle spese nella misura di 2/3, dovendosi porre la restante parte pari a 1/3 a carico dell'attrice risultata maggiormente soccombente. Parte_1
Pertanto, l'attrice deve essere condannata alla rifusione in favore di Parte_1 [...] della parte corrispondente ad 1/3 delle spese sostenute a titolo di compensi al ctu nel CP_1 procedimento di ATP e nel presente giudizio.
In ragione dei decreti di liquidazione degli onorari del ctu nel procedimento di ATP (euro
2.691,00) e nel presente giudizio (euro 1.900,00), deve essere condannata alla Parte_1 rifusione, in favore di della somma pari ad euro 1.530,52. CP_1
Anche le spese legali del procedimento di ATP e del presente giudizio seguono il principio della soccombenza, pertanto, per le stesse ragioni esposte in merito al riparto di responsabilità accertato nel corso di causa, si ritiene equo e ragionevole compensarle nella misura di 2/3, dovendosi porre la restante parte pari a 1/3 a carico dell'attrice risultata debitrice nei Parte_1 confronti della parte convenuta CP_1
Nel caso di specie, la prestazione professionale dei procuratori delle parti si è esaurita dopo l'entrata in vigore dei nuovi criteri fissati dal DM 147/2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri, come indicato in dispositivo.
Con riferimento alla domanda di parte convenuta tesa ad ottenere la condanna della parte attrice ex art. 96 c.p.c., la stessa non può trovare accoglimento, non essendo risultata provata la mala fede o la colpa grave nella condotta difensiva della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
13 N.R.G. 2938/2018
1) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 CP_1 della somma pari ad euro 3.709,30, oltre interessi in misura legale dalla decisione al saldo;
2) rigetta le altre domande delle parti;
3) compensa le spese degli onorari liquidati in favore del ctu nel procedimento di ATP e nella consulenza tecnica d'ufficio del presente giudizio nella misura di 2/3 e condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta della restante Parte_1 CP_1 parte pari a 1/3, che si liquida in euro 1.530,52;
4) compensa le spese legali del procedimento di ATP nella misura di 2/3 e condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta della restante Parte_1 CP_1 parte pari a 1/3, che si liquida in euro 779,00 per compensi al difensore ed euro 48,50 per spese, oltre spese generali, cpa e iva, come dovute per legge;
5) compensa le spese processuali del presente giudizio nella misura di 2/3 e condanna
[...] alla rifusione, in favore di della restante parte pari a 1/3, che si Parte_1 CP_1 liquida in euro 850,66 per compensi al difensore ed euro 172,66 per spese, oltre spese generali, cpa e iva, come dovute per legge.
Cagliari, 6 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles
14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2938 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2018 tra:
, C.F. , residente in Cagliari ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata, nel viale Merello n.2, presso lo studio dell'avvocato Luigi Merello, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione
Parte attrice contro
, C.F. , residente in Cagliari ed ivi elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata, nella via Loru n.19, presso lo studio dell'avvocato Umberto Roberto Argiolas, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta – attrice in via riconvenzionale
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, contrariis reiectis
1) In via principale e nel merito, accertato che gli eventi per cui è causa sono stati causati da esclusivo fatto e colpa (imprudenza, negligenza e imperizia) della convenuta, condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, da quantificarsi in corso di
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causa e/o in separato giudizio, con liquidazione, se del caso, anche in via equitativa, o comunque in una somma non inferiore ad euro 25.000,00, in favore di;
Parte_1
2) In subordine, nella ipotesi si accertasse che la sig.ra deve partecipare alla Parte_1 rimessa in pristino dell'interpiano esistente tra i due appartamenti, ed in particolare alla sistemazione delle travi in legno costituenti la struttura portante di detto interpiano, compensare, seppur parzialmente, tali spese che, eventualmente e in deprecata ipotesi fossero dovute dalla con quanto dovuto dalla a titolo di danno, condannando la Pt_1 CP_1 al pagamento dell'eccedenza; CP_1
3) In ogni caso con vittoria di spese e di onorari”.
Nell'interesse di parte convenuta attrice in via riconvenzionale:
“Nel merito:
1) in via principale: rigettare, per i motivi di cui alla parte espositiva, le avverse domande e, per
l'effetto, mandare assolta la convenuta dalle domande tutte formulate dalla sig.ra Pt_1
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere esistente il danno lamentato, accertare e dichiarare che la signora avrebbe potuto evitare i danni usando Pt_1
l'ordinaria diligenza e, per l'effetto, mandare assolta la signora dalle pretese e dalle CP_1 domande tutte avanzate da parte attrice;
3) in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere esistente il danno lamentato, accertare che il fatto colposo della signora ha concorso Pt_1
a cagionare il danno e, per l'effetto, diminuire il risarcimento del danno spettante alla signora di una somma non inferiore di € 20.000,00 o di quella somma maggiore o minore che Pt_1 dovesse risultare in corso di causa e/o da determinarsi anche in via equitativa;
in via riconvenzionale principale:
4) accertare e dichiarare che, in virtù dell'applicazione dell'art. 1125 cc, la sig.ra è Pt_1 tenuta al pagamento della metà dell'importo dei lavori per il risanamento del solaio interpiano e, per l'effetto, condannarla all'effettuazione dei lavori per la quota di sua competenza e/o al pagamento della sua quota parte necessaria all'espletamento dei lavori quantificata in € 7.375,00 + IVA di legge oltre al pagamento per la direzione dei lavori e oneri di sicurezza e/o della somma maggiore o minore che verrà quantificata in corso di causa;
in via riconvenzionale principale:
5) nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere esistente il danno lamentato dall'attrice, accertare e dichiarare che gli eventi per cui è causa siano stati causati per esclusivo fatto colposo della sig.ra e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni Pt_1
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subiti e subendi dalla signora a causa nel mancato utilizzo dell'immobile di sua CP_1 proprietà, da quantificarsi in € 24.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o determinata anche in via equitativa, somma eventualmente da portare in compensazione;
in via riconvenzionale subordinata,
6) nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere esistente il danno lamentato dall'attrice, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità, nella causazione del danno della signora nonché che, in virtù dell'applicazione dell'art. 1125 cc, la sig.ra Pt_1 Pt_1
è tenuta al pagamento della metà dell'importo dei lavori per il risanamento del solaio interpiano, e, nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento dei danni della signora
portare in compensazione tale somma con un importo complessivo non inferiore ad CP_1
€ 32.720,78 di cui:
- € 1.345,78 pari al 50% della somma corrisposta, dalla per conto della signora CP_1
a titolo di compensi per l'espletata CTU nella causa RG n. 2260/2015; Pt_1
- € 24.000,00 da riconoscere a titolo di risarcimento danni patiti dalla signora o in CP_1 quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa
- € 7.375,00 + Iva, oltre al pagamento di direzione lavori e oneri di sicurezza, pari alla metà dell'importo per i lavori di ripristino del solaio di competenza della signora o con Pt_1 quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. in via riconvenzionale ulteriormente subordinata,
7) nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere esistente il danno lamentato dall'attrice, portare in compensazione la somma eventualmente dovuta dalla sig.ra CP_1
a titolo di risarcimento danni con un importo complessivo non inferiore ad € 8.720,78 di cui:
- € 1.345,78 pari al 50% della somma corrisposta, dalla per conto della signora CP_1
a titolo di compensi per l'espletata CTU nella causa RG n. 2260/2015; Pt_1
- € 7.375,00 + Iva, oltre al pagamento di direzione lavori e oneri di sicurezza, pari alla metà dell'importo per i lavori di ripristino del solaio di competenza della signora o con Pt_1 quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
8) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, chiedendo fin d'ora la condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto, come dimostrato nella parte espositiva dell'atto, sussistono tutti i presupposti richiesti”.
3 N.R.G. 2938/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità per i danni causati nel proprio CP_1 immobile e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha esposto:
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Cagliari, nella via Canelles n.56;
- che il proprio appartamento sovrasta l'unità immobiliare di proprietà di CP_1
- che quest'ultima aveva eseguito dei lavori di ristrutturazione nel proprio immobile e in data
23-24/05/2012 l'impresa incaricata aveva demolito un tramezzo che delimitava due ambienti dell'appartamento, cagionando il crollo del soffitto;
- che, nella specie, le travi di legno che costituivano il soffitto per la convenuta ed il proprio pavimento non avevano ceduto, limitandosi ad incrinarsi leggermente a seguito del crollo del soffitto;
- che l'operazione di ristrutturazione eseguita in modo negligente ed imprudente, essendo peraltro l'immobile un fabbricato storico, le aveva cagionato ingenti danni;
- che nel mese di luglio 2015 era stato espletato un ATP ex art. 696 bis c.p.c. ma il tentativo di conciliazione espletato dal ctu ing. non aveva avuto esito positivo;
Persona_1
- che, peraltro, le conclusioni cui era giunto il ctu non erano condivisibili con riferimento ai danni subiti, in quanto gli stessi dovevano essere addebitati integralmente a CP_1 essendo risultato pacifico, anche dalla stessa consulenza tecnica, che la causa del cedimento non era addebitabile alle condizioni dell'immobile, ma alla condotta imprudente e negligente della convenuta;
- che aveva subito un danno ben maggiore di quello quantificato dal ctu nella somma pari ad euro 2.800,00, oltre agli ulteriori pregiudizi di natura economica e morale.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento della responsabilità di Parte_1 [...]
e la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, CP_1 da quantificare in corso di causa, anche in via equitativa, e comunque in una somma non inferiore a euro 25.000,00.
***
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato l'avversa prospettazione dei fatti, CP_1 evidenziando:
4 N.R.G. 2938/2018
- che in data 13/09/2011 aveva acquistato l'appartamento sito in Cagliari, nella via Canelles n.
56 al piano terra;
- che nel mese di luglio 2012 aveva effettuato dei lavori di restauro al fine di rimettere in pristino l'immobile e di poterlo locare;
- che aveva eseguito l'eliminazione del controsoffitto e di un tramezzo non avente funzione di muro portante;
- che a seguito dell'eliminazione del controsoffitto si era avveduta del pessimo stato di manutenzione e della vetustà delle travi;
- che non vi era stato alcun crollo del soffitto, come testimoniato dal verbale dei Vigili del Fuoco che erano intervenuti in data 6/08/2012 a seguito della propria chiamata;
- che in tale occasione era emerso che le travi lignee del solaio erano indebolite dal marciume per infiltrazioni d'acqua e vetustà;
- che aveva contattato immediatamente ma quest'ultima si era Parte_1 disinteressata del problema;
- che aveva contattato l'attrice anche tramite il proprio legale, mostrandosi persino disponibile ad anticipare la sua quota di spese ex art.1125 c.c.;
- che nel corso dell'anno 2015, a causa del protarsi ingiustificato dell'inerzia da parte dell'attrice, aveva instaurato un giudizio ex art. 696 bis c.p.c. in modo da individuare i lavori necessari a mettere in sicurezza il solaio, accertare l'indifferibilità dell'intervento di ripristino e i lavori a tal fine necessari, nonché il relativo costo e il riparto tra le proprietarie;
- che anche in questa occasione l'attrice si era disinteressata di tutte le questioni inerenti al ripristino del solaio, omettendo persino di versare la sua quota di spese per il compenso del ctu.
Tanto premesso, ha concluso evidenziando che lo stato dei luoghi e CP_1
l'atteggiamento ostruzionista di le avevano impedito di godere, anche in via Parte_1 mediata, del bene, cagionando un danno conseguenza da quantificare in corso di causa ma comunque non inferiore alla somma di euro 24.000,00 pari ad un canone di locazione per immobili aventi caratteristiche simili.
Per queste ragioni, la convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande nonché, in via subordinata, l'accertamento della condotta negligente dell'attrice.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della CP_1 metà dell'importo dei lavori necessari per il risanamento del solaio, oltre al risarcimento del danno subito a causa del mancato godimento dell'immobile.
5 N.R.G. 2938/2018
Infine, in via riconvenzionale subordinata, la convenuta ha chiesto l'accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del danno dalla stessa patito, secondo il riparto di cui all'art. 1125 c.c., con eventuale compensazione tra i rispettivi crediti risarcitori.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP (R.G. 2260/2015) e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'integrazione dei precedenti accertamenti peritali.
All'esito dell'istruttoria, le domande formulate dalle parti sono risultate fondate per le ragioni e nei limiti che seguono.
La parte attrice e la parte convenuta sono proprietarie degli immobili siti, rispettivamente, al primo piano e al piano terra del fabbricato sito in Cagliari, nella via Canelles n.56. ha instaurato un procedimento di ATP finalizzato ad accertare lo stato dei CP_1 luoghi, le cause dei danni presenti nell'immobile e i lavori da eseguire per la messa in pristino del solaio interpiano, valutando il costo ed i criteri di ripartizione tre le parti delle relative spese.
ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della Parte_1 responsabilità della convenuta nella causazione dei danni presenti nel proprio immobile e, per l'effetto, la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti.
La convenuta ha formulato domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la CP_1 condanna dell'attrice al pagamento dei lavori per il risanamento del solaio, secondo la quota di sua spettanza, oltre al risarcimento del danno subito a causa del mancato godimento dell'immobile per responsabilità esclusiva dell'attrice stessa.
Tanto premesso, nel corso del primo sopralluogo eseguito presso l'immobile sito in Cagliari, nella via Canelles n.56, il ctu ing. aveva verificato che “il solaio è costituito da una Persona_1 struttura portante lignea a semplice orditura su cui poggia un tavolato, le travi sono appoggiate sulle murature portanti”.
“La quasi totalità delle travi in legno versano in un pessimo stato di conservazione, il degrado
è evidente e si manifesta con l'assenza di porzioni di legno sia nella parte superficiale che in profondità.
Da un'analisi visiva si evince che il degrado abbia origine principalmente nella vetustà della struttura su cui sono presenti evidenti alterazioni distruttive e degradative generate probabilmente da insetti che hanno contribuito a compromettere l'integrità della struttura”.
In sostanza, nel corso del sopralluogo il ctu aveva potuto verificare che la struttura portante del fabbricato versava in pessimo stato di conservazione.
6 N.R.G. 2938/2018
Considerato che aveva riferito nel corso del primo accertamento peritale Parte_1 che la formazione delle fessure nei tramezzi del suo appartamento era emersa contestualmente all'esecuzione dei lavori al piano sottostante, di proprietà di il ctu aveva provveduto CP_1
a verificare se i lavori eseguiti avessero potuto alterare le sollecitazioni agenti sulle strutture portanti del solaio e, quindi, incrementare la deformazione delle travi.
A tal fine, l'ing. aveva esaminato la documentazione presentata al Comune e Persona_1 aveva acquisito le restanti informazioni dai soggetti intervenuti direttamente nell'esecuzione dei lavori, ossia l'impresa esecutrice ed il direttore dei lavori.
All'esito dell'analisi dei dati, il ctu aveva ritenuto che “l'incremento di deformazione della trave sia riconducibile alla demolizione della muratura (al piano terra) presente in prossimità della stessa trave, infatti la muratura, per quanto sottile, svolgeva anche la funzione di appoggio per il solaio sovrastante che quindi non gravava esclusivamente sulla trave;
una volta rimossa la muratura la trave ha dovuto sopportare l'intero carico che ha provocato quindi una ulteriore inflessione della trave, un conseguente abbassamento del solaio e che ha innescato una azione di trazione sulla muratura sovrastante generando una fessurazione orizzontale”.
In conclusione, all'esito delle indagini tecniche era emerso che gli elementi strutturali del fabbricato per cui è causa si presentavano in pessimo stato di conservazione, in quanto erano molto degradati e in alcuni casi erano persino assenti delle porzioni di travi, con conseguente riduzione della resistenza meccanica della struttura portante.
Le cause di questo fenomeno erano state individuate principalmente nella vetustà della struttura e nel degrado generato dagli insetti, come i tarli del legno, che avevano eroso parte della struttura portante.
Per quanto riguarda l'inflessione delle travi, secondo la valutazione del perito “si ritiene che le stesse avessero già una elevata deformazione (freccia) antecedente ai lavori eseguiti al piano primo, derivante dalla ridotta sezione originaria delle strutture lignee portanti dotate di una scarsa resistenza meccanica incapace di contrastare l'inflessione longitudinale”.
Pertanto, all'esito degli accertamenti tecnici era stato possibile escludere che lo stato degradato del solaio dipendesse dai lavori eseguiti da CP_1
Quanto, invece, alla presenza di una importante fessura parallela al pavimento riscontrata presso l'appartamento del primo piano di il ctu aveva ritenuto che con Parte_1 verosimiglianza questa potesse essere dovuta all'esecuzione dei lavori nel piano sottostante, di proprietà di CP_1
7 N.R.G. 2938/2018
Tanto precisato, nel corso del presente giudizio, alla luce delle richieste di parte attrice, è stato necessario disporre una integrazione della consulenza al fine di verificare l'effettivo peggioramento delle condizioni degli immobili.
In sede di sopralluogo, eseguito dal ctu ing. in contraddittorio con i tecnici Persona_1 delle parti, è stato accertato che sono presenti nuove fessure sul pavimento e che le spaccature presenti nei muri hanno subito un allargamento rispetto a quanto rilevato in occasione dell'ATP.
Inoltre, è emerso che lo stato dei luoghi è stato modificato rispetto a quanto già esaminato, in quanto nel solaio di separazione tra l'alloggio del primo piano e quello del piano terra sono stati eseguiti dei lavori di consolidamento statico della struttura da parte di CP_1
In particolare, i lavori hanno riguardato la sostituzione delle vecchie travi in legno con dei nuovi profilati metallici di tipo IPE.
Tale assunto rappresenta un elemento non di poco rilievo nella presente analisi, in quanto, come condivisibilmente osservato dal ctu, l'esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale del solaio ne ha modificato l'assetto, il che impedisce di comparare i due stati di fatto in cui l'unico elemento differente sia l'epoca di riferimento.
In concreto, “Non è stato possibile confrontare lo stato di fatto ante lavori di consolidamento, che avrebbe consentito di valutare se i nuovi danni fossero ascrivibili alla vetustà delle strutture e/o dal ritardo nell'esecuzione dei lavori di consolidamento”.
Inoltre, “I lavori di consolidamento potrebbero aver provocato durante la loro esecuzione dei fisiologici assestamenti strutturali del solaio la cui deformazione avrebbe potuto generare
l'incremento del quadro fessurativo negli elementi del piano superiore come sopra descritto.
Infatti i lavori eseguiti, vincolati ad una tipologia di consolidamento del solaio che impediva la sostituzione integrale dello stesso ed imponeva un adattamento al livello di deformazione ormai acquisito dalla struttura, hanno riguardato la posa delle nuove travi in acciaio con profilati tipo IPE seguendo la tangente della curva deformata dal solaio. Questo ha comportato che le travi in acciaio
(inclinate) poggiassero direttamente su una porzione del tavolato, e che l'altra parte fosse collegata alla nuova struttura attraverso dei cunei in legno (vedi foto nn.18 e 19), inoltre le vibrazioni prodotte durante lo scasso nella muratura portante per la realizzazione degli appoggi delle travi potrebbe aver prodotto alcune fessure. I lavori potrebbero quindi, ragionevolmente, aver generato un assestamento del vecchio solaio sulla nuova struttura”.
In sostanza, secondo la valutazione del ctu ing. , la quale appare assolutamente Persona_1 condivisibile in quanto adeguatamente motivata e supportata da argomentazioni logiche, il peggioramento del quadro fessurativo per estensione e larghezza delle spaccature sia nella pavimentazione, che nelle murature, potrebbe essere stato cagionato “dall'assestamento delle
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strutture a seguito dei lavori di consolidamento e/o dalla vetustà della struttura e/o dal ritardo nell'esecuzione del consolidamento. Non arrestare tempestivamente i fenomeni di alterazione chimico-fisica degli elementi lignei portanti avrebbe prodotto una riduzione ulteriore delle sezioni resistenti con conseguente incremento della deformazione del solaio e generato ulteriori movimenti degli elementi sovrastanti. Oggi non è quindi possibile stabile esattamente le cause che hanno generato i nuovi danni, che potrebbero essere stati originati anche dalla combinazione dei tre fattori suindicati, di cui è complicatissimo stabilirne le singole incidenze percentuali”.
***
Tanto premesso, procedendo alla quantificazione dei costi da sostenere per il risanamento del solaio, occorre evidenziare che in forza della previsione di cui all'art. 1125 c.c. “Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte, e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.
Non è superfluo evidenziare che nel corso del primo accertamento tecnico, il ctu ha chiarito che lo stato degradato del solaio non dipende dai lavori eseguiti dalle parti, ma deriva principalmente dalla vetustà della struttura e dal degrado generato da insetti, come i tarli del legno, che hanno eroso parte della struttura portante.
Pertanto, facendo riferimento al computo metrico estimativo (computo metrico estimativo n.1) elaborato dal ctu per il consolidamento del solo solaio, indipendentemente dai lavori di risanamento e dei restanti danni, tale importo è stato stimato in euro 13.524,00 più l'I.V.A. dovuta per legge.
Tale importo in forza della disciplina codicistica deve essere posto a carico di entrambe le parti, in uguale misura, per cui la quota a carico di ciascuna di esse è pari ad euro 6.762,00, oltre
I.V.A.
Inoltre, in ragione della stessa disciplina, quanto ai costi da sostenere in via esclusiva da parte di ciascun proprietario, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda i costi da sostenere per lavori di rifacimento della pavimentazione finalizzati a ripristinarne l'orizzontalità e la complanarità, questi devono essere posti a carico della proprietaria del piano primo, Parte_1
I costi stimati dal ctu per i lavori di rimozione della pavimentazione esistente, del battiscopa ed il loro successivo rifacimento sono pari ad euro 3.997,00, oltre I.V.A.
Devono, invece, essere posti a carico della proprietaria dell'immobile sito al piano terra,
[...]
i costi relativi al ripristino del controsoffitto, i quali sono stati stimati dal ctu nella somma CP_1 pari ad euro 2.840,00, oltre I.V.A.
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***
Per quanto riguarda la quantificazione delle poste risarcitorie prospettate dalle parti a titolo di danno conseguenza, alla luce di quanto evidenziato, occorre precisare quanto segue.
Considerato che nelle more del giudizio la parte convenuta ha eseguito i lavori di consolidamento del solaio, non è stato più possibile effettuare un accertamento comparativo dello stato dei luoghi.
In altri termini, sebbene nel corso del secondo sopralluogo il ctu abbia constatato un peggioramento del quadro fessurativo presso l'appartamento del primo piano di proprietà di
[...]
non è stato, tuttavia, possibile accertarne con precisione l'eziologia, ed in particolare Parte_1 se la causa sia da rinvenire nella vetustà della struttura, nell'inerzia nell'esecuzione delle opere di consolidamento oppure nei lavori stessi.
Secondo il ctu “E' verosimile anche una combinazione dei tre fattori;
la vetustà della struttura fino al 2015, l'inerzia nell'esecuzione dei lavori dal 2015 fino alla data del consolidamento strutturale ed infine l'esecuzione degli stessi lavori”.
Ciò premesso, si deve operare una distinzione tra i vecchi danni ed i nuovi danni riscontrati presso l'appartamento di proprietà dell'attrice.
Infatti, “I vecchi danni sono quelli generati dalla deformazione del solaio, che ha comportato un movimento anomalo delle murature che hanno così subito delle sollecitazioni di trazione e la conseguente formazione di ulteriori fessurazioni e l'incremento dell'ampiezza di quelle esistenti.
I lavori necessari per risanare i vecchi danni, oltre al consolidamento statico del solaio, consistono nella riparazione delle fessurazioni presenti nelle murature dell'appartamento al piano primo”.
Quanto, invece, ai “nuovi danni riscontrati consistono nell'aumento del numero delle fessure
e dall'incremento dell'ampiezza di quelle esistenti, generati da una ulteriore deformazione subita dal solaio.
I lavori necessari per eliminare i vecchi e nuovi danni interessano principalmente le murature sulle quali è necessario eliminare le spaccature attraverso la sarcitura di tutte le fessurazioni presenti mediante l'esecuzione di un ciclo di lavorazioni”, le quali sono state analiticamente indicate dal ctu nella relazione finale.
Orbene, alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che i vecchi danni siano causalmente riconducibili, secondo il criterio del più probabile che non, ai lavori eseguiti al piano sottostante di proprietà di in occasione dei quali erano state rimosse delle murature che CP_1 raggiungevano il solaio e che collaboravano al suo supporto statico.
10 N.R.G. 2938/2018
Pertanto, i relativi costi devono essere posti a carico della stessa parte convenuta, responsabile dei danni causati, nella misura stimata dal ctu in euro 1.823,00, oltre l'IVA.
Quanto, invece, ai nuovi danni riscontrati, il ctu li ha stimati nella somma pari ad euro
2.035,00, oltre l'I.V.A. (v. computo metrico estimativo n.5).
A tal proposito, come evidenziato, le cause devono essere verosimilmente rinvenute nella combinazione dei tre fattori: la vetustà della struttura, l'inerzia nell'esecuzione dei lavori dal 2015 fino alla data del consolidamento strutturale ed infine l'esecuzione degli stessi lavori.
Per tale ragione, in assenza di elementi obiettivi sulla base dei quali poter ritenere che uno di questi fattori ha avuto una portata maggiore e diversa rispetto agli altri, sulla base di una valutazione equitativa, si deve ritenere che ciascuno di essi ha contribuito in eguale misura alla causazione del danno.
Di talchè, si deve ritenere che le relative conseguenze pregiudizievoli possono così essere allocate: per 2/3 a carico di essendo la stessa comproprietaria dell'immobile Parte_1 vetusto ed essendo rimasta inerte, pur essendo anch'essa tenuta (per la metà), nell'esecuzione dei lavori di consolidamento del solaio;
per i restanti 1/3 a carico di in ragione dei danni CP_1 riconducibili ai lavori eseguiti all'interno del proprio appartamento.
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In conclusione, all'esito dell'istruttoria, tenuto conto del concorso di colpe tra la parte danneggiata e quella danneggiante, il danno conseguenza patito dalla parte attrice ammonta ad euro
2.501,33 (1.823,00 + 678,33), oltre l'IVA al 10%, ed è dunque pari ad euro 2.751,46.
Trattandosi di debito di valore, compete alla parte danneggiata il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme indicate fin dal momento in cui il danno si è verificato (Cass., SS.UU., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Il ritardato pagamento rispetto al momento in cui il danno si è verificato deve essere riparato attraverso il ricorso agli interessi c.d. compensativi, che non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione, per l'appunto, compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno.
La loro attribuzione costituisce, dunque, una mera modalità o tecnica liquidatoria (Cass. sez.
1, sentenza n. 19636 del 07/10/2005; Cass. Sez. U, sentenza n. 8520 del 05/04/2007).
Per la determinazione di questo profilo di danno può farsi riferimento ad elementi di carattere presuntivo e a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via astratta, di diversi parametri.
Attingendo al notorio, ed in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, in mancanza di altri elementi di prova, neanche allegati dalla parte danneggiata, può presumersi che nel periodo in esame il denaro sarebbe stato investito in titoli di Stato o in depositi bancari, o altri tipi di
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investimento cui di regola ricorrono i risparmiatori, che avrebbero consentito di lucrare un interesse medio annuo che può stimarsi pari al tasso degli interessi legali.
Deve, inoltre, tenersi conto del tasso d'inflazione, cioè del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta determinato sulla base degli indici ISTAT fra la data del fatto e quella dell'esborso, calcolando gli interessi compensativi sul valore delle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate nell'arco del termine del ritardato pagamento (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n.
1712; sez. 3, 10.3.2000 n. 2796).
Applicando tali criteri, il danno patito dall'attrice, integrato dalla perdita degli interessi che sarebbero via via maturati sulle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate dalla decorrenza del fatto (che si ritiene di individuare in via equitativa nella data di deposito della comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di ATP in data 28/05/2015) fino alla data della presente decisione, è pari ad euro 3.728,70.
In conclusione, la convenuta deve essere condanna al pagamento in favore CP_1 dell'attrice della somma di euro 3.728,70, oltre interessi in misura legale dalla Parte_1 domanda giudiziale al saldo.
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Osserva questo tribunale che, quanto alle ulteriori poste risarcitorie prospettate dalle parti, inerenti in particolare il danno morale asseritamente subito dalla parte attrice, nonché il danno da mancato godimento dell'immobile e il pregiudizio non patrimoniale come prospettato dalla parte convenuta, sono rimasti del tutto privi di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
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All'esito dell'istruttoria è risultato che le parti sono reciprocamente creditrici e debitrici.
In particolare, la convenuta la quale nel corso del giudizio ha provveduto ad CP_1 eseguire i lavori di consolidamento del solaio, è creditrice della metà del costo stimato dal ctu in ragione del criterio di riparto previsto dall'art. 1125 c.c.
Tale somma è stata quantificata dal ctu nell'importo pari ad euro 6.762,00, oltre I.V.A. al 10%, ossia complessivi euro 7.438,00.
L'attrice è, invece, risultata creditrice della somma dovuta a titolo Parte_1 risarcitorio pari ad euro 3.728,70.
Avendo le stesse parti nelle rispettive difese sollevato eccezione di compensazione, all'esito dell'istruttoria è risultato che deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1
della somma pari ad euro 3.709,30, oltre interessi in misura legale dalla decisione al CP_1 saldo.
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Per quanto riguarda le spese sostenute a titolo di onorari corrisposti in favore del ctu nel procedimento di ATP e per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio nel presente giudizio, le stesse devono essere ripartite secondo i criteri della soccombenza e della causalità.
Nel caso di specie, gli accertamenti peritali hanno avuto ad oggetto l'individuazione e la quantificazione dei lavori di consolidamento del solaio, i quali devono essere posti a carico delle parti in eguale misura, esclusa la parte che in forza dell'art. 1125 c.c. rientra nei lavori di competenza esclusiva a carico di ciascuno dei proprietari degli immobili, nonché la quantificazione dei danni conseguenza subiti nel solo appartamento della parte attrice Parte_1
Considerato che all'esito dell'istruttoria la parte attrice è risultata debitrice Parte_1 della somma pari ad euro 3.709,30 in favore della parte convenuta si ritiene equo e CP_1 ragionevole disporre la compensazione delle spese nella misura di 2/3, dovendosi porre la restante parte pari a 1/3 a carico dell'attrice risultata maggiormente soccombente. Parte_1
Pertanto, l'attrice deve essere condannata alla rifusione in favore di Parte_1 [...] della parte corrispondente ad 1/3 delle spese sostenute a titolo di compensi al ctu nel CP_1 procedimento di ATP e nel presente giudizio.
In ragione dei decreti di liquidazione degli onorari del ctu nel procedimento di ATP (euro
2.691,00) e nel presente giudizio (euro 1.900,00), deve essere condannata alla Parte_1 rifusione, in favore di della somma pari ad euro 1.530,52. CP_1
Anche le spese legali del procedimento di ATP e del presente giudizio seguono il principio della soccombenza, pertanto, per le stesse ragioni esposte in merito al riparto di responsabilità accertato nel corso di causa, si ritiene equo e ragionevole compensarle nella misura di 2/3, dovendosi porre la restante parte pari a 1/3 a carico dell'attrice risultata debitrice nei Parte_1 confronti della parte convenuta CP_1
Nel caso di specie, la prestazione professionale dei procuratori delle parti si è esaurita dopo l'entrata in vigore dei nuovi criteri fissati dal DM 147/2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri, come indicato in dispositivo.
Con riferimento alla domanda di parte convenuta tesa ad ottenere la condanna della parte attrice ex art. 96 c.p.c., la stessa non può trovare accoglimento, non essendo risultata provata la mala fede o la colpa grave nella condotta difensiva della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
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1) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 CP_1 della somma pari ad euro 3.709,30, oltre interessi in misura legale dalla decisione al saldo;
2) rigetta le altre domande delle parti;
3) compensa le spese degli onorari liquidati in favore del ctu nel procedimento di ATP e nella consulenza tecnica d'ufficio del presente giudizio nella misura di 2/3 e condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta della restante Parte_1 CP_1 parte pari a 1/3, che si liquida in euro 1.530,52;
4) compensa le spese legali del procedimento di ATP nella misura di 2/3 e condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta della restante Parte_1 CP_1 parte pari a 1/3, che si liquida in euro 779,00 per compensi al difensore ed euro 48,50 per spese, oltre spese generali, cpa e iva, come dovute per legge;
5) compensa le spese processuali del presente giudizio nella misura di 2/3 e condanna
[...] alla rifusione, in favore di della restante parte pari a 1/3, che si Parte_1 CP_1 liquida in euro 850,66 per compensi al difensore ed euro 172,66 per spese, oltre spese generali, cpa e iva, come dovute per legge.
Cagliari, 6 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles
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