CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1397/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VISONA' STEFANO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18152/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170004219315000 IMU 2009
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024 IMU 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 753/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 7 dicembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2017 0004219315 000, di € 2.374,21, per omesso pagamento dell'IMU negli anni 2009-2010-2011, asseritamente notificata il 31 ottobre 2017, ma di cui afferma di essere venuta a conoscenza solo a seguito della notifica della intimazione di pagamento in rubrica, avvenuta il 5.10.2024.
Deduce e argomenta che i crediti tributari in cartella sono prescritti per decorso del termine quinquennale e che il Comune è comunque decaduto da potere di riscuoterli.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione ha dedotto:
- che la ricorrente ha intestato il ricorso alla CGT di Perugia ma poi l'ha depositato presso la CGT;
- che la cartella 097 …9315 è stata ritualmente notificata;
- che prima della notifica dell'intimazione opposta alla ricorrente sono state notificate altre due intimazioni, la n. 09720219006864978000 notificata in data 09.2.22, e la n. 09720249080407711000 notificata in data
05.10.24.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la CGT, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Risulta dagli atti che il 9.2.2022 è stata notificata alla ricorrente l'intimazione di pagamento n.
09720219006864978000, relativa, tra le altre, alla cartella opposta nel presente giudizio.
L'intimazione di pagamento non è stata opposta, perciò la pretesa in cartella si è consolidata e non è più discutibile.
Si legge infatti nella più recente giurisprudenza di legittimità che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass.
n. 20476 del 2025).
Segue la pronuncia in dispositivo.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- spese di lite a carico della ricorrente liquidate in € 700,00, oltre accessori.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VISONA' STEFANO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18152/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170004219315000 IMU 2009
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024 IMU 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 753/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 7 dicembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2017 0004219315 000, di € 2.374,21, per omesso pagamento dell'IMU negli anni 2009-2010-2011, asseritamente notificata il 31 ottobre 2017, ma di cui afferma di essere venuta a conoscenza solo a seguito della notifica della intimazione di pagamento in rubrica, avvenuta il 5.10.2024.
Deduce e argomenta che i crediti tributari in cartella sono prescritti per decorso del termine quinquennale e che il Comune è comunque decaduto da potere di riscuoterli.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione ha dedotto:
- che la ricorrente ha intestato il ricorso alla CGT di Perugia ma poi l'ha depositato presso la CGT;
- che la cartella 097 …9315 è stata ritualmente notificata;
- che prima della notifica dell'intimazione opposta alla ricorrente sono state notificate altre due intimazioni, la n. 09720219006864978000 notificata in data 09.2.22, e la n. 09720249080407711000 notificata in data
05.10.24.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la CGT, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Risulta dagli atti che il 9.2.2022 è stata notificata alla ricorrente l'intimazione di pagamento n.
09720219006864978000, relativa, tra le altre, alla cartella opposta nel presente giudizio.
L'intimazione di pagamento non è stata opposta, perciò la pretesa in cartella si è consolidata e non è più discutibile.
Si legge infatti nella più recente giurisprudenza di legittimità che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass.
n. 20476 del 2025).
Segue la pronuncia in dispositivo.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- spese di lite a carico della ricorrente liquidate in € 700,00, oltre accessori.