Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1397
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità per consolidamento della pretesa

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché l'intimazione di pagamento precedentemente notificata, relativa alla stessa cartella, non è stata impugnata nei termini, determinando il consolidamento della pretesa tributaria e precludendo l'eccezione di prescrizione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per consolidamento della pretesa

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché l'intimazione di pagamento precedentemente notificata, relativa alla stessa cartella, non è stata impugnata nei termini, determinando il consolidamento della pretesa tributaria e precludendo l'eccezione di prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1397
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1397
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo