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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 124/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott. ssa Susanna ZANDA Giudice rel. dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/01/2025 da
, nato a [...] il [...] (C.F e nata a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Sassari il 21.01.1981 (C.F. ), elettivamente domiciliati in Porto Torres Corso Vittorio C.F._2
Emanuele n. 85presso e nello studio dell'Avv. Antonello Urru (C.F. )), che li rappresenta C.F._3
e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 15/01/2025 contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) nessun assegno di mantenimento verrà reciprocamente corrisposto tra le parti;
3) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con la in Pt_2 ogni caso i ricorrenti si accorderanno di volta in volta affinché siano garantiti due giorni infrasettimanali con il padre e 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive scolastiche, sulla base delle ferie estive dell' Pt_2 per i fine settimana e le festività varrà il principio dell'alternanza, anche su base annua;
il tutto comunque come da piano genitoriale in atti;
4) a titolo di contributo al mantenimento del figlio, il verserà la somma mensile di € 300,00, a Parte_1 mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente bancario intestato alla , avente il Parte_2 seguente codice IBAN: [...]. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat e comunque maggiorata del 50% delle spese straordinarie sostenute per il minore sulla base del protocollo in vigore in questo Tribunale;
5) le parti concordemente dichiarano che la casa coniugale di Sassari Strada Vicinale NI DD RO
n. 49, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, è stata venduta e che le parti hanno già suddiviso il prezzo della vendita.
A tale proposito le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente da pretendere.
6) nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti;
”
All'udienza del 01/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
***
I coniugi e anno contratto matrimonio civile in SASSARI (SS) trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2015, Atto N. 29, Parte 1), dalla cui unione è nato in [...] il figlio il 6 gennaio 2017, minore di età. Persona_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni congiunte all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti deve pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi
- trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma
2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio: dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SS) il 27.08.1980 ivi residente nella Strada Vicinale NI DD RO n. 38 e Parte_2
( ),, nata a [...] il [...] ivi residente nella Strada Vicinale NI DD CodiceFiscale_4
RO n. 49, che hanno contratto matrimonio civile il 28/02/2015 nel Comune di SASSARI (SS) , (anno
2015, Atto N. 29, Parte I ) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
1 Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
2 Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell' 11.11.2025.
IL Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Susanna Zanda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott. ssa Susanna ZANDA Giudice rel. dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/01/2025 da
, nato a [...] il [...] (C.F e nata a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Sassari il 21.01.1981 (C.F. ), elettivamente domiciliati in Porto Torres Corso Vittorio C.F._2
Emanuele n. 85presso e nello studio dell'Avv. Antonello Urru (C.F. )), che li rappresenta C.F._3
e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 15/01/2025 contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) nessun assegno di mantenimento verrà reciprocamente corrisposto tra le parti;
3) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con la in Pt_2 ogni caso i ricorrenti si accorderanno di volta in volta affinché siano garantiti due giorni infrasettimanali con il padre e 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive scolastiche, sulla base delle ferie estive dell' Pt_2 per i fine settimana e le festività varrà il principio dell'alternanza, anche su base annua;
il tutto comunque come da piano genitoriale in atti;
4) a titolo di contributo al mantenimento del figlio, il verserà la somma mensile di € 300,00, a Parte_1 mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente bancario intestato alla , avente il Parte_2 seguente codice IBAN: [...]. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat e comunque maggiorata del 50% delle spese straordinarie sostenute per il minore sulla base del protocollo in vigore in questo Tribunale;
5) le parti concordemente dichiarano che la casa coniugale di Sassari Strada Vicinale NI DD RO
n. 49, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, è stata venduta e che le parti hanno già suddiviso il prezzo della vendita.
A tale proposito le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente da pretendere.
6) nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti;
”
All'udienza del 01/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
***
I coniugi e anno contratto matrimonio civile in SASSARI (SS) trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2015, Atto N. 29, Parte 1), dalla cui unione è nato in [...] il figlio il 6 gennaio 2017, minore di età. Persona_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni congiunte all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti deve pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi
- trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma
2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio: dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SS) il 27.08.1980 ivi residente nella Strada Vicinale NI DD RO n. 38 e Parte_2
( ),, nata a [...] il [...] ivi residente nella Strada Vicinale NI DD CodiceFiscale_4
RO n. 49, che hanno contratto matrimonio civile il 28/02/2015 nel Comune di SASSARI (SS) , (anno
2015, Atto N. 29, Parte I ) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
1 Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
2 Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell' 11.11.2025.
IL Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Susanna Zanda