Accoglimento
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/09/2025, n. 7451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7451 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07451/2025REG.PROV.COLL.
N. 06867/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6867 del 2022, proposto da
FF OL, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1124/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con l’ordinanza n. 58 del 15.09.2014 il Comune di Positano ha disposto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, relativamente ad alcune opere realizzate in assenza di titoli edilizi e paesaggistici, presso l’immobile di proprietà dell’appellante. Trattasi delle seguenti opere: a) livellamento di piazzola ANAS, antistante il fabbricato, con posizionamento di n. 4 dissuasori; b) modifica dei locali oggetto delle domande di condono edilizio; c) interventi sul complesso edilizio oggetto del p.d.c. in sanatoria n. 3 del 21.12.2006; d) opere di adeguamento del retrostante costone roccioso.
2 - Con ricorso al TAR per la Campania, sezione staccata di Salerno, l’odierna appellante ha impugnato tale provvedimento.
3 - Il TAR adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto parzialmente il ricorso, disponendo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione limitatamente alla parte in cui l’amministrazione comunale “ ha ingiunto la demolizione degli interventi di modifica del locale sottoposto a richiesta di condono edilizio, ai sensi della legge 724/94 del 01.03.1995, pratica 490 nonché ai sensi della L. n. 326/2003 (pratica n. 114 del 16.11.2004) ”; per il resto, il Tar ha confermato il provvedimento impugnato, rilevando: i) che le opere concernenti la piazzola ANAS avrebbero modificato lo stato dei luoghi e, dunque, avrebbero dovuto essere autorizzate preventivamente dalla Autorità di Tutela, ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004; ii) che, del pari, le opere relative all’immobile oggetto di p.d.c. in sanatoria 3/2006 ed al costone roccioso avrebbero modificato l’aspetto esteriore del fabbricato e, dunque, esigevano preventiva autorizzazione paesaggistica; iii) che correttamente, pertanto, il Comune di Positano ha ingiunto la demolizione di tali opere, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 380/2001, essendo state realizzate in carenza di autorizzazione paesaggistica” .
4 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso queste ultime statuizioni di rigetto per i motivi di seguito esaminati.
5 - Con riferimento alle opere realizzate sulla piazzola ANAS, l’appellante deduce che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto che le opere in questione avrebbero modificato l’aspetto esteriore del fabbricato, in assenza dell’autorizzazione dell’Autorità tutoria del vincolo paesaggistico, ex art. 146 D.lgs. n. 42/2004.
Sotto altro profilo, parte appellante sostiene che l’opera sarebbe stata imposta dalla stessa ANAS, che con provvedimento n. 20296/2013 ha concesso alla Eden Roc S.r.l. l’uso della piazzola e che, in ogni caso, trattasi di opera minore rientrante nell’attività edilizia libera.
Secondo l’appellante, sarebbe parimenti rientrante nell’attività edilizia libera il posizionamento dei quattro dissuasori mobili, diretti ad evitare la sosta degli autoveicoli sulla piazzola, coerentemente all’uso del bene per effetto della concessione da parte di ANAS.
5.1 - La censura merita accoglimento.
Il provvedimento non specifica le ragioni dell’assunta abusività dell’opera.
Va infatti osservato che si tratta di una opera di mera sistemazione esterna suscettibile di rientrare nelle attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. e-ter d.p.r. 380/2001 e, dunque, non soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 3 All. A.10 d.p.r. 31/2017.
Anche l’installazione di dissuasori può rientrare nella attività edilizia libera, non sottoposta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del d.p.r. 31/2017.
La giurisprudenza ha chiarito che l’amministrazione, nel comminare l’eventuale sanzione, deve esaminare nello specifico come l’opera sia stata realizzata, avendo anche l’onere di motivare, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di un intervento realizzabile in regime di edilizia libera ( cfr . Cons. Stato, sez. VI, 7/05/2018, n. 2715).
6 - Parte appellante contesta la sentenza impugnata anche con riferimento alle opere realizzate sul bene oggetto di p.d.c. in sanatoria n. 3/2006.
In particolare, l’appellante deduce che il bagno, in quanto realizzato all’interno di una preesistente intercapedine, rientrerebbe nell’ambito della categoria del risanamento conservativo, non sottoposta ad autorizzazione paesaggistica.
L’appellante rileva anche che per il locale in questione, che non comporterebbe incrementi di volume, sarebbe stata presentata una SCIA in sanatoria; inoltre, prospetta che al più potrebbe applicarsi la sanzione pecuniaria e non la più grave sanzione della demolizione.
6.1 - Quanto al pergolato, realizzato per sorreggere preesistenti piante rampicanti, e alla ringhiera sul terrazzo di copertura, quale dispositivo anti-caduta, per l’appellante si tratterebbe di opere minori, ricomprese nell’attività edilizia libera e non soggette ad autorizzazione paesaggistica.
Inoltre, la ringhiera in ferro battuto, posta perimetralmente al terrazzino antistante l’immobile, poiché ricompresa nei grafici del p.d.c. in sanatoria 3/2006, si configurerebbe come attività indubbiamente lecita.
6.2 - Per il lastrico solare, non pavimentato e inutilizzabile, secondo l’appellante, non sussisterebbe alcun cambio di destinazione d’uso. Inoltre, si tratterebbe di opera modesta, avente la funzione di proteggere i locali sottostanti dalla pioggia, come tale qualificabile come intervento manutentivo, soggetto a mera SCIA e non ad autorizzazione paesaggistica. Del pari, andrebbero qualificati come interventi manutentivi soggetti a mera SCIA e non ad autorizzazione paesaggistica anche il vialetto, il piano di calpestio e la staccionata in legno. Infine, l’autorizzazione in questione non sarebbe necessaria per le tende parasole retrattili e per la pensilina.
6.3 – L’appellante contesta infine la legittimità dell’ordinanza nella parte in cui ordina la demolizione delle opere realizzate sul costone roccioso, trattandosi, anche in tal caso, di opere manutentive e ripristino di preesistenti muri in pietrame, viali di accesso e scale, soggette a SCIA, non richiedenti autorizzazione paesaggistica e, dunque, non sanzionabili con ingiunzione di demolizione, al più, ricadendosi nel regime delle sanzioni pecuniarie.
Anche la ringhiera in ferro, che assicura protezione dei camminamenti e delle scale, quale opera minore, soggetta a SCIA, non richiederebbe autorizzazione paesaggistica
7 - Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
La prospettazione dell’appellante muove da una inammissibile parcellizzazione degli interventi contestati.
Al riguardo, giova ricordare che la valutazione dell’abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l’amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell’abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell’intervento finalizzata all’elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa.
In questo senso, la giurisprudenza della Sezione ha ribadito che la verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia dell’intervento abusivamente realizzato deve essere condotta avuto riguardo alla globalità delle opere, che non possono essere considerate in modo atomistico (cfr. Cons. Stato n. 3330 del 2012). Di eguale tenore la giurisprudenza penale, secondo cui: “ non è ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza, ma occorre verificare l’ammissibilità e la legalità alla luce della normativa vigente, dell’intervento complessivo realizzato ” (Corte Cass. n. 8885 del 2017).
7.1 - Alla luce della precisazione che precede deve trovare conferma la valutazione del Tar per cui le opere analiticamente descritte nel corpo del provvedimento impugnato – complessivamente considerate e rispetto alle quali risulta estranea, per le sue peculiari caratteristiche e per la funzione svolta, solo la piazzola ANAS innanzi esaminata - hanno alterato l’assetto paesaggistico preesistente, modificando l’aspetto esteriore del preesistente edificio condonato nonché dei luoghi circostanti (scale e terrazzamenti posti in essere a carico del costone roccioso), con conseguente necessità di premunirsi dell’autorizzazione paesaggistica.
Di conseguenza: “ Rilevata l’assenza di siffatta autorizzazione, il Comune di Positano ha correttamente ingiunto la demolizione ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, quale atto dovuto e vincolato e ciò a prescindere dalla circostanza che le opere in questione avrebbero potuto essere realizzate, dal punto di vista esclusivamente urbanistico-edilizio, previa presentazione di una mera D.I.A. ovvero in assenza di qualsivoglia preventiva comunicazione ”.
7.2 - Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto solo limitatamente agli interventi che hanno interessato la piazzola, dovendosi in tale senso riformare la sentenza impugnata ed accogliere sul punto il ricorso di primo grado.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, ad una valutazione complessiva della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie negli stessi limiti il ricorso di primo grado, confermando per il resto la sentenza impugnata.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO