Art. 1.
Per la costruzione del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore delle ferrovie calabro-lucane, prevista dall'art. 5 della convenzione 10 luglio 1926, n. 1450, e' autorizzata la spesa di L. 600.000.000 in aggiunta a quella di L. 500.000.000 autorizzata con l' art. 5 del decreto legislativo 29 novembre 1946, n. 457 ed alla somma di L. 430.000.000 stanziata nel capitolo 51-quinquies dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1947-48, in base al riparto della spesa autorizzata con l' art. 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 .
Per la costruzione del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore delle ferrovie calabro-lucane, prevista dall'art. 5 della convenzione 10 luglio 1926, n. 1450, e' autorizzata la spesa di L. 600.000.000 in aggiunta a quella di L. 500.000.000 autorizzata con l' art. 5 del decreto legislativo 29 novembre 1946, n. 457 ed alla somma di L. 430.000.000 stanziata nel capitolo 51-quinquies dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1947-48, in base al riparto della spesa autorizzata con l' art. 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 .