Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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2 febbraio 2008
2 febbraio 2008
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- 1. Albi professionali, istituzione, competenza regionaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 settembre 2010
Giurisprudenza • 9
- 1. Corte Cost., sentenza 29/10/2009, n. 271Provvedimento: […] b ) l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come novellato dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, relativo alle condizioni per l'esercizio delle professioni turistiche, che ai commi 1, lettera b) , e 10, prevedendo che la Giunta regionale definisca le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle previste professioni, eccede anch'esso dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni e viola il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle medesime professioni.Leggi di più...
- ricorso del governo·
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- illegittimità costituzionale in parte qua .·
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- ritenuta violazione della normativa di principio riservata allo stato nella materia "professioni"·
- non fondatezza della questione.·
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