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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/12/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 931/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione figli nati fuori da matrimonio, promossa
DA
, nata in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Modica, via Mercè 61, presso lo studio dell'Avv. Carlo Lauretta, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], residente in [...]; CP_1
RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 24.09.2025, tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale disporsi la regolamentazione del figlio Parte_1 minore (n. 16.05.2022) nato dalla relazione, more uxorio, intrattenuta con il sig. Persona_1
e cessata pochi mesi dopo la nascita del minore, di tal che il padre, definitivamente CP_1 allontanatosi dalla casa familiare, avrebbe progressivamente manifestato disinteresse per il bambino, effettuando versamenti sporadici per il relativo mantenimento e disattendendo ad ogni modalità di frequentazione dello stesso;
che ha chiesto, pertanto la ricorrente disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla stessa, e ciò nell'interesse del puntuale adempimento dell'esigenze del figlio, con onere in capo al padre di contribuire al mantenimento di all'uopo versando la somma mensile di euro 500,00, Persona_1 oltre il 70% delle spese straordinarie e regolamentando il diritto di visita in uno al padre, tenendo conto dell'attuale tenera età del minore e dell'inesistenza di rapporti intercorrenti tra padre e figlio;
che all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente delegato di giorno 26.09.2024, è stata liberamente sentita la sola ricorrente mentre il resistente non è comparso e disposto un rinvio per la rinotifica del ricorso introduttivo;
che eseguita la rinotifica del ricorso nella persistente contumacia del resistente e in difetto di circostanze sopravvenute rispetto a quelle dedotte dalla ricorrente, all'udienza di discussione del
24.09.2025 ex art 473-bis.28, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, sebbene regolarmente citato in giudizio;
che il Pubblico Ministero a cui sono stati inviati gli atti, in data 25.09.2025 nulla ha opposto;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in CP_2 giudizio benché regolarmente citato;
che circa il regime di affidamento meglio rispondente all'interesse del minore alla Persona_2 luce del complessivo quadro probatorio in atti – seppur rilevabile dalle sole dichiarazioni liberamente rese dalla ricorrente e pur tuttavia dal comportamento processuale mantenuto dal resistente, resosi di fatto irreperibile – ed in ogni caso precisato come in tutti i giudizi separativi in senso lato i provvedimenti non possono che valere rebus sic stantibus, cioè sono sempre modificabili ove sopraggiungano giusti motivi che ne impongano la revisione, non può che disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre con la quale di fatto vive sin Parte_1 dalla sua nascita, stante il persistere delle gravi condotte inadempienti da parte del padre, tanto in ordine all'esercizio del diritto di visita con il minore, quanto in ordine agli obblighi di mantenimento sullo stesso gravanti, rimasti del tutto disattesi a decorrere dal gennaio del 2024, seppur secondo quanto dichiarato dalla ricorrente lo stesso lavorerebbe attualmente al Nord come carpentiere secondo quanto riferitogli dallo stesso in sede di ultimo contatto telefonico. Invero, ai fini del decidere, occorre muovere dalla regola generale per cui il figlio minore ha diritto ad un modello di famiglia bigenitoriale (art. 337 ter c.c.), di guisa che l'affidamento ad un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va quindi disposto ove ricorrano gravi motivi, segnatamente qualora l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore stesso: ne consegue che la scelta dell'affidamento esclusivo richiede un provvedimento motivato del giudice
(art. 337 quater c.c.). In generale il giudice decide per l'affidamento esclusivo in presenza di due principali cause (Cass. 15 settembre 2011 n. 18867, Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587, Cass. 18 giungo 2008 n. 16593): quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
quando risulta che un genitore è manifestatamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare e educare il minore;
che nella specie, appare come fatto certo e non contestato una palese inidoneità del padre ad assumere responsabilmente il compito di cura e specie di educazione del minore, stante che, per quanto emerge in atti, lo stesso si è di fatto reso irreperibile, risultando ancora dall'ultimo certificato di residenza, rilasciato il 31.10.2024, ancora residente a [...], pur essendosi trasferito altrove in località sconosciuta per come dichiarato dall'Ufficiale Giudiziario;
che, pertanto, nel caso in esame può ritenersi non sussistere il presupposto del regime di affidamento condiviso, il quale si basa sulla condivisione della responsabilità e in primo luogo dei doveri verso la prole, e che evidentemente richiede la presenza di entrambi i genitori, laddove - ove questi si renda, di fatto irreperibile - non è possibile il mantenimento del regime dell'affidamento condiviso;
che, pertanto, non può che disporsi in questa sede, e sempre opportunamente precisato che trattasi di provvedimenti rebus sic stantibus, cioè sono sempre modificabili ove sopraggiungano giusti motivi che ne impongano la revisione, che il minore possa incontrare il padre, con le dovute cautele che il caso di specie impone, e stante l'intervenuta interruzione di ogni frequentazione tra i due a decorrere già dal gennaio del 2024, alla presenza della madre, con esclusione di ogni pernottamento e dando alla stessa congruo preavviso di almeno quattro giorni prima e tenuto conto degli impegni del minore, salvo diversi accordi tra le parti;
che da ultimo, ed in assenza di qualsivoglia documentazione depositata, rilevato come l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, e preso atto di quanto dichiarato personalmente dalla ricorrente all'udienza del
26.09.2024 circa la propria condizione economica, essendo la medesima convivente in uno all'attuale marito, attualmente disoccupata, e percettrice del reddito di inclusione per circa euro
300,00 e dell'assegno unico erogatole in favore del minore per euro 200,00, e solo rilevando di essere onerata del pagamento di un canone di locazione per l'immobile in cui vive in uno al minore e al di lei marito, (tuttavia non documentato), mentre di contro relativamente al resistente è dato conoscere, secondo quanto unilateralmente dedotto dalla sola ricorrente, circa lo svolgimento di attività lavorativa di carpentiere presso regioni del Nord, e di avere in passato versato somme per circa euro 200,00/300,00 mensili, senza nulla conoscere circa la relativa condizione economica - patrimoniale, può ritenersi conforme, a che il padre contribuisca al mantenimento del CP_2 figlio minore di anni 3, versando la somma minima mensile, alla ricorrente Persona_2 [...]
di euro 200,00 mensili al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da Parte_1 parte della madre affidataria del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
Ritenuto che le spese possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dichiara la contumacia di non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato;
CP_1
Dispone l'affidamento esclusivo, per come in motivazione del figlio minore Persona_3
nato in data [...], alla madre,
[...] Parte_1
Regolamenta i tempi di frequentazione tra il padre ed il minore per come in parte motiva;
Dispone l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_1
versando alla madre la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile
[...] Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da parte di quest'ultima, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.12.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 931/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione figli nati fuori da matrimonio, promossa
DA
, nata in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Modica, via Mercè 61, presso lo studio dell'Avv. Carlo Lauretta, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], residente in [...]; CP_1
RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 24.09.2025, tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale disporsi la regolamentazione del figlio Parte_1 minore (n. 16.05.2022) nato dalla relazione, more uxorio, intrattenuta con il sig. Persona_1
e cessata pochi mesi dopo la nascita del minore, di tal che il padre, definitivamente CP_1 allontanatosi dalla casa familiare, avrebbe progressivamente manifestato disinteresse per il bambino, effettuando versamenti sporadici per il relativo mantenimento e disattendendo ad ogni modalità di frequentazione dello stesso;
che ha chiesto, pertanto la ricorrente disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla stessa, e ciò nell'interesse del puntuale adempimento dell'esigenze del figlio, con onere in capo al padre di contribuire al mantenimento di all'uopo versando la somma mensile di euro 500,00, Persona_1 oltre il 70% delle spese straordinarie e regolamentando il diritto di visita in uno al padre, tenendo conto dell'attuale tenera età del minore e dell'inesistenza di rapporti intercorrenti tra padre e figlio;
che all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente delegato di giorno 26.09.2024, è stata liberamente sentita la sola ricorrente mentre il resistente non è comparso e disposto un rinvio per la rinotifica del ricorso introduttivo;
che eseguita la rinotifica del ricorso nella persistente contumacia del resistente e in difetto di circostanze sopravvenute rispetto a quelle dedotte dalla ricorrente, all'udienza di discussione del
24.09.2025 ex art 473-bis.28, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, sebbene regolarmente citato in giudizio;
che il Pubblico Ministero a cui sono stati inviati gli atti, in data 25.09.2025 nulla ha opposto;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in CP_2 giudizio benché regolarmente citato;
che circa il regime di affidamento meglio rispondente all'interesse del minore alla Persona_2 luce del complessivo quadro probatorio in atti – seppur rilevabile dalle sole dichiarazioni liberamente rese dalla ricorrente e pur tuttavia dal comportamento processuale mantenuto dal resistente, resosi di fatto irreperibile – ed in ogni caso precisato come in tutti i giudizi separativi in senso lato i provvedimenti non possono che valere rebus sic stantibus, cioè sono sempre modificabili ove sopraggiungano giusti motivi che ne impongano la revisione, non può che disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre con la quale di fatto vive sin Parte_1 dalla sua nascita, stante il persistere delle gravi condotte inadempienti da parte del padre, tanto in ordine all'esercizio del diritto di visita con il minore, quanto in ordine agli obblighi di mantenimento sullo stesso gravanti, rimasti del tutto disattesi a decorrere dal gennaio del 2024, seppur secondo quanto dichiarato dalla ricorrente lo stesso lavorerebbe attualmente al Nord come carpentiere secondo quanto riferitogli dallo stesso in sede di ultimo contatto telefonico. Invero, ai fini del decidere, occorre muovere dalla regola generale per cui il figlio minore ha diritto ad un modello di famiglia bigenitoriale (art. 337 ter c.c.), di guisa che l'affidamento ad un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va quindi disposto ove ricorrano gravi motivi, segnatamente qualora l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore stesso: ne consegue che la scelta dell'affidamento esclusivo richiede un provvedimento motivato del giudice
(art. 337 quater c.c.). In generale il giudice decide per l'affidamento esclusivo in presenza di due principali cause (Cass. 15 settembre 2011 n. 18867, Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587, Cass. 18 giungo 2008 n. 16593): quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
quando risulta che un genitore è manifestatamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare e educare il minore;
che nella specie, appare come fatto certo e non contestato una palese inidoneità del padre ad assumere responsabilmente il compito di cura e specie di educazione del minore, stante che, per quanto emerge in atti, lo stesso si è di fatto reso irreperibile, risultando ancora dall'ultimo certificato di residenza, rilasciato il 31.10.2024, ancora residente a [...], pur essendosi trasferito altrove in località sconosciuta per come dichiarato dall'Ufficiale Giudiziario;
che, pertanto, nel caso in esame può ritenersi non sussistere il presupposto del regime di affidamento condiviso, il quale si basa sulla condivisione della responsabilità e in primo luogo dei doveri verso la prole, e che evidentemente richiede la presenza di entrambi i genitori, laddove - ove questi si renda, di fatto irreperibile - non è possibile il mantenimento del regime dell'affidamento condiviso;
che, pertanto, non può che disporsi in questa sede, e sempre opportunamente precisato che trattasi di provvedimenti rebus sic stantibus, cioè sono sempre modificabili ove sopraggiungano giusti motivi che ne impongano la revisione, che il minore possa incontrare il padre, con le dovute cautele che il caso di specie impone, e stante l'intervenuta interruzione di ogni frequentazione tra i due a decorrere già dal gennaio del 2024, alla presenza della madre, con esclusione di ogni pernottamento e dando alla stessa congruo preavviso di almeno quattro giorni prima e tenuto conto degli impegni del minore, salvo diversi accordi tra le parti;
che da ultimo, ed in assenza di qualsivoglia documentazione depositata, rilevato come l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, e preso atto di quanto dichiarato personalmente dalla ricorrente all'udienza del
26.09.2024 circa la propria condizione economica, essendo la medesima convivente in uno all'attuale marito, attualmente disoccupata, e percettrice del reddito di inclusione per circa euro
300,00 e dell'assegno unico erogatole in favore del minore per euro 200,00, e solo rilevando di essere onerata del pagamento di un canone di locazione per l'immobile in cui vive in uno al minore e al di lei marito, (tuttavia non documentato), mentre di contro relativamente al resistente è dato conoscere, secondo quanto unilateralmente dedotto dalla sola ricorrente, circa lo svolgimento di attività lavorativa di carpentiere presso regioni del Nord, e di avere in passato versato somme per circa euro 200,00/300,00 mensili, senza nulla conoscere circa la relativa condizione economica - patrimoniale, può ritenersi conforme, a che il padre contribuisca al mantenimento del CP_2 figlio minore di anni 3, versando la somma minima mensile, alla ricorrente Persona_2 [...]
di euro 200,00 mensili al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da Parte_1 parte della madre affidataria del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
Ritenuto che le spese possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dichiara la contumacia di non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato;
CP_1
Dispone l'affidamento esclusivo, per come in motivazione del figlio minore Persona_3
nato in data [...], alla madre,
[...] Parte_1
Regolamenta i tempi di frequentazione tra il padre ed il minore per come in parte motiva;
Dispone l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_1
versando alla madre la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile
[...] Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da parte di quest'ultima, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.12.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti