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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/11/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 25 giugno 2025 ed iscritta al n.
1046 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dal proc. dom. avv. Stefania Panzeri del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Piazza Prinetti n.
29 - Merate, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ), nata in [...] l'[...], cittadina croata, residente a CP_1 C.F._2
Lierna in via Riva Bianca n. 3
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione:
pagina 1 di 4 Nel merito: dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varenna (LC) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di
matrimonio, nel registro dell'anno 2015, numero 1, Parte I, Serie Ufficio 1.
In via istruttoria: con riserva di formulare istanze istruttorie e di produrre ulteriori documenti in relazione alle eventuali
domande e difese della resistente.
In ogni caso: con rifusione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 25.6.2025, , coniugato con Parte_1 CP_1
a seguito di matrimonio civile contratto in Varenna il 21.3.2015, ha chiesto al Tribunale di
[...]
pronunciarne lo scioglimento, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Lecco all'udienza del 30.11.2022 nel corso della quale le parti avevano consensualizzato la loro separazione, poi omologata il successivo 16/17.3.2023.
Il ricorrente ha precisato che dal matrimonio non sono nati figli e che nella separazione le parti avevano concordato, a definizione delle rispettive posizioni economiche, il versamento dal marito alla moglie della somma di euro 3.000,00.
Dalla separazione le parti hanno lasciato la casa coniugale di Lierna, dove però la ha CP_1
mantenuto la residenza, sebbene si sia trasferita in luogo sconosciuto al marito.
Il ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia sul solo status, non ricorrendo i presupposti per statuizioni economiche.
2. - Ricorso e decreto sono stati notificati a in data 13.8.2025 nelle forme CP_1
dell'art. 143 c.p.c. nell'ultima residenza di Lierna. Stante la regolarità della notifica e la mancata costituzione, ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, consensualizzatasi in corso di causa, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – omologata il 16/17.3.2023 (cfr. doc. 5 del ricorrente) – i coniugi non si pagina 2 di 4 sono riconciliati. Come riferito in udienza dal ricorrente, “sono tre anni che non vedo né sento mia
moglie; solo sporadicamente mandava dei messaggi. Credo stia vivendo in Veneto da una figlia avuta
da un precedente matrimonio”.
Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi,
sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Nelle condizioni omologate della separazione le parti hanno dichiarato di aver “raggiunto
un accordo economico per cui il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma Pt_1 CP_1
complessiva, a saldo e stralcio, di € 3.000,00 mediante bonifico bancario in rate mensili di € 1.000,00
ciascuna, scadenti il 15/12/2022, il 15/1/2023 e il 15/2/2023. (…) con il ricevimento della suddetta somma di € 3.000,00 la Sig.ra rinuncia alle domande di cui al ricorso per separazione CP_1
giudiziale e quindi alla domanda di contributo al suo mantenimento, alla domanda di restituzione del
50% delle somme esistenti sul conto corrente, del 50% della somma di € 20.000,00 che si trovava nel garage dell'abitazione familiare, nonché del 50% dei beni mobili prelevati dal Sig. dalla casa Pt_1
coniugale”. Già all'epoca le parti avevano altresì dichiarato di avere “definito tutte le questioni
economiche e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
In simile contesto non vi è spazio per ulteriori pronunce di natura economica.
5. - La natura costitutiva – e quindi necessaria – della pronuncia sullo status e la contumacia della resistente, che, di fatto, non ha ritardato l'esito del processo, comportano di dichiarare irripetibili le spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile tra ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 21.3.1964, e ), nata in [...] l'[...], matrimonio CP_1 C.F._2
contratto in Varenna il 21.3.2015 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.
1 Parte I degli atti di matrimonio dell'anno 2015;
ORDINA
pagina 3 di 4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varenna di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese irripetibili.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 26 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 25 giugno 2025 ed iscritta al n.
1046 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dal proc. dom. avv. Stefania Panzeri del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Piazza Prinetti n.
29 - Merate, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ), nata in [...] l'[...], cittadina croata, residente a CP_1 C.F._2
Lierna in via Riva Bianca n. 3
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione:
pagina 1 di 4 Nel merito: dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varenna (LC) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di
matrimonio, nel registro dell'anno 2015, numero 1, Parte I, Serie Ufficio 1.
In via istruttoria: con riserva di formulare istanze istruttorie e di produrre ulteriori documenti in relazione alle eventuali
domande e difese della resistente.
In ogni caso: con rifusione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 25.6.2025, , coniugato con Parte_1 CP_1
a seguito di matrimonio civile contratto in Varenna il 21.3.2015, ha chiesto al Tribunale di
[...]
pronunciarne lo scioglimento, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Lecco all'udienza del 30.11.2022 nel corso della quale le parti avevano consensualizzato la loro separazione, poi omologata il successivo 16/17.3.2023.
Il ricorrente ha precisato che dal matrimonio non sono nati figli e che nella separazione le parti avevano concordato, a definizione delle rispettive posizioni economiche, il versamento dal marito alla moglie della somma di euro 3.000,00.
Dalla separazione le parti hanno lasciato la casa coniugale di Lierna, dove però la ha CP_1
mantenuto la residenza, sebbene si sia trasferita in luogo sconosciuto al marito.
Il ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia sul solo status, non ricorrendo i presupposti per statuizioni economiche.
2. - Ricorso e decreto sono stati notificati a in data 13.8.2025 nelle forme CP_1
dell'art. 143 c.p.c. nell'ultima residenza di Lierna. Stante la regolarità della notifica e la mancata costituzione, ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, consensualizzatasi in corso di causa, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – omologata il 16/17.3.2023 (cfr. doc. 5 del ricorrente) – i coniugi non si pagina 2 di 4 sono riconciliati. Come riferito in udienza dal ricorrente, “sono tre anni che non vedo né sento mia
moglie; solo sporadicamente mandava dei messaggi. Credo stia vivendo in Veneto da una figlia avuta
da un precedente matrimonio”.
Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi,
sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Nelle condizioni omologate della separazione le parti hanno dichiarato di aver “raggiunto
un accordo economico per cui il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma Pt_1 CP_1
complessiva, a saldo e stralcio, di € 3.000,00 mediante bonifico bancario in rate mensili di € 1.000,00
ciascuna, scadenti il 15/12/2022, il 15/1/2023 e il 15/2/2023. (…) con il ricevimento della suddetta somma di € 3.000,00 la Sig.ra rinuncia alle domande di cui al ricorso per separazione CP_1
giudiziale e quindi alla domanda di contributo al suo mantenimento, alla domanda di restituzione del
50% delle somme esistenti sul conto corrente, del 50% della somma di € 20.000,00 che si trovava nel garage dell'abitazione familiare, nonché del 50% dei beni mobili prelevati dal Sig. dalla casa Pt_1
coniugale”. Già all'epoca le parti avevano altresì dichiarato di avere “definito tutte le questioni
economiche e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
In simile contesto non vi è spazio per ulteriori pronunce di natura economica.
5. - La natura costitutiva – e quindi necessaria – della pronuncia sullo status e la contumacia della resistente, che, di fatto, non ha ritardato l'esito del processo, comportano di dichiarare irripetibili le spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile tra ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 21.3.1964, e ), nata in [...] l'[...], matrimonio CP_1 C.F._2
contratto in Varenna il 21.3.2015 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.
1 Parte I degli atti di matrimonio dell'anno 2015;
ORDINA
pagina 3 di 4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varenna di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese irripetibili.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 26 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4