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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 881/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 881/2025 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
CP_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 3 dicembre 2025, alle ore 11,15, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi: Per l'avv. Pier Francesco Fratini in sostituzione dell'avv. FARRI CRISTINA. Parte_1
Per l'avv. Vito Tamma in sostituzione dell'avv. FAGGELLA Controparte_2
EL IO HR.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
L'avv. Fratini si riporta integralmente agli atti e chiede l'accoglimento dell'opposizione. L'avv. Tamma si riporta agli atti ed alle note conclusive e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 881/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FARRI CRISTINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEGLI INNOCENTI 2 50063 FIGLINE VALDARNO presso il difensore avv. FARRI CRISTINA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA EL CP_1 P.IVA_1 IO HR, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 20149 MILANO presso il difensore avv. FAGGELLA EL IO HR PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Opponente: “- In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
4458/2020 RG 11859/2020 fino alla definizione del giudizio di opposizione;
- Nel merito, accogliere
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.4458/2020 RG 11859/2020; Con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Cristina Farri, dichiaratosi anticipataria e distrattaria.”.
Opposta: “In via preliminare: ● accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa,
l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., in quanto proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni e per l'effetto, dichiarare il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto confermando l'ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 552 c.p.c. emessa dal
Giudice dell'Esecuzione in data 04.02.2025; In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.” pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e per essa proponendo opposizione avverso il Controparte_2 Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 4458/2020 (R.G.11859/2020) emesso dal tribunale di Firenze, pubblicato in data
9.11.2020 e notificato in data 12.1.2021, unitamente a pedissequo atto di precetto, con cui veniva ingiunto al primo di pagare alla ricorrente, per le causali di cui al ricorso, immediatamente e senza dilazione, la somma di euro 6.307,39, oltre interessi moratori e spese della procedura di ingiunzione.
L'opponente chiedeva in via preliminare di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4458/2020 RG 11859/2020 fino alla definizione del giudizio di opposizione e, nel merito, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.4458/2020 RG 11859/2020, con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Cristina Farri, dichiaratosi anticipataria e distrattaria.
Si costituiva tempestivamente nel giudizio quale unica titolare del Controparte_2 credito oggetto di causa, e, per essa, chiedendo il rigetto di ogni Controparte_3 avversa domanda, eccezione e deduzione, poiché palesemente infondate in fatto e diritto. Sosteneva difatti in via principale l'inammissibilità dell'opposizione avversaria perché tardiva in quanto notificata oltre il termine di 40 gg. previsto dalla legge.
Con ordinanza riservata del 27.10.2025 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del dec. ing. opposto, rigettava inoltre ogni istanza istruttoria delle parti, poiché ritenuta superflua ed irrilevante ai fini del decidere, e, ritenuta matura la causa per la sua decisione, fissava l'udienza del 20.11.25 – poi differita d'ufficio al 3.12.25 – ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per discussione orale e contestuale decisione, concedendo alle parti termine fino a gg. 7 prima per il deposito di note conclusive riepilogative.
L'opposizione è stata proposta tardivamente pertanto va dichiarata inammissibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 650 c.p.c.
Dalla documentazione versata in atti risulta confermata la tesi della creditrice opposta: è difatti emerso che il Giudice dell'Esecuzione con provvedimento reso all'udienza del 31.10.2024 aveva espressamente disposto che il creditore procedente notificasse il verbale d'udienza al debitore esecutato, al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare il proprio diritto di opposizione tardiva a pagina 3 di 5 decreto ingiuntivo (v. doc. 5) e che la notifica si è perfezionata in data 21.11.2024 (v. infatti doc. 6).
Conseguentemente il debitore avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 650, comma 1, c.p.c. entro il 31.12.2024, ma ciò non è accaduto. L'opponente ha difatti notificato l'atto di citazione solo in data
7.1.2025, ovvero dopo che il termine perentorio previsto dalla legge era ormai spirato.
Ne deriva indubbiamente la tardività dell'opposizione spiegata, che va dichiarata inammissibile.
Alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione è indubbio che il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva abbia natura perentoria e che lo stesso “decorre dal momento in cui l'opponente ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento, indipendentemente da eventuali difficoltà soggettive o organizzative nel proporre l'opposizione" (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
18377/2015). Pertanto, nel caso di specie, in ragione della mancata opposizione nei termini di legge, il
G.E. ha correttamente emesso l'ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 552 c.p.c. in data
4.2.2025, non sussistendo alcun motivo per la sospensione del titolo esecutivo (v. infatti doc. 7).
Sul tema la Suprema Corte ha più volte evidenziato che "l'assegnazione delle somme ex art. 552 c.p.c.
è atto esecutivo che presuppone\ la validità del titolo azionato e la mancanza di opposizioni idonee a paralizzarne l'efficacia" (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 11078/2019).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per dichiarare inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 4458/2020 RG 11859/2020 emesso dal
Tribunale di Firenze, che, pertanto, deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, dell'istruttoria svoltasi unicamente in via documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile l'opposizione proposta e conseguentemente conferma il D.I. n. 4458/2020 RG
11859/2020 emesso dal Tribunale di Firenze, che va dichiarato definitivamente esecutivo, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
pagina 4 di 5 condanna l'opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in
€ 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,00.
Firenze, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 881/2025 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
CP_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 3 dicembre 2025, alle ore 11,15, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi: Per l'avv. Pier Francesco Fratini in sostituzione dell'avv. FARRI CRISTINA. Parte_1
Per l'avv. Vito Tamma in sostituzione dell'avv. FAGGELLA Controparte_2
EL IO HR.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
L'avv. Fratini si riporta integralmente agli atti e chiede l'accoglimento dell'opposizione. L'avv. Tamma si riporta agli atti ed alle note conclusive e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 881/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FARRI CRISTINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEGLI INNOCENTI 2 50063 FIGLINE VALDARNO presso il difensore avv. FARRI CRISTINA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA EL CP_1 P.IVA_1 IO HR, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 20149 MILANO presso il difensore avv. FAGGELLA EL IO HR PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Opponente: “- In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
4458/2020 RG 11859/2020 fino alla definizione del giudizio di opposizione;
- Nel merito, accogliere
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.4458/2020 RG 11859/2020; Con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Cristina Farri, dichiaratosi anticipataria e distrattaria.”.
Opposta: “In via preliminare: ● accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa,
l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., in quanto proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni e per l'effetto, dichiarare il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto confermando l'ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 552 c.p.c. emessa dal
Giudice dell'Esecuzione in data 04.02.2025; In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.” pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e per essa proponendo opposizione avverso il Controparte_2 Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 4458/2020 (R.G.11859/2020) emesso dal tribunale di Firenze, pubblicato in data
9.11.2020 e notificato in data 12.1.2021, unitamente a pedissequo atto di precetto, con cui veniva ingiunto al primo di pagare alla ricorrente, per le causali di cui al ricorso, immediatamente e senza dilazione, la somma di euro 6.307,39, oltre interessi moratori e spese della procedura di ingiunzione.
L'opponente chiedeva in via preliminare di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4458/2020 RG 11859/2020 fino alla definizione del giudizio di opposizione e, nel merito, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.4458/2020 RG 11859/2020, con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Cristina Farri, dichiaratosi anticipataria e distrattaria.
Si costituiva tempestivamente nel giudizio quale unica titolare del Controparte_2 credito oggetto di causa, e, per essa, chiedendo il rigetto di ogni Controparte_3 avversa domanda, eccezione e deduzione, poiché palesemente infondate in fatto e diritto. Sosteneva difatti in via principale l'inammissibilità dell'opposizione avversaria perché tardiva in quanto notificata oltre il termine di 40 gg. previsto dalla legge.
Con ordinanza riservata del 27.10.2025 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del dec. ing. opposto, rigettava inoltre ogni istanza istruttoria delle parti, poiché ritenuta superflua ed irrilevante ai fini del decidere, e, ritenuta matura la causa per la sua decisione, fissava l'udienza del 20.11.25 – poi differita d'ufficio al 3.12.25 – ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per discussione orale e contestuale decisione, concedendo alle parti termine fino a gg. 7 prima per il deposito di note conclusive riepilogative.
L'opposizione è stata proposta tardivamente pertanto va dichiarata inammissibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 650 c.p.c.
Dalla documentazione versata in atti risulta confermata la tesi della creditrice opposta: è difatti emerso che il Giudice dell'Esecuzione con provvedimento reso all'udienza del 31.10.2024 aveva espressamente disposto che il creditore procedente notificasse il verbale d'udienza al debitore esecutato, al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare il proprio diritto di opposizione tardiva a pagina 3 di 5 decreto ingiuntivo (v. doc. 5) e che la notifica si è perfezionata in data 21.11.2024 (v. infatti doc. 6).
Conseguentemente il debitore avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 650, comma 1, c.p.c. entro il 31.12.2024, ma ciò non è accaduto. L'opponente ha difatti notificato l'atto di citazione solo in data
7.1.2025, ovvero dopo che il termine perentorio previsto dalla legge era ormai spirato.
Ne deriva indubbiamente la tardività dell'opposizione spiegata, che va dichiarata inammissibile.
Alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione è indubbio che il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva abbia natura perentoria e che lo stesso “decorre dal momento in cui l'opponente ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento, indipendentemente da eventuali difficoltà soggettive o organizzative nel proporre l'opposizione" (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
18377/2015). Pertanto, nel caso di specie, in ragione della mancata opposizione nei termini di legge, il
G.E. ha correttamente emesso l'ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 552 c.p.c. in data
4.2.2025, non sussistendo alcun motivo per la sospensione del titolo esecutivo (v. infatti doc. 7).
Sul tema la Suprema Corte ha più volte evidenziato che "l'assegnazione delle somme ex art. 552 c.p.c.
è atto esecutivo che presuppone\ la validità del titolo azionato e la mancanza di opposizioni idonee a paralizzarne l'efficacia" (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 11078/2019).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per dichiarare inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 4458/2020 RG 11859/2020 emesso dal
Tribunale di Firenze, che, pertanto, deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, dell'istruttoria svoltasi unicamente in via documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile l'opposizione proposta e conseguentemente conferma il D.I. n. 4458/2020 RG
11859/2020 emesso dal Tribunale di Firenze, che va dichiarato definitivamente esecutivo, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
pagina 4 di 5 condanna l'opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in
€ 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,00.
Firenze, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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