Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 10.2.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.5772 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
avv. POZZI F Parte_1 ricorrente
E
avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 2023 la parte ricorrente conveniva in giudizio l chiedendo la liquidazione dell'assegno sociale nei termini ivi in dettaglio indicati, oltre interessi e rivalutazione, con CP_ vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda attorea. Istruita la causa con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha dedotto di aver diritto alla corresponsione dell'assegno sociale in quanto titolare di un reddito inferiore a quello ex lege previsto.
2. L'art. 3 commi 6 e 7 della L. n. 335 del 1995 stabilisce che a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato "assegno sociale". Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali.
3.1. Sotto questo aspetto, parte ricorrente ha dedotto: di essere coniuge divorziato e di non alcun assegno divorzile;
di non possedere alcun reddito diverso da quello dell'immobile corrente in bari alla Piazza Garibaldi n.23 in cui risiede attualmente. Tale circostanza è da ritenersi comunque pacifica, in assenza di contestazione specifica mossa dall'ente intimato.
3.2. Costituisce circostanza pacifica anche il fatto che l'istanza di assegno sociale avanzata è stata rigettata sul presupposto che l'istante ha donato a suo figlio nell'anno 2022 di una porzione dell'immobile in cui costei risiede.
4. Sul punto merita richiamare le illuminanti considerazioni espresse in materia dalla Suprema
Corte nella sentenza n.7235/2023 secondo cui: “ Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all'assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell'odierno ricorrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all'obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta. Così ricostruiti i fatti e il dictum dell'impugnata sentenza, giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n.
335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n.
24954 del 2021). A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, nè nella lettera nè nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione). Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n.
24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talchè, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto”:
5. Passando al caso di specie, in assenza di specifiche deduzioni mosse dall'ente intimato circa la natura fraudolenta della condotta attorea deve ritenersi che la donazione predetta ex se non integri ragione ostativa al riconoscimento dell'assegno rivendicato. Previo accertamento del diritto, va dunque
2 CP_ condannato l' al pagamento in favore dell'istante dell'assegno sociale oltre interessi e rivalutazione con la decorrenza e la misura secondo legge.
6. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti (cfr. in termini sulla decisione assunta sulla ragione più liquida ex multis Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, 28-05-2014, n. 12002 e Trib. Milano Sez. V, 03-12-2014).
7. Le spese processuali vanno poste a carico dell'istituto convenuto in considerazione del valore della causa e dell'attività in effetti svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e, previo accertamento del diritto, condanna l' al pagamento in favore dell'istante dell'assegno sociale oltre interessi e rivalutazione con la decorrenza e la misura secondo legge, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' a pagare in favore dell'istante le spese processuali che si liquidano complessivamente in euro 2500,00 oltre iva e cpa e rimborso spese anche forfettario come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 10.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Minervini
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