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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4073/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4073/2024 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
IN, C.da Balatelle, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Angela
BE e IO CO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
RC Sirugo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
All'udienza del 9/12/2025 la causa veniva stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sullo status, sulle conclusioni precisate dalle parti, senza i termini di legge.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 25/11/2024 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 16/12/2003, dal quale nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(il 26/12/2001) e (il 10.2.2006) e di essersi separato dalla moglie con sentenza
[...] Per_2
n. 1076/2021 emessa da questo Tribunale in data 5/5/2021 (v. documenti in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori questioni, domandava di disporre la previsione dell'obbligo in proprio capo di versare mensilmente euro 150,00 (per ciascun figlio) a titolo di contributo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data 8.12.2025 , la Controparte_1 quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio e all'obbligo in capo al marito di versarle la somma mensile di euro 150,00 (per ciascun figlio) a titolo di contributo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, infine, di disporre l'obbligo a carico dell'ex marito di versarle mensilmente la somma di euro 150,00 a titolo di assegno divorzile.
All'udienza di comparizione delle parti del 9/12/2025 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
Così, alla medesima udienza, il Giudice, rilevato di non dovere disporre in via provvisoria ed urgente a modifica delle condizioni di separazione, rimetteva la causa al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti per la pronuncia non definitiva sullo status, senza i termini di legge.
2. Esposti i fatti, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2/1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a IN in data 16/12/2003
(Atto n. 29 - Parte I-Serie/).
Per quanto sopra, va pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, dovendo proseguire il giudizio per gli ulteriori aspetti economici, come da separata ordinanza.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN per le annotazioni di legge.
3. La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa in IN in data
16/12/2003, iscritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
IN (Anno 2003 – Atto n. 29 - Parte I); manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4073/2024 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
IN, C.da Balatelle, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Angela
BE e IO CO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
RC Sirugo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
All'udienza del 9/12/2025 la causa veniva stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sullo status, sulle conclusioni precisate dalle parti, senza i termini di legge.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 25/11/2024 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 16/12/2003, dal quale nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(il 26/12/2001) e (il 10.2.2006) e di essersi separato dalla moglie con sentenza
[...] Per_2
n. 1076/2021 emessa da questo Tribunale in data 5/5/2021 (v. documenti in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori questioni, domandava di disporre la previsione dell'obbligo in proprio capo di versare mensilmente euro 150,00 (per ciascun figlio) a titolo di contributo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data 8.12.2025 , la Controparte_1 quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio e all'obbligo in capo al marito di versarle la somma mensile di euro 150,00 (per ciascun figlio) a titolo di contributo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, infine, di disporre l'obbligo a carico dell'ex marito di versarle mensilmente la somma di euro 150,00 a titolo di assegno divorzile.
All'udienza di comparizione delle parti del 9/12/2025 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
Così, alla medesima udienza, il Giudice, rilevato di non dovere disporre in via provvisoria ed urgente a modifica delle condizioni di separazione, rimetteva la causa al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti per la pronuncia non definitiva sullo status, senza i termini di legge.
2. Esposti i fatti, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2/1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a IN in data 16/12/2003
(Atto n. 29 - Parte I-Serie/).
Per quanto sopra, va pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, dovendo proseguire il giudizio per gli ulteriori aspetti economici, come da separata ordinanza.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN per le annotazioni di legge.
3. La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa in IN in data
16/12/2003, iscritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
IN (Anno 2003 – Atto n. 29 - Parte I); manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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