TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 272/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSTIVI Parte_1 C.F._1
CHIARA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“In via principale:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità in capo al SI. per tutti i motivi esposti in narrativa e comunque per violazione Controparte_1
dei principali obblighi derivanti dal matrimonio;
pagina 1 di 12 2) assegnare la casa coniugale, sita in San Rocco al Porto (LO), via I Maggio n. 1, con tutto ciò che l'arreda, in favore della SI.ra , che la abiterà unitamente alla figlia minore;
Parte_1
3) affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, SI.ra Persona_1
, con contestuale collocamento e residenza presso la stessa, con facoltà per il Parte_1
padre di vedere la figlia minore un giorno del fine settimana, dopo il riposino Persona_1
pomeridiano della minore (ore 16.00) e sino alle ore 19.00, presso la casa coniugale e previo preavviso alla madre, e comunque alla presenza di quest'ultima, dei nonni materni, ovvero di altro soggetto di sicura affidabilità, anche indicato da codesto Tribunale. In via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di affidamento esclusivo, disporre l'affidamento congiunto della figlia minore , con collocamento Persona_1
presso la madre, con facoltà per il padre di vedere la figlia minore un giorno del fine Persona_1
settimana, dopo il riposino pomeridiano della minore (ore 16.00) e sino alle ore 19.00, presso la casa coniugale e previo preavviso alla madre, e comunque alla presenza di quest'ultima, dei nonni materni, ovvero di altro soggetto di sicura affidabilità, anche indicato da codesto
Tribunale.
4) condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia, a far data dalla presentazione della domanda di separazione personale dei coniugi, la somma mensile non inferiore ad € 500,00, che sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario in favore della moglie entro il 15 di ogni mese;
In via di subordine, previo accertamento dell'inadempimento del SI. al proprio Controparte_1
dovere di mantenimento della figlia minore, ordinare ex art. 316-bis c.c. ai nonni paterni, SI.ri
e di corrispondere alla SI.ra , a titolo di Controparte_2 Persona_2 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile non inferiore ad € 500,00, che sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario in favore della moglie entro il giorno 5 di ogni mese;
5) disporre che il SI. versi alla moglie il 60% delle spese straordinarie a Controparte_1
favore della figlia come disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano allegate sub doc.
28 e da intendersi qui integralmente trascritte;
In via di subordine, previo accertamento dell'inadempimento del SI. al proprio dovere di mantenimento della figlia Controparte_1
minore, ordinare ex art. 316-bs c.c. ai nonni paterni, SI.ri e di Controparte_2 Persona_2
pagina 2 di 12 corrispondere alla SI.ra , il 60% delle spese straordinarie a favore della figlia Parte_1
come disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano allegate sub doc. 28 e da intendersi qui integralmente trascritte;
6) disporre che il genitore che intenda effettuare, nell'interesse della figlia, una delle spese da concordarsi preventivamente dovrà inviare comunicazione scritta contenente le indicazioni della spesa all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale dissenso in forma scritta nel termine massimo di 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro - a mezzo raccomandata, e-mail con prova di consegna o anche sms – la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La SI.ra indica come e-mail: Parte_1 Email_1
7) disporre che l'assegno unico venga interamente percepito dalla SI.ra mentre le Parte_1
detrazioni fiscali per la figlia, ove consentite, verranno suddivise tra i genitori in proporzione alla percentuale di spesa rispettivamente sostenuta (40% Sig.ra come sopra); Parte_1
8) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti Per_
9) la figlia minore Sarà non dovrà intrattenere rapporti con i nuovi compagni dei coniugi.
10) Accertata e dichiarata la mancata contribuzione alle spese inerenti la casa coniugale per il periodo da marzo 2023 sino alla data di presentazione della presente domanda, condannare il SI. al versamento in favore della SI.ra dell'importo di €. 224,96 o Controparte_1 Parte_1
di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
11) Accertata e dichiarata la mancata contribuzione alle spese inerenti il mantenimento della figlia minore per il periodo da marzo 2023 sino alla data di presentazione della Persona_1
presente domanda, condannare il SI. al versamento in favore della SI.ra Controparte_1 dell'importo di €. 868,28, o di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse Parte_1
risultare di giustizia;
12) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 9.2.2024 ha adito il Tribunale di DI Parte_1
domandando la separazione personale da Parte ricorrente, inoltre, ha Controparte_1
pagina 3 di 12 chiesto l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne, la condanna del resistente a contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di € 500,00 al mese, nonché
l'assegnazione a sé della casa coniugale.
è comparso personalmente alla prima udienza, senza tuttavia costituirsi Controparte_1
e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in San Parte_1 Controparte_1
Rocco al Porto in data 1.9.2018 (matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 3, parte I, anno 2018; doc. 3 parte ricorrente) e dalla loro unione è nata la figlia in data 19.11.2019. Persona_1
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale con ordinanza depositata in data 14.6.2024, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“- Affida la minore in via esclusiva alla madre, con conseguente collocamento Persona_1
prevalente presso la stessa;
- Assegna a la casa coniugale sita in San Rocco al Porto (LO), Via I Parte_1
Maggio n. 1;
- Dispone che il padre possa vedere la figlia, previo accordo con la madre, alla presenza della stessa;
- Dispone che il padre concorra al mantenimento della minore mediante il versamento alla madre entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
- dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti prendano in carico l'intero nucleo familiare, al fine di individuare il miglior regime di affidamento e collocamento della minore e le migliori modalità e tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, procedendo ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione della minore e la qualità della relazione della minore con ciascun genitore, trasmettendo a questa AG una prima relazione entro il 23.10.2024 e segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore”.
3. Innanzitutto, deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
pagina 4 di 12 Dal contenuto degli atti difensivi e dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti alla prima udienza è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c. In particolare, depone in tal senso la nuova relazione intrapresa da con l'attuale compagna, con la quale convive. Controparte_1
Non può essere, quindi, ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale delle parti, come richiesta dalla ricorrente e in conformità al parere del PM.
4. Ciò posto, quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da si Parte_1
osserva quanto segue.
4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Pertanto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova, con onere a carico di chi la richiede, di due circostanze: 1) che il coniuge abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, uno o più comportamenti contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); 2) che sussista il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere dal coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (Cass. civ. n. 18618/2011). In altri termini, l'asserita negligenza deve essere stata la causa scatenante la crisi del rapporto e non conseguenza di una crisi già in atto (cfr. Cass. civ. n. 3923/2018).
Tali principi trovano applicazione anche laddove venga dedotta, a fondamento della richiesta di addebito, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, che rappresenta una violazione particolarmente grave e determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché può costituire, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, per la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
in pagina 5 di 12 particolare, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. civ.
19.2.2018 n. 3923; Cass. civ. 14.8.2015 n. 16859; Cass. civ. 14.2.2012 n. 2059; Cass. civ.
7.12.2007 n. 25618).
4.2 Nel caso in esame ha fondato la domanda di addebito sulla relazione Parte_1
extraconiugale del marito con tale relazione di cui la stessa sarebbe venuta a Persona_3 conoscenza solo nel mese di maggio 2023 quando il marito le avrebbe comunicato l'intenzione di andare a vivere con la nuova compagna.
La ricorrente, in particolare, ha allegato di aver scoperto che il marito in costanza di matrimonio aveva iniziato a frequentare la sua attuale compagna, la quale non solo era stata presentata alla figlia, ma era stata anche portata nell'abitazione coniugale quando la stessa si trovava al lavoro.
Tali allegazioni hanno trovato ampio riscontro non solo documentale (cfr. doc. 25 parte ricorrente) ma anche nelle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti nel corso del giudizio.
madre della ricorrente, ha dichiarato: “questa SInora era stata Testimone_1
presentata come collega poi come amica;
erano spesso insieme, un paio di volte l'ha portata a casa mia;
io non chiedevo il perché ci fosse, era con lui;
prima di rendermene veramente conto ho realizzato che era con lui anche il giorno in cui è nata la bambina;
a febbraio 2023 dico che è stato evidente perché c'è stato un episodio;
quando ho portato a casa la bimba dopo cena, lui era a casa in malattia e mia figlia era al lavoro a sostituire il marito, mi ha aperto la porta la SInora e dagli atteggiamenti era palese che tra loro c'era qualcosa di diverso Per_3 dall'amicizia; sembrava lei la padrona di casa di mia figlia” (cfr. verbale udienza 25.10.2024). E ancora: “io ho raccontato di quell'episodio però è capitato altre volte di vederlo in casa con lei;
noi abitiamo a 200 metri;
addirittura con lei andava anche a prendere la bambina all'asilo […] quella sera, 29.3.2023, eravamo andati a casa di mia figlia per portare al marito l'antidolorifico
e in quell'occasione ci ha aperto lei e ha preso lei il farmaco;
lui era coricato sul divano, noi abbiamo scambiato due parole e lei continuava ad andare vicino a lui, si capiva che non erano amici” (cfr. verbale udienza 25.10.2024).
pagina 6 di 12 Tali circostante sono state confermate anche da padre della ricorrente: “io Testimone_2
l'avevo vista in casa con lui e la bambina alcune volte, lui l'aveva presentata come collega di lavoro;
una volta mi ha aperto lei quando io ero andata a prendere mia nipote per portarla a casa mia, era un sabato o una domenica”.
Peraltro, lo stesso resistente, sentito all'udienza del 14.5.2024 ha confermato di convivere con e che la stessa ha frequentato la casa coniugale durante il matrimonio (“vivo con Persona_3 la mia compagna, che lavora anche lei come vigilanza privata […] mia figlia conosce la mia compagna;
la conosceva già perché lei era un'amica di famiglia lavorando anche lei nella vigilanza, le ha fatto anche da baby-sitter; le era stata presentata come “zia vale””).
Ebbene, deve ritenersi provato non solo che durante la convivenza Controparte_1
coniugale, ha iniziato una relazione sentimentale con con la quale peraltro è Persona_3
andato a convivere dopo aver lasciato la casa coniugale, ma che è stata proprio questa relazione la causa della crisi coniugale.
In definitiva, la condotta di che ha iniziato una relazione Controparte_1 extraconiugale durante il matrimonio all'insaputa della moglie costituisce violazione del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio e legittima la pronuncia di addebito al marito della separazione
5. Quanto all'affido della minore, deve essere disposto l'affido super esclusivo di alla Persona_1
madre, per le ragioni di seguito evidenziate.
5.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
pagina 7 di 12 5.2 Nel caso in esame, dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 14.5.2024 e dalle relazioni dei Servizi sociali incaricati dal Tribunale, è emerso il totale disinteresse – morale e materiale – del padre.
Anzitutto, alla prima udienza la ricorrente aveva dichiarato che “il padre vede la figlia circa ogni due settimane, l'ultima volta è stata mercoledì scorso;
la bimba è contenta quando vede il padre
[…] ho fatto richiesta per avere la 104 per i problemi di nostra figlia che ogni mercoledì frequenta visite di logopedia e psicomotricità; una delle visite è fatta con ricetta rossa;
la commissione di invalidità non ha ancora visto la bambina, i tempi sono lunghi;
io non ho problema a che nostra figlia stia di più con il padre, vorrei però essere certa che stia con lui in sicurezza;
io ho chiesto ai nonni paterni di venire a trovare la bimba ma si sono rifiutati;
in attesa dell' ho chiesto a loro di aiutarmi per le visite con il logopedista” (cfr. verbale Pt_2
udienza del 14.5.2024).
L'allontanamento del padre rispetto alla figlia e la mancata contribuzione economica sono stati confermati dallo stesso il quale, sentito dal Collegio alla stessa Controparte_1 udienza, ha dichiarato: “confermo che non mi è mai stato impedito di vedere la bambina;
sono io che per motivi economici e lavorativi non sono riuscito a vedere con regolarità mia figlia;
quando la vedo è un momento di serenità; io la vedo circa ogni due settimane, in presenza della madre;
finora non sono stato in grado di aiutarla economicamente, un po' sono subentrati i miei genitori;
lo scorso mese le spese per casa e carburante hanno coperto circa il 90% dello stipendio;
”. Il resistente inoltre ha dichiarato di aver fatto uso della cocaina: “confermo che c'è stato l'uso di cocaina […] io non sono mai andato al io non devo effettuare controlli per il Pt_3 lavoro […] io ho smesso di usare la cocaina dopo l'uscita di casa;
prima ne ho fatto un uso saltuario, salvo nell'ultimo periodo di convivenza in cui è stato fatto da me uso regolare”.
Quanto ai Servizi sociali, quelli di DI (competenti territorialmente per la madre e la minore), con relazione del 29.11.2024, hanno riferito che gli incontri tra il padre e la minore sono stati interrotti dopo l'udienza di maggio “in quanto il padre non ne ha più fatto richiesta” e che
“anche i contatti telefonici tra padre e figlia sono sporadici;
nello specifico il padre da maggio non ha più contattato la figlia né richiesto informazioni alla madre che in alcune occasioni ha Per_ comunque ricercato l'uomo in quanto richiedeva di poterlo sentire”. Quanto alla minore i
Servizi sociali hanno dato atto che “In seguito a segnalazione delle insegnanti nel 2023 è stata svolta una valutazione neuropsichiatrica da cui è emerso un ritardo globale dello sviluppo. In
pagina 8 di 12 Per_ seguito sono stati svolti anche degli esami genetici. è stata anche in commissione per
l'alunno disabile e sono stati attivati il sostegno e l'assistenza scolastica educativa. Inoltre la minore effettua terapie di psicomotricità e logopedia”. A fronte di tale situazione “La SI.ra
è apparsa centrata sui bisogni della figlia ha ammesso di aver passato un periodo di Parte_1
fatiche in cui la situazione di coppia ha inficiato anche il suo ruolo di genitore tanto che come già esplicitato la stessa ha chiesto un sostegno”. Secondo i Servizi pertanto il collocamento presso la madre risponde alle eSIenze della minore.
Quanto alle visite paterne, invece, i servizi hanno dato atto dell'impossibilità di ripristinare gli incontri con le modalità previste dal Tribunale “vista l'assenza dello stesso negli ultimi mesi e le carenze riferite dalla SI.ra in ordine alla genitorialità e al presunto consumo di Parte_1
sostanze da parte del SI. Tali premesse infatti rendono necessario, a parere Controparte_1 delle Scriventi, nel caso il padre ne faccia richiesta, l'attivazione di incontri protetti”.
I Servizi sociali di NT (territorialmente competenti per il padre), con relazione dell'10.2.2025, hanno riferito di non essere riusciti ad incontrare il Controparte_1
quale non si è presentato dai servizi nelle date indicate per gli incontri “a causa della febbre e dell'influenza”.
Da ultimo occorre dare atto che la ricorrente, con le note depositate in data 12.2.2025, ha riferito di aver sporto denuncia querela nei confronti del marito per il reato di cui all'art. 570bis c.p. (doc.
33 parte ricorrente) e di aver fatto un pignoramento presso terzi (doc. 34 parte ricorrente), atteso l'inadempimento del resistente, dal quale tuttavia riuscirà a recuperare solo € 238,06 (doc. 35 parte ricorrente), a fronte di un credito di oltre € 2.000,00.
5.3 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale. infatti, dopo essere uscito dalla casa coniugale, si è del Controparte_1
tutto disinteressata alle eSIenze – morali e materiali – della figlia, costringendo l'odierna ricorrente a presentare denuncia-querela nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 570 bis c.p.c, nonché pignoramento presso terzi.
L'allontanamento del padre rispetto alla figlia non trova giustificazione alcuna, integrando di contro una completa inidoneità della stessa al ruolo genitoriale.
Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per la minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
il pagina 9 di 12 totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della figlia unitamente alla volontaria interruzione di qualsiasi tipo di rapporto con la minore sono indici di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario (Cass. 26587/09).
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti della, avendo di fatto provveduto da sola negli ultimi due anni alla sua educazione e crescita.
5.4 Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse della minore è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale – come visto – già assiste la figlia quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
5.5 All'affido alla madre segue la collocazione della minore in modo prevalente presso la stessa, nonché l'assegnazione alla predetta della casa coniugale, sita in San Rocco al Porto, via I Maggio
n. 1 (doc. 7 parte ricorrente).
5.6 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare opportuno allo stato dettare un calendario attesa la condotta tenuta dal resistente.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere la figlia – qualora faccia richiesta in tal senso – previo accordo con i Servizi Sociali e secondo le modalità da questi ritenute più opportune.
6. Al fine di decidere in ordine al mantenimento della minore occorre ricostruire la situazione economica delle parti. in sede di ricorso ha riferito di aver lavorato presso “Ceva Logistics” in qualità di Parte_1
vigilante con contratto a tempo determinato da febbraio 2023 sino al 7.7.2023; lavoro che la stessa ha dovuto lasciare a seguito dell'allontanamento del marito in quanto inconciliabile con le eSIenze di accudimento della figlia, tenuto conto degli orari di lavoro (“turni lavorativi di 9 ore
e, specificatamente, dalle 05.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 22.00 ovvero dalle 14.00 a chiusura
(00.00/01.30, a seconda delle eSIenze dei singoli capannoni)”; cfr. pag. 10 ricorso).
La ricorrente, sentita all'udienza del 14.5.2024 ha dichiarato: “attualmente sono disoccupata, sto continuando a cercare […] con questo mese la Naspi finisce;
la durata totale è stata di 4/5 mesi, inizialmente era un po' più di 800,00 euro;
i miei genitori mi stanno aiutando economicamente”.
pagina 10 di 12 Dalla documentazione reddituale versata in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 12.970,00 in relazione all'anno 2021 ed € 9.406,00 in relazione all'anno
2022 (doc. 16 parte ricorrente). La stessa inoltre è proprietaria della casa coniugale insieme al resistente (doc. 7 parte ricorrente).
Nelle more del giudizio ha iniziato a lavorare presso la società Parte_1 CP_3
con contratto di lavoro part-time a tempo determinato con scadenza al 30.6.2025 e
[...] retribuzione lorda mensile di circa € 1.800,00 (doc. 32 parte ricorrente).
comparso personalmente alla prima udienza, ha dichiarato: “Io sono Controparte_1
stato disoccupato da dicembre 2023; da marzo 2024 ho ripreso a lavorare nella vigilanza, è una vigilanza disarmata;
io vivo in affitto a Broni, il canone è di 200€, a cui si aggiungono circa €
200 al mese di bollette;
vivo con la mia compagna, che lavora anche lei come vigilanza privata, il suo contratto scade a fine mese;
io prendo 900/1.1000 euro al mese, il mese scorso la busta paga è stata di € 840,00”.
6.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che attualmente i compiti domestici e di cura della minore
(art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della madre, deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di € 400,00 omnicomprensivo, atteso il disinteresse sinora mostrato dal resistente e risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta, attesa la sua attuale irreperibilità.
6.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che per legge lo stesso spetta per intero al genitore affidatario nel caso di affido super esclusivo, previa domanda all'Ente erogante.
7. Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente (restituzione spese sostenute per la casa e mantenimento figlia anteriore alla domanda).
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la separazione personale dei coniugi ed i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio civile in San Rocco al Porto in data 1.9.2018 (matrimonio pagina 11 di 12 trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2018) con addebito a Controparte_1
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Rocco al Porto di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
4) affida la minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la Persona_1 stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda la minore in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
5) assegna a la casa coniugale sita in San Rocco al Porto, via I Maggio n. 1; Parte_1
6) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite paterne, qualora ne faccia richiesta;
Controparte_1
7) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 400,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
8) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;
9) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 5.261,00, oltre accessori come per legge. Parte_1
DI, così deciso nella camera di conSIlio del 25 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Elena Giuppi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 272/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSTIVI Parte_1 C.F._1
CHIARA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“In via principale:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità in capo al SI. per tutti i motivi esposti in narrativa e comunque per violazione Controparte_1
dei principali obblighi derivanti dal matrimonio;
pagina 1 di 12 2) assegnare la casa coniugale, sita in San Rocco al Porto (LO), via I Maggio n. 1, con tutto ciò che l'arreda, in favore della SI.ra , che la abiterà unitamente alla figlia minore;
Parte_1
3) affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, SI.ra Persona_1
, con contestuale collocamento e residenza presso la stessa, con facoltà per il Parte_1
padre di vedere la figlia minore un giorno del fine settimana, dopo il riposino Persona_1
pomeridiano della minore (ore 16.00) e sino alle ore 19.00, presso la casa coniugale e previo preavviso alla madre, e comunque alla presenza di quest'ultima, dei nonni materni, ovvero di altro soggetto di sicura affidabilità, anche indicato da codesto Tribunale. In via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di affidamento esclusivo, disporre l'affidamento congiunto della figlia minore , con collocamento Persona_1
presso la madre, con facoltà per il padre di vedere la figlia minore un giorno del fine Persona_1
settimana, dopo il riposino pomeridiano della minore (ore 16.00) e sino alle ore 19.00, presso la casa coniugale e previo preavviso alla madre, e comunque alla presenza di quest'ultima, dei nonni materni, ovvero di altro soggetto di sicura affidabilità, anche indicato da codesto
Tribunale.
4) condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia, a far data dalla presentazione della domanda di separazione personale dei coniugi, la somma mensile non inferiore ad € 500,00, che sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario in favore della moglie entro il 15 di ogni mese;
In via di subordine, previo accertamento dell'inadempimento del SI. al proprio Controparte_1
dovere di mantenimento della figlia minore, ordinare ex art. 316-bis c.c. ai nonni paterni, SI.ri
e di corrispondere alla SI.ra , a titolo di Controparte_2 Persona_2 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile non inferiore ad € 500,00, che sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario in favore della moglie entro il giorno 5 di ogni mese;
5) disporre che il SI. versi alla moglie il 60% delle spese straordinarie a Controparte_1
favore della figlia come disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano allegate sub doc.
28 e da intendersi qui integralmente trascritte;
In via di subordine, previo accertamento dell'inadempimento del SI. al proprio dovere di mantenimento della figlia Controparte_1
minore, ordinare ex art. 316-bs c.c. ai nonni paterni, SI.ri e di Controparte_2 Persona_2
pagina 2 di 12 corrispondere alla SI.ra , il 60% delle spese straordinarie a favore della figlia Parte_1
come disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano allegate sub doc. 28 e da intendersi qui integralmente trascritte;
6) disporre che il genitore che intenda effettuare, nell'interesse della figlia, una delle spese da concordarsi preventivamente dovrà inviare comunicazione scritta contenente le indicazioni della spesa all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale dissenso in forma scritta nel termine massimo di 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro - a mezzo raccomandata, e-mail con prova di consegna o anche sms – la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La SI.ra indica come e-mail: Parte_1 Email_1
7) disporre che l'assegno unico venga interamente percepito dalla SI.ra mentre le Parte_1
detrazioni fiscali per la figlia, ove consentite, verranno suddivise tra i genitori in proporzione alla percentuale di spesa rispettivamente sostenuta (40% Sig.ra come sopra); Parte_1
8) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti Per_
9) la figlia minore Sarà non dovrà intrattenere rapporti con i nuovi compagni dei coniugi.
10) Accertata e dichiarata la mancata contribuzione alle spese inerenti la casa coniugale per il periodo da marzo 2023 sino alla data di presentazione della presente domanda, condannare il SI. al versamento in favore della SI.ra dell'importo di €. 224,96 o Controparte_1 Parte_1
di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
11) Accertata e dichiarata la mancata contribuzione alle spese inerenti il mantenimento della figlia minore per il periodo da marzo 2023 sino alla data di presentazione della Persona_1
presente domanda, condannare il SI. al versamento in favore della SI.ra Controparte_1 dell'importo di €. 868,28, o di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse Parte_1
risultare di giustizia;
12) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 9.2.2024 ha adito il Tribunale di DI Parte_1
domandando la separazione personale da Parte ricorrente, inoltre, ha Controparte_1
pagina 3 di 12 chiesto l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne, la condanna del resistente a contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di € 500,00 al mese, nonché
l'assegnazione a sé della casa coniugale.
è comparso personalmente alla prima udienza, senza tuttavia costituirsi Controparte_1
e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in San Parte_1 Controparte_1
Rocco al Porto in data 1.9.2018 (matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 3, parte I, anno 2018; doc. 3 parte ricorrente) e dalla loro unione è nata la figlia in data 19.11.2019. Persona_1
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale con ordinanza depositata in data 14.6.2024, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“- Affida la minore in via esclusiva alla madre, con conseguente collocamento Persona_1
prevalente presso la stessa;
- Assegna a la casa coniugale sita in San Rocco al Porto (LO), Via I Parte_1
Maggio n. 1;
- Dispone che il padre possa vedere la figlia, previo accordo con la madre, alla presenza della stessa;
- Dispone che il padre concorra al mantenimento della minore mediante il versamento alla madre entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
- dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti prendano in carico l'intero nucleo familiare, al fine di individuare il miglior regime di affidamento e collocamento della minore e le migliori modalità e tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, procedendo ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione della minore e la qualità della relazione della minore con ciascun genitore, trasmettendo a questa AG una prima relazione entro il 23.10.2024 e segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore”.
3. Innanzitutto, deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
pagina 4 di 12 Dal contenuto degli atti difensivi e dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti alla prima udienza è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c. In particolare, depone in tal senso la nuova relazione intrapresa da con l'attuale compagna, con la quale convive. Controparte_1
Non può essere, quindi, ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale delle parti, come richiesta dalla ricorrente e in conformità al parere del PM.
4. Ciò posto, quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da si Parte_1
osserva quanto segue.
4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Pertanto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova, con onere a carico di chi la richiede, di due circostanze: 1) che il coniuge abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, uno o più comportamenti contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); 2) che sussista il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere dal coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (Cass. civ. n. 18618/2011). In altri termini, l'asserita negligenza deve essere stata la causa scatenante la crisi del rapporto e non conseguenza di una crisi già in atto (cfr. Cass. civ. n. 3923/2018).
Tali principi trovano applicazione anche laddove venga dedotta, a fondamento della richiesta di addebito, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, che rappresenta una violazione particolarmente grave e determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché può costituire, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, per la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
in pagina 5 di 12 particolare, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. civ.
19.2.2018 n. 3923; Cass. civ. 14.8.2015 n. 16859; Cass. civ. 14.2.2012 n. 2059; Cass. civ.
7.12.2007 n. 25618).
4.2 Nel caso in esame ha fondato la domanda di addebito sulla relazione Parte_1
extraconiugale del marito con tale relazione di cui la stessa sarebbe venuta a Persona_3 conoscenza solo nel mese di maggio 2023 quando il marito le avrebbe comunicato l'intenzione di andare a vivere con la nuova compagna.
La ricorrente, in particolare, ha allegato di aver scoperto che il marito in costanza di matrimonio aveva iniziato a frequentare la sua attuale compagna, la quale non solo era stata presentata alla figlia, ma era stata anche portata nell'abitazione coniugale quando la stessa si trovava al lavoro.
Tali allegazioni hanno trovato ampio riscontro non solo documentale (cfr. doc. 25 parte ricorrente) ma anche nelle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti nel corso del giudizio.
madre della ricorrente, ha dichiarato: “questa SInora era stata Testimone_1
presentata come collega poi come amica;
erano spesso insieme, un paio di volte l'ha portata a casa mia;
io non chiedevo il perché ci fosse, era con lui;
prima di rendermene veramente conto ho realizzato che era con lui anche il giorno in cui è nata la bambina;
a febbraio 2023 dico che è stato evidente perché c'è stato un episodio;
quando ho portato a casa la bimba dopo cena, lui era a casa in malattia e mia figlia era al lavoro a sostituire il marito, mi ha aperto la porta la SInora e dagli atteggiamenti era palese che tra loro c'era qualcosa di diverso Per_3 dall'amicizia; sembrava lei la padrona di casa di mia figlia” (cfr. verbale udienza 25.10.2024). E ancora: “io ho raccontato di quell'episodio però è capitato altre volte di vederlo in casa con lei;
noi abitiamo a 200 metri;
addirittura con lei andava anche a prendere la bambina all'asilo […] quella sera, 29.3.2023, eravamo andati a casa di mia figlia per portare al marito l'antidolorifico
e in quell'occasione ci ha aperto lei e ha preso lei il farmaco;
lui era coricato sul divano, noi abbiamo scambiato due parole e lei continuava ad andare vicino a lui, si capiva che non erano amici” (cfr. verbale udienza 25.10.2024).
pagina 6 di 12 Tali circostante sono state confermate anche da padre della ricorrente: “io Testimone_2
l'avevo vista in casa con lui e la bambina alcune volte, lui l'aveva presentata come collega di lavoro;
una volta mi ha aperto lei quando io ero andata a prendere mia nipote per portarla a casa mia, era un sabato o una domenica”.
Peraltro, lo stesso resistente, sentito all'udienza del 14.5.2024 ha confermato di convivere con e che la stessa ha frequentato la casa coniugale durante il matrimonio (“vivo con Persona_3 la mia compagna, che lavora anche lei come vigilanza privata […] mia figlia conosce la mia compagna;
la conosceva già perché lei era un'amica di famiglia lavorando anche lei nella vigilanza, le ha fatto anche da baby-sitter; le era stata presentata come “zia vale””).
Ebbene, deve ritenersi provato non solo che durante la convivenza Controparte_1
coniugale, ha iniziato una relazione sentimentale con con la quale peraltro è Persona_3
andato a convivere dopo aver lasciato la casa coniugale, ma che è stata proprio questa relazione la causa della crisi coniugale.
In definitiva, la condotta di che ha iniziato una relazione Controparte_1 extraconiugale durante il matrimonio all'insaputa della moglie costituisce violazione del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio e legittima la pronuncia di addebito al marito della separazione
5. Quanto all'affido della minore, deve essere disposto l'affido super esclusivo di alla Persona_1
madre, per le ragioni di seguito evidenziate.
5.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
pagina 7 di 12 5.2 Nel caso in esame, dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 14.5.2024 e dalle relazioni dei Servizi sociali incaricati dal Tribunale, è emerso il totale disinteresse – morale e materiale – del padre.
Anzitutto, alla prima udienza la ricorrente aveva dichiarato che “il padre vede la figlia circa ogni due settimane, l'ultima volta è stata mercoledì scorso;
la bimba è contenta quando vede il padre
[…] ho fatto richiesta per avere la 104 per i problemi di nostra figlia che ogni mercoledì frequenta visite di logopedia e psicomotricità; una delle visite è fatta con ricetta rossa;
la commissione di invalidità non ha ancora visto la bambina, i tempi sono lunghi;
io non ho problema a che nostra figlia stia di più con il padre, vorrei però essere certa che stia con lui in sicurezza;
io ho chiesto ai nonni paterni di venire a trovare la bimba ma si sono rifiutati;
in attesa dell' ho chiesto a loro di aiutarmi per le visite con il logopedista” (cfr. verbale Pt_2
udienza del 14.5.2024).
L'allontanamento del padre rispetto alla figlia e la mancata contribuzione economica sono stati confermati dallo stesso il quale, sentito dal Collegio alla stessa Controparte_1 udienza, ha dichiarato: “confermo che non mi è mai stato impedito di vedere la bambina;
sono io che per motivi economici e lavorativi non sono riuscito a vedere con regolarità mia figlia;
quando la vedo è un momento di serenità; io la vedo circa ogni due settimane, in presenza della madre;
finora non sono stato in grado di aiutarla economicamente, un po' sono subentrati i miei genitori;
lo scorso mese le spese per casa e carburante hanno coperto circa il 90% dello stipendio;
”. Il resistente inoltre ha dichiarato di aver fatto uso della cocaina: “confermo che c'è stato l'uso di cocaina […] io non sono mai andato al io non devo effettuare controlli per il Pt_3 lavoro […] io ho smesso di usare la cocaina dopo l'uscita di casa;
prima ne ho fatto un uso saltuario, salvo nell'ultimo periodo di convivenza in cui è stato fatto da me uso regolare”.
Quanto ai Servizi sociali, quelli di DI (competenti territorialmente per la madre e la minore), con relazione del 29.11.2024, hanno riferito che gli incontri tra il padre e la minore sono stati interrotti dopo l'udienza di maggio “in quanto il padre non ne ha più fatto richiesta” e che
“anche i contatti telefonici tra padre e figlia sono sporadici;
nello specifico il padre da maggio non ha più contattato la figlia né richiesto informazioni alla madre che in alcune occasioni ha Per_ comunque ricercato l'uomo in quanto richiedeva di poterlo sentire”. Quanto alla minore i
Servizi sociali hanno dato atto che “In seguito a segnalazione delle insegnanti nel 2023 è stata svolta una valutazione neuropsichiatrica da cui è emerso un ritardo globale dello sviluppo. In
pagina 8 di 12 Per_ seguito sono stati svolti anche degli esami genetici. è stata anche in commissione per
l'alunno disabile e sono stati attivati il sostegno e l'assistenza scolastica educativa. Inoltre la minore effettua terapie di psicomotricità e logopedia”. A fronte di tale situazione “La SI.ra
è apparsa centrata sui bisogni della figlia ha ammesso di aver passato un periodo di Parte_1
fatiche in cui la situazione di coppia ha inficiato anche il suo ruolo di genitore tanto che come già esplicitato la stessa ha chiesto un sostegno”. Secondo i Servizi pertanto il collocamento presso la madre risponde alle eSIenze della minore.
Quanto alle visite paterne, invece, i servizi hanno dato atto dell'impossibilità di ripristinare gli incontri con le modalità previste dal Tribunale “vista l'assenza dello stesso negli ultimi mesi e le carenze riferite dalla SI.ra in ordine alla genitorialità e al presunto consumo di Parte_1
sostanze da parte del SI. Tali premesse infatti rendono necessario, a parere Controparte_1 delle Scriventi, nel caso il padre ne faccia richiesta, l'attivazione di incontri protetti”.
I Servizi sociali di NT (territorialmente competenti per il padre), con relazione dell'10.2.2025, hanno riferito di non essere riusciti ad incontrare il Controparte_1
quale non si è presentato dai servizi nelle date indicate per gli incontri “a causa della febbre e dell'influenza”.
Da ultimo occorre dare atto che la ricorrente, con le note depositate in data 12.2.2025, ha riferito di aver sporto denuncia querela nei confronti del marito per il reato di cui all'art. 570bis c.p. (doc.
33 parte ricorrente) e di aver fatto un pignoramento presso terzi (doc. 34 parte ricorrente), atteso l'inadempimento del resistente, dal quale tuttavia riuscirà a recuperare solo € 238,06 (doc. 35 parte ricorrente), a fronte di un credito di oltre € 2.000,00.
5.3 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale. infatti, dopo essere uscito dalla casa coniugale, si è del Controparte_1
tutto disinteressata alle eSIenze – morali e materiali – della figlia, costringendo l'odierna ricorrente a presentare denuncia-querela nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 570 bis c.p.c, nonché pignoramento presso terzi.
L'allontanamento del padre rispetto alla figlia non trova giustificazione alcuna, integrando di contro una completa inidoneità della stessa al ruolo genitoriale.
Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per la minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
il pagina 9 di 12 totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della figlia unitamente alla volontaria interruzione di qualsiasi tipo di rapporto con la minore sono indici di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario (Cass. 26587/09).
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti della, avendo di fatto provveduto da sola negli ultimi due anni alla sua educazione e crescita.
5.4 Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse della minore è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale – come visto – già assiste la figlia quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
5.5 All'affido alla madre segue la collocazione della minore in modo prevalente presso la stessa, nonché l'assegnazione alla predetta della casa coniugale, sita in San Rocco al Porto, via I Maggio
n. 1 (doc. 7 parte ricorrente).
5.6 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare opportuno allo stato dettare un calendario attesa la condotta tenuta dal resistente.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere la figlia – qualora faccia richiesta in tal senso – previo accordo con i Servizi Sociali e secondo le modalità da questi ritenute più opportune.
6. Al fine di decidere in ordine al mantenimento della minore occorre ricostruire la situazione economica delle parti. in sede di ricorso ha riferito di aver lavorato presso “Ceva Logistics” in qualità di Parte_1
vigilante con contratto a tempo determinato da febbraio 2023 sino al 7.7.2023; lavoro che la stessa ha dovuto lasciare a seguito dell'allontanamento del marito in quanto inconciliabile con le eSIenze di accudimento della figlia, tenuto conto degli orari di lavoro (“turni lavorativi di 9 ore
e, specificatamente, dalle 05.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 22.00 ovvero dalle 14.00 a chiusura
(00.00/01.30, a seconda delle eSIenze dei singoli capannoni)”; cfr. pag. 10 ricorso).
La ricorrente, sentita all'udienza del 14.5.2024 ha dichiarato: “attualmente sono disoccupata, sto continuando a cercare […] con questo mese la Naspi finisce;
la durata totale è stata di 4/5 mesi, inizialmente era un po' più di 800,00 euro;
i miei genitori mi stanno aiutando economicamente”.
pagina 10 di 12 Dalla documentazione reddituale versata in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 12.970,00 in relazione all'anno 2021 ed € 9.406,00 in relazione all'anno
2022 (doc. 16 parte ricorrente). La stessa inoltre è proprietaria della casa coniugale insieme al resistente (doc. 7 parte ricorrente).
Nelle more del giudizio ha iniziato a lavorare presso la società Parte_1 CP_3
con contratto di lavoro part-time a tempo determinato con scadenza al 30.6.2025 e
[...] retribuzione lorda mensile di circa € 1.800,00 (doc. 32 parte ricorrente).
comparso personalmente alla prima udienza, ha dichiarato: “Io sono Controparte_1
stato disoccupato da dicembre 2023; da marzo 2024 ho ripreso a lavorare nella vigilanza, è una vigilanza disarmata;
io vivo in affitto a Broni, il canone è di 200€, a cui si aggiungono circa €
200 al mese di bollette;
vivo con la mia compagna, che lavora anche lei come vigilanza privata, il suo contratto scade a fine mese;
io prendo 900/1.1000 euro al mese, il mese scorso la busta paga è stata di € 840,00”.
6.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che attualmente i compiti domestici e di cura della minore
(art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della madre, deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di € 400,00 omnicomprensivo, atteso il disinteresse sinora mostrato dal resistente e risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta, attesa la sua attuale irreperibilità.
6.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che per legge lo stesso spetta per intero al genitore affidatario nel caso di affido super esclusivo, previa domanda all'Ente erogante.
7. Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente (restituzione spese sostenute per la casa e mantenimento figlia anteriore alla domanda).
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la separazione personale dei coniugi ed i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio civile in San Rocco al Porto in data 1.9.2018 (matrimonio pagina 11 di 12 trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2018) con addebito a Controparte_1
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Rocco al Porto di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
4) affida la minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la Persona_1 stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda la minore in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
5) assegna a la casa coniugale sita in San Rocco al Porto, via I Maggio n. 1; Parte_1
6) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite paterne, qualora ne faccia richiesta;
Controparte_1
7) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 400,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
8) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;
9) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 5.261,00, oltre accessori come per legge. Parte_1
DI, così deciso nella camera di conSIlio del 25 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Elena Giuppi
pagina 12 di 12