TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6707 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Piccioli, Parte_1
come da mandato in atti
Attrice
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
AN Ulivi, come da mandato in atti
Convenuta
All'udienza del 24 settembre 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI per parte attrice:“ conclude come da atto di citazione, in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.” parte convenuta:” conclude come da comparsa di costituzione e risposta;
in via istruttoria come da memorie ex art. 171 ter n.2 e n.3 cpc “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze,
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di in persona del Controparte_1
suo legale rappresentane, (P. IVA e C.F. ), in P.IVA_1
relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto assicurativo di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la medesima, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma pari all'indennizzo dovuto ai sensi di polizza e pari ad euro 116.820,34, o
a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria per le causali tutte di cui in premessa”.
A sostegno della propria pretesa l'attrice ha dedotto:
a) di essere proprietaria di un immobile ad uso di civile abitazione, posto in CA ZI, Via del Giglio, 74/76, ove risiede con i propri familiari, assicurato presso la Compagnia
con polizza fabbricati “Multirischi Casa e Controparte_1
Famiglia” n. F52.058.0000909627 stipulata con l'Agenzia di
CA ZI;
b) che, in data 2/11/2023, l'immobile suddetto, a seguito degli eventi metereologici nefasti che hanno interessato la zona di
CA ZI, è stato oggetto di allagamento che ha interessato il piano interrato del medesimo;
c) che detto allagamento ha provocato gravi danni alle strutture del fabbricato ed al contenuto, in particolare agli arredi e beni mobili ivi allocati, come risulta da documentazione fotografica in atti;
d) di aver formulato con mail del 10/11/2023 “denuncia” di sinistro alla propria compagnia assicurativa, in relazione alla
2 garanzia specifica per “ALLAGAMENTO” contenuta nella medesima polizza, a pagina 2, nella “SEZIONE INCENDIO”;
e) che i danni subiti in occasione del sinistro de quo sono stati stimati dal Perito per l'importo di euro 111.620,34; Persona_1
f) che in seguito ha nominato quale Controparte_1
proprio fiduciario il Sig. che, all'esito degli Persona_2
accertamenti effettuati in contraddittorio con il Perito ha Per_1
redatto - in nome e per conto della mandante
[...]
- un “VERBALE DI PERIZIA”, c.d. PVP, che si CP_1
allega (doc. 5); in detto verbale il perito della Compagnia quantifica il danno in complessivi euro 57.000,00 e, al contempo, solleva “riserve” “in favore della propria mandante” in relazione all'esclusione della garanzia per l'evento in questione, trattandosi - secondo la sua interpretazione - di sinistro conseguente ad “alluvione” e, perciò, escluso ai sensi dell'art.
4.2 punto 13) della CGA allegate”;
g) che detto “verbale di perizia” è stato contestato dal perito
- per conto dell'attrice - sia in punto di quantum del Per_1
danno accertato che di an, in relazione alla dedotta esclusione della copertura, e, pertanto, non firmato;
h) di aver introdotto un procedimento di mediazione, ritenendo inadempiente al contratto di Controparte_1
assicurazione inter partes;
i) che detto procedimento si è concluso con verbale negativo, stante la mancata partecipazione della convenuta;
j) che “l'eccezione relativa alla “esclusione” di copertura proposta dalla compagnia convenuta è priva di pregio e fondamento e viene giustamente contestata dall'attrice per i
3 seguenti motivi: a) in primo luogo, perché - come ben emerge dai video che si producono e rappresentano i momenti effettivi in cui i locali sono stati sommersi dall'acqua (doc. 10) -
l'allagamento dei locali interrati di proprietà dell'attrice è avvenuto mediante “reflusso” e/o “rigurgito di fogna”, fenomeni che, secondo le “condizioni generali” di assicurazione, risultano coperti dalla polizza e, quindi, indennizzabili;
a pagina 13 delle CGA allegate (sub. doc. 6) , infatti, sotto il titolo “Occlusioni di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna” si riporta testualmente: “La a parziale CP_2
deroga del successivo articolo 4.1 …risponde dei danni prodotti da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione
...e conseguenti al trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso.”; circostanze di fatto, queste, assolutamente coincidenti e corrispondenti alla denuncia di sinistro inviata dall'attrice alla compagnia (sub. doc. 3); b) in secondo luogo, perché il termine “allagamento” previsto in polizza è assolutamente generico e il suo significato etimologico può ricomprendere anche fenomeni di carattere alluvionale, ferma restando la configurazione del fatto storico come “alluvione” che propone e che Controparte_1
deve, comunque, dimostrare. Allagamento, infatti, è un termine generico che si riferisce al fenomeno di accumulo di acqua in un'area che normalmente è asciutta;
l'alluvione,
d'altra parte, è un tipo specifico di allagamento causato da piogge intense, scioglimento della neve, o altri fattori che portano a un'eccessiva raccolta di acqua che supera la capacità di drenaggio del terreno o dei sistemi di drenaggio.
4 Quindi non vi è dubbio che l'alluvione sia un tipo di allagamento e rientri nel suo genus, e che, per questo motivo, il sinistro de quo, secondo interpretazione di buona fede, rientri comunque nella copertura di polizza”.
Si è costituita la convenuta, la quale ha contestato integralmente la domanda avversaria, deducendo che “con riferimento al sinistro per cui è lite non opera la garanzia assicurativa prevista dal contratto azionato dalla parte attrice”.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. Quanto alle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, è necessario e sufficiente richiamare il provvedimento di rigetto adottato in data 4 marzo 2025, con il quale si è ritenuto di non ammettere:
- la prova orale richiesta da parte attrice, trattandosi di capitoli inerenti a circostanze irrilevanti;
- la CTU richiesta da parte attrice e l'ordine di esibizione richiesto da parte convenuta, in quanto superflui ai fini della decisione.
3. Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
È documentato il rapporto contrattuale inter partes (cfr. docc. 1 e 6 fasc. parte attrice e docc.
3-5 fasc. parte convenuta).
È pacifico ed è comunque documentato che:
- “nel corso della serata del 2 novembre e della notte tra il 2 novembre e 3 novembre 2023 un evento meteorico eccezionale ha provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con atto del
Presidente della Regione n. 182 del 2 novembre per l'intero territorio
5 regionale” (cfr. ordinanza n. 345 del 10.11.2023 del Comune di
CA ZI sub doc. 2 fasc. parte convenuta);
- che tra le strade in CA ZI colpite dall'evento alluvionale v'è Via Giglio, ove è sito l'immobile di proprietà della sig.ra Pt_1
(v. pag.4 dell'ordinanza citata).
E' in tale contesto che va, quindi, presa in considerazione la pretesa azionata dall'attrice, la quale, dopo aver dedotto che, in data
2/11/2023, l'immobile di sua proprietà “a seguito degli eventi metereologici nefasti che hanno interessato la zona di CA
ZI, è stato oggetto di allagamento che ha interessato il piano interrato del medesimo” (cfr. pag.1 dell'atto di citazione), ha invocato l'applicazione della polizza Multirischi Casa e Famiglia n. F.
52.058.0000909627, “ritenendo l'evento de quo coperto dalla garanzia da “allagamento” prevista in polizza” (cfr. pag.1 dell'atto di citazione).
Tenuto conto che la società convenuta ha contestato l'operatività della polizza, con riferimento alla copertura del rischio, deducendo che “Ai sensi dell'art.
4.2 punto 13) delle condizioni di assicurazione risultano inequivocabilmente esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati da alluvioni e cioè i danni lamentati dalla parte attrice”
(cfr. pag.7 della comparsa di costituzione), l'onere di provare che l'evento per cui è causa rientra nell'oggetto della garanzia assicurativa è necessariamente a carico di parte attrice (cfr. Cass. n.
9205/2021:“In tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera
6 contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato”).
Quest'ultima ha cercato di superare la contestazione avversaria, già avanzata prima dell'introduzione del presente giudizio, per un verso, allegando che il danno è stato cagionato da un rigurgito delle fogne comunali (cfr. pagg.
3-4 dell'atto di citazione e pag. 4 della memoria ex art. 171 ter n.1 cpc.); per altro verso, sostenendo che l'allagamento, menzionato a pag.2 della polizza, è un termine generico, idoneo a ricomprendere l'alluvione che “è un tipo specifico di allagamento causato da piogge intense, scioglimento della neve,
o altri fattori che portano a un'eccessiva raccolta di acqua che supera la capacità di drenaggio del terreno o dei sistemi di drenaggio”.
Sotto il primo profilo, vengono in rilievo le condizioni di assicurazione (cfr.doc. 6 fasc. parte attrice) ed in particolare il paragrafo 2.1 – Garanzie opzionali – forma “classic” – settimo punto, ove a pag.14 è indicato: “occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna. “La a parziale deroga del successivo CP_2
articolo 4.1 “Esclusioni – Forma Classic” lettera a) punto 3), risponde dei danni prodotti da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel FABBRICATO o conseguenti al trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del
FABBRICATO stesso. […]”
Il paragrafo 4.1 – Esclusioni – forma “classic”, p. 18 […] statuisce che “Per la garanzia opzionale “Occlusione di condutture – trabocco
7 e/o rigurgito di fogna”, ad integrazione di quanto indicato nel presente articolo alla lettera a) punto 3), sono esclusi i danni conseguenti: […] b) ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.
Orbene, anche a volere seguire la ricostruzione attorea - la quale trova espressa smentita nella perizia di parte prodotta dalla stessa sig.ra sub doc. 11, nella quale (pag.3) si afferma in Pt_1
maniera chiara che la acqua che ha attinto i locali attorei veniva dalla “tracimazione del Fiume ZI che scorre a monte all'insediamento garantito” e quindi dalla catastrofica alluvione avvenuta su quel territorio - l'evento per cui è causa non potrebbe ritenersi comunque coperto dalla polizza, in quanto il rischio assicurato è contrattualmente delimitato al rigurgito delle “fogne di pertinenza del fabbricato”, in cui non può, quindi, ritenersi ricompresa la presente fattispecie, che, come da allegazione attorea, riguarda un rigurgito di fognatura pubblica.
Né, in senso contrario, è idoneo ad assumere rilevanza il richiamo operato dall'attrice alla pertinenzialità della rete fognaria comunale rispetto al fabbricato in questione (cfr. pag.3 della memoria ex art.171 ter n.1 cpc. di parte attrice), non essendo possibile attribuire il carattere di pertinenza al sistema fognario pubblico rispetto ad un fabbricato in proprietà privata (v. Cassazione civile , sez. II ,
06/08/1997, n. 7227: “La destinazione della pertinenza al servizio della cosa principale può essere effettuata solo da chi sia proprietario dell'una o dell'altra cosa, ovvero sia titolare di un diritto reale su entrambe. La scogliera che insiste in uno specchio d'acqua antistante l'edificio, essendo equiparata ai beni del demanio marittimo, ancorché destinata al servizio e alla protezione
8 dell'edificio, non può formare oggetto di proprietà comune, di altro diritto reale o costituire il termine di un rapporto pertinenziale.
Consegue che non può considerarsi cosa comune e ritenersi soggetta alla disciplina dettata dagli art. 1117 e 1118 c.c”.).
Quanto, poi, al secondo profilo, non risulta condivisibile l'interpretazione attorea, secondo la quale l'alluvione costituirebbe species del fenomeno di allagamento, e, dunque, sarebbe riconducibile all'oggetto della copertura assicurativa.
Invero, ciò che risulta preminente è la circostanza che il contratto di assicurazione azionato dalla parte attrice e versato in atti fa distinto riferimento ai termini allagamento e alluvione.
Per i danni da alluvione è, per l'appunto, prevista l'espressa esclusione dalla copertura (art.
4.2 punto 13) delle condizioni di assicurazione).
Nella misura in cui il contratto contiene un'esclusione espressa e nominativa del rischio “alluvione”, non può, quindi, che prevalere la volontà chiaramente manifestata dalle parti alla stregua del canone dell'interpretazione letterale. La clausola di esclusione è specifica e, dunque, deroga alla copertura generale prevista per “allagamento”.
Tanto premesso, si deve, pertanto, ritenere che l'attrice non abbia assolto l'onere a suo carico di dimostrare che, nel caso in esame, si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa (cfr.
Cass. n. 15630 del 14/06/2018).
Non v'è, dunque, prova del fatto costitutivo della domanda attorea, la quale deve, di conseguenza, essere respinta.
4. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria,
9 stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale – seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta ogni domanda attorea;
2. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa.
Firenze, 17 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6707 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Piccioli, Parte_1
come da mandato in atti
Attrice
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
AN Ulivi, come da mandato in atti
Convenuta
All'udienza del 24 settembre 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI per parte attrice:“ conclude come da atto di citazione, in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.” parte convenuta:” conclude come da comparsa di costituzione e risposta;
in via istruttoria come da memorie ex art. 171 ter n.2 e n.3 cpc “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze,
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di in persona del Controparte_1
suo legale rappresentane, (P. IVA e C.F. ), in P.IVA_1
relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto assicurativo di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la medesima, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma pari all'indennizzo dovuto ai sensi di polizza e pari ad euro 116.820,34, o
a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria per le causali tutte di cui in premessa”.
A sostegno della propria pretesa l'attrice ha dedotto:
a) di essere proprietaria di un immobile ad uso di civile abitazione, posto in CA ZI, Via del Giglio, 74/76, ove risiede con i propri familiari, assicurato presso la Compagnia
con polizza fabbricati “Multirischi Casa e Controparte_1
Famiglia” n. F52.058.0000909627 stipulata con l'Agenzia di
CA ZI;
b) che, in data 2/11/2023, l'immobile suddetto, a seguito degli eventi metereologici nefasti che hanno interessato la zona di
CA ZI, è stato oggetto di allagamento che ha interessato il piano interrato del medesimo;
c) che detto allagamento ha provocato gravi danni alle strutture del fabbricato ed al contenuto, in particolare agli arredi e beni mobili ivi allocati, come risulta da documentazione fotografica in atti;
d) di aver formulato con mail del 10/11/2023 “denuncia” di sinistro alla propria compagnia assicurativa, in relazione alla
2 garanzia specifica per “ALLAGAMENTO” contenuta nella medesima polizza, a pagina 2, nella “SEZIONE INCENDIO”;
e) che i danni subiti in occasione del sinistro de quo sono stati stimati dal Perito per l'importo di euro 111.620,34; Persona_1
f) che in seguito ha nominato quale Controparte_1
proprio fiduciario il Sig. che, all'esito degli Persona_2
accertamenti effettuati in contraddittorio con il Perito ha Per_1
redatto - in nome e per conto della mandante
[...]
- un “VERBALE DI PERIZIA”, c.d. PVP, che si CP_1
allega (doc. 5); in detto verbale il perito della Compagnia quantifica il danno in complessivi euro 57.000,00 e, al contempo, solleva “riserve” “in favore della propria mandante” in relazione all'esclusione della garanzia per l'evento in questione, trattandosi - secondo la sua interpretazione - di sinistro conseguente ad “alluvione” e, perciò, escluso ai sensi dell'art.
4.2 punto 13) della CGA allegate”;
g) che detto “verbale di perizia” è stato contestato dal perito
- per conto dell'attrice - sia in punto di quantum del Per_1
danno accertato che di an, in relazione alla dedotta esclusione della copertura, e, pertanto, non firmato;
h) di aver introdotto un procedimento di mediazione, ritenendo inadempiente al contratto di Controparte_1
assicurazione inter partes;
i) che detto procedimento si è concluso con verbale negativo, stante la mancata partecipazione della convenuta;
j) che “l'eccezione relativa alla “esclusione” di copertura proposta dalla compagnia convenuta è priva di pregio e fondamento e viene giustamente contestata dall'attrice per i
3 seguenti motivi: a) in primo luogo, perché - come ben emerge dai video che si producono e rappresentano i momenti effettivi in cui i locali sono stati sommersi dall'acqua (doc. 10) -
l'allagamento dei locali interrati di proprietà dell'attrice è avvenuto mediante “reflusso” e/o “rigurgito di fogna”, fenomeni che, secondo le “condizioni generali” di assicurazione, risultano coperti dalla polizza e, quindi, indennizzabili;
a pagina 13 delle CGA allegate (sub. doc. 6) , infatti, sotto il titolo “Occlusioni di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna” si riporta testualmente: “La a parziale CP_2
deroga del successivo articolo 4.1 …risponde dei danni prodotti da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione
...e conseguenti al trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso.”; circostanze di fatto, queste, assolutamente coincidenti e corrispondenti alla denuncia di sinistro inviata dall'attrice alla compagnia (sub. doc. 3); b) in secondo luogo, perché il termine “allagamento” previsto in polizza è assolutamente generico e il suo significato etimologico può ricomprendere anche fenomeni di carattere alluvionale, ferma restando la configurazione del fatto storico come “alluvione” che propone e che Controparte_1
deve, comunque, dimostrare. Allagamento, infatti, è un termine generico che si riferisce al fenomeno di accumulo di acqua in un'area che normalmente è asciutta;
l'alluvione,
d'altra parte, è un tipo specifico di allagamento causato da piogge intense, scioglimento della neve, o altri fattori che portano a un'eccessiva raccolta di acqua che supera la capacità di drenaggio del terreno o dei sistemi di drenaggio.
4 Quindi non vi è dubbio che l'alluvione sia un tipo di allagamento e rientri nel suo genus, e che, per questo motivo, il sinistro de quo, secondo interpretazione di buona fede, rientri comunque nella copertura di polizza”.
Si è costituita la convenuta, la quale ha contestato integralmente la domanda avversaria, deducendo che “con riferimento al sinistro per cui è lite non opera la garanzia assicurativa prevista dal contratto azionato dalla parte attrice”.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. Quanto alle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, è necessario e sufficiente richiamare il provvedimento di rigetto adottato in data 4 marzo 2025, con il quale si è ritenuto di non ammettere:
- la prova orale richiesta da parte attrice, trattandosi di capitoli inerenti a circostanze irrilevanti;
- la CTU richiesta da parte attrice e l'ordine di esibizione richiesto da parte convenuta, in quanto superflui ai fini della decisione.
3. Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
È documentato il rapporto contrattuale inter partes (cfr. docc. 1 e 6 fasc. parte attrice e docc.
3-5 fasc. parte convenuta).
È pacifico ed è comunque documentato che:
- “nel corso della serata del 2 novembre e della notte tra il 2 novembre e 3 novembre 2023 un evento meteorico eccezionale ha provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con atto del
Presidente della Regione n. 182 del 2 novembre per l'intero territorio
5 regionale” (cfr. ordinanza n. 345 del 10.11.2023 del Comune di
CA ZI sub doc. 2 fasc. parte convenuta);
- che tra le strade in CA ZI colpite dall'evento alluvionale v'è Via Giglio, ove è sito l'immobile di proprietà della sig.ra Pt_1
(v. pag.4 dell'ordinanza citata).
E' in tale contesto che va, quindi, presa in considerazione la pretesa azionata dall'attrice, la quale, dopo aver dedotto che, in data
2/11/2023, l'immobile di sua proprietà “a seguito degli eventi metereologici nefasti che hanno interessato la zona di CA
ZI, è stato oggetto di allagamento che ha interessato il piano interrato del medesimo” (cfr. pag.1 dell'atto di citazione), ha invocato l'applicazione della polizza Multirischi Casa e Famiglia n. F.
52.058.0000909627, “ritenendo l'evento de quo coperto dalla garanzia da “allagamento” prevista in polizza” (cfr. pag.1 dell'atto di citazione).
Tenuto conto che la società convenuta ha contestato l'operatività della polizza, con riferimento alla copertura del rischio, deducendo che “Ai sensi dell'art.
4.2 punto 13) delle condizioni di assicurazione risultano inequivocabilmente esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati da alluvioni e cioè i danni lamentati dalla parte attrice”
(cfr. pag.7 della comparsa di costituzione), l'onere di provare che l'evento per cui è causa rientra nell'oggetto della garanzia assicurativa è necessariamente a carico di parte attrice (cfr. Cass. n.
9205/2021:“In tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera
6 contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato”).
Quest'ultima ha cercato di superare la contestazione avversaria, già avanzata prima dell'introduzione del presente giudizio, per un verso, allegando che il danno è stato cagionato da un rigurgito delle fogne comunali (cfr. pagg.
3-4 dell'atto di citazione e pag. 4 della memoria ex art. 171 ter n.1 cpc.); per altro verso, sostenendo che l'allagamento, menzionato a pag.2 della polizza, è un termine generico, idoneo a ricomprendere l'alluvione che “è un tipo specifico di allagamento causato da piogge intense, scioglimento della neve,
o altri fattori che portano a un'eccessiva raccolta di acqua che supera la capacità di drenaggio del terreno o dei sistemi di drenaggio”.
Sotto il primo profilo, vengono in rilievo le condizioni di assicurazione (cfr.doc. 6 fasc. parte attrice) ed in particolare il paragrafo 2.1 – Garanzie opzionali – forma “classic” – settimo punto, ove a pag.14 è indicato: “occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna. “La a parziale deroga del successivo CP_2
articolo 4.1 “Esclusioni – Forma Classic” lettera a) punto 3), risponde dei danni prodotti da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel FABBRICATO o conseguenti al trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del
FABBRICATO stesso. […]”
Il paragrafo 4.1 – Esclusioni – forma “classic”, p. 18 […] statuisce che “Per la garanzia opzionale “Occlusione di condutture – trabocco
7 e/o rigurgito di fogna”, ad integrazione di quanto indicato nel presente articolo alla lettera a) punto 3), sono esclusi i danni conseguenti: […] b) ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.
Orbene, anche a volere seguire la ricostruzione attorea - la quale trova espressa smentita nella perizia di parte prodotta dalla stessa sig.ra sub doc. 11, nella quale (pag.3) si afferma in Pt_1
maniera chiara che la acqua che ha attinto i locali attorei veniva dalla “tracimazione del Fiume ZI che scorre a monte all'insediamento garantito” e quindi dalla catastrofica alluvione avvenuta su quel territorio - l'evento per cui è causa non potrebbe ritenersi comunque coperto dalla polizza, in quanto il rischio assicurato è contrattualmente delimitato al rigurgito delle “fogne di pertinenza del fabbricato”, in cui non può, quindi, ritenersi ricompresa la presente fattispecie, che, come da allegazione attorea, riguarda un rigurgito di fognatura pubblica.
Né, in senso contrario, è idoneo ad assumere rilevanza il richiamo operato dall'attrice alla pertinenzialità della rete fognaria comunale rispetto al fabbricato in questione (cfr. pag.3 della memoria ex art.171 ter n.1 cpc. di parte attrice), non essendo possibile attribuire il carattere di pertinenza al sistema fognario pubblico rispetto ad un fabbricato in proprietà privata (v. Cassazione civile , sez. II ,
06/08/1997, n. 7227: “La destinazione della pertinenza al servizio della cosa principale può essere effettuata solo da chi sia proprietario dell'una o dell'altra cosa, ovvero sia titolare di un diritto reale su entrambe. La scogliera che insiste in uno specchio d'acqua antistante l'edificio, essendo equiparata ai beni del demanio marittimo, ancorché destinata al servizio e alla protezione
8 dell'edificio, non può formare oggetto di proprietà comune, di altro diritto reale o costituire il termine di un rapporto pertinenziale.
Consegue che non può considerarsi cosa comune e ritenersi soggetta alla disciplina dettata dagli art. 1117 e 1118 c.c”.).
Quanto, poi, al secondo profilo, non risulta condivisibile l'interpretazione attorea, secondo la quale l'alluvione costituirebbe species del fenomeno di allagamento, e, dunque, sarebbe riconducibile all'oggetto della copertura assicurativa.
Invero, ciò che risulta preminente è la circostanza che il contratto di assicurazione azionato dalla parte attrice e versato in atti fa distinto riferimento ai termini allagamento e alluvione.
Per i danni da alluvione è, per l'appunto, prevista l'espressa esclusione dalla copertura (art.
4.2 punto 13) delle condizioni di assicurazione).
Nella misura in cui il contratto contiene un'esclusione espressa e nominativa del rischio “alluvione”, non può, quindi, che prevalere la volontà chiaramente manifestata dalle parti alla stregua del canone dell'interpretazione letterale. La clausola di esclusione è specifica e, dunque, deroga alla copertura generale prevista per “allagamento”.
Tanto premesso, si deve, pertanto, ritenere che l'attrice non abbia assolto l'onere a suo carico di dimostrare che, nel caso in esame, si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa (cfr.
Cass. n. 15630 del 14/06/2018).
Non v'è, dunque, prova del fatto costitutivo della domanda attorea, la quale deve, di conseguenza, essere respinta.
4. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria,
9 stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale – seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta ogni domanda attorea;
2. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa.
Firenze, 17 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
10