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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 530/2025 R.G., avente ad oggetto assegno di inclusione
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silluzio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via E. D'Angiò n.2, come da procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avvocato IA Rosaria Battiato ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26 giusta procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 2.04.2025 le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 19.01.2025, in sintesi, ha esposto: Parte_1
- che nel mese di luglio del 2024 ha presentato domanda per ottenere l'assegno di inclusione ai sensi del d.l.
4.05.2023 n. 48, convertito con modificazioni in l. 03.07.2023 n.85, la quale, dopo esser stata accolta dall' , nel mese di ottobre del 2024 è stata revocata per asserita CP_1
“Disabilità inferiore a quella prevista ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013” della di lui moglie, mentre, invece, con sentenza di opposizione ad quest'ultima è stata riconosciuta invalida CP_2
in misura pari al 68%;
- che, inoltre, sua figlia IA è invalida al 100% e lo stesso è ultrasessantenne.
Conseguentemente, il ricorrente ha ricostruito la disciplina di riferimento, chiedendo di “1)
Dichiarare ai sensi del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge
03.07.2023 n.85 e norme collegate che … ha diritto al beneficio dell'assegno di inclusione sin dal momento della revoca e la relativa liquidazione dello stesso;
2) In via cautelare ripristinare tale legittimo beneficio;
3) Riconoscere come dovuta la richiesta del su detto beneficio e condannare l' alla liquidazione degli arretrati sin dalla revoca oltre CP_1 interessi e quant'altro chiesto e specificato;
3) Con condanna alle spese e competenze”.
In data 21.03.2025 si è costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo CP_1
telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha dedotto:
- che il ricorrente ha presentato due domande tese ad ottenere il beneficio dell'assegno di inclusione (ADI): la prima in data 2.07.2024 avente n. di prot. ; la Controparte_3
seconda in data 27.11.2024 avente n. di prot. ; CodiceFiscale_2
- che la verifica dei requisiti di cui alle dette domande è avvenuta sulla base di quanto lo stesso richiedente ha autodichiarato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 nella DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica), presentata ai fini dell'attestazione ISEE, che integra di fatto la domanda ADI.
- che, segnatamente, a partire dal mese di settembre 2024, l'Istituto ha accertato che in data 28.06.2024 come si legge dalla DSU, ha autodichiarato che la Parte_1
Signora CF fosse affetta da disabilità media a Controparte_4 C.F._3 seguito dell'accertamento effettuato dall' “… ENTE DOC. N.° 3930920410300 DATA CP_1
26/06/2023…”. Tale documento, tuttavia, accerta una invalidità del 60 per cento che ai sensi della tabella allegata al DPCM 159/2013, non rientra nella categoria della disabilità media secondo la quale è necessaria una percentuale di invalidità minima del 67%. Il funzionario ha altresì verificato sui database dell' che l'accertamento numero “N.° 3930920410300 Pt_2
DATA 26/06/2023” era stato oggetto di contenzioso ATP conclusosi con sentenza del
Pagina 2 27.09.2024 – successiva alla presentazione della DSU- che ha accertato una percentuale di invalidità del 68% per il soggetto beneficiario . Essendo la sentenza Persona_1
del 27.09.2024 successiva di ben 3 mesi alla data di presentazione della DSU avvenuta il
28.06.2024, sulla base delle linee guida fornite dall'Istituto e di quanto dispone il DPR
445/2000, si è provveduto in data 11.11.2024 a revocare la domanda ADI del Signor per Pt_1
le false attestazioni contenute nella DSU …”;
- che con messaggio Hermes del 13.11.2024 n. 3785 è stato precisato che “… per i casi in cui il riconoscimento della disabilità sia oggetto di contenzioso, il requisito può ritenersi verificato nel caso in cui al momento della verifica sia intervenuto decreto di omologa di riconoscimento della disabilità ai sensi del DPCM 159/2013, con effetto retroattivo in data precedente a quella di presentazione della domanda…”, per cui ha provveduto a sbloccare la domanda del ricorrente;
- che, dunque, entrambe le domande sono state accolte con erogazione dei pagamenti in corso dalla mensilità di agosto 2024 fino alla mensilità di febbraio 2025, laddove la mensilità di marzo 2025 verrà erogata con l'elaborazione del 27.03.2025, mentre la mensilità ADI di novembre 2024 è rimasta assorbita dalla domanda ADI il 27.11.2024 che ha comportato il venir meno della domanda precedente.
Conseguentemente, l'ente resistente ha testualmente chiesto “accertata l'ammissibilità della domanda dichiarare cessata la materia del contendere, spese compensate per la ragioni sopra esposte”.
La presente controversia è stata istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza indicata in epigrafe, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, trattenutoa a sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c..
______________________
In punto di diritto, giova ricordare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere è legittima quando “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc” (Cass. 08.11.2003, n. 16785).
Nella fattispecie concreta, avuto riguardo alle risultanze processuali e alla richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere formulata in atti dalle parti, appare
Pagina 3 evidente che i sopravvenuti pagamenti di cui l'ente previdenziale ha fornito riscontro in sede di costituzione hanno soddisfatto in modo pieno le pretese avanzate da sì da non residuare Pt_1
alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Questione del tutto diversa è la regolamentazione delle spese processuali che, attenendo alla distribuzione dei costi oggettivi del procedimento sostenuti tra le parti, va condotta dando applicazione al principio della soccombenza virtuale (ex plurimis, Cass. 28.03.2001, n.4485;
Cass. 16.10.2012, n.17683).
A tal fine, è decisivo osservare che l'assegno di inclusione si inserisce tra le misure di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale volta al contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
L'accesso al beneficio in parola è riservato a favore di coloro che presentano i requisiti di cui all'art. 2 del richiamato d.l. n.48/2023 e, con riferimento alla condizione del nucleo familiare del richiedente, nella specie è provato che la moglie di , Pt_1 CP_4 CP_4
con sentenza del 27.09.2024 stata riconosciuta invalida in misura pari al 68%, laddove all'esito della visita medico legale espletata dalla competente Commissione Medica il 26.06.2023 la stessa era stata riconosciuta invalida in misura pari al 60%.
Pertanto, considerato che la condizione di disabilità nei termini previstiti dalla richiamata normativa era oggetto di contestazione sub iudice al tempo della proposizione della domanda amministrativa e valutato l'esito dell'accertamento giudiziario con efficacia sanante delle difformità sussistenti nelle dichiarazioni rese dal ricorrente, tenuto conto delle iniziative prontamente assunte in autotutela dall'ente resistente una volta emesso il provvedimento giudiziario sopra richiamato a fronte di un ricorso notificato il 29.01.2025, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere
COMPENSA per intero le spese processuali
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania, all'esito dell'udienza del 2.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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