CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1185/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1185/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gregorio Lo Presti, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel mese di marzo 2019, premesso che Controparte_1 [...]
era proprietario di un fondo limitrofo al suo e che il muro di recinzione di proprietà di Persona_1
pagina 1 di 5 costui, abbattutosi sul suo fondo, aveva provocato danni quantificati tramite perizia stragiudiziale in €
13.264,00, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il predetto vicino chiedendone la condanna al risarcimento del danno nella misura sopra indicata, oltre al rimborso di € 2.000,00 per le spese sostenute per la perizia di parte .
Si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda per difetto di Persona_1 legittimazione passiva per l'avvenuta nomina di custode giudiziario con potere di gestione ordinaria e straordinaria del bene ed essendo, comunque, l'evento dannoso da attribuirsi a causa di forza maggiore.
La causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u.
Nel corso del giudizio decedeva ed il processo, dichiarato interrotto, Persona_1
veniva riassunto nei confronti del figlio ed unico erede del defunto. In tale qualità si costituiva, con comparsa del 21 febbraio 2023, , eccependo l'intervenuta estinzione del Parte_1
giudizio per mancata tempestiva riassunzione dello stesso nel termine perentorio di tre mesi dall'avvenuta interruzione.
A fronte dell'opposizione dell'attrice che instava per la tempestività della riassunzione sul presupposto che l'atto di citazione per la prosecuzione del giudizio era stato passato per notifica entro il termine di legge previsto dall'art. 305 c.p.c. e che erroneamente non era stata eseguita la relativa consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, l'adito Tribunale, con sentenza n. 2922/2023 pubblicata il 6 luglio 2023,
(resa nel proc. iscritto al n. 4475/2019 R.G.) dichiarava estinto il processo per la mancata tempestiva riassunzione del giudizio dopo l'interruzione per la morte di Persona_1
Avverso la sentenza ha proposto appello, affidato a un unico motivo, , Parte_1
con atto di citazione notificato il 15 settembre 2023.
L'appellata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Controparte_1
All'udienza del 25 novembre 2024, esaurita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitasi, Controparte_1
benché ritualmente citata.
pagina 2 di 5 2. - Con l'unico motivo di appello denunzia l'omessa pronuncia sulle Parte_1
spese che avrebbero dovuto essere poste a carico di parte attrice in quanto soccombente, sulla questione relativa all'estinzione del giudizio.
2.1. - Il motivo è fondato.
2.1.1. - Preliminarmente deve osservarsi “il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice - che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento - integra un vizio di omessa pronunzia riparabile solo con l'impugnazione, se il giudice non ha statuito sulle spese nemmeno in parte motiva” (Cass. n. 17836/2023; Cass. 3968/2020), ed è proprio questo il caso in esame.
Sussiste dunque, nella specie, la denunziata omessa pronuncia posto che il giudice di primo grado nel dichiarare l'estinzione ha del tutto omesso di pronunziare sulle spese del procedimento.
2.1.2. - Peraltro, la nullità della sentenza conseguente alla riscontrata omissione di pronuncia, non comporta, a mente dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa in primo grado, ma spetta al giudice dell'impugnazione porvi rimedio pronunciando la statuizione sulle spese mancata in prime cure, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale
(Cass. n. 13733/2014).
Nella vicenda in esame, dovendo procedersi al regolamento delle spese processuali omesso dal giudice di primo grado, questa Corte, a fronte della declaratoria di estinzione del giudizio introdotto su domanda dell'attuale appellata, per non avere questa riassunto il processo interrotto per la morte del convenuto (dante causa dell'odierno appellante) entro il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., deve provvedervi in applicazione del principio di soccombenza.
Invero, “il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente
pagina 3 di 5 al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (cfr. Cass. n.
20073/2021; Cass. n. 533/2016; Cass. n. 13736/2005; Cass. n. 10173/1993).
2.1.3. - Conseguentemente, in applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico di limitatamente alle spese - Controparte_1
liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia, compreso nello scaglione da
€ 5.200,01 a € 26.000,00, applicati i parametri minimi del vigente DM. 147/2022 attesa l'attività difensiva in concreto espletata - causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, mentre per le attività precedenti va applicata la regola dell'anticipazione dettata specificamente dal codice di rito all'art. 310, ultimo comma.
3. - In definitiva, il proposto appello va accolto nei suddetti termini, con conseguente condanna dell'appellata al rimborso, a favore dell'appellante, delle spese del presente grado. Queste vanno liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi della vigente tariffa forense per le fasi espletate, stante l'attività difensiva in concreto svolta, individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore fra € 1.101,00 e € 5.200,00, sulla base del criterio del «disputatum»
(ossia di quanto richiesto nell'atto di impugnazione parziale della sentenza).
Va precisato che le somme liquidate in favore dell'appellante per entrambi i gradi vanno distratte in favore del suo difensore, che ha dichiarato di avere anticipato gli esborsi e non riscosso i compensi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel procedimento di appello iscritto al n. 1185/2023 R.G.C.A., proposto da avverso la sentenza n. 2922/2023 pubblicata il 6 luglio Parte_1
2023, del Tribunale di Catania (resa nel proc. iscritto al n. 4475/2019 R.G.), dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali del giudizio di primo grado, limitatamente a quelle causate Parte_1
dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, che liquida in complessivi € 2.151,00 per compensi (€ 460,00 per fase di studio, € 840,00 per fase di trattazione, € 851,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a.
pagina 4 di 5 come per legge, disponendo che le spese processuali per le attività precedenti al verificarsi dell'estinzione rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate;
condanna, altresì, alla rifusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.632,00, di cui € 174,00 per spese vive ed € 1.458,00 per compensi (€ 268,00 per fase di studio, € 268,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase di trattazione e € 426,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone la distrazione delle somme sopra liquidate a titolo di spese processuali per il doppio grado a favore dell'avv. Gregorio Lo Presti ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1185/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gregorio Lo Presti, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel mese di marzo 2019, premesso che Controparte_1 [...]
era proprietario di un fondo limitrofo al suo e che il muro di recinzione di proprietà di Persona_1
pagina 1 di 5 costui, abbattutosi sul suo fondo, aveva provocato danni quantificati tramite perizia stragiudiziale in €
13.264,00, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il predetto vicino chiedendone la condanna al risarcimento del danno nella misura sopra indicata, oltre al rimborso di € 2.000,00 per le spese sostenute per la perizia di parte .
Si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda per difetto di Persona_1 legittimazione passiva per l'avvenuta nomina di custode giudiziario con potere di gestione ordinaria e straordinaria del bene ed essendo, comunque, l'evento dannoso da attribuirsi a causa di forza maggiore.
La causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u.
Nel corso del giudizio decedeva ed il processo, dichiarato interrotto, Persona_1
veniva riassunto nei confronti del figlio ed unico erede del defunto. In tale qualità si costituiva, con comparsa del 21 febbraio 2023, , eccependo l'intervenuta estinzione del Parte_1
giudizio per mancata tempestiva riassunzione dello stesso nel termine perentorio di tre mesi dall'avvenuta interruzione.
A fronte dell'opposizione dell'attrice che instava per la tempestività della riassunzione sul presupposto che l'atto di citazione per la prosecuzione del giudizio era stato passato per notifica entro il termine di legge previsto dall'art. 305 c.p.c. e che erroneamente non era stata eseguita la relativa consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, l'adito Tribunale, con sentenza n. 2922/2023 pubblicata il 6 luglio 2023,
(resa nel proc. iscritto al n. 4475/2019 R.G.) dichiarava estinto il processo per la mancata tempestiva riassunzione del giudizio dopo l'interruzione per la morte di Persona_1
Avverso la sentenza ha proposto appello, affidato a un unico motivo, , Parte_1
con atto di citazione notificato il 15 settembre 2023.
L'appellata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Controparte_1
All'udienza del 25 novembre 2024, esaurita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitasi, Controparte_1
benché ritualmente citata.
pagina 2 di 5 2. - Con l'unico motivo di appello denunzia l'omessa pronuncia sulle Parte_1
spese che avrebbero dovuto essere poste a carico di parte attrice in quanto soccombente, sulla questione relativa all'estinzione del giudizio.
2.1. - Il motivo è fondato.
2.1.1. - Preliminarmente deve osservarsi “il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice - che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento - integra un vizio di omessa pronunzia riparabile solo con l'impugnazione, se il giudice non ha statuito sulle spese nemmeno in parte motiva” (Cass. n. 17836/2023; Cass. 3968/2020), ed è proprio questo il caso in esame.
Sussiste dunque, nella specie, la denunziata omessa pronuncia posto che il giudice di primo grado nel dichiarare l'estinzione ha del tutto omesso di pronunziare sulle spese del procedimento.
2.1.2. - Peraltro, la nullità della sentenza conseguente alla riscontrata omissione di pronuncia, non comporta, a mente dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa in primo grado, ma spetta al giudice dell'impugnazione porvi rimedio pronunciando la statuizione sulle spese mancata in prime cure, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale
(Cass. n. 13733/2014).
Nella vicenda in esame, dovendo procedersi al regolamento delle spese processuali omesso dal giudice di primo grado, questa Corte, a fronte della declaratoria di estinzione del giudizio introdotto su domanda dell'attuale appellata, per non avere questa riassunto il processo interrotto per la morte del convenuto (dante causa dell'odierno appellante) entro il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., deve provvedervi in applicazione del principio di soccombenza.
Invero, “il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente
pagina 3 di 5 al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (cfr. Cass. n.
20073/2021; Cass. n. 533/2016; Cass. n. 13736/2005; Cass. n. 10173/1993).
2.1.3. - Conseguentemente, in applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico di limitatamente alle spese - Controparte_1
liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia, compreso nello scaglione da
€ 5.200,01 a € 26.000,00, applicati i parametri minimi del vigente DM. 147/2022 attesa l'attività difensiva in concreto espletata - causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, mentre per le attività precedenti va applicata la regola dell'anticipazione dettata specificamente dal codice di rito all'art. 310, ultimo comma.
3. - In definitiva, il proposto appello va accolto nei suddetti termini, con conseguente condanna dell'appellata al rimborso, a favore dell'appellante, delle spese del presente grado. Queste vanno liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi della vigente tariffa forense per le fasi espletate, stante l'attività difensiva in concreto svolta, individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore fra € 1.101,00 e € 5.200,00, sulla base del criterio del «disputatum»
(ossia di quanto richiesto nell'atto di impugnazione parziale della sentenza).
Va precisato che le somme liquidate in favore dell'appellante per entrambi i gradi vanno distratte in favore del suo difensore, che ha dichiarato di avere anticipato gli esborsi e non riscosso i compensi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel procedimento di appello iscritto al n. 1185/2023 R.G.C.A., proposto da avverso la sentenza n. 2922/2023 pubblicata il 6 luglio Parte_1
2023, del Tribunale di Catania (resa nel proc. iscritto al n. 4475/2019 R.G.), dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali del giudizio di primo grado, limitatamente a quelle causate Parte_1
dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, che liquida in complessivi € 2.151,00 per compensi (€ 460,00 per fase di studio, € 840,00 per fase di trattazione, € 851,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a.
pagina 4 di 5 come per legge, disponendo che le spese processuali per le attività precedenti al verificarsi dell'estinzione rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate;
condanna, altresì, alla rifusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.632,00, di cui € 174,00 per spese vive ed € 1.458,00 per compensi (€ 268,00 per fase di studio, € 268,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase di trattazione e € 426,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone la distrazione delle somme sopra liquidate a titolo di spese processuali per il doppio grado a favore dell'avv. Gregorio Lo Presti ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5