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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 257 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO TRA
rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO D'AGO, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. Ingala
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 05.01.23 la ricorrente conveniva in giudizio l e, premesso di essere cittadina srilankese, in Italia dal 1976 CP_1 e titolare di carta di soggiorno, di aver svolto attività di collaboratrice domestica/badante dal 01/07/1976 al 31/03/2015, di essere stata costretta a cessare la propria attività lavorativa a causa dell'insorgenza di patologie gravemente invalidanti, assumeva: che in data 4.04.22 aveva inoltrato alla competente sede domanda intesa al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia nella gestione FLDP;
che tale domanda era stata respinta sul presupposto dell'insussistenza del requisito sanitario (invalidità superiore all'80%); che in data 13/10/2022, presentava ricorso amministrativo per il riesame della domanda, ma l non dava alcun CP_1 riscontro. Tanto premesso, la ricorrente concludeva: ”a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata 80% nel FLDP, a far data dal 04/04/2022 (data della domanda amministrativa) o dalla diversa decorrenza accertata, con riconoscimento dei ratei a far data dalla prima finestra utile;
b) per effetto del suddetto accertamento condannare l a pagare, CP_1 in favore del ricorrente, i ratei di pensione di vecchiaia anticipata 80% nel FLDP, come da domanda amministrativa del 04/04/2022 (data della domanda amministrativa) o dalla diversa decorrenza accertata, tenuto conto della prima finestra utile c) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”. Nel costituirsi l rilevava che la ricorrente non aveva provato la CP_1 sussistenza del requisito contributivo/assicurativo né di quello sanitario;
eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale dei ratei antecedenti il quinquennio dalla domanda. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. In corso di causa veniva disposta la consulenza tecnica. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda non può essere accolta. Il requisito contributivo è provato dalla documentazione in atti. Quanto al requisito sanitario deve ricordarsi che ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 30/12/1992 n.503, premesso che “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno”, stabilisce che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato che, sulla scorta delle patologie analiticamente descritte nella relazione peritale, la ricorrente non è invalida nella misura pari o superiore all'80%, essendo risultata invalida nella misura del 69% alla data del 04/04/2022. Non si rinvengono vizi palesi nella motivazione tali da giustificare una rivisitazione delle conclusioni rese dal ctu o un rinnovo della consulenza. Le valutazioni espresse dal consulente sono sorrette da logica, appaiono corrispondenti ai quesiti posti e dunque possono essere pienamente condivise. Pertanto, non sussistendo i presupposti di cui alla citata disposizione, va negato il diritto della ricorrente a percepire la pensione anticipata di vecchiaia sulla scorta della previsione normativa de qua. Le spese vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Napoli, il 21/05/2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli