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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5717/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/11/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MONDADORI
VERONICA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BIANCHINI
LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e in data 22/02/1992 in Controparte_1 Parte_1
Curtatone (MN), iscritto nel registro di stato civile del medesimo Comune dell'anno 1992 numero 3 Parte II Serie.A e ordinare al Comune di Curtatone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e, per l'effetto, omologare le seguenti CONDIZIONI
1. Il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, abiterà Per_1 col padre fin quando lo vorrà presso la sua abitazione sita in Mantova in Via Brescia n.9. 2. Nessuna assegnazione viene prevista in ordine alla casa famigliare che è stata venduta dai proprietari Sig.ri e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 così dato esecuzione al punto 3 delle condizioni del ricorso per la separazione personale dei coniugi.
3. La sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Controparte_1
continuerà a versare direttamente sul conto corrente n. 0067/00389031 Per_1 presso la Banca Fideuram a lui stesso intestato la somma mensile di € 100,00 entro il giorno 5 di ogni mese, inoltre accantonerà per lui la cifra di € 50,00 da accumulare mensilmente e, al termine di ogni anno, valuterà insieme a lui
l'opportunità di investirla per il futuro oppure di utilizzarla per necessità particolari che potrebbero presentarsi anche in corso d'anno. Qualora vi sia disaccordo tra la madre e il figlio circa la destinazione o utilizzo della somma accantonata, la sig.ra ha convenuto con , che verserà entro il 15 CP_1 Per_1 gennaio di ogni anno la cifra accantonata in un conto deposito vincolato intestato
a lui stesso la cui durata non dovrà essere superiore al compimento del 21° anno del figlio. La cifra totale é da ritenersi esaustiva sia del mantenimento che delle spese straordinarie.
4. Il padre provvederà in maniera esclusiva alle ulteriori esigenze di Per_1 facendosi carico di ogni spesa finché il ragazzo non raggiungerà la piena indipendenza economica.
5. Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
CURTATONE il 22/02/1992 ed ivi trascritto al numero 3, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1992;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici e al mantenimento della prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CURTATONE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 20.03.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5717/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/11/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MONDADORI
VERONICA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BIANCHINI
LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e in data 22/02/1992 in Controparte_1 Parte_1
Curtatone (MN), iscritto nel registro di stato civile del medesimo Comune dell'anno 1992 numero 3 Parte II Serie.A e ordinare al Comune di Curtatone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e, per l'effetto, omologare le seguenti CONDIZIONI
1. Il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, abiterà Per_1 col padre fin quando lo vorrà presso la sua abitazione sita in Mantova in Via Brescia n.9. 2. Nessuna assegnazione viene prevista in ordine alla casa famigliare che è stata venduta dai proprietari Sig.ri e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 così dato esecuzione al punto 3 delle condizioni del ricorso per la separazione personale dei coniugi.
3. La sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Controparte_1
continuerà a versare direttamente sul conto corrente n. 0067/00389031 Per_1 presso la Banca Fideuram a lui stesso intestato la somma mensile di € 100,00 entro il giorno 5 di ogni mese, inoltre accantonerà per lui la cifra di € 50,00 da accumulare mensilmente e, al termine di ogni anno, valuterà insieme a lui
l'opportunità di investirla per il futuro oppure di utilizzarla per necessità particolari che potrebbero presentarsi anche in corso d'anno. Qualora vi sia disaccordo tra la madre e il figlio circa la destinazione o utilizzo della somma accantonata, la sig.ra ha convenuto con , che verserà entro il 15 CP_1 Per_1 gennaio di ogni anno la cifra accantonata in un conto deposito vincolato intestato
a lui stesso la cui durata non dovrà essere superiore al compimento del 21° anno del figlio. La cifra totale é da ritenersi esaustiva sia del mantenimento che delle spese straordinarie.
4. Il padre provvederà in maniera esclusiva alle ulteriori esigenze di Per_1 facendosi carico di ogni spesa finché il ragazzo non raggiungerà la piena indipendenza economica.
5. Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
CURTATONE il 22/02/1992 ed ivi trascritto al numero 3, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1992;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici e al mantenimento della prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CURTATONE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 20.03.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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