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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 10.01.2025
R.G. n. 1308/2024
Innanzi al Giudice del Lavoro è presente, per parte ricorrente, l'avv. SALVATORE
VINCENZINA, la quale si riporta agli atti del ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento.
Fa presente che nel fascicolo telematico è depositata diffida interruttiva della prescrizione e chiede che la causa venga presa in decisione.
Nessuno è presente per il . Controparte_1
Il Giudice preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 10.1.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1308/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Vincenzina Salvatore, Nicola Zampieri, Giovanni
Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzi di posta elettronica certificata indicati:
. Email_1 Ema_2 Email_3
E
, Email_5 Email_6
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RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(C.F.
[...] indicato: ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_3
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (PEC
[...] CP_2 indicata: Email_8
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.4.2024 la parte in epigrafe indicata, docente a tempo indeterminato il 01.09.2023 con ultima sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo “Aiello del Sabato” sede Scuola primaria “D. Giella” di Aiello del Sabato, adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita
l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE
e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19,
2020/21 e 2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Contr indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art.
282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, Contr 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra
3 rivalutazione e interessi legali”. Il tutto con il favore delle spese processuali e clausola di distrazione.
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente a docente a tempo indeterminato il
01.09.2023 con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Aiello del
Sabato” sede Scuola primaria “D. Giella” di Aiello del Sabato e di aver prestato servizio come docente precaria attività didattica alle dipendenze del Controparte_1 resistente, in forza di reiterati contratti a termine nei seguenti anni scolastici:
a.s. 2016/2017, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 03.10.2017 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo ““F. De Sanctis” di
Villanova Del Battista (AV);
- a.s. 2017/2018, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 12.09.2017 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Guido Dorso” di
Mercogliano (AV);
- a.s. 2018/2019, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 12.09.2018 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
12 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Guido Dorso” di
Mercogliano (AV);
- a.s. 2020/2021, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
23.09.2020 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “San Tommaso
D'Aquino” di;
CP_2
- a.s. 2021/2022, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
13.09.2021fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “San Tommaso
D'Aquino” di;
CP_2
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
4 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate, soggiungendo di avere inviato diffida al a mezzo raccomandata consegnata il 17.6.2022. CP_1
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa CP_1 disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo. Eccepiva altresì la prescrizione del bonus oggetto di domanda con riferimento agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso e/o comunque dichiarare prescritti gli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2019, con riguardo agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 per tutto quanto illustrato al paragrafo 4 della parte in diritto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti dei quali appresso si dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si
5 accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. In via preliminare, nel merito, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione avanzata dal relativa alla richiesta del bonus Carta docente per l'annualità CP_1
2016/2017, in quanto parte ricorrente non ha interrotto in tempo il termine prescrizionale di cinque anni previsto per il diritto alla Carta Docente.
Per individuare il dies a quo, occorre richiamare l'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. È quindi rilevante il momento in cui il docente aveva diritto a ottenere la consegna della carta elettronica e il relativo accredito, non la fine dell'arco temporale entro il quale poteva chiedere tale beneficio.
Con riguardo all'individuazione di tale momento per l'anno scolastico 2016/2017,
l'articolo 5 del d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che per tale anno scolastico la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione Web è consentita dal 30 novembre 2016: il , dunque, doveva consentire ai docenti di registrarsi CP_1 sull'applicazione per poter usufruire dell'importo di euro 500 dal 30 novembre 2016; ne consegue che da tale data il docente poteva far valere il diritto all'erogazione dell'importo tramite accredito sulla carta docenti e, conseguentemente, è da tale data che decorre il termine di prescrizione, essendo, invece, irrilevante ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, la data entro la quale la carta relativa all'anno scolastico 2016/2017 era utilizzabile dal docente.
Dall'a.s. 2017/2018 e per gli anni scolastici successivi è la data del 1° settembre che deve essere individuata quale dies a quo del decorso del termine, salvo che il docente sia stato assunto in epoca successiva a tale data.
Per quanto riguarda il regime normativo applicabile, l'importo oggetto di causa viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, e, pertanto, nel caso di specie deve applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Nel caso di specie, per quanto sopra detto e rivenendosi quale unico atto interruttivo
6 del termine quinquennale la diffida consegnata a mezzo raccomandata a/r in data
17.6.2022, la prescrizione è maturata con riferimento all'importi preteso per l'annualità 2016/2017.
6. Limitato dunque il capo d'indagine nel merito all'importo dovuto per l'anno scolastico 2019/2020, si osserva che la questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso
7 nella normativa citata.
In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di €
500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
8 l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a
"doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché CP_5 il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare,
9 segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
10 pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di
11 specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Ciò posto, dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dallo stato matricolare della ricorrente è emerso che la docente ha prestato servizio, in qualità di docente di scuola primaria, con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno
(termine attività didattiche) per gli a.s. 2017/2018; 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022.
La ricorrente è stata inoltre immessa in ruolo dal 1.9.2023 sicchè risulta integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Appare, dunque, evidente che il servizio rispettivamente svolto dalla ricorrente per gli a.s. 2017/2018; 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 rientri tra le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del
1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
7. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere parzialmente accolto con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente CP_5 per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €
500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate tra le parti, stante la novità, nonché la complessità delle questioni giuridiche sottese al caso in esame. Inoltre, si ravvisa che la ricorrente si è attivata solo a seguito della pronuncia interna del Consiglio di Stato sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842
e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ordinanza VI Sezione del 18 maggio
2022 causa C-450/21, senza aver mai in precedenza domandato la concessione del bonus anche semplicemente con richiesta posta a protocollo nelle scuole ove prestava servizio. Si rileva, ancora, che il ha dato applicazione a una normativa CP_1 interna, presente nell'ordinamento italiano ora come allora, nonostante le interpretazioni cristallizzate negli autorevoli arresti giurisprudenziali, peraltro condivisi da questa Giudicante, di cui si è già dato conto nella parte motiva. Si rileva,
12 infine, che le domande, così come formulate, non sono state accolte nella loro interezza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1308/2024 R.G
Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 15.4.2024 nei confronti Parte_1 di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) 1) in via preliminare, dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a percepire il beneficio dell'importo di 500 euro, richiesto a titolo di carta docente, relativamente all'anno scolastico 2016/2017;
2) accoglie nel resto la domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018;
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022;
3) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#2.000# (euroduemila/00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino alla udienza del 10.1.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
13
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 10.01.2025
R.G. n. 1308/2024
Innanzi al Giudice del Lavoro è presente, per parte ricorrente, l'avv. SALVATORE
VINCENZINA, la quale si riporta agli atti del ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento.
Fa presente che nel fascicolo telematico è depositata diffida interruttiva della prescrizione e chiede che la causa venga presa in decisione.
Nessuno è presente per il . Controparte_1
Il Giudice preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 10.1.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1308/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Vincenzina Salvatore, Nicola Zampieri, Giovanni
Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzi di posta elettronica certificata indicati:
. Email_1 Ema_2 Email_3
E
, Email_5 Email_6
; Email_7
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(C.F.
[...] indicato: ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_3
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (PEC
[...] CP_2 indicata: Email_8
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.4.2024 la parte in epigrafe indicata, docente a tempo indeterminato il 01.09.2023 con ultima sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo “Aiello del Sabato” sede Scuola primaria “D. Giella” di Aiello del Sabato, adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita
l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE
e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19,
2020/21 e 2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Contr indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art.
282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, Contr 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra
3 rivalutazione e interessi legali”. Il tutto con il favore delle spese processuali e clausola di distrazione.
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente a docente a tempo indeterminato il
01.09.2023 con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Aiello del
Sabato” sede Scuola primaria “D. Giella” di Aiello del Sabato e di aver prestato servizio come docente precaria attività didattica alle dipendenze del Controparte_1 resistente, in forza di reiterati contratti a termine nei seguenti anni scolastici:
a.s. 2016/2017, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 03.10.2017 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo ““F. De Sanctis” di
Villanova Del Battista (AV);
- a.s. 2017/2018, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 12.09.2017 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Guido Dorso” di
Mercogliano (AV);
- a.s. 2018/2019, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 12.09.2018 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
12 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Guido Dorso” di
Mercogliano (AV);
- a.s. 2020/2021, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
23.09.2020 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “San Tommaso
D'Aquino” di;
CP_2
- a.s. 2021/2022, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
13.09.2021fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “San Tommaso
D'Aquino” di;
CP_2
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
4 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate, soggiungendo di avere inviato diffida al a mezzo raccomandata consegnata il 17.6.2022. CP_1
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa CP_1 disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo. Eccepiva altresì la prescrizione del bonus oggetto di domanda con riferimento agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso e/o comunque dichiarare prescritti gli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2019, con riguardo agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 per tutto quanto illustrato al paragrafo 4 della parte in diritto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti dei quali appresso si dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si
5 accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. In via preliminare, nel merito, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione avanzata dal relativa alla richiesta del bonus Carta docente per l'annualità CP_1
2016/2017, in quanto parte ricorrente non ha interrotto in tempo il termine prescrizionale di cinque anni previsto per il diritto alla Carta Docente.
Per individuare il dies a quo, occorre richiamare l'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. È quindi rilevante il momento in cui il docente aveva diritto a ottenere la consegna della carta elettronica e il relativo accredito, non la fine dell'arco temporale entro il quale poteva chiedere tale beneficio.
Con riguardo all'individuazione di tale momento per l'anno scolastico 2016/2017,
l'articolo 5 del d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che per tale anno scolastico la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione Web è consentita dal 30 novembre 2016: il , dunque, doveva consentire ai docenti di registrarsi CP_1 sull'applicazione per poter usufruire dell'importo di euro 500 dal 30 novembre 2016; ne consegue che da tale data il docente poteva far valere il diritto all'erogazione dell'importo tramite accredito sulla carta docenti e, conseguentemente, è da tale data che decorre il termine di prescrizione, essendo, invece, irrilevante ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, la data entro la quale la carta relativa all'anno scolastico 2016/2017 era utilizzabile dal docente.
Dall'a.s. 2017/2018 e per gli anni scolastici successivi è la data del 1° settembre che deve essere individuata quale dies a quo del decorso del termine, salvo che il docente sia stato assunto in epoca successiva a tale data.
Per quanto riguarda il regime normativo applicabile, l'importo oggetto di causa viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, e, pertanto, nel caso di specie deve applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Nel caso di specie, per quanto sopra detto e rivenendosi quale unico atto interruttivo
6 del termine quinquennale la diffida consegnata a mezzo raccomandata a/r in data
17.6.2022, la prescrizione è maturata con riferimento all'importi preteso per l'annualità 2016/2017.
6. Limitato dunque il capo d'indagine nel merito all'importo dovuto per l'anno scolastico 2019/2020, si osserva che la questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso
7 nella normativa citata.
In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di €
500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
8 l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a
"doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché CP_5 il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare,
9 segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
10 pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di
11 specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Ciò posto, dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dallo stato matricolare della ricorrente è emerso che la docente ha prestato servizio, in qualità di docente di scuola primaria, con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno
(termine attività didattiche) per gli a.s. 2017/2018; 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022.
La ricorrente è stata inoltre immessa in ruolo dal 1.9.2023 sicchè risulta integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Appare, dunque, evidente che il servizio rispettivamente svolto dalla ricorrente per gli a.s. 2017/2018; 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 rientri tra le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del
1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
7. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere parzialmente accolto con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente CP_5 per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €
500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate tra le parti, stante la novità, nonché la complessità delle questioni giuridiche sottese al caso in esame. Inoltre, si ravvisa che la ricorrente si è attivata solo a seguito della pronuncia interna del Consiglio di Stato sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842
e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ordinanza VI Sezione del 18 maggio
2022 causa C-450/21, senza aver mai in precedenza domandato la concessione del bonus anche semplicemente con richiesta posta a protocollo nelle scuole ove prestava servizio. Si rileva, ancora, che il ha dato applicazione a una normativa CP_1 interna, presente nell'ordinamento italiano ora come allora, nonostante le interpretazioni cristallizzate negli autorevoli arresti giurisprudenziali, peraltro condivisi da questa Giudicante, di cui si è già dato conto nella parte motiva. Si rileva,
12 infine, che le domande, così come formulate, non sono state accolte nella loro interezza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1308/2024 R.G
Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 15.4.2024 nei confronti Parte_1 di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) 1) in via preliminare, dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a percepire il beneficio dell'importo di 500 euro, richiesto a titolo di carta docente, relativamente all'anno scolastico 2016/2017;
2) accoglie nel resto la domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018;
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022;
3) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#2.000# (euroduemila/00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino alla udienza del 10.1.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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