Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 26/11/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02633/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01198/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2025, proposto da LA NN, ES PI, CO NN IO, RD AO RI, MP US e la Società Semplice Agricola Chiuse delle Secrezie, rappresentati e difesi dagli avvocati Armando Buttitta e Valentina Blunda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, Servizio S03, Dighe, Concessioni Idriche, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti inoltrata dagli odierni ricorrenti al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti via p.e.c. in data 2 maggio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa LE HA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti espongono di essere imprenditori agricoli e di gestire nella predetta qualità le proprie aziende nelle quali sono ricompresi alcuni fondi, coltivati a vigneto ed uliveto e dotati di impianti di irrigazione di soccorso, stante che nei suddetti poderi sono presenti i comizi del Consorzio di Bonifica detto RA 1. Per il tramite dei suddetti impianti del Consorzio di Bonifica RA 1 le coltivazioni sono state irrigate attraverso l’erogazione dell’acqua proveniente dalla DI Trinità, ubicata nelle immediate vicinanze dei fondi di proprietà degli odierni ricorrenti che, costruita nella seconda metà del secolo scorso, ha garantito un decisivo supporto allo sviluppo economico e sociale del comprensorio.
Negli ultimi anni la DI ha subito un progressivo degrado strutturale dovuto alla mancanza di manutenzione adeguata ed all’invecchiamento delle sue componenti strutturali e tale situazione ha determinato una progressiva riduzione della capacità funzionale dell’infrastruttura, con un grave impatto diretto sulla disponibilità idrica per le coltivazioni.
A far data dal 30.10.2018, nell’ambito di un accordo tra il MIT e la Regione Siciliana, in forza della Delibera Cipe n. 54 del 2016, è stata regolamentata l’attuazione di interventi di Manutenzione straordinaria degli scarichi e del sistema di tenuta della DI Trinità, interventi finanziati con un importo di € 3.000.000,00 ma non realizzati.
A ciò si aggiunga che ogni anno la DI è stata destinataria di provvedimenti amministrativi con cui, per ragioni di sicurezza, è stato disposto lo sversamento delle acque ivi contenute in mare con il conseguente quasi totale svuotamento dell’invaso e l’impossibilità di erogazione dell’acqua per uso irriguo con gravissimi danni generati in capo agli imprenditori agricoli.
Da ultimo, a far data dal 9 aprile 2024, con la nota prot. 8989, il Ministero delle Infrastrutture ha avviato il procedimento di limitazione ulteriore o di messa fuori esercizio della DI Trinità, in esito al quale con nota prot. 17683 del 12.04.2024 il DRAR richiedeva la sospensione del procedimento in attesa delle risultanze delle necessarie verifiche ingegneristiche. Con successiva nota n. 12536 del 24.05.2024, non essendo pervenuti i suddetti ulteriori elementi di valutazione, il Ministero concedeva all’Assessorato altri 60 giorni di tempo per provvedere, decorsi i quali con nota prot UTD - PA n. 657 del 14 gennaio 2025 disponeva la messa fuori esercizio della diga. Con D.P. n. 509 in data 06.02.2025 l’Amministrazione regionale provvedeva alla nomina di un commissario per lo svolgimento di ogni attività necessaria al superamento della situazione di pericolo immediato e all’affidamento di una consulenza (affidata al Prof Salvatore Miliziano e alla società Geotechnical Design Group s.r.l.), volta a chiarire i margini di pericolo e le misure idonee a rendere possibile la risoluzione dei suddetti problemi.
L’esito dello studio avrebbe escluso situazioni di pericolo e, pertanto, lo scarico di fondo per effettuare lo sversamento delle acque verso il mare è stato richiuso.
Tanto premesso, atteso che per effetto dell’inefficiente gestione dell’invaso da parte della competente Amministrazione regionale negli anni sono state perse cospicue risorse idriche, con conseguenti ingenti danni agli impianti di uliveto e vigneto di cui i ricorrenti sono proprietari o conduttori, gli stessi con nota del 2 maggio 2025, in vista dell’avvio di un’azione giurisdizionale preordinata al risarcimento dei danni asseritamente patiti, hanno chiesto all’intimata Amministrazione regionale l’ostensione di una serie di documenti.
Con nota prot. 18445 del 20 maggio 2025, l’Amministrazione ha riscontrato l’istanza di cui si disse indicando espressamente come controinteressati all’accesso il consorzio di bonifica RA 1 ed il Prof. Ing. Salvatore Miliziano ed evidenziando, tra l’altro:
- la necessità che i ricorrenti dimostrassero l’effettiva appartenenza dei fondi di loro proprietà a quelli facenti parte del comprensorio del consorzio di RA, stante che l’erogazione dell’acqua è effettuata a favore di questo ultimo e non del singolo utilizzatore;
- la genericità delle domande di ostensione di tutta la documentazione attestante l’attuale quota di invasamento della diga Trinità, di quella afferente il finanziamento deliberato con la Delibera CIPE n. 54 del 2016 e di tutti i provvedimenti amministrativi di quantificazione della quota dell’invaso Trinità dal 2018 ad oggi.
2. Alla nota del 20 maggio 2025 i ricorrenti hanno replicato con PEC del 10 giugno successivo ribadendo il loro diritto alla ostensione della documentazione richiesta.
Scaduto il termine di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, con il ricorso in epigrafe, notificato l’1 luglio 2025 e depositato il 16 luglio successivo, i ricorrenti ex art.116 cpa chiedono che questo Tribunale, riconosciuto il loro diritto ad accedere e ad estrarre copia della documentazione infruttuosamente richiesta, dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata Amministrazione sull’istanza di accesso di cui si disse.
3. L’Amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio e, con memoria del 15 ottobre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependone preliminarmente l’inammissibilità in ragione della mancata prova della legittimazione ad agire dei ricorrenti quali proprietari o conduttori di terreni serviti dall’acqua prelevata dalla diga e della circostanza che il mezzo di tutela non risulta essere stato notificato ai controinteressati individuati dalla resistente Amministrazione con la citata nota del 20 maggio 2025.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 6 novembre 2025, nel corso della quale parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare in parte qua al ricorso con riferimento alla perizia del Professor Miliziano, in quanto già ottenuta dal Ministero.
4. Deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale.
Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per l’assorbente profilo della disintegrità del contraddittorio, stante che ai sensi dell'art. 116, comma 1, del codice del processo amministrativo " contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formulazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione ed ad almeno uno dei controinteressati ”.
La nozione di controinteressato all'accesso documentale è data dall'art. 22, comma 1, lett. c) della legge n. 241/1990, a norma del quale sono controinteressati “… tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza ".
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, la Pubblica Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della predetta legge n. 241/1990, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Ne consegue che, ai fini della ammissibilità della istanza di accesso documentale, il privato non ha l'onere di dover preventivamente individuare tutti i possibili controinteressati alla richiesta ostensione, essendo invece l'Amministrazione procedente obbligata a dare comunicazione della presentazione dell’istanza di accesso ai controinteressati.
Se però nel procedimento avviato dall'istanza di accesso ai documenti l'Amministrazione individua un controinteressato, a quel soggetto dovrà essere notificato l'eventuale ricorso proposto dall'istante avverso il rifiuto all'accesso adottato dall'Amministrazione medesima (ovvero avverso il silenzio), per converso, nel caso in cui l'Amministrazione non abbia in sede procedimentale individuato alcun controinteressato, l'istante non sarà tenuto a notificare il ricorso ad alcun controinteressato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2019 n. 6719; CGARS, 16 marzo 2017, n. 104).
5. Tanto premesso va osservato come nella vicenda all’esame la domanda di accesso era stata riscontrata con la predetta nota prot. 18445 del 20 maggio 2025, con cui l’Amministrazione ha segnalato alla parte ricorrente che era stata trasmessa comunicazione ex art. 22 della legge n. 241/1990 al Consorzio di bonifica RA 1 ed al Prof. Ing. Salvatore Miliziano, in qualità di controinteressati.
Sulla base delle chiare coordinate ermeneutiche sopra esposte dunque ove, come è avvenuto nel caso di specie, il titolare della posizione soggettiva potenzialmente incisa dalla richiesta di accesso tacitamente respinta dall’amministrazione intimata, sia stato individuato da questa ultima nel corso del procedimento, la natura impugnatoria del giudizio lo sottopone alla generale disciplina del processo amministrativo, compreso l'obbligo di notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 41 del codice del processo amministrativo, ad almeno uno dei controinteressati pena l'inammissibilità dello stesso.
Non sussistono infine i presupposti per la rimessione in termini della parte ricorrente per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. Nella vicenda in esame non sono ravvisabili oggettive ragioni di incertezza relative all’individuazione dei soggetti controinteressati all’accesso o alla notifica nei loro confronti del ricorso ex art. 116 c.p.a., che possano giustificare il ricorso al suddetto istituto (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27/07/2016 n. 22).
In conclusione, nonostante la parziale rinunzia al ricorso della parte ricorrente con riferimento alla perizia del Professor Miliziano, il ricorso è tuttavia comunque inammissibile essendo alla stessa parte ricorrente nota la posizione di controinteresse del Consorzio di bonifica RA 1, al quale il mezzo avrebbe dovuto perciò essere notificato nei termini di decadenza prescritti dalla legge.
6. Le spese di lite possono essere compensate avuto riguardo alla definizione in rito della controversia all’esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AN, Presidente FF
RI OM, Referendario
LE HA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE HA | ON AN |
IL SEGRETARIO