Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/06/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 157/2023 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 157/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “azione di restituzione” e vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, con Parte_1 C.F._1
dall'avv. Riccardo Rosa, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORE -
E
, c.f. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Pierpaolo Pompilio, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
ed ha allegato: Controparte_2
- Di essere proprietario dell'immobile sito in Castrovillari, alla contrada Commenda snc,
identificato al catasto fabbricati al foglio 22, particella 329, sub 17;
- di aver contratto matrimonio, in data 3.09.2011, con la signora Controparte_2
dalla cui unione sono nati i due figli: , nato a [...] il
[...] Per_1
9.10.2012, e , nata a [...] il [...]; Per_2
- che, a seguito della separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale
n. 9475/2021 del 9.09.2021, era stato stabilito che i figli minori sarebbero stati collocati presso la convenuta, in un'abitazione idonea con tre camere da letto, il cui canone sarebbe stato a carico dell'attore;
- che aveva provveduto a reperire l'immobile in via dei Gladioli n. 5, ma la convenuta si era rifiutata di trasferirsi, mantenendo il possesso dell'immobile coniugale senza titolo;
- che, nonostante diffida formale del 5.09.2022, la convenuta era rimasta nell'immobile,
aggravando la situazione, anche per la necessità dell'attore di accedervi attraverso locali in uso alla propria madre, con la quale ha rapporti conflittuali;
- che, pertanto, aveva diritto al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni per l'occupazione sine titulo, quantificati in via equitativa in euro 3.000,00.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1
“- accertare la insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione dell'immobile ubicato in
Castrovillari c.da Commenda snc riportato in catasto fabbricati del Comune di Castrovillari al foglio 22 particella 329 sub 17 da parte di e, per l'effetto, Controparte_2 condannare quest'ultima alla restituzione immediata del medesimo immobile in favore del proprietario , con rilascio libero da persone e cose, senza dilazione;
Parte_1
- per l'effetto, condannare al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
di una indennità per occupazione senza titolo per un importo pari ad € 250,00 mensili a Pt_1
far data dal mese di settembre 2022 e sino all'effettiva data di rilascio dell'immobile ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e competenze tutte del procedimento.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita La sua difesa ha Controparte_2
dedotto:
- che l'attore aveva dolosamente omesso di riferire che, dopo la sottoscrizione degli accordi di separazione (luglio 2021) e prima della loro omologazione (settembre 2021), si era riconciliato con la moglie, tornando a convivere con lei fino a giugno 2022;
- che la riconciliazione era stata evidente e aveva comportato la cessazione degli effetti della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 c.c.;
- che nel novembre 2022, la moglie aveva avviato un nuovo procedimento di separazione
(n. 2557/2022 R.G.), in risposta alla domanda di divorzio proposta dall'attore, che non poteva ignorare la riconciliazione;
- che l'ordinanza presidenziale n. 2805 del 28/02/2023 aveva riconosciuto la ripresa della comunione coniugale e aveva assegnato la casa coniugale alla moglie;
- che, dunque, la richiesta dell'attore di ottenere la restituzione dell'immobile era: priva di causa petendi, poiché superata dall'ordinanza presidenziale;
priva di interesse ad agire, in quanto l'attore era già in possesso di un decreto di omologa esecutivo che conteneva la stessa disposizione richiesta;
ultronea e non necessaria, trattandosi di una duplicazione del provvedimento già esistente;
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- che l'azione intrapresa era stata temeraria, avviata con mala fede o colpa grave, con finalità intimidatorie e persecutorie nei confronti della convenuta, straniera, economicamente dipendente e madre di due figli piccoli;
- che, pertanto, la convenuta aveva diritto al risarcimento del danno esistenziale, da quantificarsi equitativamente ex art. 96 c.p.c., in base alla giurisprudenza che riconosce il danno morale come pregiudizio emotivo legato all'esito del giudizio, sofferenza per l'ingiusta aggressione (Trib. Bologna 2005), lesione della qualità della vita e dell'autostima.
Ciò posto, ha formulato le seguenti conclusioni: “voglia il Controparte_2
Tribunale adito rigettare la domanda proposta perché inammissibile e, in ogni caso, infondata e condannare l'attore alle spese e competenze di giudizio, da distrarre al sottoscritto difensore antistatario, ed al risarcimento dei danni morali subiti dalla convenuta da quantificarsi equitativamente ex art. 96 c.p.c.”
Rigettate le richieste di prova, all'udienza del giorno 25/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
“l'avv. Eugenio Gioiella per delega dell'avv. ROSA RICCARDO per parte attrice
Parte_1
l'avv. POMPILIO ANTONIO PIERPAOLO per parte convenuta
[...]
CP_2
L'avv. Gioiella chiede rinvio atteso che è in definizione il giudizio di separazione instaurato tra le medesime parti in cui è stata richiesta l'assegnazione della casa coniugale che potrebbe avere riflessi nel presente giudizio. In subordine precisa le conclusioni riportandosi a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria e chiede che la causa sia decisa con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con i termini ridotti.
L'avv. Pompilio si oppone perché è irrilevante ai fini del decidere in quanto esiste già ordinanza presidenziale che assegna l'immobile alla convenuta. L'avv. Pompilio precisa le conclusioni riportandosi a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria e chiede che la causa sia decisa con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con i termini ridotti.”
2. Nel merito
La domanda di restituzione dell'immobile ubicato in Castrovillari, alla c.da Commenda snc, riportato in catasto fabbricati del Comune di Castrovillari al foglio 22 particella 329 sub 17, non è meritevole di accoglimento. R.G. n.° 157/2023 - Pag. 4 di 5
Ed infatti, l'attore ha fondato la domanda in questione indicando quale titolo a sostegno della pretesa restitutoria il decreto di questo Tribunale n. 9475/2021 del 9.09.2021, che aveva recepito l'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni della separazione, prevedendo - tra l'altro - che egli sarebbe rimasto a vivere nella casa familiare, costituita dall'immobile oggetto del presente giudizio, e la moglie, unitamente ai figli, avrebbe trasferito la residenza in altra abitazione idonea, con tre camere da letto, il cui canone sarebbe stato a carico dell'attore.
Il decreto di omologa della separazione, tuttavia, in ragione delle difese spiegate dalla convenuta e della documentazione depositata a sostegno deve ritenersi inefficace, essendo sopravvenuta tra le parti una nuova e diversa regolamentazione degli aspetti patrimoniali e personali della separazione con ordinanza n. 2805 del 28/02/2023, resa nel giudizio di separazione n.
2557/2022 R.G., instaurato dall'odierna convenuta sul presupposto dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi in epoca successiva all'adozione del decreto di omologa n. 9475/2021 del 9.09.2021.
Ebbene, premesso che non è consentito in questa sede l'accertamento dell'effettiva riconciliazione dei coniugi e, dunque, della legittimità dell'ordinanza n. 2805 del 28/02/2023 - che, sul presupposto dell'intervenuta riconciliazione, ha, per l'appunto, adottato una nuova regolamentazione degli aspetti patrimoniali e personali dei coniugi - non è revocabile in dubbio, tuttavia, che il decreto di questo Tribunale n. 9475/2021 del 9.09.2021, contenente l'accordo fondante la domanda di restituzione avanzata dall'attore, abbia perso efficacia in ordine al suo intero contenuto.
Ne deriva che, l'inefficacia del titolo in base al quale ha chiesto la restituzione Parte_1
dell'immobile adibito a casa coniugale - peraltro, assegnato alla convenuta con i provvedimenti temporanei ed urgenti del 28/02/2023 - determina il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione.
Il rigetto della domanda principale di restituzione dell'immobile determina altresì il rigetto della domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima pure formulata da Parte_1
[...]
Va parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno esistenziale formulata in via riconvenzionale dalla convenuta, stante, in primo luogo, la genericità della domanda in ordine al danno-conseguenza patito, e, in ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice in via riconvenzionale, che non ha formulato richieste di prova tese a dimostrare lo stato di terrore determinato dall'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'attore; peraltro, l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, quale è quello fatto valere dallo nel presente giudizio, non Pt_1
costituisce fatto illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., potendo, al più, costituire fonte di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nel caso in cui emerga la mala fede o la colpa grave della parte R.G. n.° 157/2023 - Pag. 5 di 5
che agisce in giudizio, con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa, cioè abusando del diritto d'azione. Nel caso di specie, tuttavia, tale circostanza non è emersa nel presente giudizio, essendo, al contrario, emerso che avesse contestato l'intervenuta riconciliazione Parte_1
anche nel giudizio di separazione n. 2557/2022 R.G. ed essendo, inoltre, successiva all'instaurazione del presente giudizio l'adozione dell'ordinanza n. 2805 del 28/02/2023.
3. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, essendo stata rigettata la domanda risarcitoria formulata, non solo ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA le domande proposte da Parte_1
B. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
;
[...]
C. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
Così deciso in Castrovillari in data 18 giugno 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni