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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5989/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1343/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 25/03/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120179062988119 REGISTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120179062988119 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120179062988119 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
1998
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 1343/2022 (Sez. 3) della CGT di primo grado di Siracusa (deposito 25/03/2022), che ha accolto il ricorso avverso intimazione di pagamento n. 07120179062988119
e compensato le spese.
IN FATTO
Con ricorso R.G.R. 1205/2018, la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120179062988119/000 notificata il 07/12/2017, deducendo: prescrizione del credito (originato da imposta di registro 1998 con revoca agevolazione “prima casa”), mancata e/o nulla notifica della cartella sottesa
(07120070134002404000 del 20/06/2008), nonché difetti di motivazione su interessi e aggio.
In primo grado si sono costituiti Agenzia delle Entrate – DP Siracusa e Agenzia delle Entrate – SI, sostenendo la regolarità della notifica della cartella (deposito presso Casa Comunale di Capri) e l'inammissibilità/tardività delle doglianze sulla cartella in sede di impugnazione dell'intimazione.
La CGT di Siracusa ha accolto il ricorso, ritenendo non provata la spedizione dell'avviso di deposito e, comunque, errata l'indicazione dell'indirizzo (CAP di Capri 80073 anziché Carpi), con compensazione delle spese.
La contribuente ha proposto appello principale limitatamente alla compensazione delle spese (art. 15 D.
Lgs. 546/1992; art. 92 c.p.c.), denunciando omessa motivazione sul punto.
L'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa ha depositato controdeduzioni e appello incidentale (prot.
2022/120244, RGA 005989/2022, sez. 04), chiedendo: (i) conferma della compensazione spese per errore scusabile;
(ii) validità della notifica ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973 (irreperibilità assoluta, casa comunale);
(iii) inammissibilità delle censure sulla cartella per tardività; (iv) insussistenza della prescrizione;
nonché produzione di nuovi documenti in appello ex art. 58 D.Lgs. 546/1992 (tra cui Mod. Unico/2006 con elezione di domicilio in Capri, e nota spese).
L' Agenzia delle Entrate – SI ha richiamato giurisprudenza sulla estraneità alla formazione del titolo e sulla corretta attività notificatoria
L'appellante principale depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla compensazione delle spese (art. 15 D.Lgs. 546/1992; art. 92 c.p.c.)
Nel processo tributario, art. 15 D.Lgs. 546/1992 recepisce il principio della soccombenza (condanna alle spese), consentendo la compensazione “per giusti motivi” (oggi “gravi ed eccezionali ragioni” esplicitamente indicate), in ossequio all'art. 92 c.p.c.. La giurisprudenza di legittimità richiede una motivazione specifica e non di stile sulla compensazione, correlata al contenuto della lite e/o alla condotta processuale delle parti
(v., tra le altre, Cass. 3438/2016 sulla reciproca soccombenza e la parziale accoglienza;
nonché Cass.
23459/2011 sulla non automatica condanna dell'Agente della riscossione alle spese quando non responsabile di vizi a monte del titolo).
Nel caso in esame, la CTP ha compensato le spese, richiamando “le ragioni dell'accoglimento”. In appello risultano tuttavia esplicitati elementi integrativi idonei a giustificare la compensazione:
la controversia si è incentrata su profili notificatori peculiari (irreperibilità assoluta, casa comunale, indirizzamento Capri/Carpi, avviso di deposito); la presenza di condotte e dati dichiarativi della contribuente (elezione di domicilio in Capri nel Mod.
Unico/2006) che hanno concorso alla errata localizzazione della notifica;
la posizione dell'Agente della riscossione è funzionalmente distinta rispetto alla formazione del titolo (ruolo/ cartella) e ai vizi a monte. Tali circostanze, emerse compiutamente in fase di appello, integrano le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c., giustificando la compensazione anche nel presente grado.
2) Sulla notifica della cartella e dell'intimazione (art. 60 DPR 600/1973)
La notifica degli atti tributari segue la normativa speciale di cui all'art. 60 DPR 600/1973. In presenza di irreperibilità assoluta, è rituale il deposito presso la Casa Comunale e l'affissione all'albo, con perfezionamento all'ottavo giorno dall'affissione; non si richiede invio dell'avviso di deposito ove manchi indirizzo utile nel Comune (v. ricostruzione normativa e prassi consolidate;
cfr. Cass. su disciplina speciale dell'art. 60).
Nel caso di specie, l'Agenzia ha dato prova del deposito in Capri (20/06/2008), mentre l'errore Capri/Carpi
(CAP 80073 vs 41012) e la mancata prova di alcune formalità hanno indotto la CTP a dubitare della regolarità.
Tuttavia, in appello la DP Siracusa ha documentato che la contribuente aveva eletto domicilio in Capri (Mod.
Unico/2006), rendendo coerente il ricorso alla Casa Comunale ai sensi dell'art. 60, seppur residuino criticità sulla prova della spedizione (non necessaria in caso di irreperibilità assoluta).
Ne discende che la notifica non può ritenersi radicalmente nulla nei termini prospettati dall'appellante; il rilievo dell'“errore scusabile” (infra § 1) e la particolarità del caso giustificano non porre le spese a carico dell'ente.
3) Sulla variazione del domicilio fiscale delle persone fisiche
Per le persone fisiche, il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica. Le variazioni producono effetto dopo 60 giorni in caso di trasferimento in comune diverso (art. 58 DPR 600/1973) e 30 giorni per mutamenti intra-comune (art. 60, co. 3 DPR 600/1973). È la variazione anagrafica a rilevare per il Fisco, non altre comunicazioni di fatto (Cass. 52/2019: per le persone fisiche, l'ufficio deve notificare al nuovo indirizzo anagraficamente iscritto, trascorso il termine dilatorio;
non sono richieste comunicazioni ulteriori.).
Nel caso concreto, anche a voler valorizzare la residenza in Carpi all'epoca della notifica (2008), l'elezione di domicilio in Capri (Mod. Unico 2006) ha generato una ambiguità idonea a fondare l'operatività della disciplina di cui all'art. 60 (irreperibilità assoluta e casa comunale), con ragioni ulteriori di compensazione.
4) Sulla produzione di nuovi documenti in appello (art. 58 D.Lgs. 546/1992)
Il processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello (entro 20 giorni liberi prima dell'udienza), anche se preesistenti e non prodotti in primo grado, purché non si ampli la materia del contendere (art. 58 D.Lgs. 546/1992).
Nel caso in esame, la DP Siracusa ha legittimamente prodotto il Mod. Unico/2006 e la relativa documentazione, coerenti con le contestazioni già formulate in primo grado.
5) Sulla prescrizione e sulla “sequela” degli atti
La prescrizione delle somme iscritte a ruolo per crediti erariali segue, in assenza di diversa previsione, il termine decennale (art. 2946 c.c.) e si interrompe con la notifica di atti della riscossione (cartella, intimazione, ecc.). L'intimazione è impugnabile solo per vizi propri ove la cartella sia divenuta definitiva per mancata impugnazione (principio della sequela degli atti).
Nel caso concreto, la DP Siracusa ha documentalmente richiamato l'avviso di liquidazione del 24/01/2006 e la cartella del 20/06/2008; l'intimazione del 07/12/2017 risulta comunque interruttiva e nei limiti del termine decennale, onde la doglianza di prescrizione non coglie nel segno.
6) Sull'aggio e sugli interessi
L'aggio è disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 112/1999; la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità (ord. 158/2013; ord. 147/2015). Gli interessi di mora su somme iscritte a ruolo sono dovuti ex art. 30 DPR 602/1973, con tasso determinato annualmente..
Alla luce dei principi sopra richiamati e dell'istruttoria documentale integrata in appello (in particolare: Mod.
Unico/2006 con elezione di domicilio in Capri;
prova del deposito in Casa Comunale;
ricostruzione della sequenza avviso di liquidazione 2006 → cartella 2008 → intimazione 2017), il Collegio ritiene che l'appello principale debba essere rigettato, poiché la compensazione delle spese trova specifica e puntuale giustificazione nelle gravi ed eccezionali ragioni (art. 92 c.p.c.) costitute dalla peculiarità della vicenda notificatoria, dalla condotta dichiarativa della contribuente e dalla posizione dell'Agente della riscossione
(Cass. 12385/2013; 23459/2011; 3438/2016);
L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa è accolto. Si conferma la validità del percorso notificatorio ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973 (con le conseguenze sulla inammissibilità delle censure dirette alla cartella in sede di impugnazione della intimazione, e si esclude la prescrizione del credito, stante la interruzione e il termine decennale per i crediti erariali (Cass. 13080/2011, 17877/2011, 4338/2014).
Sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese anche nel presente grado, in considerazione dell'oggettiva controversia tecnica sulla notifica, del contributo causale della elezione di domicilio da parte della contribuente e della distinta responsabilità dell'Agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia
Rigetta l'appello principale proposto da Ricorrente_1; Accoglie l'appello incidentale proposto da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Camera di Consiglio 10.11.25
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5989/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1343/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 25/03/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120179062988119 REGISTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120179062988119 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120179062988119 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
1998
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 1343/2022 (Sez. 3) della CGT di primo grado di Siracusa (deposito 25/03/2022), che ha accolto il ricorso avverso intimazione di pagamento n. 07120179062988119
e compensato le spese.
IN FATTO
Con ricorso R.G.R. 1205/2018, la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120179062988119/000 notificata il 07/12/2017, deducendo: prescrizione del credito (originato da imposta di registro 1998 con revoca agevolazione “prima casa”), mancata e/o nulla notifica della cartella sottesa
(07120070134002404000 del 20/06/2008), nonché difetti di motivazione su interessi e aggio.
In primo grado si sono costituiti Agenzia delle Entrate – DP Siracusa e Agenzia delle Entrate – SI, sostenendo la regolarità della notifica della cartella (deposito presso Casa Comunale di Capri) e l'inammissibilità/tardività delle doglianze sulla cartella in sede di impugnazione dell'intimazione.
La CGT di Siracusa ha accolto il ricorso, ritenendo non provata la spedizione dell'avviso di deposito e, comunque, errata l'indicazione dell'indirizzo (CAP di Capri 80073 anziché Carpi), con compensazione delle spese.
La contribuente ha proposto appello principale limitatamente alla compensazione delle spese (art. 15 D.
Lgs. 546/1992; art. 92 c.p.c.), denunciando omessa motivazione sul punto.
L'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa ha depositato controdeduzioni e appello incidentale (prot.
2022/120244, RGA 005989/2022, sez. 04), chiedendo: (i) conferma della compensazione spese per errore scusabile;
(ii) validità della notifica ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973 (irreperibilità assoluta, casa comunale);
(iii) inammissibilità delle censure sulla cartella per tardività; (iv) insussistenza della prescrizione;
nonché produzione di nuovi documenti in appello ex art. 58 D.Lgs. 546/1992 (tra cui Mod. Unico/2006 con elezione di domicilio in Capri, e nota spese).
L' Agenzia delle Entrate – SI ha richiamato giurisprudenza sulla estraneità alla formazione del titolo e sulla corretta attività notificatoria
L'appellante principale depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla compensazione delle spese (art. 15 D.Lgs. 546/1992; art. 92 c.p.c.)
Nel processo tributario, art. 15 D.Lgs. 546/1992 recepisce il principio della soccombenza (condanna alle spese), consentendo la compensazione “per giusti motivi” (oggi “gravi ed eccezionali ragioni” esplicitamente indicate), in ossequio all'art. 92 c.p.c.. La giurisprudenza di legittimità richiede una motivazione specifica e non di stile sulla compensazione, correlata al contenuto della lite e/o alla condotta processuale delle parti
(v., tra le altre, Cass. 3438/2016 sulla reciproca soccombenza e la parziale accoglienza;
nonché Cass.
23459/2011 sulla non automatica condanna dell'Agente della riscossione alle spese quando non responsabile di vizi a monte del titolo).
Nel caso in esame, la CTP ha compensato le spese, richiamando “le ragioni dell'accoglimento”. In appello risultano tuttavia esplicitati elementi integrativi idonei a giustificare la compensazione:
la controversia si è incentrata su profili notificatori peculiari (irreperibilità assoluta, casa comunale, indirizzamento Capri/Carpi, avviso di deposito); la presenza di condotte e dati dichiarativi della contribuente (elezione di domicilio in Capri nel Mod.
Unico/2006) che hanno concorso alla errata localizzazione della notifica;
la posizione dell'Agente della riscossione è funzionalmente distinta rispetto alla formazione del titolo (ruolo/ cartella) e ai vizi a monte. Tali circostanze, emerse compiutamente in fase di appello, integrano le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c., giustificando la compensazione anche nel presente grado.
2) Sulla notifica della cartella e dell'intimazione (art. 60 DPR 600/1973)
La notifica degli atti tributari segue la normativa speciale di cui all'art. 60 DPR 600/1973. In presenza di irreperibilità assoluta, è rituale il deposito presso la Casa Comunale e l'affissione all'albo, con perfezionamento all'ottavo giorno dall'affissione; non si richiede invio dell'avviso di deposito ove manchi indirizzo utile nel Comune (v. ricostruzione normativa e prassi consolidate;
cfr. Cass. su disciplina speciale dell'art. 60).
Nel caso di specie, l'Agenzia ha dato prova del deposito in Capri (20/06/2008), mentre l'errore Capri/Carpi
(CAP 80073 vs 41012) e la mancata prova di alcune formalità hanno indotto la CTP a dubitare della regolarità.
Tuttavia, in appello la DP Siracusa ha documentato che la contribuente aveva eletto domicilio in Capri (Mod.
Unico/2006), rendendo coerente il ricorso alla Casa Comunale ai sensi dell'art. 60, seppur residuino criticità sulla prova della spedizione (non necessaria in caso di irreperibilità assoluta).
Ne discende che la notifica non può ritenersi radicalmente nulla nei termini prospettati dall'appellante; il rilievo dell'“errore scusabile” (infra § 1) e la particolarità del caso giustificano non porre le spese a carico dell'ente.
3) Sulla variazione del domicilio fiscale delle persone fisiche
Per le persone fisiche, il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica. Le variazioni producono effetto dopo 60 giorni in caso di trasferimento in comune diverso (art. 58 DPR 600/1973) e 30 giorni per mutamenti intra-comune (art. 60, co. 3 DPR 600/1973). È la variazione anagrafica a rilevare per il Fisco, non altre comunicazioni di fatto (Cass. 52/2019: per le persone fisiche, l'ufficio deve notificare al nuovo indirizzo anagraficamente iscritto, trascorso il termine dilatorio;
non sono richieste comunicazioni ulteriori.).
Nel caso concreto, anche a voler valorizzare la residenza in Carpi all'epoca della notifica (2008), l'elezione di domicilio in Capri (Mod. Unico 2006) ha generato una ambiguità idonea a fondare l'operatività della disciplina di cui all'art. 60 (irreperibilità assoluta e casa comunale), con ragioni ulteriori di compensazione.
4) Sulla produzione di nuovi documenti in appello (art. 58 D.Lgs. 546/1992)
Il processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello (entro 20 giorni liberi prima dell'udienza), anche se preesistenti e non prodotti in primo grado, purché non si ampli la materia del contendere (art. 58 D.Lgs. 546/1992).
Nel caso in esame, la DP Siracusa ha legittimamente prodotto il Mod. Unico/2006 e la relativa documentazione, coerenti con le contestazioni già formulate in primo grado.
5) Sulla prescrizione e sulla “sequela” degli atti
La prescrizione delle somme iscritte a ruolo per crediti erariali segue, in assenza di diversa previsione, il termine decennale (art. 2946 c.c.) e si interrompe con la notifica di atti della riscossione (cartella, intimazione, ecc.). L'intimazione è impugnabile solo per vizi propri ove la cartella sia divenuta definitiva per mancata impugnazione (principio della sequela degli atti).
Nel caso concreto, la DP Siracusa ha documentalmente richiamato l'avviso di liquidazione del 24/01/2006 e la cartella del 20/06/2008; l'intimazione del 07/12/2017 risulta comunque interruttiva e nei limiti del termine decennale, onde la doglianza di prescrizione non coglie nel segno.
6) Sull'aggio e sugli interessi
L'aggio è disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 112/1999; la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità (ord. 158/2013; ord. 147/2015). Gli interessi di mora su somme iscritte a ruolo sono dovuti ex art. 30 DPR 602/1973, con tasso determinato annualmente..
Alla luce dei principi sopra richiamati e dell'istruttoria documentale integrata in appello (in particolare: Mod.
Unico/2006 con elezione di domicilio in Capri;
prova del deposito in Casa Comunale;
ricostruzione della sequenza avviso di liquidazione 2006 → cartella 2008 → intimazione 2017), il Collegio ritiene che l'appello principale debba essere rigettato, poiché la compensazione delle spese trova specifica e puntuale giustificazione nelle gravi ed eccezionali ragioni (art. 92 c.p.c.) costitute dalla peculiarità della vicenda notificatoria, dalla condotta dichiarativa della contribuente e dalla posizione dell'Agente della riscossione
(Cass. 12385/2013; 23459/2011; 3438/2016);
L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa è accolto. Si conferma la validità del percorso notificatorio ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973 (con le conseguenze sulla inammissibilità delle censure dirette alla cartella in sede di impugnazione della intimazione, e si esclude la prescrizione del credito, stante la interruzione e il termine decennale per i crediti erariali (Cass. 13080/2011, 17877/2011, 4338/2014).
Sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese anche nel presente grado, in considerazione dell'oggettiva controversia tecnica sulla notifica, del contributo causale della elezione di domicilio da parte della contribuente e della distinta responsabilità dell'Agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia
Rigetta l'appello principale proposto da Ricorrente_1; Accoglie l'appello incidentale proposto da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Camera di Consiglio 10.11.25
Il Relatore Il Presidente