Art. 5.
Gli articoli 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari prendono la numerazione progressiva dei numeri 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 186 e sono compresi sotto il titolo quinto anziche' sotto il titolo quarto.
Gli articoli 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari prendono la numerazione progressiva dei numeri 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 186 e sono compresi sotto il titolo quinto anziche' sotto il titolo quarto.