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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/08/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Maria Sechi Consigliere
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 329 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da:
(P. IVA ), con sede in Milano, nella Via Privata Maria Parte_1 P.IVA_1
Teresa n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Umberto Cossu, presso il cui studio in Cagliari, nella via Satta n. 33, è altresì elettivamente domiciliata appellante contro con sede in Cagliari, Via Dell'Artigianato 6, P.IVA Controparte_1
, in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 dapprima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in data 10.01.2025, dall'avv. Alessandro Melis e successivamente, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione contenente la nomina di nuovo difensore in data 16.04.2025, dall'avv. Giuseppe
Macciotta, presso il cui studio in Cagliari, nel viale Armando Diaz n. 29, è altresì elettivamente domiciliata appellata
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante: “- annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di
Cagliari sez. Civile n° 2683/2022 del 22/11/2022, cosı̀ come corretta con ordinanza del Tribunale di Cagliari sez. Civile del 16/7/2024 (emessa nel giudizio rg. n° 9065-1/2016);
- annullare e/o riformare l'ordinanza del Tribunale di Cagliari sez. Civile del 16/7/2024
(emessa nel giudizio rg. n° 9065-1/2016), di correzione della sentenza del Tribunale di
Cagliari sez. Civile n° 2683/2022 del 22/11/2022; - con vittoria di competenze e spese del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “IN VIA PRELIMINARE
1) dichiarare inammissibile e/o nullo, per le ragioni indicate nella presente comparsa,
l'appello proposto da con atto di citazione in appello in data 1.10.2024; Parte_1
NEL MERITO
2) rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da
con atto di citazione in appello in data 1.10.2024, confermando nel merito, Parte_1
e per le parti oggetto d'impugnazione, l'appellata sentenza n. 2683/2022 del Tribunale di Cagliari, così come corretta con ordinanza in data 16.7.2024 (R.G. n. 9065/2016-1);
3) respingere, con la miglior formula, le domande svolte da con atto di Parte_1 citazione in appello in data 1.10.2024, per i motivi esposti in narrativa;
IN OGNI CASO
4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, per lo scaglione di riferimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2683/2022 del 22 novembre 2022, emessa a definizione dei procedimenti riuniti iscritti ai nn. R.G. 9065/2016 e 1202/2017 – il primo promosso da di accertamento negativo del credito vantato da il Controparte_1 Parte_1 secondo avente ad oggetto l'opposizione proposta da al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 210/2017, emesso in favore di – il Tribunale di Cagliari così Parte_1 statuiva in dispositivo:
“- revoca il D.I. n.210/2017, reso dal Tribunale di Cagliari in data 27.1.2017 e, per
l'effetto, dichiara tenuta e condanna la alla restituzione in favore della CP_2 della somma di € 822.388,82 oltre interessi legali da ciascun Controparte_1 pagamento al saldo;
2 - accerta che il credito di è pari a € 787.157,47, oltre interessi ex artt. 4 e CP_2
5, D.Lvo 231/02 da ciascuna scadenza al saldo;
- ritenuto che il credito opposto in compensazione da è pari a € Controparte_1
222.718,05, oltre interessi di mora da ciascuna scadenza al saldo, effettuate le compensazioni tra le reciproche ragioni di credito, dichiara tenuta e condanna
al pagamento della differenza in favore della Controparte_1 CP_2
- rigetta ogni altra domanda e/o eccezione;
- dispone la compensazione integrale delle spese del procedimento”.
2. Con ricorso depositato il 20 maggio 2023, domandava la correzione Controparte_1 della suddetta sentenza, chiedendo che il dispositivo venisse integrato specificando che a tutti i crediti delle parti, ivi compreso quello derivante dalle obbligazioni restitutorie ex art. 2033 c.c., era applicabile il saggio di interesse maggiorato ex D. lgs. n. 231/2002.
3. Il Tribunale di Cagliari, sul presupposto che l'omissione riguardasse una statuizione a contenuto normativamente obbligato e che nella fattispecie venisse in considerazione la semplice necessità di esplicare quanto già contenuto nel pronunciamento, accoglieva l'istanza con ordinanza del 16 luglio 2024 e, ad integrazione del dispositivo della sentenza, disponeva che alla pag.16, rigo 26, dopo la parola “legali”, venisse indicata la locuzione “ex art.1284, IV co, c.c., ovvero ex Dlgs 231/02” e che, alla pag. 17, rigo 2, dopo la parola “mora”, venisse indicata la locuzione “ex D.Lgs. 231/02”.
4. Contro detta sentenza ha interposto appello la quale, con riferimento Parte_1 alla parte oggetto di correzione, ha denunciato la violazione dell'art. 287 c.p.c., sostenendo che il giudice non si fosse limitato ad emendare omissioni, errori materiali o di calcolo, ma, ricostruendo il proprio pensiero e reinterpretando il decisum, avesse modificato la determinazione del saggio d'interesse da applicare sui singoli importi, applicando diverse norme regolatrici della materia.
5. nel costituirsi in giudizio, ha eccepito pregiudizialmente, oltre alla Controparte_1 nullità della citazione in appello per la “mancata indicazione del corretto termine di comparizione”, l'inammissibilità dell'impugnazione sotto un duplice profilo e ne ha contestato, nel merito, la fondatezza.
6. All'udienza del 17 giugno 2025, tenutasi davanti al Consigliere istruttore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
7. Tanto premesso, l'eccezione mossa dall'appellata sul piano della vocatio in ius non coglie nel segno.
3 Quand'anche l'erronea indicazione dell'invito a costituirsi - e non a comparire, come affermato da - nel termine di settanta giorni anziché di venti giorni Controparte_1 prima dell'udienza di comparizione fosse equiparabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 c.p.c., alla mancanza integrale dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163
c.p.c., richiamato dall'art. 342 c.p.c., il vizio della citazione sarebbe comunque da considerarsi sanato ex tunc in ragione dell'avvenuta costituzione in giudizio della convenuta. Quest'ultima non si è limitata, invero, a dedurre l'omessa corretta indicazione del termine di costituzione, ma ha svolto analitiche difese sia di carattere processuale che di merito, senza manifestare in alcun modo la violazione del proprio diritto di difesa, nemmeno in conseguenza della mancata proposizione di un appello incidentale (per l'affermazione di tale principio, da estendersi anche al secondo grado di giudizio, cfr.
Cass. n. 28646/2020 e, ancora prima, Cass. n. 21910/2014).
8. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, per tardività della stessa, è invece fondata.
8.1. Preliminarmente, deve osservarsi che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, “il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure se l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente,
l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione” (così, ex multis,
Cass. n. 6969/2006, Cass. n. 8863/2018 e Cass. n. 22185/2014, riprese, di recente, da
Cass. n. 19959/2023). Ciò cui occorre avere riguardo ai fini della riapertura o del prolungamento dei termini di impugnazione è, in sostanza, l'incidenza della disposta correzione, dovendosi verificare se quest'ultima abbia influito (inammissibilmente) o meno sulla individuazione dell'originario contenuto della pronuncia.
8.2. L'applicazione di detto principio al caso di specie conduce a ritenere che, effettivamente, il rimedio dell'impugnazione sia stato esperito da al fine di Parte_1 censurare vizi attinenti alle sole parti corrette della sentenza, in quanto preordinato al
4 controllo di legittimità del ricorso allo strumento di cui all'art. 287 c.p.c. sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale della decisione, stante il denunciato accertamento, solo a posteriori, della spettanza del tasso di interesse maggiorato in relazione ai singoli rapporti obbligatori intercorrenti tra le parti (si richiama, a proposito di detto accertamento, la pronuncia n. 12449/2024 resa dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite). Ne consegue che il termine per l'impugnazione può considerarsi decorso non dalla data della pubblicazione della sentenza, in data 22 novembre 2022, bensì dal momento della notifica della successiva ordinanza di correzione, in conformità al disposto dell'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c..
8.3. Tuttavia, l'appello non è stato proposto entro il termine ordinario di cui all'art. 325
c.p.c., il cui dies a quo va individuato con riguardo al giorno in cui l'ordinanza è stata notificata a cura della Cancelleria.
8.4. L'ordinanza di correzione di errore materiale deve, infatti, essere notificata alle parti a cura del cancelliere e annotata sull'originale del provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 288 c.p.c. e dell'art. 121 disp. att. c.p.c., e la sentenza può essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione (art. 288, ultimo comma, c.c.). Dal coordinamento tra le varie disposizioni deriva che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto dall'art. 325 c.p.c. in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi, invece, il termine lungo per l'impugnazione della sentenza, rispetto alle parti corrette, laddove l'ordinanza di correzione non sia stata notificata (per tale interpretazione e la relativa applicazione, si veda Cass. n. 27509/2017, Cass. n.
18743/2017, Cass. n. 15166/2022 e Cass. n. 3895/2023).
8.5. Erra, dunque, l'appellante nel sostenere che nel caso concreto debba farsi applicazione del termine lungo, sull'implicito assunto che non sia stata effettuata alcuna notifica su impulso di parte, risultando in tal guisa applicata la diversa disciplina di cui all'art. 133 c.p.c. – che precisa, quale regola generale, che la comunicazione del deposito della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c. – e agli artt. 285 e 170 c.p.c.. La notifica del provvedimento de quo a cura della cancelleria, alla luce del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, produce invece ipso facto l'effetto legale di conoscenza dell'atto e la conseguente decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Pertanto, poiché nella specie l'ordinanza di correzione della sentenza risulta notificata alle parti, in persona dei loro difensori ed a cura della Cancelleria, nella data del 16 luglio
5 2024 (cfr. doc. 3 in fasc. parte appellata), l'appello, notificato solamente in data 1° ottobre
2024, deve considerarsi proposto oltre il termine di decadenza, inutilmente decorso, al netto del periodo di sospensione feriale, alla data del 16 settembre 2024, cadendo il 15 settembre 2024 in una giornata festiva.
8.6. Né vale a superare detta conclusione l'ulteriore argomentazione difensiva spesa da e, cioè, che l'attestazione della cancelleria del Tribunale Civile di Cagliari, Parte_1 prodotta da non fornirebbe alcuna prova del fatto che l'ordinanza di Controparte_1 correzione sia stata notificata al procuratore costituito nel giudizio in primo grado, mancando in essa qualsiasi riferimento alla presenza di allegati. Tale affermazione, a ben vedere, non reca in sé una specifica negazione della circostanza rappresentata dalla controparte, supportata da adeguata documentazione, ma si limita a porre in dubbio l'avvenuta allegazione del testo integrale dell'ordinanza. La contestazione effettuata in questi termini non è, quindi, tale da superare l'idoneità dell'attestazione di cancelleria, relativa alla comunicazione/notificazione via PEC del provvedimento, con l'indicazione della relativa ricevuta di consegna, a dimostrare – fino a prova contraria - tanto l'avvenuta ricezione quanto il contenuto della comunicazione stessa.
L'impostazione qui condivisa trova, del resto, il proprio appiglio normativo alla luce delle modifiche sulle notifiche telematiche introdotte già ad opera del comma 3 dell'art. 16 del
D.L. n. 179/2012, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012, giacché l'art. 45 disp. att.
c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al procedimento in esame, prevedeva espressamente che il biglietto di cancelleria, quando trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, fosse “costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” e contenesse anche “il testo integrale del provvedimento comunicato”.
Alla luce di tale riassetto normativo e posto che la relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione, può dirsi che in concreto sia svanita ogni diversificazione concettuale, anche sotto il profilo oggettivo, tra le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria, essendo ormai prevista, anche nella prima ipotesi, non più una notizia sintetica ed essenziale dell'atto, ma la trasmissione dell'intero provvedimento.
In tale quadro di riferimento, è evidente che, presumendosi la comunicazione di cancelleria effettuata in conformità alla disciplina legislativa, come reso verosimile dal tenore dell'attestazione prodotta dall'appellata a fondamento dell'eccezione sollevata, la
6 società odierna appellante, quale destinataria nella diretta disponibilità del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, avrebbe avuto l'onere di provare il contrario (vale a dire la mancata inclusione, nella comunicazione ricevuta, del relativo allegato), in quanto interessata a dimostrare la tempestività dell'impugnazione proposta.
Deve infatti ritenersi che, in presenza di un'eccezione di decadenza, l'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività, in ragione della ricorrenza di dedotte cause ostative al decorso del termine stesso, incomba sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato inammissibile.
8.7. Ricostruita la vicenda nei termini di cui sopra, non ricorrono nemmeno gli estremi per la concessione della rimessione in termini sollecitata dall'appellante, non potendo senz'altro configurarsi, quale causa non imputabile ai sensi di cui all'art. 153 c.p.c.,
l'affidamento risposto sull'indicazione, da parte del precedente difensore nominato da nell'ambito della corrispondenza a mezzo posta elettronica in data 18 Parte_1 luglio 2024, del termine di sei mesi per l'impugnazione della sentenza (cfr. doc. 4 in fasc. appellante). Tale precisazione, indirizzata dal procuratore alla propria assistita, era infatti chiaramente fondata sul presupposto della mancata notifica dell'ordinanza ad opera della controparte e, quindi, sull'erronea colpevole interpretazione ed applicazione delle norme processuali specificamente dettate in materia, che, in deroga all'art. 133 c.p.c., attribuiscono valore di notificazione, agli effetti di cui all'art. 325 c.p.c., all'invio del messaggio di posta elettronica da parte della Cancelleria.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo. La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 147/2022 con riguardo al valore della controversia, da comprendersi, per l'indeterminabilità della stessa, all'interno dello scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 euro, secondo parametri compresi tra i minimi ed i medi per le fasi di studio (euro
2.000,00), introduttiva (euro 1.000,00) e decisionale (euro 2.000,00), tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e della sostanziale ripetitività delle considerazioni svolte nella comparsa conclusionale, con esclusione della fase istruttoria, assente quale fase autonoma. Deve essere altresì disposta la distrazione delle spese, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari e, precisamente, in favore dell'avv. Alessandro Melis con riferimento alle prime due fasi e in favore dell'avv. Giuseppe Macciotta con riferimento alla fase decisionale, tenuto conto delle singole fasi rispettivamente curate.
7 10. Si dà atto, infine, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2202, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza, l'appello proposto da Pt_1 nei confronti della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2683/2022 del 22.11.2022,
[...] così come corretta con ordinanza del Tribunale di Cagliari del 16.07.2024;
2. Condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, quanto all'importo di euro 3.000.00 (oltre spese generali e accessori), in favore dell'avv. Alessandro Melis e, quanto all'importo di euro 2.000,00 (oltre spese generali e accessori), in favore dell'avv.
Giuseppe Macciotta, dichiaratisi procuratori antistatari;
3. Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Maria Sechi Consigliere
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 329 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da:
(P. IVA ), con sede in Milano, nella Via Privata Maria Parte_1 P.IVA_1
Teresa n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Umberto Cossu, presso il cui studio in Cagliari, nella via Satta n. 33, è altresì elettivamente domiciliata appellante contro con sede in Cagliari, Via Dell'Artigianato 6, P.IVA Controparte_1
, in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 dapprima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in data 10.01.2025, dall'avv. Alessandro Melis e successivamente, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione contenente la nomina di nuovo difensore in data 16.04.2025, dall'avv. Giuseppe
Macciotta, presso il cui studio in Cagliari, nel viale Armando Diaz n. 29, è altresì elettivamente domiciliata appellata
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante: “- annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di
Cagliari sez. Civile n° 2683/2022 del 22/11/2022, cosı̀ come corretta con ordinanza del Tribunale di Cagliari sez. Civile del 16/7/2024 (emessa nel giudizio rg. n° 9065-1/2016);
- annullare e/o riformare l'ordinanza del Tribunale di Cagliari sez. Civile del 16/7/2024
(emessa nel giudizio rg. n° 9065-1/2016), di correzione della sentenza del Tribunale di
Cagliari sez. Civile n° 2683/2022 del 22/11/2022; - con vittoria di competenze e spese del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “IN VIA PRELIMINARE
1) dichiarare inammissibile e/o nullo, per le ragioni indicate nella presente comparsa,
l'appello proposto da con atto di citazione in appello in data 1.10.2024; Parte_1
NEL MERITO
2) rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da
con atto di citazione in appello in data 1.10.2024, confermando nel merito, Parte_1
e per le parti oggetto d'impugnazione, l'appellata sentenza n. 2683/2022 del Tribunale di Cagliari, così come corretta con ordinanza in data 16.7.2024 (R.G. n. 9065/2016-1);
3) respingere, con la miglior formula, le domande svolte da con atto di Parte_1 citazione in appello in data 1.10.2024, per i motivi esposti in narrativa;
IN OGNI CASO
4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, per lo scaglione di riferimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2683/2022 del 22 novembre 2022, emessa a definizione dei procedimenti riuniti iscritti ai nn. R.G. 9065/2016 e 1202/2017 – il primo promosso da di accertamento negativo del credito vantato da il Controparte_1 Parte_1 secondo avente ad oggetto l'opposizione proposta da al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 210/2017, emesso in favore di – il Tribunale di Cagliari così Parte_1 statuiva in dispositivo:
“- revoca il D.I. n.210/2017, reso dal Tribunale di Cagliari in data 27.1.2017 e, per
l'effetto, dichiara tenuta e condanna la alla restituzione in favore della CP_2 della somma di € 822.388,82 oltre interessi legali da ciascun Controparte_1 pagamento al saldo;
2 - accerta che il credito di è pari a € 787.157,47, oltre interessi ex artt. 4 e CP_2
5, D.Lvo 231/02 da ciascuna scadenza al saldo;
- ritenuto che il credito opposto in compensazione da è pari a € Controparte_1
222.718,05, oltre interessi di mora da ciascuna scadenza al saldo, effettuate le compensazioni tra le reciproche ragioni di credito, dichiara tenuta e condanna
al pagamento della differenza in favore della Controparte_1 CP_2
- rigetta ogni altra domanda e/o eccezione;
- dispone la compensazione integrale delle spese del procedimento”.
2. Con ricorso depositato il 20 maggio 2023, domandava la correzione Controparte_1 della suddetta sentenza, chiedendo che il dispositivo venisse integrato specificando che a tutti i crediti delle parti, ivi compreso quello derivante dalle obbligazioni restitutorie ex art. 2033 c.c., era applicabile il saggio di interesse maggiorato ex D. lgs. n. 231/2002.
3. Il Tribunale di Cagliari, sul presupposto che l'omissione riguardasse una statuizione a contenuto normativamente obbligato e che nella fattispecie venisse in considerazione la semplice necessità di esplicare quanto già contenuto nel pronunciamento, accoglieva l'istanza con ordinanza del 16 luglio 2024 e, ad integrazione del dispositivo della sentenza, disponeva che alla pag.16, rigo 26, dopo la parola “legali”, venisse indicata la locuzione “ex art.1284, IV co, c.c., ovvero ex Dlgs 231/02” e che, alla pag. 17, rigo 2, dopo la parola “mora”, venisse indicata la locuzione “ex D.Lgs. 231/02”.
4. Contro detta sentenza ha interposto appello la quale, con riferimento Parte_1 alla parte oggetto di correzione, ha denunciato la violazione dell'art. 287 c.p.c., sostenendo che il giudice non si fosse limitato ad emendare omissioni, errori materiali o di calcolo, ma, ricostruendo il proprio pensiero e reinterpretando il decisum, avesse modificato la determinazione del saggio d'interesse da applicare sui singoli importi, applicando diverse norme regolatrici della materia.
5. nel costituirsi in giudizio, ha eccepito pregiudizialmente, oltre alla Controparte_1 nullità della citazione in appello per la “mancata indicazione del corretto termine di comparizione”, l'inammissibilità dell'impugnazione sotto un duplice profilo e ne ha contestato, nel merito, la fondatezza.
6. All'udienza del 17 giugno 2025, tenutasi davanti al Consigliere istruttore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
7. Tanto premesso, l'eccezione mossa dall'appellata sul piano della vocatio in ius non coglie nel segno.
3 Quand'anche l'erronea indicazione dell'invito a costituirsi - e non a comparire, come affermato da - nel termine di settanta giorni anziché di venti giorni Controparte_1 prima dell'udienza di comparizione fosse equiparabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 c.p.c., alla mancanza integrale dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163
c.p.c., richiamato dall'art. 342 c.p.c., il vizio della citazione sarebbe comunque da considerarsi sanato ex tunc in ragione dell'avvenuta costituzione in giudizio della convenuta. Quest'ultima non si è limitata, invero, a dedurre l'omessa corretta indicazione del termine di costituzione, ma ha svolto analitiche difese sia di carattere processuale che di merito, senza manifestare in alcun modo la violazione del proprio diritto di difesa, nemmeno in conseguenza della mancata proposizione di un appello incidentale (per l'affermazione di tale principio, da estendersi anche al secondo grado di giudizio, cfr.
Cass. n. 28646/2020 e, ancora prima, Cass. n. 21910/2014).
8. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, per tardività della stessa, è invece fondata.
8.1. Preliminarmente, deve osservarsi che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, “il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure se l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente,
l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione” (così, ex multis,
Cass. n. 6969/2006, Cass. n. 8863/2018 e Cass. n. 22185/2014, riprese, di recente, da
Cass. n. 19959/2023). Ciò cui occorre avere riguardo ai fini della riapertura o del prolungamento dei termini di impugnazione è, in sostanza, l'incidenza della disposta correzione, dovendosi verificare se quest'ultima abbia influito (inammissibilmente) o meno sulla individuazione dell'originario contenuto della pronuncia.
8.2. L'applicazione di detto principio al caso di specie conduce a ritenere che, effettivamente, il rimedio dell'impugnazione sia stato esperito da al fine di Parte_1 censurare vizi attinenti alle sole parti corrette della sentenza, in quanto preordinato al
4 controllo di legittimità del ricorso allo strumento di cui all'art. 287 c.p.c. sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale della decisione, stante il denunciato accertamento, solo a posteriori, della spettanza del tasso di interesse maggiorato in relazione ai singoli rapporti obbligatori intercorrenti tra le parti (si richiama, a proposito di detto accertamento, la pronuncia n. 12449/2024 resa dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite). Ne consegue che il termine per l'impugnazione può considerarsi decorso non dalla data della pubblicazione della sentenza, in data 22 novembre 2022, bensì dal momento della notifica della successiva ordinanza di correzione, in conformità al disposto dell'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c..
8.3. Tuttavia, l'appello non è stato proposto entro il termine ordinario di cui all'art. 325
c.p.c., il cui dies a quo va individuato con riguardo al giorno in cui l'ordinanza è stata notificata a cura della Cancelleria.
8.4. L'ordinanza di correzione di errore materiale deve, infatti, essere notificata alle parti a cura del cancelliere e annotata sull'originale del provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 288 c.p.c. e dell'art. 121 disp. att. c.p.c., e la sentenza può essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione (art. 288, ultimo comma, c.c.). Dal coordinamento tra le varie disposizioni deriva che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto dall'art. 325 c.p.c. in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi, invece, il termine lungo per l'impugnazione della sentenza, rispetto alle parti corrette, laddove l'ordinanza di correzione non sia stata notificata (per tale interpretazione e la relativa applicazione, si veda Cass. n. 27509/2017, Cass. n.
18743/2017, Cass. n. 15166/2022 e Cass. n. 3895/2023).
8.5. Erra, dunque, l'appellante nel sostenere che nel caso concreto debba farsi applicazione del termine lungo, sull'implicito assunto che non sia stata effettuata alcuna notifica su impulso di parte, risultando in tal guisa applicata la diversa disciplina di cui all'art. 133 c.p.c. – che precisa, quale regola generale, che la comunicazione del deposito della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c. – e agli artt. 285 e 170 c.p.c.. La notifica del provvedimento de quo a cura della cancelleria, alla luce del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, produce invece ipso facto l'effetto legale di conoscenza dell'atto e la conseguente decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Pertanto, poiché nella specie l'ordinanza di correzione della sentenza risulta notificata alle parti, in persona dei loro difensori ed a cura della Cancelleria, nella data del 16 luglio
5 2024 (cfr. doc. 3 in fasc. parte appellata), l'appello, notificato solamente in data 1° ottobre
2024, deve considerarsi proposto oltre il termine di decadenza, inutilmente decorso, al netto del periodo di sospensione feriale, alla data del 16 settembre 2024, cadendo il 15 settembre 2024 in una giornata festiva.
8.6. Né vale a superare detta conclusione l'ulteriore argomentazione difensiva spesa da e, cioè, che l'attestazione della cancelleria del Tribunale Civile di Cagliari, Parte_1 prodotta da non fornirebbe alcuna prova del fatto che l'ordinanza di Controparte_1 correzione sia stata notificata al procuratore costituito nel giudizio in primo grado, mancando in essa qualsiasi riferimento alla presenza di allegati. Tale affermazione, a ben vedere, non reca in sé una specifica negazione della circostanza rappresentata dalla controparte, supportata da adeguata documentazione, ma si limita a porre in dubbio l'avvenuta allegazione del testo integrale dell'ordinanza. La contestazione effettuata in questi termini non è, quindi, tale da superare l'idoneità dell'attestazione di cancelleria, relativa alla comunicazione/notificazione via PEC del provvedimento, con l'indicazione della relativa ricevuta di consegna, a dimostrare – fino a prova contraria - tanto l'avvenuta ricezione quanto il contenuto della comunicazione stessa.
L'impostazione qui condivisa trova, del resto, il proprio appiglio normativo alla luce delle modifiche sulle notifiche telematiche introdotte già ad opera del comma 3 dell'art. 16 del
D.L. n. 179/2012, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012, giacché l'art. 45 disp. att.
c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al procedimento in esame, prevedeva espressamente che il biglietto di cancelleria, quando trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, fosse “costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” e contenesse anche “il testo integrale del provvedimento comunicato”.
Alla luce di tale riassetto normativo e posto che la relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione, può dirsi che in concreto sia svanita ogni diversificazione concettuale, anche sotto il profilo oggettivo, tra le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria, essendo ormai prevista, anche nella prima ipotesi, non più una notizia sintetica ed essenziale dell'atto, ma la trasmissione dell'intero provvedimento.
In tale quadro di riferimento, è evidente che, presumendosi la comunicazione di cancelleria effettuata in conformità alla disciplina legislativa, come reso verosimile dal tenore dell'attestazione prodotta dall'appellata a fondamento dell'eccezione sollevata, la
6 società odierna appellante, quale destinataria nella diretta disponibilità del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, avrebbe avuto l'onere di provare il contrario (vale a dire la mancata inclusione, nella comunicazione ricevuta, del relativo allegato), in quanto interessata a dimostrare la tempestività dell'impugnazione proposta.
Deve infatti ritenersi che, in presenza di un'eccezione di decadenza, l'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività, in ragione della ricorrenza di dedotte cause ostative al decorso del termine stesso, incomba sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato inammissibile.
8.7. Ricostruita la vicenda nei termini di cui sopra, non ricorrono nemmeno gli estremi per la concessione della rimessione in termini sollecitata dall'appellante, non potendo senz'altro configurarsi, quale causa non imputabile ai sensi di cui all'art. 153 c.p.c.,
l'affidamento risposto sull'indicazione, da parte del precedente difensore nominato da nell'ambito della corrispondenza a mezzo posta elettronica in data 18 Parte_1 luglio 2024, del termine di sei mesi per l'impugnazione della sentenza (cfr. doc. 4 in fasc. appellante). Tale precisazione, indirizzata dal procuratore alla propria assistita, era infatti chiaramente fondata sul presupposto della mancata notifica dell'ordinanza ad opera della controparte e, quindi, sull'erronea colpevole interpretazione ed applicazione delle norme processuali specificamente dettate in materia, che, in deroga all'art. 133 c.p.c., attribuiscono valore di notificazione, agli effetti di cui all'art. 325 c.p.c., all'invio del messaggio di posta elettronica da parte della Cancelleria.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo. La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 147/2022 con riguardo al valore della controversia, da comprendersi, per l'indeterminabilità della stessa, all'interno dello scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 euro, secondo parametri compresi tra i minimi ed i medi per le fasi di studio (euro
2.000,00), introduttiva (euro 1.000,00) e decisionale (euro 2.000,00), tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e della sostanziale ripetitività delle considerazioni svolte nella comparsa conclusionale, con esclusione della fase istruttoria, assente quale fase autonoma. Deve essere altresì disposta la distrazione delle spese, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari e, precisamente, in favore dell'avv. Alessandro Melis con riferimento alle prime due fasi e in favore dell'avv. Giuseppe Macciotta con riferimento alla fase decisionale, tenuto conto delle singole fasi rispettivamente curate.
7 10. Si dà atto, infine, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2202, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza, l'appello proposto da Pt_1 nei confronti della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2683/2022 del 22.11.2022,
[...] così come corretta con ordinanza del Tribunale di Cagliari del 16.07.2024;
2. Condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, quanto all'importo di euro 3.000.00 (oltre spese generali e accessori), in favore dell'avv. Alessandro Melis e, quanto all'importo di euro 2.000,00 (oltre spese generali e accessori), in favore dell'avv.
Giuseppe Macciotta, dichiaratisi procuratori antistatari;
3. Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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