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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/10/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7619/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/07/2025 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MAURO FEDERICO, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
16/01/2020 – decr. om. del 13/02/2020 – cron. 846/2020 sub. R.G.
4749/2019);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 24/03/2001), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in IN (UD) il
04/12/2003 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni:
1) i ricorrenti continueranno a vivere separati;
2) dà atto che il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente Per_1
economicamente, continuerà a vivere con la madre;
3) dispone che il sig. versi un assegno di contributo al Pt_2
mantenimento per il figlio pari ad € 400,00 mensili e ciò sin Per_1
tanto che il ragazzo non avrà raggiunto l'autonomia economica;
4) dispone che l'importo di € 400,00 pari alla somma dell'assegno di contributo al mantenimento per il figlio verrà versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale aperto dal figlio
, già noto alle parti, ovvero in contanti quando si Per_1 Per_1
recherà a trovare il padre e ciò con scadenza, in ogni caso, il giorno
13 di ogni mese. Gli assegni di mantenimento saranno aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie per il mantenimento del figlio , per le Per_1
sole spese mediche, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) dà atto che il sig. metterà a disposizione del figlio Pt_2 Per_1
altresì la tessera dei buoni spesa per l'importo che mensilmente viene accreditato sulla stessa per una somma di circa € 135,00 mensili;
2 7) dà atto che le detrazioni per il figlio a carico saranno Per_1
suddivise al 50% tra i genitori;
8) dà atto che i coniugi dichiarano di non avere nulla da pretendere reciprocamente, fatta eccezione per quanto previsto nel ricorso.
9) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 233, parte II, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2003.
Udine, li 23/10/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa MA NI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7619/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/07/2025 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MAURO FEDERICO, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
16/01/2020 – decr. om. del 13/02/2020 – cron. 846/2020 sub. R.G.
4749/2019);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 24/03/2001), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in IN (UD) il
04/12/2003 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni:
1) i ricorrenti continueranno a vivere separati;
2) dà atto che il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente Per_1
economicamente, continuerà a vivere con la madre;
3) dispone che il sig. versi un assegno di contributo al Pt_2
mantenimento per il figlio pari ad € 400,00 mensili e ciò sin Per_1
tanto che il ragazzo non avrà raggiunto l'autonomia economica;
4) dispone che l'importo di € 400,00 pari alla somma dell'assegno di contributo al mantenimento per il figlio verrà versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale aperto dal figlio
, già noto alle parti, ovvero in contanti quando si Per_1 Per_1
recherà a trovare il padre e ciò con scadenza, in ogni caso, il giorno
13 di ogni mese. Gli assegni di mantenimento saranno aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie per il mantenimento del figlio , per le Per_1
sole spese mediche, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) dà atto che il sig. metterà a disposizione del figlio Pt_2 Per_1
altresì la tessera dei buoni spesa per l'importo che mensilmente viene accreditato sulla stessa per una somma di circa € 135,00 mensili;
2 7) dà atto che le detrazioni per il figlio a carico saranno Per_1
suddivise al 50% tra i genitori;
8) dà atto che i coniugi dichiarano di non avere nulla da pretendere reciprocamente, fatta eccezione per quanto previsto nel ricorso.
9) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 233, parte II, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2003.
Udine, li 23/10/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa MA NI
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