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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Maria Sechi CONSIGLIERA
Emanuela Cugusi CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 182 di RACL dell'anno 2019, proposta da
, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Alghero n° 29, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Luigi Pateri (C.F. ), CodiceFiscale_1
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1
presente atto
APPELLANTE
CONTRO
, in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in
Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dal nuovo difensore Avv.
ALESSANDRO DOA (C.F.: , C.F._2
PEC: t), in virtù di procura generale alle liti a Email_2
rogito notaio n ROMA rep. N. 80974/21569 del 21/07/2015 2011, e con Per_1
1 il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Viale Regina Margherita, 1 09125
CAGLIARI,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso depositato al Tribunale di Cagliari ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di fruire della pensione CP_1
di anzianità dal 1 gennaio 2012, nella misura di legge e la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e scaduti da tale data, oltre rivalutazione ed CP_2
interessi come per legge.
CP_ A fondamento della domanda ha allegato di avere presentato alla sede di
Cagliari domanda di pensione di anzianità in regime internazionale in data 29 dicembre
2011, rigettata dall'istituto previdenziale con la motivazione che non risultavano versati in suo favore 1820 contributi settimanali richiesti dalla legislazione italiana, numero non raggiunto neppure considerando i 135 contributi versati a suo nome in Germania dal mese di luglio 1967 al mese di dicembre 1971 e i 39 contributi versati a suo nome in
Svizzera dal mese di gennaio al mese di settembre 1969.
Tale motivazione era stata ribadita anche con nota del 17 dicembre 2012, in risposta alle osservazioni formulate avverso il provvedimento originario di rigetto, con la motivazione che nell'assicurazione italiana risultavano versati in suo favore, dal mese di aprile 1967 al mese di dicembre 2011, solo 1646 contributi settimanali in luogo dei
1820 necessari, anche considerando i contributi versati in Germania e in Svizzera negli anni di riferimento.
Nel medesimo provvedimento era anche specificato che il numero delle settimane di contribuzione per maggior anzianità al 31 dicembre 2011 era di 1820 e che la contribuzione artigiana relativa al periodo dal 2008 al 2011 era soggetta a riduzione qualora il reddito accertato fosse superiore a quello indicato.
Esperito senza esito il necessario ricorso al Comitato Provinciale dell' si CP_3
è, perciò, rivolto a questo Tribunale deducendo che dalla documentazione prodotta emergeva con evidenza che alla data del 30 giugno 2011 aveva maturato 1676 settimane
2 contributive in Italia e 1850 settimane considerando la contribuzione estera alla medesima data, con la conseguenza che il requisito contributivo doveva per forza ritenersi maturato al 31 agosto 2010, quando si era raggiunto il numero di 1820 settimane di contributi e 63 anni di età, con la conseguenza che la prima finestra utile coincideva con il 1 gennaio 2012.
CP_ L' si è costituto in giudizio per domandare il rigetto dell'avversa pretesa deducendo che la pensione di anzianità era stata liquidata al ricorrente il 27 marzo 2014, con decorrenza dal 1 settembre 2012, facendo corretta applicazione della l. 122/2010, che aveva fissato la decorrenza della pensione di anzianità per i lavoratori autonomi nei diciotto mesi successivi al perfezionamento del requisito contributivo, in questo caso maturato in data 28 febbraio 2011.
Da ciò la cessazione della materia del contendere per quanto atteneva alla liquidazione della pensione e il rigetto del ricorso con riferimento alla decorrenza, con spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.
La causa, istruita con produzioni documentali e con l'audizione del competente
CP_ funzionario dell' all'odierna udienza è stata decisa sulle conclusioni formulate dal difensore di parte ricorrente all'udienza del 6 marzo 2018, quando ha insistito in via esclusiva sulla domanda avente ad oggetto la decorrenza della pensione dal 1 gennaio
2012, in luogo del 1 settembre 2012 erroneamente indicato nel provvedimento di liquidazione dell' . CP_1
Il Tribunale, con sentenza n. 247 del 21-2-2019, ha rigettata la domanda, compensando le spese di lite, dopo aver ritenuta parzialmente cessata la materia del contendere. Propone appello il ricorrente, cui resiste l' . La controversia è stata CP_1
istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da atto d'appello in formato cartaceo e non disponibile telematicamente con testo lavorabile.
Per l'appellato:
Come da memoria di costituzione in formato cartaceo e non disponibile telematicamente con testo lavorabile.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito delle vicende in corso di causa, che hanno portato alla liquidazione della prestazione con decorrenza dal 1-9-2012, rimane oggetto di contestazione la decorrenza, che l'appellante vorrebbe sia quella del 1-1-2012.
L'argomento portato dall'appello per giustificare la richiesta è che elemento fondamentale per verificare la presenza del requisito contributivo è l'estratto conto proveniente dall' e prodotto agli atti, dal quale risulta il possesso di 1831 CP_1
contributi settimanali alla data del 31-12-2011, il che giustificava il riconoscimento del diritto a partire dal 1-1-2012.
La motivazione della sentenza appellata, però, è tutta incentrata sull'esistenza di sovrapposizioni tra i diversi periodi, a causa dei diversi regimi di riconoscimento tra le varie gestioni assicurative (mensile, giornaliera…), o comunque sovrapposizioni per qualsiasi ragione. Le indicazioni fornite dal funzionario dell' in udienza riguardo CP_1
ai criteri di calcolo sono esemplificative e molto chiare in questo senso.
Riguardo alle stesse, l'appello si limita ad una generica contestazione di quanto dichiarato, ma non compie alcuna censura specifica. Sarebbe stato invece agevole, proprio sulla base dell'estratto contributivo e dei periodi coperti da assicurazione, dimostrare che non vi erano duplicazioni di copertura nei periodi evidenziati dall' , CP_1
ovvero sia dimostrare che non vi era stata sovrapposizione tra servizio militare e lavoro in Germania (tre settimane), oppure tra lavoro artigiano e lavoro dipendente nel 1982
(cinque settimane), oppure che non era stata persa una settimana di lavoro artigiano nel
1992, oppure una settimana nel 1980 per il calcolo delle settimane, da sabato a sabato.
Questo non è stato fatto per assenza di argomenti specifici, per cui si deve ritenere accertato il calcolo contenuto nella sentenza appellata. Non è stata perciò fornita la prova del possesso di 1831 settimane assicurate, rispetto alle 1820 riconosciute dall' con decorrenza dal 28-2-2011, per cui l'appello si rivela privo di CP_1
fondamento e deve essere rigettato.
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione della natura non immediatamente evidente dei calcoli compiuti dall' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
4 Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 20-2-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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